Sentenza 1 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/2002, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE S0 1:3 49 / 0 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto LUZIO E LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo TREZZA R.G.N. 6799/99 Consigliere Cron. 3618 Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Arcangelo DE BIASE Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Ud. 17/10/01 Dott. Paolo STILE - Consigliere Dott. Maura LA TERZA ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: + INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e difeso dagli avvocati DE ANGELISrappresentato CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DE TU RA, elettivamente domiciliato in ROMA 2001 VIA COLA DI RIENZO 28, rappresentato e difeso САВІВВО, giusta delega in 3914 dall'avvocato SALVATORE -1- calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 92/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 13/01/99 R.G.N. 41810/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito l'Avvocato CABIBBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 10 marzo 1997, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale proponeva appello avverso la sentenza emessa dal Pretore di Napoli in data 11 dicembre 1996-15 gennaio 1997, con cui il detto Giudice aveva accolto la domanda formulata da SC De LL nei confronti dell'Istituto ed aveva riconosciuto il diritto del ricorrente al beneficio di cui all'art. 13, comma 7° della legge n.257/92 --modificato dalla legge n.271/93- per le settimane di contribuzione relative al periodo di esposizione all'amianto, condannando il detto Istituto alla ricostruzione della pensione ed al pagamento delle conseguenti differenze pensionistiche, oltre accessori. L'appellante deduceva l'erroneità della pronuncia impugnata per non avere il primo Giudice tenuto nella giusta considerazione la circostanza che il ricorrente non si trovava nelle condizioni previste dalla su indicata legge per usufruire dell'invocato beneficio, in quanto già titolare di prestazioni pensionistiche. Si costituiva l'appellato, chiedendo il rigetto del gravame perché palesemente infondato. Con sentenza depositata il 13 gennaio 1999, l'adito Tribunale di Napoli rigettava l'appello. Osservava, in particolare, il Tribunale che una corretta interpretazione del complesso normativo in oggetto induceva a ricomprendere tra i beneficiari della rivalutazione contributiva anche coloro che usufruivano di prestazioni pensionistiche. Da un lato, infatti, con la legge 4 agosto 1993 n.271, che aveva convertito con modifiche il precedente D.L. 5 giugno 1993 n.169, il legislatore aveva usato il termine lavoratore, senza alcun riferimento alla permanenza attuale del rapporto, come del resto dimostrato dal fatto che, nella vigenza del D.L. n.169 1 del 1993, ai sensi dell'art. 1, comma 1, erano destinatari del beneficio i lavoratori dipendenti dalle imprese anche in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite o dismesse, cioè soggetti in rapporto di dipendenza da imprese sia in stato di normale operatività che affette da crisi oppure già giunte all'epilogo, mentre la modifica introdotta dalla legge di conversione n.271 del 1993, consistita nella soppressione dell'elenco che definiva la possibile casistica, non poteva che avere comportato l'indicazione, in termini più succinti, degli stessi beneficiari-; dall'altro, la frase "ai fini delle prestazioni”, introdotta all'8° comma dell'art. 110 dal D.L. n.169 in luogo di quella "ai fini del conseguimento", rimasta invariata nei commi 6 e 7 dello stesso articolo, era significativa di una evoluzione che induceva a non privilegiare una lettura rigidamente restrittiva, in piena conformità con lo spirito delle altre modifiche introdotte dal decreto 1 legge, e sviluppate con la legge di conversione. L'Istituto ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Il De LL si è costituito con sola procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico complesso motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge n.257 del 1992, come modificato dal D.L. n.169 del 1993,convertito nella legge n.271 del 1993, ai sensi dell'art.360,nn.3 e 5, c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per non avere considerato che il