Sentenza 6 ottobre 2005
Massime • 1
In materia di violazione della normativa antinfortunistica, soltanto ove sia interessata una impresa di grandi dimensioni, in cui la ripartizione delle funzioni è imposta dall'organizzazione aziendale, occorre accertare, ai fini dell'individuazione della persona responsabile, l'effettiva situazione delle posizioni di vertice per individuare i soggetti cui i compiti di prevenzione sono concretamente affidati con la predisposizione e l'attribuzione dei correlativi e necessari poteri per adempierli.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/10/2005, n. 11358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11358 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 06/10/2005
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 1455
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 19266/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL AU N. IL 20/08/1960;
2) LL TO N. IL 26/05/1935;
avverso SENTENZA del 11/02/2005 CORTE APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relaziona svolta dal Consigliere Dr. MARINI LIONELLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Anna Maria De Sandro, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore avv. Giuseppe Innamorati, del Foro di Perugia, il quale ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza emessa il 4 luglio 2002 il giudice monocratico del Tribunale di Spoleto assolveva, rispettivamente "perché il fatto non sussiste" e "per non avere commesso il fatto", ET UR e ET TO dal reato di lesioni colpose loro in concorso ascritto, per avere, nella veste di soci amministratori della "ET UR, TO & IG s.n.c., - facendo eseguire uno scavo alla base di una parete franosa in violazione del disposto del D.P.R. n. 164 del 1956, art. 12 - cagionato al lavoratore dipendente MA DO investito da una frana, lesioni personali consistite in trauma cranico, trauma alla colonna dorsale e lombare con frattura D.11 e trauma contusivo all'anca sinistra, lesioni le quali avevano comportato una malattia "della durata superiore ai 40 giorni, anzi di giorni 150".
Assolveva altresì per non avere commesso il fatto il ET TO dal reato di cui al D.P.R. n. 164 del 1956, artt. 12 e 77, lettera a).
L'assoluzione di ET TO veniva motivata sul rilievo che questi non svolgeva compiti di consulenza tecnica e di gestione dei cantieri di lavoro, non si recava mai sui medesimi e non impartiva prescrizioni ai lavoratori.
Il figlio UR, responsabile tecnico dell'impresa, veniva assolto in considerazione del fatto che, per l'estensione territoriale della stessa ed il numero dei cantieri aperti nella ragione, egli svolgeva in realtà funzioni di mero coordinamento, demandando ai propri assistenti il controllo e la direzione tecnica dei singoli cantieri, essendo quello in oggetto (nel quale si svolgevano lavori di riapertura e consolidamento di una strada interrotta da un evento sismico) stato affidato, pur in assenza di delega scritta, al geometra ER IZ;
inoltre, essendo stati predisposti e messi in opera dei profilati in ferro atti a contenere la scarpata ed a scongiurare il pericolo di frana, la colpa esclusiva della verificazione dell'incidente doveva essere attribuita alla persona offesa la quale, addetta alla pulitura dello scavo man mano che i detti profilati venivano realizzati, aveva - non osservando le tassative disposizioni ricevute e non indossando il casco protettivo - operato al di fuori della zona protetta.
Proponeva appello il Procuratore Generale della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto limitatamente alle pronunce assolutorie per il delitto di lesioni sostenendo che: A) non vi era prova scritta di una ripartizione di compiti tra il ET TO, contitolare della società ed anch'egli tenuto all'osservanza delle norme antinfortunistiche violate nella specie, ed il figlio UR;
B) quest'ultimo, a sua volta, non aveva delegato per iscritto a terzi tecnicamente idonei i propri compiti di osservanza di dette norme e di vigilanza sulla applicazione delle stesse;
C) non poteva essere ritenuta la colpa esclusiva del lavoratore in ordine al mancato uso del casco, in quanto i due imputati avrebbero dovuto controllare ed esigere che questo venisse utilizzato.
Con sentenza pronunciata il 15 aprile 2005 la Corte di appello di Perugia dichiarava gli imputati responsabili del delitto in questione e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche (con giudizio di equivalenza alle aggravanti) al solo ET TO, condannava il predetto alla pena di 15 giorni di reclusione (sostituita da quella di Euro 570,00) ed il ET UR alla pena di 2 mesi di reclusione (sostituita da quella di Euro 2.280,00). La Corte territoriale negava in primis che vi fosse prova del fatto che la società in questione avesse le dimensioni di grande azienda avente plurimi cantieri contestualmente in funzione. Osservava, poi, che nessuna delega era stata rilasciata al GE. ER (semplicemente incaricato di tenere la contabilità) in ordine alla vigilanza e la direzione tecnica dei lavori de quibus, se il ER si era qualificato anche "assistente al lavori", mancavano peraltro dati documentali e testimoniali tali da provare le effettive funzioni del medesimo e la sua veste di responsabile della sicurezza del cantiere.
