Sentenza 17 novembre 2025
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- 1. Riconoscimento parziale di sentenza UE richiede accordo preventivo con Stato di condanna (Cass. 37379/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 dicembre 2025
In materia di riconoscimento ed esecuzione di sentenze penali straniere ai sensi della decisione-quadro 2008/909/GAI, l'art. 10, comma 3, D.Lgs. 161/2010 impone allo Stato di esecuzione che intenda procedere al riconoscimento parziale della sentenza l'obbligo di preventiva consultazione e accordo con l'autorità dello Stato di emissione sulle condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione parziale. Tale previsione costituisce regola inderogabile posta a tutela della sovranità degli Stati, la cui violazione integra abnormità strutturale del provvedimento per carenza di potere in concreto, censurabile in cassazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il sistema delineato dalla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/2025, n. 37379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37379 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Composta da
RC AA
EB CI
ER CI
FE TO
MA CI
37379-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
ha pronunciato la seguente
-Presidente-
Relatore -
SENTENZA
Sent. n. sez. 1500/2025 CC 29/10/2025
R.G.N. 21604/2025
sul ricorso proposto dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna
nel procedimento a carico di
EA MA (CUI 0639WSU) nato in [...] il [...]
avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte di appello di Bologna;
udita la relazione svolta dal Consigliere ER CI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Perla Lori che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;
letta la memoria depositata dall'Avv. Alessandro Gamberini nell'interesse di EA MA che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna ha disposto il riconoscimento della sentenza del 13 gennaio 2021 della Corte di appello di Bucarest che aveva condannato EA MA per plurimi reati di corruzione alla pena complessiva di anni otto e mesi sei di reclusione -
limitatamente alla sanzione di anni due di reclusione, corrispondente alla pena irrogata in primo grado dal Tribunale di Bucarest con sentenza del 28 dicembre 2017, dunque respingendo l'istanza di riconoscimento quanto alla ulteriore pena detentiva. Secondo quanto risulta dall'impugnata sentenza, MA EA, condannato in primo grado alla pena di anni due di reclusione per reati di corruzione, era stato condannato in appello alla pena complessiva di anni otto e mesi sei di reclusione. A seguito di emissione del mandato di arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria rumena (mandato che veniva eseguito in Italia), era stato avviato Innanzi alla Corte di appello di Bologna un articolato procedimento che, all'esito di due annullamenti da parte della Corte di cassazione delle pronunce che avevano disposto la consegna, era stato definito con sentenza di quella Corte territoriale dell'11 marzo 2022, divenuta irrevocabile, con la quale era stata rifiutata la consegna, in mancanza di adeguate garanzie quanto alle condizioni di detenzione idonee ad evitare che il detenuto venisse sottoposto a trattamenti inumani o degradanti. L'autorità giudiziaria rumena chiedeva, di conseguenza, che la sentenza della Corte di appello di Bucarest venisse eseguita in Italia e il Ministro della giustizia esprimeva il consenso all'attivazione della procedura ai sensi degli artt. 4, par. 1, lett. c), della decisione-quadro 2008/909/GAI e 10, comma 2, e 12, d.lgs. n. 161 del 2010. Nel corso del giudizio attivato per il riconoscimento e l'esecuzione di quella sentenza di condanna, alla luce delle plurime memorie depositate nell'interesse di EA, la Corte di appello di Bologna chiedeva chiarimenti all'autorità giudiziaria rumena in relazione ad una specifica doglianza formulata dalla difesa, che aveva lamentato come lo EA fosse stato privato del doppio grado di giudizio di merito relativamente al c.d. "caso RO". Tenuto conto delle note ricevute dall'autorità giudiziaria rumena, e del tenore delle sentenze di condanna di primo e secondo grado, la Corte di appello di Bologna riteneva che EA fosse stato assolto in primo grado dalle condotte corruttive riconducibili al c.d. "caso RO", per poi essere condannato dalla Corte di appello di Bucarest per quelle stesse condotte pur in assenza di specifico appello sul punto da parte del procuratore generale, posto che la pronuncia assolutoria relativa alle imputazioni concernenti quel "caso" era stata impugnata limitatamente alla sola posizione di un coimputato di EA. Ritenuta la sussistenza di una causa ostativa ai sensi dell'art. 733, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. al riconoscimento "integrale" della pena irrogata con la sentenza di appello, la Corte distrettuale disponeva il riconoscimento e l'esecuzione della sola pena di anni due di reclusione irrogata con sentenza di primo grado per reati di corruzione diversi da quelli individuati come afferenti al
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"caso RO", respingendo, perciò, la richiesta di riconoscimento quanto alla ulteriore parte della pena detentiva inflitta all'estero.
2. Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna formulando un unico motivo di ricorso con il quale si deduce l'inosservanza di norme processuali ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 10, comma 3, d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161. Il ricorrente, prescindendo dall'analisi delle motivazioni poste a base del riconoscimento solo parziale, non contestate nel ricorso, ritiene ravvisabile la violazione dell'art. 10, comma 3, d.lgs. cit., che prevede, per il caso di riconoscimento parziale della sentenza, il necessario e immediato avvio delle interlocuzioni, anche per il tramite del Ministero della giustizia, con l'autorità competente dello Stato di condanna, al fine di concordare con quest'ultimo le condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione parziale. Tanto dalla sentenza quanto dal verbale di udienza del 12 giugno 2025 si evince chiaramente che tali interlocuzioni non sono intervenute, essendo stata la sentenza di riconoscimento parziale emessa dalla Corte di appello di Bologna senza previamente informare l'autorità rumena, che non è stata, pertanto, posta nelle condizioni di concordare con l'autorità italiana l'esecuzione parziale della sentenza ovvero, in alternativa, di decidere il ritiro del certificato contenuto nell'allegato I alla decisione-quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009.
3. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della camera di consiglio, in mancanza di richiesta nei termini previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte come in epigrafe indicate.
4. Con memoria depositata il 14 ottobre 2025, l'Avv. Alessandro Gamberini, difensore di EA MA, ha chiesto che il ricorso proposto dal Procuratore generale di Bologna sia dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad impugnare e, quanto alla dedotta violazione dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 161 del 2010, per manifesta infondatezza, e che, comunque, il ricorso venga rigettato in quanto infondato.
4.1. Sotto il primo profilo, il resistente osserva come il ricorso con il quale non si contestano le ragioni poste a base della decisione di riconoscimento parziale, coerente sul punto con le conclusioni formulate dal pubblico ministero in udienza sia diretto esclusivamente a censurare la violazione astratta della norma di legge, senza alcuna prospettazione della finalità concretamente perseguita,
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intesa quale conseguimento di un risultato praticamente e concretamente favorevole derivante dalla rimozione della decisione. Difetterebbero, dunque, radicalmente i criteri delineati, sul punto, dalla giurisprudenza di legittimità con plurime pronunce (espressamente richiamate nella memoria) che hanno escluso l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. nel ricorso del pubblico ministero volto ad ottenere solamente l'esatta applicazione della legge, senza l'indicazione di come, da tale rettificazione, possa derivare per l'impugnante un risultato praticamente e concretamente favorevole. Nel caso di specie, nessun effetto concretamente favorevole per il ricorrente potrebbe derivare dall'annullamento dell'impugnata sentenza, posto che l'eventuale giudizio di rinvio potrebbe al più, a seguito di eventuale interlocuzione con l'autorità straniera, condurre ad un accordo sulla pena riconosciuta nel qual caso quest'ultima rimarrebbe invariata - oppure condurre al ritiro del certificato da parte dello Stato di emissione, con conseguente sostanziale impunità del condannato.
4.2. L'inammissibilità del ricorso sarebbe apprezzabile anche sotto altro profilo. Il Procuratore generale ricorrente ha dedotto, quale unico motivo di ricorso, la violazione dell'articolo 10, comma 3, d.lgs. n. 161 del 2010, che tuttavia è disposizione non presidiata da alcuna sanzione né in forza della decisione-quadro 2008/909/GAI né in forza del medesimo decreto legislativo. Non sarebbe, inoltre, prospettabile alcuna delle nullità previste dall'art. 178 e segg. c.p.p.: la denunciata violazione di legge non sarebbe, dunque, riconducibile a nessuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità del ricorso, avuto riguardo al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione di una norma la cui inosservanza non è in alcun modo sanzionata.
4.3. Un ulteriore rilievo - ad avviso della difesa del resistente deporrebbe per l'infondatezza del ricorso. Il tenore letterale dell'art. 10 della decisione-quadro 2008/909/GAI lascia intendere che il legislatore europeo ha inteso prevedere in capo all'autorità dell'esecuzione la facoltà e non l'obbligo di consultarsi con la competente autorità dello Stato di emissione in caso di riconoscimento parziale (in tal senso dovrebbe valorizzarsi l'utilizzo dei termini "può" e "possono" nei commi 1 e 2 del menzionato art. 10 della decisione-quadro). Da ciò conseguirebbe l'impossibilità di considerare l'adempimento previsto dalla normativa italiana come obbligatorio e comunque come sanzionabile. Nel caso di specie, peraltro, lo Stato di condanna non solo aveva manifestato il proprio consenso con l'invio del certificato, ma aveva più volte interloquito con l'autorità giudiziaria italiana proprio
su questioni relative al contenuto della sentenza di condanna in appello, implicitamente rilevanti ai fini della valutazione dell'opportunità di un riconoscimento parziale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo del ricorso è fondato per le ragioni che di seguito saranno precisate.
