Sentenza 29 gennaio 2002
Commentario • 1
- 1. La dottrina del preavviso alla luce delle nuove sentenzeIrshad Francesca Shaukat Riccaboni · https://www.lavoroediritti.com/ · 23 marzo 2017
L'Istituto del Preavviso sembra aver riscoperto nuova attualità nelle aule dei tribunali, tanto che tra la fine del 2016 e l'inizio di quest'anno sono state prodotte numerose sentenze che ne rinnovano l'applicazione. Prima di addentrarci nello specifico degli atti giudiziari, è opportuno rifrescarne i dettami fondamentali. Il preavviso nel diritto del lavoro Il Codice Civile agli Artt. dal 2118 al 2112 recita che, in tema di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ciascuno dei contraenti possa recedere dal contratto di lavoro, dandone preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalla Contrattazione Collettiva che può peraltro prevederne l'estensione per interesse delle parti, dagli Usi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2002, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 702 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 10767/99 Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere Cron.2811 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 12/11/01 - Rel. Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO ha pronunciato la seguente SEN TE NZA sul ricorso proposto da: FFSS S.P.A.- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato OZZOLA MASSIMO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CABELASSI MASSIMO;
intimato 2001 avversO la sentenza n. 18343/98 del Tribunale di ROMA, 4362 depositata il 20/10/98 R.G.N. 35948/96; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato OZZOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 1 m. 10767/88 Svolgimento del processo Il Tribunale di Roma, con la decisione indicata in epigrafe, dichiarato inammissibile l'appello delle OV DE ha ST s.p.a. avverso la sentenza con la quale il Pretore di questa città aveva condannato detta società al pagamento di somme di danaro in favore della parte appellata. In motivazione il Tribunale ha rilevato la carenza di poteri della società in capo al dirigente (dott.rappresentativi UB) che risulta aver conferito il mandato difensivo in nome e per conto della società appellante, in quanto la procura speciale conferita al predetto funzionario dall'Amministratore unico delle OV ( atto del 26.5.1993 rep. 9705 del notaio Falcone) non appariva idonea ad investire il rappresentante anche dei necessari poteri di rappresentanza sostanziale della società, unitamente a quelli di rappresentanza processuale, si poneva quindi in contrasto con il noto principio secondo cui il potere di rappresentanza processuale e quindi anche la facoltà di nominare difensori non può essere scisso dal potere di rappresentanza sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio. Avverso detta sentenza le OV DE ST hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. L'intimato non s costituito con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo la ricorrente deduce omessa ed insufficiente motivazione, nonché violazione degli articoli 75 e 77 c.p.c., e lamenta che erroneamente il Tribunale ha ritenuto non idonea la procura speciale del 26 maggio 1993 rep. 9705 notar Falcone a conferire la rappresentanza processuale 2 delle OV DE ST al dott. UB (ed il conseguente difetto DE ius postulandi del difensore da questi nominato). Secondo la società, invece, la procura in questione avrebbe conferito al dirigente, oltre ai poteri processuali, anche poteri di rappresentanza sostanziale. Il motivo di ricorso è fondato. Sulla questione della validità della procura al dott. UB rep. n. 9705 nota Falcone, entrata in contestazione nel presente giudizio, questa Corte si è ripetutamente pronunciata. In particolare, con la sentenza n. 4666 del 1998 le Sezioni Unite, componendo un contrasto insorto tra le sezioni semplici, hanno posto in luce che la procura conferita, anche a fini di rappresentanza processuale, dal legale rappresentante delle Дброї OV DE ST a dirigenti preposti ad un settore aziendale, come quello degli affari legali "presuppone e conferma un assetto organizzativo interno della società ricorrente, tale da doverne desumere la sussistenza di una rappresentanza institoria dei nominati procuratori speciali ad un coacervo di rapporti costituenti un settore dell'azienda ed aventi il comune denominatore dell'essere oggetto di controversia. In buona sostanza in presenza di rapporti così caratterizzati, i relativi poteri di gestione negoziale e processuale vengono affidati ai responsabili della struttura organizzativa specificamente attrezzata per siffatte stato, inoltre,evenienze". Con la stessa sentenza sottolineato che "l'ausiliare dipendente dell'imprenditore il quale vanti poteri dirigenziali e di gestione di un determinato settore aziendale, sì da venire in relazione con terzi per la conclusione di affari pertinenti al medesimo settore, implicitamente agisce nel presupposto di una “contemplatio 3 domini", ed impegna la responsabilità dell'impresa per gli atti che rientrano nell'esercizio delle sue funzioni, indipendentemente dallo specifico conferimento di procure, in quanto il potere di rappresentanza costituisce effetto naturale della sua collocazione nell'organizzazione dell'impresa". A questi principi si è costantemente uniformata la successiva giurisprudenza della Corte (cfr. tra le tante Cass. n. 8558 del 2000, Cass. n. 7173 del 2001). Orbene, il Collegio condivide e fa proprie queste osservazioni, dalle quali si desume non solo che la procura in contestazione conferisce al procuratore ad un tempo poteri sostanziali e processuali, ma anche che tale conferimento non è indiscriminato e riguarda, per contro, un numero determinato di Двой identificabili in relazione alla affari, individualmente ben settore aziendale di competenza del riferibilità al procuratore, sicchè non ne risulta alcun vulnus né al principio di statutario della legittimazione esclusiva del Consiglio amministrazione al conferimento del potere rappresentativo della società (del quale non vi è, nella specie, trasmigrazione a terzi nella sua integrità, ma solo relativamente al compimento di un numero definito di affari), né alla regola posta dallo stesso Consiglio della possibilità di delega della rappresentanza processuale limitatamente a singoli giudizi. Per le suesposte considerazioni il ricorso, dunque, deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame ad altro giudice, designato in dispositivo. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione. 4
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 12 novembre 2001 Il Presidente Il Cons. estensore Режить Двухтін I Dil i D A , S 0 O S 1 3 L A . 3 L T T 5 O , R B A . A : S ' IL CANCE E N D L P L S Deported E 3 A I T 7 D - S N I 8 O G S - P O 1 29 6 N 1 E M A I S D I E A E A G , D Ph O G E O R T E T T L T N S I I E R S G I A E E L D R L E O D