Rilevava, inoltre, che il dato testimoniale provava la presenza sul cantiere dei due imputati (più frequente quella del ET figlio) e l'esercizio concreto delle funzioni di sorveglianza da parte del ET UR, il quale impartiva anche disposizioni ai dipendenti, da lui seguiti sul cantiere, e provava altresì che il padre curava i rapporti con operai, collaboratori e terzi.
Tanto premesso, una volta che era stato realizzato uno scavo profondo circa mt. 1,50 e largo circa mt. 1, la condotta della persona offesa, la quale provvedeva alla pulizia dello scavo, non poteva essere considerata causa esclusiva dell'evento, anche a ritenere che egli, nello svolgere il lavoro, si fosse portato al di là della zona protetta, non essendo tale condotta estranea all'ambito delle mansioni affidategli ed essendo emerso dal deposto dei funzionar della A.S.L., che le putrelle di protezione, pur presenti, non erano state poste in opera "in alcun tratto del muro", ergo non potendosi fondatamente sostenere che il MA fosse stato comandato di lavorare soltanto nella zona resa sicura;
donde l'omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza prescritti dal D.P.R. n. 164 del 1956, art. 12. Nè rilevava più di tanto, sotto il profilo causale, il mancato uso del casco protettivo, perché - a parte che il datore di lavoro avrebbe dovuto importo - da esso era derivato unicamente un modesto trauma cranico, e l'uso del casco non avrebbe potuto certamente evitare l'avvenuta frattura della sesta vertebra dorsale, il trauma toracico e la contusione all'anca sinistra.
Hanno proposto ricorso per Cassazione, uno actu, entrambi gli imputati, deducendo i motivi che seguono.
1) Violazione di legge in ordine al ravvisato nesso di causalità. Secondo i ricorrenti la Corte territoriale ha fondato la propria decisione unicamente sul rilievo che la società della quale gli imputati sono contitolari non aveva le dimensioni di una grande azienda, avendo trascurato una serie di circostanze escludenti la responsabilità dei medesimi (tutte le misure di sicurezza erano state apprestate, i dipendenti erano stati formati ed informati e muniti delle dotazioni individuali di protezione, era stato nominato un preposto alla sorveglianza nella persona del geom. ER, inspiegabilmente ritenuto non provatamente delegato alla gestione della sicurezza sulla sola base di sue dichiarazioni testimoniali "auto-liberatorie", non essendo stato considerato il contenuto di uno specifico documento, costituito da una nota del 20 aprile 1998 nella quale costui si era definito "sovrintendente alla sicurezza", cosi come era stato trascurato altro documento del committente Comune di Cereto di Spoleto, di delega scritta (accettata) della vigilanza sulla sicurezza in quel cantiere al geometra Ergasti Bartolomeo). Nè i secondi giudici hanno considerato - proseguono i ricorrenti - che il ET UR era impegnato in altri cantieri e che l'episodio era stato del tutto occasionale e contingente, non ovviabile da parte del datore di lavoro.
In sostanza, il problema del nesso causale è rimasto aperto, in un contesto nel quale l'indagine non era stata condotta sulla sussistenza o meno di un preciso ed unico profilo di colpa specifica contestato.
2) Manifesta illogicità di motivazione in ordine all'affermata responsabilità di ET TO, ammettendo la sentenza stessa che costui era impegnato in settori dell'attività aziendale del tutto diversi da quelli di direzione e vigilanza dei cantieri, e di certo non bastando a costituirlo in colpa la sua occasionale presenza in quello de quo.