2. Il quadro giuridico di riferimento, ai fini della valutazione del ricorso, è quello delineato dalla decisione-quadro 2008/909/GAI del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del "reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea" e dal d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161 recante "Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea". Tale quadro giuridico, d'altro canto, è quello correttamente evocato nella parte motiva dell'impugnata sentenza, sebbene erroneamente nel dispositivo sia richiamata la diversa disciplina dettata dagli artt. 13 d.lgs. 37/2016, 4 e 6 della decisione-quadro 2005/214/GAI, relativa all'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie. La Corte ha già avuto modo di affermare, con sentenza Sez. 6 n. 47445 del 19/11/2019, [...], che il sistema esecutivo, delineato dalla sopra indicata decisione-quadro del 2008, si fonda essenzialmente sul consenso dello Stato di condanna all'esecuzione in altro Stato dell'U.E. di una pena detentiva inflitta in base ad una sentenza di condanna emessa dalle sue autorità giudiziarie. Consenso, manifestato nell'invio del certificato, che presuppone il rispetto da parte dello Stato di esecuzione delle regole definite nella decisione-quadro. Poiché presupposto fondamentale per il riconoscimento della sentenza di condanna è che la pena sia eseguibile nello Stato di esecuzione, la decisione- quadro, nell'ottica di evitare il rifiuto quando la natura o l'entità della pena siano incompatibili con la legislazione dello Stato di esecuzione, riconosce a quest'ultimo un potere di adattamento della pena irrogata dalla sentenza di condanna, di cui, tuttavia, delimita chiaramente l'ambito di esercizio (art. 8, par. 2 e 3). Al di fuori di tale ambito, non è previsto, invece, un autonomo potere dello Stato di esecuzione di procedere ad un riconoscimento "parziale" della sentenza. L'art. 10 della decisione-quadro in proposito stabilisce: <
1. L'autorità competente
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dello Stato di esecuzione, se è in grado di considerare il riconoscimento della sentenza e l'esecuzione della pena in parte, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento della sentenza e l'esecuzione della pena integralmente può consultarsi con l'autorità competente dello Stato di emissione al fine di trovare un accordo in conformità del paragrafo 2. 2. Le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione possono convenire, caso per caso, il riconoscimento e l'esecuzione parziali di una sentenza alle condizioni da loro stabilite purché tali riconoscimento ed esecuzione non comportino un aumento della durata della pena. In mancanza di accordo il certificato è ritirato.>> È alla luce di tali indicazioni normative che va necessariamente letta la disciplina con la quale il legislatore nazionale ha recepito nel diritto interno la decisione-quadro. In particolare, stabilendo, nell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 161 del 2011, che: «Se la Corte di appello ritiene di poter procedere al riconoscimento parziale, ne informa immediatamente, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorità competente dello Stato di emissione e concorda con questa le condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione parziale, purché tali condizioni non comportino un aumento della durata della pena. In mancanza di accordo, il certificato si intende ritirato», ha delineato per il caso di riconoscimento parziale il meccanismo di previa consultazione in termini tali da non lasciare adito a dubbi in ordine alla necessità dell'accordo con l'autorità dello Stato di emissione. Come condivisibilmente affermato nella innanzi citata sentenza di questa Sezione, da tali disposizioni "si evince quindi che lo Stato di esecuzione - salva l'ipotesi del fisiologico adattamento non può inaudita altera parte procedere ad un riconoscimento della sentenza che implichi una esecuzione soltanto "parziale" della pena detentiva, oggetto del certificato», rimarcandosi anche che "solo una volta riconosciuta la sentenza, nei termini previsti dalla normativa sopraindicata, e "iniziata" l'esecuzione della pena detentiva, lo Stato di emissione perde la sovranità sulla esecuzione della pena (art. 13 della decisione-quadro), fatte salve limitate eccezioni, diventando l'esecuzione materia di stretta competenza dello Stato di esecuzione (art. 17 della decisione-quadro)". Da tali premesse la Corte ha tratto la conclusione che costituisce "regola inderogabile, relativa al rispetto della sovranità degli Stati (art. 10 Cost.) che lo Stato di esecuzione non possa dare alla sentenza straniera un'esecuzione diversa da quella concordata in via generale con lo strumento normativo della decisione-quadro" e ha quindi affermato che la violazione di tale regola costituisce causa di annullamento della sentenza rilevabile anche d'ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen. Che il consenso dello Stato di condanna (quale declinazione della tutela del principio di sovranità) costituisca presupposto fondamentale e ineludibile del sistema delineato dalla decisione-quadro in esame trova conferma nella recente
pronuncia della CGUE del 4/09/2025 (C-305/22) che, nel ricostruire i rapporti tra la decisione-quadro 2002/584/GAI in tema di mandato di arresto europeo e la decisione-quadro 2008/909/GAI, ha riaffermato il ruolo indefettibile (pur quando ricorra una ipotesi di rifiuto del MAE ai sensi dell'art. 4, punto 6 della decisione- quadro 2002/584/GAI) del consenso dello Stato di condanna in tema di esecuzione della pena, in coerenza con il sistema delineato dalla decisione-quadro 2008/909/GAI.
