Sentenza 6 maggio 2010
Massime • 1
L'opposizione alla richiesta di archiviazione può ritenersi idonea a legittimare l'intervento della persona offesa nel procedimento (e quindi ad instaurare il contraddittorio nel previsto rito camerale) in quanto contenga quegli elementi di concretezza e di specificità previsti tassativamente dall'art. 410, primo comma, cod. proc. pen., consistenti nell'indicazione dell'oggetto delle indagini suppletive e dei relativi elementi di prova che devono caratterizzarsi per la pertinenza, ossia l'inerenza rispetto alla notizia di reato, e per la rilevanza. ossia l'incidenza concreta sulle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/2010, n. 21939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21939 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 06/05/2010
Dott. OLDI LO - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 722
Dott. BRUNO LO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 33378/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GH FA N. IL 26/11/1964 quale p.o., nel proc. c/:
1) IO LO N. IL 10/03/1961 C/ - non ricorrente -;
2) AU AN N. IL 21/11/1954 C/ - non ricorrente -;
avverso il Decreto n. 17874 del 2009 GIP TRIBUNALE di ROMA, del 08/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI Maria;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. (illeg.): inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione, a mezzo di procuratore speciale, FA HI quale persona offesa nel procedimento penale iscritto, su sua querela, a carico di AN LO e AU LA in ordine al reato di diffamazione (fatto del dicembre 2007). Oggetto del ricorso è il provvedimento di archiviazione emesso de plano dal Gip di Roma l'8 giugno 2009, sul presupposto della inammissibilità della opposizione proposta dal HI avverso la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero. Deduce il ricorrente che illegittimamente il Gip aveva adottato la procedura de plano. Egli aveva infatti proposto rituale opposizione con la indicazione della investigazione suppletiva da compiere e della fonte di prova.
Il PG presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Come è noto, le Sezioni unite della Cassazione, nella sentenza Testa del 1996, hanno affermato che ("opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero può ritenersi idonea a legittimare l'intervento della persona offesa dal reato nel procedimento (e quindi ad instaurare il contraddittorio nel previsto rito camerale), in quanto contenga quegli elementi di concretezza e di specificità previsti tassativamente dall'art. 410 c.p.p., comma 1, consistenti nell'indicazione dell'oggetto delle indagini suppletive e dei relativi elementi di prova.
Questi devono caratterizzarsi per la pertinenza (cioè la inerenza rispetto alla notizia di reato) e la rilevanza (cioè l'incidenza concreta sulle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari).
Eventuali ragioni di infondatezza dei temi indicati nell'atto di opposizione non possono costituire motivo legittimo di inammissibilità, neppure ove attengano ad una valutazione prognostica dell'esito della "investigazione suppletiva" e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa. Nella specie il Gip ha osservato i parametri indicati per l'adozione del provvedimento de plano, avendo rilevato la inammissibilità della opposizione per la irrilevanza del tema investigativo prospettato dalla difesa. Infatti, a fronte di una notizia criminis costituita da una pubblicazione denunciata come diffamatoria, il supplemento di indagini, volto a verificare se l'articolo avesse tratto spunto o meno da un intervista, è stato razionalmente valutato come del tutto inidoneo a porre in discussione i presupposti della richiesta del PM, afferenti tutti alla assenza di antigiuridicità della condotta denunciata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010