3) Nullità per difetto di contestazione, atteso che, recando il capo di imputazione la scritta, indicativa della durata della malattia, "superiore a quaranta giorni", il primo giudice aveva disposto, nella udienza del 9 maggio 2002, sua sponte, che lo stesso capo (così come riportato nella intestazione della sentenza) fosse modificato con la indicazione di "anzi di giorni 150"; ciò senza disporre gli incombenti ex art. 520 c.p.p. e la successiva notificazione agli imputati contumaci, nonostante tale nuova indicazione desse luogo ad un fatto diverso in relazione all'elemento naturalistico. La Corte territoriale ha omesso - osservano i ricorrenti - di rilevare la conseguente nullità assoluta, essendosi inoltre il giudice sostituito, cosi avendo operato, al Pubblico Ministero (il quale non aveva fatto alcuna richiesta o contestazione circa la indicazione della durata della malattia) nell'esercizio dell'azione penale.
I motivi posti a sostegno di entrambi i ricorsi sono infondati. Prendendo in esame per primo, in considerazione del carattere pregiudiziale che la decisione del medesimo riveste, il motivo che è stato riassunto sub 3) nella pare espositiva della presente sentenza, va rilevato quanto segue.
L'aggiunta al capo di imputazione - disposta di ufficio dal primo giudice nella udienza del 9 maggio 2002 - della espressione "anzi di giorni 150" (successivamente riportata, quanto al capo di imputazione, nella intestazione della sentenza) con riferimento alla durata della malattia che nei decreto di citazione a giudizio era stata genericamente indicata come "superiore ai 40 giorni", pur se irrituale, non configura la dedotta nullità per violazione dell'alt 520 c.p.p., norma che disciplina le modalità di contestazione, nel dibattimento, da parte del pubblico ministero all'imputato contumace od assente dei "fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 517 c.p.p., mentre nel caso in esame la specificazione della durata della malattia non attiene ne' ad un fatto "diverso" da quello contestato (art. 516 c.p.p.), ne' ad reato concorrente ovvero ad una circostanza aggravante (art. 517 c.p.p.), atteso che si è trattato di una mera specificazione ed il fatto contestato è rimasto il medesimo, cosi come è rimasta la circostanza aggravante del delitto di lesioni colpose ascritto, costituita dalla durata della malattia superiore ai quaranta giorni (art. 583 c.p.p., comma 1, n. 1), ab initio contestata nel decreto di citazione a giudizio. Non può dirsi, pertanto, che la iniziativa del giudice (il quale avrebbe dovuto peraltro limitarsi a dar conto nella sentenza della sopravvenuta individuazione, in sede dibattimentale, della esatta durata della malattia che era stata genericamente contestata come superiore a 40 giorni, nella contestazione del reato di lesioni colpose gravi, rimasto tale) abbia dato luogo alla nullità assoluta di ordine generale prevista dal combinato disposto degli artt. 178 c.p.p., lettera b) e art. 179 c.p.p., comma 1, (per inosservanza delle disposizioni concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale), ne' alla dedotta nullità per difetto di contestazione prevista dall'art. 522 c.p.p., ne' ad altro tipo di nullità, trattandosi, invece, di una mera irregolarità (cui non è conseguito alcun concreto pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa) e vigendo il principio di tassatività delle cause di nullità (art. 177 c.p.p.). Comunque, anche a dover ritenere sussistente la dedotta nullità ex art. 522 c.p.p. con riferimento al combinato disposto degli artt. 520 e 516 c.p.p. - e ciò sulla base del rilievo che la giurisprudenza di legittimità (vedansi Cass. Sez. 3^ 22.2.1996, n. 3253, P.M. in proc. Santese;
Cass. Sez. 3^, n. 4723, Mangiapia) ha affermato che gli artt. 516 e 518 c.p.p., devono essere esaminati in tutto il contesto normativo nel quale si inseriscono ed alla luce del sistema accusatorio misto prescelto dal legislatore delegante, sicché la nozione di "fatto diverso" impiegata nell'art. 516 c.p.p., deve essere intesa in senso materiale e naturalistico più ampio di quanto ritenuto con la pregressa normativa, e cioè non solo come un fatto storico che integri una diversa imputazione restando invariato, ma anche come un fatto che abbia connotati materiali difformi da quelli descritti nel decreto che dispone il giudizio - non si potrebbe non constatare che la suddetta nullità, appartenente al novero di quelle cosiddette "a regime intermedio" e verificatasi nel giudizio dibattimentale di primo grado,sarebbe comunque sanata ai sensi dell'art. 182 c.p.p., comma 2, in quanto non eccepita, come era possibile, immediatamente dopo il compimento dell'atto nudo nel corso del giudizio di primo grado, risultando che nella udienza del 9 maggio 2002 le parti processuali si sono limitate a "prendere atto" della integrazione apportata dal giudice, senza nulla eccepire. Quanto al motivo di cui sub 1), questa Corte ne rileva la infondatezza per le ragioni che seguono. In primo luogo, non risponde al vero che l'affermazione di responsabilità da parte dei secondi giudici sia stata fondata unicamente sull'assunto che l'azienda degli imputati non fosse di grande dimensione;
