Sentenza 5 aprile 2006
Massime • 1
Le attività di gestione dei conti correnti dai quali i finanziamenti possono essere tratti o sui quali possono rientrare le quote restituite dai clienti, ove dette attività siano complementari alle erogazioni originarie dei finanziamenti in quanto dirette a completare le operazioni relative ai finanziamenti stessi e ad assicurare il profitto delle operazioni, costituiscono forme di partecipazione concorsuale al reato di esercizio abusivo di attività finanziaria di cui all'art. 132 D.Lgs. n. 385 del 1993, la cui condotta tipica si sostanzia nella concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, nell'assunzione di partecipazioni, nella prestazione di servizi a pagamento, nell'intermediazione in cambi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/04/2006, n. 14005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14005 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 05/04/2006
Dott. SIRENA Pietro A. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 612
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 002170/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA AS N. IL 06/12/1972;
2) MA LO N. IL 27/10/1984;
avverso ORDINANZA del 21/10/2005 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TAVASSI MARINA ANNA;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, Dott. Antonio Gialanella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto del 3.11.2003, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma ha convalidato il decreto d'urgenza emesso dal Pubblico Ministero in data 27.10.2003 ed ha disposto il sequestro preventivo dei conti correnti n. 471/11212 e 471/11234 accesi presso il Banco di Brescia, del complessivo importo di Euro 1.154.855,00, intestati a RO GA e sui quali gli odierni appellanti, RO MA e RO MA, erano stati delegati ad operare (a far data dal gennaio 2003).
Con ordinanza dell'8.4.2005 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo proposta dalla difesa degli appellanti. Avverso tale ordinanza proponevano appello, in data 21.4.2005, i difensori di RO MA e RO MA. Il Tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimenti di sequestro, ritenendo permanere i presupposti del sequestro preventivo disposto dall'Autorità procedente, con ordinanza del 21.10.2005, rigettava l'appello e condannava gli appellanti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione, datato 4.1.2006, l'Avv. Francesco Petillo del Foro di Roma, difensore di fiducia dei signori RO MA e RO MA. Come motivo del ricorso è stata dedotta la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per la mancanza totale o mera apparenza della motivazione e quindi per violazione della norma processuale stabilita a pena di nullità di cui all'art. 125 cod. proc. pen., nonché la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 648 bis cod. pen.. Assume il difensore che l'ordinanza emessa dal Tribunale
presenti un duplice vizio sotto il profilo processuale e sostanziale. Il Tribunale avrebbe dovuto tener conto del fatto che gli odierni appellanti non potevano essere ritenuti responsabili del reato di riciclaggio a loro addebitato, avendo essi partecipato al delitto che ne costituiva il presupposto, ossia l'esercizio abusivo dell'attività finanziaria, reato ascritto al loro padre RE GA. Ai sensi dell'art. 648 bis c.p.p., il reato di riciclaggio presuppone l'estraneità e l'esclusione del concorso nel reato da cui provengono illecitamente il denaro o le altre utilità impiegate. Come emerge dalla stessa motivazione del Tribunale, "le restituzioni del prestiti continuavano ad essere effettuate anche successivamente alla data dell'arresto del predetto" (il padre degli odierni ricorrenti). Tuttavia, in maniera carente e censurabile, non vengono tratte le necessarie conseguenze di una simile affermazione, ossia che gli appellanti fossero coautori del reato di esercizio abusivo dell'attività creditizia e pertanto non perseguibili ai sensi dell'art. 648 bis cod. pen.. Non potendosi configurare il delitto di riciclaggio, ne' i presupposti giustificativi della misura cautelare in questione, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere l'istanza degli appellanti. Concludeva per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. L'ordinanza impugnata, facendo applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, ha affermato correttamente che dalla propria indagine doveva esulare qualsiasi penetrante valutazione circa la fondatezza o meno del fatto reato. Il provvedimento cautelare, infatti, deve fondarsi sulla verosimile configurabilità del reato, rispetto al cui accertamento il sequestro adempie alla propria funzione strumentale e probatoria. Vero è che, come efficacemente rilevato dal P.G. Dott. Gialanella, al fine di configurare il reato di abusiva attività finanziaria di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 132 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è necessario che l'agente ponga in essere una delle condotte indicate dall'art. 106 medesimo decreto (concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, assunzione di partecipazioni, prestazione di servizi a pagamento, intermediazione in cambi) inserendosi abusivamente nel libero mercato ed operando indiscriminatamente fra il pubblico, mediante un'attività professionalmente organizzata con modalità e strumenti tali da prevedere e consentire la concessione sistematica di un numero indeterminato di mutui e finanziamenti, rivolgendosi ad un numero di persone potenzialmente vasto e realizzando così una latitudine di gestione tale da farla trasmigrare dal settore privato a quello pubblico e ricondurla, quindi, nell'ambito di operatività della legge bancaria (sent. n. 5285 del 2.10.97, P.M. in proc. Nasso, rv. 209597; conf. sent. n. 4882 del 12.11.2001, ric. Maione, rv. 220659).
Tuttavia va ricordato che il reato di riciclaggio presuppone la condizione negativa del non avere l'agente concorso nel reato presupposto, mentre non va trascurato che il concorso nel reato può essere ipotizzato anche per coloro che si trovino a gestire i conti correnti dai quali i finanziamenti erogati possano essere stati tratti o sui quali rientrino le quote restituite dai clienti, laddove tale attività si ponga come complementare rispetto alle erogazioni originarie dei finanziamenti, in quanto necessaria a completare le operazioni relative ai finanziamenti stessi - mediante la ricezione delle quote restituite dai diversi beneficiari - e ad assicurare il profitto di dette operazioni. Ciò tanto più potrebbe configurarsi nel caso di specie, ove i ricorrenti, figli del soggetto indagato per il reato finanziario, sono stati trovati nel possesso delle agende sulle quali figuravano i soggetti tenuti alle restituzioni. Ed allora si potrebbe ritenere che colui che gestisce i predetti conti correnti e le predette situazioni finanziarie aperte concorre nello scopo di aggirare le norme in materia di tutela del credito, o di agevolare la commissione dei reati finanziari, cosicché ben può essere chiamato a risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato l'indebita attività finanziaria, in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma.
Nella fattispecie in esame deve essere considerato che i rilievi svolti dal Tribunale nell'ordinanza impugnata ben potrebbero essere validi a rappresentare il concorso nel reato presupposto in capo ai fratelli RE, mentre la medesima ordinanza nulla afferma di più preciso in merito alla sia pur astratta sussumibilità del comportamento posto in essere dai medesimi prevenuti nel reato di riciclaggio, per i quali elementi costitutivi, ancorché a livello di fumus, la motivazione del provvedimento impugnato risulta assolutamente carente.
Si deve pertanto disporre l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato affinché si provveda ad integrare la motivazione, colmando la lacuna indicata.
P.Q.M.
La Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 aprile 2006. Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2006