legislatore, usando il termine lavoratore, ha inteso chiaramente escludere dal beneficio della rivalutazione la categoria di quelli che erano esclusivamente titolari di prestazioni pensionistiche al momento di entrata in vigore della disciplina. ÷ Ne' la successiva soppressione in sede di modifica del riferimento ai lavoratori di imprese fallite sarebbe ad avviso del ricorrente- argomento utilizzabile a favore 2 : della tesi interpretativa estensiva affermata dal Tribunale, la quale si porrebbe oltretutto in contrasto con i limiti di stanziamento della spesa in sede di finanziamento della legge. In definitiva, la rivalutazione contributiva dei periodi lavorati con esposizione all'amianto di cui al comma 7 dell'art. 13 della legge 257/1992, come modificato dalla solo legge 271/1993, dovrebbe riconoscersi agli assicurati che, al momento dell'entrata in vigore della legge n.257 del 1992, prestavano attività lavorativa, e non ai meri titolari di prestazioni pensionistiche in corso di erogazione, poiché tale interpretazione trova argomenti di sostegno sul piano letterale e logico, oltre che nei lavori preparatori. Il motivo è fondato nei termini di cui appresso. La materia all'esame e' disciplinata dalla legge 27 marzo 1992.n.257, recante dell'impiego dell'amianto, il cui art.1, primonorme relative alla cessazione comma, dopo avere individuato le imprese interessate, specifica, con riguardo alle finalita' perseguite, che le norme sono dettate per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo e contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento dell'amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto. In particolare, al capo IV della predetta legge, recante misure di sostegno per i lavoratori, l'art. 13, in tema di trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato, stabilisce (sub 1) che ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di 3 ristrutturazione e riconversione produttiva, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale secondo la normativa vigente, prevedendo altresì (sub 2,3,4 e 5) che entro un determinato termine detti lavoratori, anche se occupati in imprese in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, hanno facoltà di richiedere la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui all'art.22 della legge 30 aprile 1969.n.153 e successive modificazioni, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva, purche' possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dati requisiti. Dall'altro l'art. 13 citato stabilisce che: Per i lavoratori delle miniere o delle cave di amianto il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche e' moltiplicato per il coefficiente di M 1,5 (n.6); Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i dipendenti delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a che procedure fallimentari o fallite, abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto e' moltiplicato per il coefficiente di (sub.7); Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche i periodi di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria, contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'INAIL quando superano i 10 anni sono 11 moltiplicati per il coefficiente di 1,5 (sub.8)." La legge n.257 del 1992, prevedente anche determinati stanziamenti di spesa per l'attuazione degli oneri di cui al detto art. 13,e' stata successivamente modificata comma 8dal D.L. 5 giugno 1993,n.169, che ha stabilito all'art.1 che il " dell'art. 13 della legge n.257 del 1992 e' sostituito dal seguente: Per lavoratori dipendenti dalle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite o dismesse che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione derivanti dall'esposizione obbligatoria contro le malattie professionali all'amianto, gestita dall'I.N.A.I.L., e' moltiplicato, ai fini dalle prestazioni pensionistiche per il coefficiente di 1,5." Sempre in tale sede (sub art.1 n.2) sono stati altresì previsti dati stanziamenti di spesa onde far fronte al maggior onere derivante dall'attuazione della comma 1. La legge 4 agosto 1993, n.271, di conversione con modificazioni del suddetto decreto legge, recante disposizioni urgenti per i lavoratori nel settore dell'amianto, ha modificato, a sua volta, l'art. 1, comma del decreto legge 5 giugno 1993, n.169, sopprimendo le parole “dipendenti dalle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari о fallite 0 dismesse" e, dall'altro, l'art. 13, comma 7, sostituendo le parole "per i dipendenti delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite" con quelle "per i lavoratori". 