tale dato risulta richiamato soltanto per escludere una necessitata delega ad altri del compito di controllo della sicurezza, mentre la difensivamente asserita delega al geometra ER IZ è stata ritenuta insussistente (o comunque non provata) sulla base non soltanto dalle dichiarazioni (che i ricorrenti definiscono interessate) del predetto, il quale ha negato di avere avuto compiti di direzione tecnica e di vigilanza ed ha affermato di essere stato incaricato dalla ditta ET di eseguire la contabilità dei lavori, ma anche dalla, conforme, deposizione dell'altro teste, geometra RI Fabio. Inoltre, la Corte territoriale non ha - diversamente da quanto i ricorrenti assumono - affatto trascurato la circostanza che il ER si fosse qualificato anche "assistente ai lavori", ma ha rilevato che, in assenza di documentazione di qualsiasi genere o di precise testimonianze sul punto (ed anzi la persona offesa aveva deposto che la "sorveglianza" del cantiere era assicurata dal ET UR, il quale impartiva anche disposizioni ai dipendenti, il teste RI aveva dichiarato che tanto il predetto ET quanto il padre di questi, TO, ispezionavano il cantiere, ed il citato teste RI che il ET UR seguiva i lavori) si doveva ritenere che i destinatari delle norme antinfortunistiche violate non potessero essere che gli imputati, i quali effettivamente si occupavano del cantiere ed erano comunque entrambi amministratori della società, in presenza di una situazione, nella quale, a tutto concedere, si sarebbe potuto affermare che non era stato possibile individuare gli organi tenuti a garantire la sicurezza del lavoro. In detta situazione ha trovato puntuale applicazione, nella sentenza gravata di ricorso, la giurisprudenza di legittimità ivi richiamata, secondo la quale l'obbligo di adottare le misure idonee e necessario alla tutela dell'integrità fisica dei lavoratori, quando si tratti di società di persone e non risulti l'espressa delega a persona di particolare competenza nel settore della sicurezza, incombe su ciascun socio (Cass. Sez. 4^ 4.7.1997 n. 8915, Bombardieri) e, nel caso in cui l'impresa abbia carattere di società di persone e non sia possibile individuare gli organi tenuti a garantire la sicurezza del lavoro, la relativa responsabilità grava anche penalmente sui legali rappresentanti della società, perché costoro, ancorché non svolgono mansioni tecniche, sono pur sempre preposti alla gestione della società e si identificano quindi con i soggetti primati destinatali delle norme antinfortunistiche (Cass. Sez. 4^ 5.3.1985, n. 6648, Pasquinelli). Tenuto conto anche del dictum della più recente sentenza di questa Sezione quarta 1.4.2004, n. 24055, Cecchini - secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, l'esistenza sul cantiere di un preposto, salvo che non vi sia la prova rigorosa di una delega espressamente e formalmente conferitagli, con pienezza di poteri ed autonomia decisionale, e di una sua particolare competenza, non comporta il trasferimento in capo allo stesso degli obblighi e delle responsabilità incombenti sul datore di lavoro, essendo a suo carico soltanto il dovere di vigilare a che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione, comportandosi in modo da non creare pericolo per sè e per gli altri (giurisprudenza costante: vedansi Cass. Sez. 4^ 27.2.1998. n. 3602, Ruggiero;
Cass. Sez. 4^ 5.3.1991, n. 9592, Celadon;
Cass. Sez. 4^ 21.6.1988, n. 9592, Swuec;
Cass. Sez. 4^ 10.3.1998, n. 7999, Chierici) - va affermato che la descritta motivazione resa dalla Corte di appello di Perugia è esaustiva, logica e rispettosa di principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, si da resistere alle censure (in parte in mero punto di fatto) dei ricorrenti (del tutto inconducente essendo, comunque, l'affermazione dei medesimi secondo cui il Comune committente avrebbe nominato un proprio tecnico incaricato di vigilare).