3. Alle indicazioni offerte sul tema dalla CGUE nella richiamata sentenza si è uniformata la giurisprudenza di questa Corte, chiarendo che, in base ai principi affermati dalla Corte di Lussemburgo, «in presenza di un m.a.e. esecutivo e della condizione di consegnando di cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione, "la presa in carico" da parte di quest'ultimo "dell'esecuzione della pena irrogata con la sentenza di condanna pronunciata nello Stato di emissione e che ha giustificato l'emissione del mandato d'arresto europeo è subordinata al consenso di tale Stato di emissione, conformemente alle norme previste dalla decisione quadro 2008/909" (par. 67). Consenso che può essere espresso dallo Stato di condanna all'esito delle consultazioni tra gli Stati interessati previste dall'art. 4 della decisione quadro 2008/909/GAI e che "si concretizza nella trasmissione della sentenza di condanna e del certificato il cui modello figura all'allegato I della decisione quadro 2008/909, posto che tali documenti, in particolare il certificato, contengono indicazioni essenziali per consentire l'esecuzione effettiva della pena irrogata" (par. 83). La Corte ha altresì precisato che spetta allo Stato di condanna assicurare che "la prerogativa conferitagli dalla decisione quadro 2008/909 di non trasmettere allo Stato di esecuzione la sentenza di condanna pronunciata da uno dei suoi organi giurisdizionali nonché il certificato [..] sia esercitata in modo da consentire una cooperazione efficace tra le autorità competenti degli Stati membri in materia penale e da garantire che il funzionamento del mandato d'arresto europeo e il reciproco riconoscimento delle sentenze in materia penale ai fini della loro esecuzione in un altro Stato membro non siano paralizzati" (par. 71); e che "l'autorità competente dello Stato di emissione può rifiutare una siffatta trasmissione se ritiene, sulla base di circostanze oggettive, che la pena non sarà effettivamente eseguita nello Stato di esecuzione o che un'esecuzione di tale pena in tale Stato non contribuirà all'obiettivo di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena privativa della libertà personale alla quale quest'ultima è stata condannata" o "sulla base di considerazioni relative alia politica penale propria dello Stato di emissione" (par. 72) e "ciò anche quando considerazioni relative al reinserimento sociale della persona ricercata potrebbero deporre a favore di un'esecuzione di tale
pena nel territorio di un altro Stato membro" (par. 63). A tal fine ha osservato che, pur perseguendo l'ipotesi di rifiuto di cui all'art. 4, punto 6) della decisione quadro 2002/584 l'obiettivo di accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena a cui essa è stata condannata, tale esigenza non ha carattere assoluto, dovendo tale obiettivo essere conciliato, in particolare, con la regola fondamentale enunciata all'art. 1, par. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, secondo la quale, in linea di principio, gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato di arresto europeo (par. 62). Consentire l'esecuzione unilaterale della sentenza, senza il consenso dello Stato di condanna, secondo la Corte, "potrebbe creare un rischio elevato di impunità di persone che tentano di sfuggire alla giustizia dopo essere state condannate in uno Stato membro e metterebbe, in definitiva, a repentaglio il funzionamento efficace del sistema semplificato di consegna tra gli Stati membri istituito dalla decisione quadro 2002/584" (par. 82)» (Sez. 6, n. 30618 del 12 settembre 2025, [...]). Peraltro, ancor più di recente la Corte di Giustizia dell'Unione europea, con sentenza pronunciata in data 11 settembre 2025 (C-215/24), ha ulteriormente chiarito portata e limiti delle competenze riconosciute dalla decisione-quadro 2008/909/GAI alle autorità dello Stato di esecuzione. Chiamata a pronunciarsi sull'interpretazione degli articoli 8, 12, 13 e 17 della decisione-quadro (in relazione ad un caso in cui lo Stato di esecuzione aveva riconosciuto la sentenza straniera contestualmente sospendendo la pena detentiva per un periodo di due anni), la Corte di giustizia, dopo avere ribadito i principi già espressi con pronuncia della CGUE del 4/09/2025 (C-305/22) circa i rapporti tra la decisione-quadro 2002/584/GAI e la decisione-quadro 2008/909/GAI, ha richiamato i principi fondamentali che sottendono a quest'ultima decisione, rammentando che <<la decisione quadro 2008/909 concretizza, nel settore penale, i principi di fiducia reciproca e del riconoscimento reciproco e rafforza quindi la cooperazione giudiziaria per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze penali quando talune persone siano state condannate a pene detentive o a misure privative della libertà personale in un altro Stato membro, al fine di facilitare il loro reinserimento nella società [sentenza del 4 settembre 2025, C.J. (Esecuzione di una condanna a seguito di un MAE), C-305/22, EU:C:2025:665, punto 45)» (par. 45) e che «le autorità giudiziarie emittenti e dell'esecuzione devono, al fine di assicurare una cooperazione efficace in materia pende, utilizzare appieno gli strumenti previsti dalle decisioni quadro 2002/584 e 2008/909, quali le consultazioni che precedono la trasmissione della sentenza di condanna pronunciata da un giudice dello Stato di emissione nonché il certificato, in modo da promuovere la fiducia reciproca alla base di tale cooperazione. Occorre