5 Cosi' richiamate, sia pure in sintesi, le tappe della vicenda normativa che hanno contrassegnato la disciplina della materia de qua nella sua veste definitiva, e' chiara dalla parola della legge (art.13) la volontà del legislatore di escludere dalla rivalutazione contributiva pari a 1,5 i soggetti meramente titolari di prestazioni pensionistiche. Ed invero, l'anzidetta disposizione riconosce espressamente il beneficio in favore soltanto: dei lavoratori delle miniere o delle cave di amianto, per il solo fatto di avere lavorato in tali luoghi (sub 6); di quelli che abbiano già contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto (sub 7); dei lavoratori che siano stati esposti all'amianto per più di dieci anni e non ancora affetti da malattie professionali (sub 8). come ha avuto modo in più occasioni di affermare questa Corte (cfr. Cass.7 Ora - luglio 1998 n. 6605; Cass.7 luglio 1998 n.6620 e, più di recente, v. anche Cass.10 M agosto 2000 n.10557; 10 febbraio 2001 n.1976; Cass.19 aprile 2001 n.5764), contro una interpretazione estensiva del dato normativo, che ricomprenda nella categoria dei destinatari della rivalutazione anche i pensionati non piu' occupati militano " una serie di inequivoci dati sul piano letterale, oltre che logico e sistematico, quali: l'esplicita sua riserva in favore dei soli lavoratori per il conseguimento di prestazioni pensionistiche, nel titolo del capo IV e nello stesso art. 13 della legge n.257 del 1992, e cioè di soggetti ancora attivi nel campo del lavoro ed ai fini di prestazioni ancora non usufruite;
lo stretto collegamento con le finalità dichiaratamente perseguite, all'art.1 della stessa legge, come la dismissione della produzione dell'amianto, di per se' incompatibili con un danno non effettivo o con una malattia non sicura;
l'uguale tecnica normativa adoperata sub art.13 n.3, consentita nella previsione del numero massimo dei pensionamenti anticipati, quindi incompatibile con l'estensione della misura a tutti i titolari di prestazioni pensionistiche per la sola ragione della loro passata esposizione all'amianto; la stessa portata della legge n.271 del 1993, che sempre nell'ambito delle disposizioni urgenti per i lavoratori del settore amianto, consente all'interprete, alla stregua della sua formulazione letterale, la ricomprensione nell'area dei soggetti titolari del beneficio dei soli lavoratori costretti a cambiare azienda per licenziamento o cessazione dell'impresa e, quindi, non piu' occupati nel settore dell'amianto al momento della entrata in vigore della legge, con esclusione quindi dei semplici pensionati;
la individuazione di determinati stanziamenti di spesa per l'attuazione degli oneri relativi, che ne vieta qualsiasi incontrollata dilatazione sul piano applicativo, oltretutto in contrasto col principio, anche di rango costituzionale, della preventiva copertura finanziaria;
la natura eccezionale M delle disposizioni all'esame, sia perché per il conseguimento del beneficio non e' richiesta la domanda dell'interessato ne' sono previsti termini, sia perche' la loro individuabile nella finalitàratio e' chiaramente perseguita dell'allontanamento dei lavoratori da situazioni tipicizzate di pericolo in relazione ad occupazioni in atto o a fatti di esposizione già avvenuti per il passato in settori altamente morbigeni. Ne' rileva, alla stregua delle finalita' sopra descritte, la circostanza che il testo della legge n.271 del 1993, al comma 8, abbia fatto riferimento "ai fini delle prestazioni pensionistiche” mentre nei commi precedenti e' rimasta invariata l'espressione "conseguimento delle prestazioni pensionistiche". Siffatti principi sono stati violati dall'impugnata sentenza, poiché il Tribunale, pur in presenza di una lettera delle norme non ambigua e di una parola della legge ben chiara ai fini della individuazione della volontà del legislatore, ha ricompreso 7 nell'ambito dei destinatari della rivalutazione anche i meri pensionati, interpretando il termine usato