A quanto appena osservato va aggiunto l'ulteriore rilievo che l'addebito mosso agli imputati è quello del mancato apprestamento delle condizioni minime di sicurezza (le putrelle di sostegno del muro sovrastante la zona di scavo) e, quindi, non può essere esclusa, comunque, la responsabilità del datore di lavoro, avendo questi posto a disposizione dei dipendenti un cantiere del tutto "insicuro", sicché restano del tutto recessive le osservazioni, di cui in ricorso, circa l'essere il ET UR impegnato presso altri cantieri e circa la occasionala di un incidente che i ricorrenti, del tutto infondatamente, affermano essere non prevenibile dai datori di lavoro.
Nè può fondatamente ritenersi che non sia stato contestato un preciso profilo di colpa specifica, atteso che il capo di imputazione fa riferimento alla esecuzione di lavori di escavazione eseguiti su terreno franoso in violazione del disposto del D.P.R. n. 164 del 1956, art. 12 (ed, al riguardo, è emerso che le putrelle di sostegno non furono poste in essere in alcun tratto del muro sovrastante lo scavo) e del pari infondato è il conseguente assunto dei ricorrenti di mancata prova del nesso causale tra la condotta colposa rimproverata e l'evento lesivo;
invero i secondi giudici hanno, del tutto logicamente, affermato che, - essendo provatamente crollato il non puntellato muro sul lavoratore dipendente MA DO il quale era intento alla pulizia dello scavo, ed avendo costui riportato lesioni, oltre che al capo non protetto dal casco (un lieve trauma cranico), anche al torace, all'anca ed alla colonna vertebrale (frattura somatica della sesta vertebra dorsale), le ultime delle quali produttive delle conseguenze più rilevanti - era indubbiamente provato in termini di certezza il nesso di causalità tra la condotta colposa cosi come ascritta agli imputati e l'evento. Quanto, infine, al motivo di cui sub 2), con il quale è stata dedotta la manifesta illogicità di motivazione in ordine all'affermata responsabilità di ET TO pur avendo i secondi giudici riconosciuto che costui era impegnato in settori dell'attività aziendale del tutto diversi da quelli di direzione e vigilanza dei cantieri, non bastando - si osserva in ricorso - a costituirlo in colpa la sua occasionale presenza in quello de quo, è sufficiente, per evidenziarne la infondatezza, richiamare le stesse considerazioni, pertinenti allo specifico tema, che sono state svolte in ordine al motivo di cui suo 1) e rilevare che la Corte territoriale ha dato conto delle acquisizioni dibattimentali (costituite dalle testimonianze sopra riportate) in ordine ad interventi ispettivi sul cantiere svolti dal predetto ricorrente, sia pur di numero minore rispetto a quelli posti in essere dal figlio UR, maggiormente impegnato nei rapporti con i lavoratori dipendenti, il che non implica l'asserita occasionalità e, soprattutto, non implica estraneità del TO UR all'obbligo di osservanza delle norme antinfortunistiche connesso alla sua veste di coamministratore della società (D.P.R. n. 164 del 1956, artt. 1 e 3 e 4 D.P.R. n. 547 del 1956). Ciò in assenza della prova: A) di una formale delega ad un terzo dei compiti di vigilanza sul rispetto della normativa antinfortunistica nella esecuzione del lavoro;
B) del fatto che la società amministrata dai due ET avesse le dimensioni di una grande azienda (come affermato dai secondi giudici, non censurabilmente in questa sede trattandosi di valutazioni in mero punto di fatto in ordine alle quali non emerge profilo alcuno di illogicità); C) di una ripartizione delle sfere di competenza e di azione tra i due soci amministratori.
Va qui richiamata la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in tema di lesioni colpose da infortunio sul lavoro, soltanto ove sia interessata una impresa di grandi dimensioni, in cui la ripartizione delle funzioni è imposta dall'organizzazione aziendale, occorre accertare, ai fini della individuazione della persona responsabile, l'effettiva situazione di responsabilità all'interno delle posizioni di vertice per individuare i soggetti cui i compiti di prevenzione sono concretamente affidati con la predisposizione e l'attribuzione dei correlativi e necessari poteri per adempierti (vedasi, ex pluribus, Cass. Sez. 4^ 26.4.2000, n. 7402, Mantero). Per le sin qui illustrate ragioni i ricorsi vanno rigettati, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Cosi deciso in Roma, il 6 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2006