ricordare, al riguardo, che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, di quest'ultima decisione quadro, siffatte consultazioni sono obbligatorie qualora, come nel caso di specie, l'esecuzione della pena sia prevista in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza dell'interessato, vale a dire nell'ipotesi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della medesima decisione quadro [sentenza del 4 settembre 2025, C.J. (Esecuzione di una condanna a seguito di un MAE), C- 305/22, EU:C:2025:665, punto 69]. (par. 52). La Corte di Lussemburgo ha poi sottolineato che «Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909, qualora, come nel caso di specie, l'autorità competente dello Stato di esecuzione decida di non invocare uno dei motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsti dall'articolo 9 di tale decisione quadro, essa riconosce una sentenza trasmessa a norma dell'articolo 4 e conformemente alla procedura stabilita all'articolo 5 di detta decisione quadro e adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari all'esecuzione della pena≫ (par. 58), chiarendo ulteriormente, ai paragrafi 59 e 60, che «Conformemente all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2008/909, gli adattamenti della pena sono possibili solo se la durata o la natura della pena è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione. Tale articolo prevede quindi condizioni restrittive per l'adattamento, da parte dell'autorità competente dello Stato di esecuzione, della pena pronunciata nello Stato di emissione, le quali costituiscono le uniche eccezioni all'obbligo di principio, gravante su tale autorità in forza dell'articolo 8, paragrafo 1, di tale decisione quadro, di riconoscere la sentenza che le è stata trasmessa e di eseguire la pena la cui durata e natura corrispondano a quelle previste nella sentenza pronunciata nello Stato di emissione [sentenze dell'8 novembre 2016, Ognyanov, C-554/14, EU:C:2016:835, punto 36, e dell'11 marzo 2020, SF (Mandato d'arresto europeo - Garanzia di rinvio nello Stato di esecuzione), C-314/18, EU:C:2020:191, punto 65]*. Se, dunque, gli adattamenti della pena in conformità all'articolo 8, paragrafi 2 e 3 della decisione quadro 2008/909 "costituiscono le uniche eccezioni all'obbligo di principio, gravante su tale autorità in forza dell'articolo 8, paragrafo 1, di tale decisione quadro, di riconoscere la sentenza che le è stata trasmessa e di eseguire la pena la cui durata e natura corrispondano a quelle previste nella sentenza pronunciata nello Stato di emissione", ne deriva che, al di là di tali ristretti poteri di adattamento (e fuori dai casi di cui all'articolo 17), non sussiste in capo allo Stato di esecuzione un autonomo potere di procedere, unilateralmente, al riconoscimento della sentenza e all'esecuzione della pena "in parte", ovvero in termini diversi da quelli indicati nel certificato trasmesso.
4. Le notazioni esposte nei punti che precedono privano di pregio l'opzione interpretativa che delle disposizioni in esame propone il resistente nella memoria difensiva in atti, laddove si sostiene che l'attivazione del meccanismo di previa consultazione per il caso di riconoscimento parziale costituisce, per volontà del legislatore europeo, solo una facoltà e non un obbligo per lo Stato di esecuzione, ciò da cui conseguirebbe l'impossibilità di considerare l'adempimento previsto dalla normativa italiana come sanzionabile. L'art. 10 della decisione-quadro persegue, per quanto si è detto, l'obiettivo di favorire l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze attribuendo allo Stato di esecuzione che ritenga sussistere un motivo di rifiuto al riconoscimento, il potere di coltivare una opzione (al rifiuto tout court), ove ritenga di poter procedere al riconoscimento (solo) parziale della sentenza. La consultazione con l'autorità dello Stato di emissione diviene, dunque, passaggio ineludibile solo quando lo Stato di esecuzione ritenga sussistere le condizioni per coltivare una tale opzione quale alternativa alla decisione di rifiuto ("prima di decidere di rifiutare il riconoscimento della sentenza") ed è finalizzata proprio a verificare la praticabilità di una tale soluzione che intanto può essere adottata in quanto, all'esito delle consultazioni condotte al fine precipuo di "trovare un accordo in conformità del paragrafo 2.2" sulle condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione parziale, tale accordo sia raggiunto. La norma, dunque, lungi dall'introdurre una facoltatività (quanto a interlocuzioni e accordo con l'autorità di emissione) attribuisce all'autorità di esecuzione un potere il cui esercizio è subordinato al rispetto del meccanismo complessivamente delineato dalla disposizione medesima. Che l'accordo con l'autorità dello Stato di emissione (in uno con le consultazioni che ad esso preludono) costituisca presupposto essenziale del riconoscimento e dell'esecuzione parziale è, d'altro canto, chiaramente desumibile dal comma 2 dello stesso art. 10 in esame laddove, all'ultimo periodo, è stabilito che "In mancanza di accordo il certificato è ritirato". Tali essendo le coordinate della normativa europea e nazionale, deve concludersi che allo Stato di esecuzione è precluso il riconoscimento parziale della sentenza e la conseguente esecuzione parziale della pena oggetto del certificato, in assenza di previa interlocuzione e di accordo con lo Stato di emissione sulle condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione parziale e che la regola, stabilita tanto dalla decisione-quadro quanto dalla normativa nazionale, che tale interlocuzione impone, costituisce regola inderogabile, posta a tutela della sovranità degli Stati, la cui violazione è causa di annullamento della sentenza. La conclusione, affermata con la già richiamata sentenza di questa Sezione del 2019, è stata evocata in successive pronunce della Corte, dalle quali si evince
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la necessità di attuare la procedura prevista dall'articolo 10, comma 3, d.lgs. 161 del 2010 ove si intenda procedere al riconoscimento parziale della sentenza trasmessa dallo Stato membro di condanna (Sez. 6, n. 37437 del 09/10/2024, [...]; Sez. 6, n. 42854 del 17/10/2023, [...]; Sez. 6, n. 10395 del 27/02/2025, [...]).