di lavoratore senza alcun riferimento alla permanenza attuale del rapporto e finendo cosi' per attribuire un diverso significato ad una serie di elementi di contorno, i quali avrebbero dovuto invece essere valutati nel contesto delle finalità perseguite dal legislatore, come ripetutamente esplicitate nelle disposizioni. Né argomenti contrari alla inapplicabilità del beneficio a coloro che erano già titolari di pensione di vecchiaia alla data di entrata in vigore della legge, possono desumersi dalla sentenza della Corte Costituzionale n.5 del 2000, la quale ha affermato che lo scopo della disposizione va rinvenuto "nella finalità di offrire, ai lavoratori esposti all'amianto per un apprezzabile periodo di tempo (almeno dieci anni), un beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni, che, in qualche modo, 1 presentano potenzialità morbigene". Ed infatti i rilievi del Giudice delle leggi, formulati in via generale sul complesso normativo, non valgono a contraddire le considerazioni già svolte nelle citate sentenze con riguardo ai titolari di pensione di vecchiaia e di anzianità aventi decorrenza anteriore all'entrata in vigore della legge, e, in particolare, il rilievo che, in assenza di disposizioni che determinino i modi, tempi e regole, non è possibile onerare l'INPS del ricalcolo delle pensioni all'epoca già liquidate, perché, diversamente opinando, all'interprete sarebbe richiesta un'opera non di applicazione della legge, ma di riempimento di lacune normative. La richiamata giurisprudenza di legittimità ha trovato, del resto, avallo nell'art.80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000 n.388 (legge finanziaria per il 2001), il quale dispone che "in caso di rinuncia all'azione proposta dai lavoratori esposti all'amianto, aventi i requisiti di cui alla legge 257/92 e cessati dall'attività lavorativa 8 antecedentemente all'entrata in vigore della predetta legge, la causa si estingue con compensazione delle spese e non si dà luogo da parte dell'INPS al recupero dei relativi importi oggetto di ripetizione di indebito nei confronti dei titolari di pensione interessati". La disposizione, finalizzata a deflazionare il contenzioso pendente, presenta degli aspetti rilevanti ai fini della interpretazione della norma in esame (art. 13 cit.). Sembra invero superflua la prima parte della norma, non essendo dubbio che in tutti i casi di rinuncia la causa si estingue, come previsto dall'art.306 c.p.c., e, quanto alla disciplina delle spese, che le medesime, ai sensi dell'art. 152 disc. att. c.p.c., avrebbero potuto gravare sull'assicurato solo nei casi di pretesa manifestamente infondata e temeraria. Rilevante appare invece l'altra previsione, con la quale il Legislatore, operando be indirettamente una sorta di interpretazione autentica, esclude l'applicabilità della norma per coloro che avevano cessato l'attività lavorativa prima dell'entrata in vigore della legge e pone come elemento discriminante per l'attribuzione del diritto la non cessazione dell'attività lavorativa alla data del 28 aprile 1992 (giacché si fa espresso riferimento solo all'entrata in vigore della legge n. 257, che fu pubblicata nella G.U. n.87 del 13 aprile 1992, e non anche alle sue modifiche). Non è quindi determinante, per escludere il beneficio, lo stato di “non occupazione”, alla medesima data, ma è necessario che l'attività lavorativa espletata sia stata definitivamente abbandonata;
al che, atteso il riferimento ai "pensionati" contenuto nell'ultima parte della disposizione, si correla necessariamente, come naturale conseguenza della cessazione dell'attività lavorativa, l'acquisizione del diritto ad una pensione, di anzianità, di vecchiaia o d'inabilità ex art.2 legge n.222 del 1984, non configurandosi in nessuna di tali ipotesi uno stato meramente temporaneo di inoccupazione. Pertanto, va ribadita anche l'affermazione (cfr. Cass.n.5764/2001) che il beneficio in esame non spetta neppure ai titolari di pensione d'inabilità con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della legge, data l'incompatibilità, specificamente prevista nei loro confronti dal quinto comma del citato art.2, con un'attività lavorativa retribuita, autonoma o subordinata. Non vi è invece ragione per negare il beneficio a coloro che conseguono la pensione