Sentenza 14 gennaio 2004
Rigetto
Sentenza 16 maggio 2013
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/01/2004, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministero pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
U GHERARDI SPA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 19979/00 proposto da:
U GHERARDI SPA, in persona del legale rappresentante Pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI 1873 SAN GIACOMO 18, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FLAUTI, che la difende unitamente all'avvocato PAOLO PAOLI, giusta delega a margine;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
MINISTERO FINANZE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 721/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 21/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/03 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
accoglimento per quanto di ragione del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La U.Gherardi s.p.a. ha chiesto il rimborso della tassa sulle società pagata fino al 1992, perché ritenuta in contrasto con la Direttiva Cee n. 335/69. Il Tribunale, adito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ha accolto la domanda della società ed ha condannato il Ministero delle Finanze al pagamento di lire 63.000.000 oltre interessi legali dalla domanda. La Corte di Appello, invece, ha accolto parzialmente l'appello dell'Amministrazione ed ha ridotto la somma capitale a lire 52.250.000. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze. Ha resistito la società con controricorso e con ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi vanno riuniti avendo ad oggetto la stessa sentenza. Il Ministero ha chiesto l'applicazione dello ius superveniens introdotto con l'art. 11 n. 488/98 relativo alla misura degli interessi sulle somme che l'Amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare, sostenendo che essi vanno calcolati nella misura del 2,50%.
Questa richiesta è infondata e deve essere rigettata alla stregua dell'orientamento ormai consolidato espresso sul punto (cfr. per tutte Cass. Sent. n. 8961/03). La disciplina dettata dall'articolo 11 della legge n. 488/98 è sicuramente incompatibile con le norme comunitarie. E invero, il tasso di interesse stabilito dalla norma denunziata è sensibilmente inferiore a quello fissato, in via generale, dall'art. 5 l. n. 29/ 1961 per la restituzione delle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari non dovute. In questo modo, è stata prevista una disciplina meno favorevole di quella prevista in via generale per la ripetizione di quanto pagato in più dal contribuente, disciplina che contrasta con il principio secondo il quale "osta a che uno Stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario.....a condizioni meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi"(Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sent. 10.9.2002, C-216/99 e C-222/99). Il ricorso principale, allora, deve essere rigettato.
Con il primo motivo del ricorso incidentale la società ha dedotto violazione di legge in quanto la Corte di Appello ha erroneamente detratto dal rimborso effettuato dal Tribunale la riduzione annuale di lire 400.000 in applicazione dell'art. 11 l. n. 448/98. A questo proposito ha invocato a suo favore le statuizioni contenute nella sentenza n. 7176/99 resa da questa Corte. Con il secondo motivo ha dedotto omessa e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia specificando che l'impugnata sentenza in primo luogo ha posto due volte a carico del Ministero delle Finanze sia il rimborso del tributo pagato per l'anno 1991 e sia il rimborso del tributo pagato per l'anno 1992, mentre non ha posto a suo carico il rimborso dei tributi pagati per gli anni 1988 e 1989, benché richiesto, e che in secondo luogo ha determinato il rimborso del 1991 e del 1992 una volta in lire 15.000.000 ed una seconda volta in lire 12.000.000.
Ritiene la Corte che le doglianze sono fondate nei sensi qui appresso stabiliti:
a) il primo motivo, relativo alla detrazione di lire 400.000 per ogni anno per iscrizione di atti sociali diversi dall'atto costitutivo, è senz'altro fondato alla stregua dell'orientamento espresso con le sentenze nn. 7176/99, 11473/01 e 8961/03. Nella causa che ci occupa, in verità si sta discutendo solo di restituzione della tassa annuale e non della tassa dovuta per l'iscrizione di altri atti sociali diversi dall'atto costitutivo (di cui in effetti nella specie non si ha neanche notizia). Chiaramente, quindi, la detrazione operata dalla Corte di Appello è estranea all'oggetto del giudizio, come questo risulta delineato nell'atto introduttivo. Inoltre, la detrazione per l'iscrizione di atti diversi dall'atto costitutivo è incompatibile con le normative comunitarie poiché l'ammontare della tassa di che trattasi è stato stabilito dal legislatore in modo del tutto astratto e generico (nè dalla relazione al disegno di legge ne' dagli atti parlamentari risulta che esso sia stato determinato, sia pure forfettariamente in funzione dei costi dell'operazione). In un tale contesto non sono stati forniti elementi tali che consentano di assegnare al nuovo tributo (introdotto con l'art. 11. l. n. 448/98) il "carattere remunerativo", che lo renderebbe compatibile con la normativa comunitaria;
b) il secondo motivo evidenzia gli errori Contenuti nella sentenza impugnata, le cui parole non sono affatto chiare e non consentono di individuare gli anni per i quali il rimborso è stato riconosciuto e le entità dei singoli rimborsi. Nella sentenza, a pagina sei è scritto che "In linea di fatto si deve osservare che risulta prodotta copia delle istanze relative (la prima) alla tassa dell'anno 91 (per lire 15 milioni), (la seconda) alla tassa dell'anno 92 (per lire 15 milioni) e la terza per il 90, 91 e 92 (per lire 12 milioni l'anno). Esse sono tempestive, cioè inviate nel triennio (ciò desumendosi dalle ricevute delle raccomandate con avviso di ricevimento inviate all'Amministrazione finanziaria". Effettivamente, la Corte non ha parlato affatto degli anni 1988 e 1989 (che la società dichiara di avere posto a base della richiesta di rimborso), mentre ha parlato per due volte del 1991 e del 1992, riconoscendo una volta 15 milioni ed una volta 12 milioni, ed ha poi stabilito il totale della sorte capitale di lire 52.250.000 senza indicarne le varie componenti e senza offrire la possibilità di conoscere il percorso seguito. Il ricorso incidentale va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze che:
1) dovrà prendere in esame anno per anno le richieste di rimborso di cui si discute negli atti del giudizio di appello, e stabilire in maniera specifica se si è verificata o meno, volta per volta, la decadenza triennale dal pagamento della tassa, o se invece sussiste il diritto al rimborso;
2) dovrà determinare l'entità del rimborso per ogni annualità, senza applicare la detrazione di cui all'art. 11 della l. n. 448/98;
3) dovrà statuire anche in ordine alle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi;
rigetta quello principale e accoglie l'incidentale per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004