5. Le valutazioni innanzi esposte permettono di giudicare infondate le specifiche questioni poste dal resistente che, come detto, ha contestato tanto la riconducibilità della violazione dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 161 del 2010, alla categoria del vizio di violazione di legge deducibile con ricorso per cassazione, in assenza di espressa previsione di una delle sanzioni previste dall'articolo 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quanto la sussistenza, nel caso di specie, dell'interesse ad impugnare. Si tratta di questioni che incidono, sotto distinti profili, sulla valutazione di ammissibilità del ricorso, e che vanno affrontate partitamente, secondo un ordine logico-giuridico che attribuisce rilievo preliminare alla questione relativa alla contestata riconducibilità del vizio dedotto ai casi previsti dall'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
6. Quanto alla questione della natura e della deducibilità del vizio, va rammentato che, se è vero che non ogni violazione di legge processuale è censurabile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., posto che il ricorso, alla luce del principio di tassatività, è ammesso solo quando il vizio è assoggettato ad una delle sanzioni previste dalla medesima norma, è altresì vero che il catalogo delle cause di invalidità dell'atto processuale espressamente codificate non menziona ipotesi che sono tuttavia ad esse assimilabili. La più autorevole dottrina ha chiarito che il catalogo delle cause di invalidità codificate dell'atto processuale è in parte lacunoso, nella misura in cui non vi è alcun specifico riferimento a forme di vizi dell'atto processuale che, integrando un error in procedendo che impone l'annullamento del provvedimento impugnato, comportano la operatività di sanzioni quali il difetto di giurisdizione, la improcedibilità o l'inesistenza - comunque assimilabili a quelle elencate nella citata lett. c) dell'art. 606 del codice di rito penale. La giurisprudenza della Corte ha, in particolare, individuato ipotesi, nelle quali il ricorso per cassazione è consentito pur quando il vizio non sia tipizzato né sia previsto uno specifico rimedio, in cui la violazione di una norma processuale assume una intensità particolarmente critica, ossia quando il giudice compie un atto non corrispondente al sistema normativo dovuto a difetti che lo rendono non inquadrabile negli schemi del diritto processuale;
ovvero quando l'atto è emesso
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al di fuori delle ipotesi previste e dai casi consentiti al punto da determinare una stasi irreversibile del processo (così Sez. U, n. 10728 del 16/12/21, [...], Rv. 282807). Viene, in proposito, in rilievo la categoria dell'abnormità dell'atto processuale che, pur non rientrando tra le figure tassative di invalidità indicate dall'art. 606, comma 1, lett. c), è stata oggetto di numerose pronunce delle Sezioni Unite che a tale patologia hanno fatto riferimento pur non essendo essa specificamente individuata e definita nel codice di rito. Come chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza 'Scarlini' del 2022, la mancata definizione di tale forma di patologia ha costituito frutto di una precisa scelta del legislatore, desumibile anche dalla *Relazione al progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale», in cui si dà atto della rinuncia a prevedere espressamente l'impugnazione dei provvedimenti abnormi, «attesa la rilevante difficoltà di una possibile tipizzazione e la necessità di lasciare sempre alla giurisprudenza di rilevarne l'esistenza e di fissarne le caratteristiche ai fini dell'impugnabilità». Si è, pertanto, affermato che la necessità di introdurre tale categoria si correla all'esigenza di assicurare la legalità di ogni sequenza procedimentale e di scongiurare il rischio di anomalie imprevedibilmente insorte e non riconducibili ad altre specie di patologia, tali nondimeno da alterare lo sviluppo del procedimento e da arrecare pregiudizio alle prerogative riconosciute alle parti: di qui l'ammissibilità in questi casi, in deroga al principio della tipicità dei mezzi di impugnazione, del ricorso per cassazione, al fine di eliminare quegli atti, ove il vizio non sia riconducibile alle categorie della nullità o dell'inutilizzabilità e non sia previsto altro mezzo di impugnazione (in questo senso Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, [...], Rv. 283552-01). La nozione di atto abnorme è stata oggetto di una graduale opera di "affinamento" da parte delle Sezioni Unite, finalizzata a definirne restrittivamente la nozione così da evitare che la tutela di specifiche situazioni processuali si risolva nella violazione del principio di tassatività delle nullità e dei mezzi di impugnazione. Si è così affermato che l'abnormità è individuabile con riferimento alle ipotesi in cui si realizza uno sviamento della funzione giurisdizionale con l'adozione di provvedimenti strutturalmente o funzionalmente estranei all'ordinamento, cui consegue una situazione di stallo processuale non emendabile attraverso i rimedi impugnatori in quanto non espressamente previsti dalla legge (cfr., da ultimo, Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, [...], Rv. 285213-02; conf. Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, [...], Rv. 272715). Con la recente sentenza n. 10869 del 12/12/2024, dep. 2025, D.L., Rv. 287607, le Sezioni Unite, ponendosi nel solco delle precedenti pronunce, hanno chiarito i confini delle diverse declinazioni del concetto di abnormità, quali risultanti dal "processo di graduale affinamento dovuto alla natura pretoria dell'istituto ma