di vecchiaia o di anzianità (o d'inabilità) con decorrenza successiva all'entrata in vigore della legge, in forza del principio per cui la prestazione si liquida sulla base della legge vigente alla data di conseguimento del diritto e tenuto conto che costoro, pur avendo maturato i requisiti di legge per dette prestazioni anche senza il previsto aumento, possono tuttavia giovarsene per migliorarle, comunicando all'INPS, all'atto della domanda, l'avvenuta esposizione all'amianto alle condizioni previste dalla legge, sempre che non abbiano già raggiunto (con quarant'anni) il massimo di prestazione conseguibile. Va altresì ribadito il principio (cfr. Cass. nn. 1976 e 5764 del 2001) che il beneficio spetta anche ai titolari di pensione di invalidità (di cui al r.d.l. 14 aprile 1939 n.636, convertito in legge 6 luglio 1939 n.1272 e successive modifiche) e dell'assegno di invalidità (di cui all'art.1 legge 12 giugno 1984 n.222), con decorrenza anteriore alla entrata in vigore della legge, senza necessità dell'ulteriore requisito richiesto dall'INPS dello stato di "occupazione” alla medesima data. Tale condizione non trova fondamento né nella lettera né nella ratio della norma, perché, come già osservato con riguardo alla disposizione della legge finanziaria 2001, costoro, anche se non occupati al momento di entrata in vigore della legge, non possono considerarsi 10 definitivamente cessati dal servizio, giacché l'esistenza della incapacità lavorativa non significa anche irreversibilità della medesima. Peraltro, per i titolari di detti trattamenti si pone pur sempre l'esigenza di incrementare l'anzianità assicurativa per poter conseguire le prestazioni che si ricollegano "fisiologicamente” alla cessazione dal lavoro, ossia la pensione di vecchiaia e quella di anzianità. Quanto ai superstiti, poiché secondo i principi generali le relative prestazioni sono costituite da una quota della pensione già liquidata al defunto (pensione ai superstiti) ovvero della pensione che a questo sarebbe spettata (pensione indiretta), costoro possono far valere il diritto alla riliquidazione già spettante al dante causa secondo i principi sopra illustrati. Va solo precisato (cfr. Cass.1976/2001) che possono avvalersi del beneficio i superstiti del titolare di pensione di invalidità (mentre l'assegno di invalidità di cui all'art.1 della legge 222/84 non è reversibile ai superstiti), quando il medesimo titolare sia deceduto "dopo" l'entrata in vigore della legge 257/92, acquisendo così al proprio patrimonio il diritto alla maggiorazione;
al contrario, non hanno diritto ad incrementare la prestazione i superstiti del titolare di pensione di invalidità che sia morto “prima”, che dunque non aveva acquisito il diritto al beneficio. Nella presente controversia non risulta accertato quale fosse la pensione goduta in concreto, né la sua decorrenza. La verifica di questi indispensabili elementi di fatto dovrà essere compiuta da altro giudice, al quale la causa previa cassazione della impugnata sentenza- va rinviata per nuovo esame alla stregua dei rilievi su esposti e riassumibili nel seguente principio di diritto: "La maggiorazione secondo il coefficiente 1,5 dei periodo lavorativi comportanti esposizione all'amianto, prevista dall'art. 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992 n.257, nel testo di cui all'art. 1 d.l. 5 giugno 1993 n.271, non compete ai soggetti che, alla data di entrata in vigore 11 della stessa legge n.257 del 1992, siano titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia o di inabilità, mentre va riconosciuta ai soggetti che, a tale data, siano titolari di pensione o di assegno di invalidità; il diritto alla riliquidazione spetta altresì ai superstiti ove il medesimo competesse al dante causa". Il giudice di rinvio -designato nella Corte d'appello di Salerno (sezione lavoro)- provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'appello di Salerno. Roma, 17 ottobre 2001. Il Consigliereest. Il Presidente Инісенко Чечка на IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria I D oggi, 1 FEB. 2002 A , 0 S 1 O S 3 L . A 3 L T T 5 , O R IL CANCELLIERA B . A A ' S I N E L D P L The S 3 E A I 7 T D - N S I 8 G - S O 1 P O N 1 E M A I S D E I A E A G D , G O O E E R T T L T T N I S I E R S A I G E L E D L R E O D 12