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anche alla molteplicità delle situazioni processuali con riferimento alle quali si è posto il problema della sussistenza di quel vizio di un provvedimento del giudice". Si è, pertanto, affermato che "l'abnormità è qualificabile come strutturale, laddove il provvedimento del giudice si ponga al di fuori del sistema processuale, in quanto espressione dell'esercizio di un potere non attribuito dall'ordinamento processuale, dunque adottato in una situazione di "carenza di potere in astratto"; ovvero quando esso sia manifestazione di un potere riconosciuto dall'ordinamento, ma esercitato al di fuori dei casi consentiti, in un contesto processuale del tutto diverso da quello previsto dalla legge, per cui sia riconoscibile una «radicale deviazione del provvedimento dallo scopo del suo modello legale», dunque una situazione di "carenza di potere in concreto"; in entrambe le ipotesi, si tratta di provvedimento frutto di uno sviamento di potere, che integra gli estremi del vizio della abnormità se è causa di un pregiudizio altrimenti non sanabile in relazione ai diritti soggettivi o alla facoltà delle parti. L'abnormità è qualificabile, invece, come funzionale laddove il giudice abbia esercitato un potere riconosciutogli dall'ordinamento, ma il provvedimento emesso comporti una stasi del procedimento ovvero una impossibilità di proseguirlo, non tanto perché il provvedimento abbia comportato un regresso del procedimento ad un grado o ad una fase precedente (regresso che comporterebbe di regola la mera illegittimità del provvedimento e, in assenza di espressa previsione legislativa, la non ricorribilità della relativa decisione), bensi unicamente quando esso imporrebbe al pubblico ministero il compimento di un atto nullo, come tale rilevabile nel corso di un successivo procedimento;
in altri termini, l'abnormità funzionale non sussiste laddove la decisione del giudice non comporti una irrimediabile stasi processuale perché, indipendentemente dal fatto che vi sia stata o meno una indebita regressione del procedimento, le conseguenze del provvedimento "anomalo" finiscono per diventare "innocue". Una volta riconosciuta, sulla base di quanto innanzi argomentato, la natura cogente e inderogabile della regola di diritto pubblico internazionale che impone, per il caso di riconoscimento parziale della sentenza straniera, ai sensi degli artt. 10 della decisione-quadro 2008/909/GAI e 10, comma 3, del d.lgs. n. 161 del 2010, l'attivazione del meccanismo di previa interlocuzione con l'autorità dello Stato di condanna e l'accordo con tale ultima autorità sulle condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione parziale (con la conseguenza che rimane precluso, all'autorità dello Stato di esecuzione, di disporre il riconoscimento parziale "inaudita altera parte"), deve affermarsi che la sentenza che dispone il riconoscimento parziale in violazione di tale regola costituisce manifestazione di un potere astrattamente riconosciuto dall'ordinamento, ma in concreto esercitato al di fuori dei casi consentiti.
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Non si versa dunque, nel caso di specie, in un caso di carenza assoluta di potere teoricamente rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., posto che a tale previsione è riconducibile solo la carenza di potere del giudice penale che implichi o una violazione della ripartizione delle funzioni tra i poteri dello Stato o il compimento di un atto non compreso tra quelli che la legge gli attribuisce il potere o il dovere di compiere. Si è piuttosto in presenza di una ipotesi in cui il potere attribuito al giudice è stato esercitato in un contesto processuale del tutto diverso da quello previsto dalla legge, e dunque di una ipotesi sostanzialmente assimilabile al vizio di "carenza di potere in concreto", a quella <<radicale deviazione del provvedimento dallo scopo del suo modello legale» che, come affermato dalle Sezioni Unite 'D.L.' del 2024, impone l'annullamento della sentenza. Ricorre, dunque, una forma di invalidità dell'atto processuale che, pur non espressamente menzionata nel catalogo delle forme di invalidità di cui all'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., è da ritenersi riconducibile alla categoria degli errores in procedendo deducibili in sede di legittimità, che danno luogo all'annullamento del provvedimento impugnato.
7. Le argomentazioni fin qui tratteggiate valgono, inoltre, a ritenere sussistente l'interesse ad impugnare. È certamente principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello in base al quale quando il pubblico ministero propone ricorso per cassazione al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, sussiste l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., solo se con l'impugnazione possa raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (cfr. da ultimo Sez. 2 -, Sentenza n. 37876 del 12/09/2023, Rv. 285026-01). Il ricorrente ha evidenziato come la dedotta violazione di una inderogabile regola processuale posta a presidio del corretto rapporto di cooperazione giudiziaria tra Stati sovrani, abbia impedito all'autorità dello Stato di emissione della sentenza di decidere se concordare con l'autorità italiana il riconoscimento parziale o se invece dissentire, con conseguente ritiro del certificato: ne deriva, dunque, che dall'annullamento dell'impugnata sentenza consegue che la Corte di appello di Bologna dovrà avviare le interlocuzioni con l'autorità rumena al fine di pervenire ad un accordo sulle condizioni del riconoscimento parziale e dell'esecuzione della pena, ovvero, in caso di dissenso, di consentire all'autorità dello Stato di condanna di recuperare, con il ritiro del certificato, la piena sovranità sulla pena. In entrambe le alternative, il risultato concreto è del tutto evidente.
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Ed invero, l'avvio delle interlocuzioni con l'autorità rumena, che dovrà essere informata preventivamente dalla Corte di appello di Bologna della circostanza che intende procedere al riconoscimento solo parziale della sentenza e delle condizioni del riconoscimento medesimo, sono strumentali a chiarire i termini e le condizioni del riconoscimento parziale, che solo ragionando apoditticamente può ritenersi che risulteranno identiche a quelle unilateralmente stabilite dalla Corte di appello con l'impugnata sentenza. E, in ogni caso, solo l'esperimento del necessario e ineludibile meccanismo di previa consultazione consente di rendere concretamente eseguibile la pena, pur se concordata nella medesima misura di due anni di reclusione, dovendosi escludere la legittimità di una procedura di esecuzione che dovesse avviarsi in forza di una sentenza viziata in radice dalla mancata osservanza di una norma di legge inderogabile. D'altro canto, ove all'esito delle interlocuzioni non si pervenga ad un accordo sulle condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione parziale, la conseguenza del dissenso dell'autorità rumena, con il ritiro nel certificato, sarà quella di precludere "in radice" l'esecuzione della pena in misura drasticamente ridotta rispetto a quella inflitta dall'autorità giudiziaria straniera con "recupero" della piena sovranità sulla pena da parte dell'autorità giudiziaria dello Stato di emissione della sentenza che, lungi dal comportare la "sostanziale impunità del condannato", implica l'avvio di una nuova e diversa fase di "gestione della pena" in capo all'autorità di quello Stato straniero.
8. Per completezza di analisi va aggiunto che, nel caso di specie, si verte senz'altro in una ipotesi di riconoscimento parziale della sentenza, e non invece in una ipotesi di mero "adattamento" della durata della pena detentiva ai sensi dell'art. 8 della decisione-quadro, essendo stata prospettata in sentenza non una questione di incompatibilità, per natura o per durata, della pena da eseguire, bensi una causa ostativa ex art. dell'art. 733, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., al riconoscimento della sentenza trasmessa dall'autorità rumena, nella parte relativa alla condanna per le corruzioni del c.d. "caso RO". In tal senso depongono chiaramente tanto il dispositivo della sentenza quanto le argomentazioni poste a base della decisione, laddove espressamente si afferma che "la previsione dell'art. 735 c.p.p., non imponendo al giudice italiano del riconoscimento la alternativa tra riconoscere integralmente la pena irrogata dalla Autorità straniera ovvero respingere in toto la domanda, consente un riconoscimento parziale che, per le ragioni sopra indicate, viene offerto solamente nella misura degli anni 2 di reclusione irrogati dal Tribunale di Bucarest" (pag. 9 della sentenza).
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Ed è documentato che il riconoscimento parziale è avvenuto, nel caso sottoposto all'attenzione del Collegio, in assenza di previe interlocuzioni con l'autorità dello Stato di condanna e, dunque, in assenza di accordo della medesima autorità sulle condizioni del riconoscimento e della esecuzione parziale. Nell'ottica interpretativa che si è inteso in questa sede privilegiare, appaiono, infatti, irrilevanti gli esiti delle richieste di chiarimenti inviate dalla Corte di appello di Bologna all'autorità rumena nel corso del giudizio, in quanto informazioni concernenti esclusivamente le questioni inerenti all'intervenuta assoluzione di EA in primo grado per il c.d. caso RO ed all'eventuale interposizione dell'appello relativamente alla sua posizione. Tali richieste, e le conseguenti note di risposte dell'autorità rumena, non possono essere in alcun modo confuse con le necessarie forme di interlocuzione prescritte dagli artt. 10 della decisione-quadro 008/909/GAI del 27 novembre 2008 e 10, comma 3, d.lgs. n. 161 del 2010, finalizzate innanzitutto a porre l'autorità dello Stato di condanna a conoscenza di tali determinazioni e, quindi, a concordare eventualmente con tale autorità le condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione parziale.
9. Le considerazioni che precedono impongono, quindi, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dall'art. 12, comma 10, d.lgs. n. 161 del 2010.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. Così deciso, il 29/10/2025
Il Consigliere estensore ER CI
Il Presidente
RC LE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 17 NOV 2025 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Ghusa Cirimele
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