Sentenza 4 aprile 2003
Massime • 1
In tema di prova civile, l'indagine volta a stabilire se una dichiarazione della parte costituisca o meno confessione - e, cioè, ammissione di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte - si risolve in un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità se fondato su di una motivazione immune da vizi logici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/2003, n. 5330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5330 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - rel. Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI 23, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE CATAPANO, difeso dall'avvocato PIETRO D'URSO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ZA AU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SFORZA PALLAVICINI 18, presso lo studio dell'avvocato ELIO LUDINI, che lo difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE LOCATI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 979/01 della Corte d'Appello di MILANO, sezione terza civile emessa l'8/2/2001 depositata il 03/04/01; RG. 526/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato PIETRO D'URSO;
udito l'Avvocato ELIO LUDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ZI LL conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Milano RA LS - moglie legalmente separata-, chiedendo che fosse accertata l'occupazione senza titolo da parte della stessa dell'appartamento di cui era proprietario esclusivo e che la predetta LS fosse condannata al risarcimento dei danni e/o al pagamento di un indennizzo dal 6.5.94 fino al rilascio dell'immobile ovvero, in via subordinata, con decorrenza dal 31.07.96, nella misura di lire 1.200.000 al mese o in quella ritenuta più congrua ed equa. Chiedeva altresì che la LS fosse condannata al pagamento di lire 1.073.000 per spese condominiali ordinarie, di lire 5.909.965 per spese straordinarie e di lire 8.422.000 per rate di mutuo, oltre ai relativi interessi legali dal dovuto al saldo. In via subordinata chiedeva la condanna della LS al pagamento del 50% delle spese straordinarie e della rate di mutuo. Veniva convenuto in giudizio anche LU AN, convivente della LS, per la condanna in solido relativamente all'indennità di occupazione. Si costituivano entrambi i convenuti. La LS, dato atto di riconoscere il proprio debito di lire 3.064.605 per spese condominiali, chiedeva il rigetto di ogni maggiore pretesa avanzata dal ricorrente. Lo AN eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva (qualificandosi come saltuario ospite della LS presso l'appartamento de quo) e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda. Il Pretore, disattesa ogni altra domanda, condannava la LS a pagare al ricorrente LL l'importo di lire 5.134.022, oltre interessi, compensando integralmente tra le parti le rispettive spese processuali. Avverso tale sentenza lo LL proponeva appello. La LS chiedeva il rigetto della impugnazione.
La Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado dichiarava senza titolo la occupazione dell'immobile da parte della LS a far tempo dal 1.8.96 al rilascio e la condannava al pagamento di lire 1.000.000 per ogni mese di occupazione senza titolo oltre interessi legali dalle singole scadenze mensili al saldo. Condannava poi la LS al pagamento di due terzi delle spese del primo grado e del giudizio d'appello. Confermava nel resto la sentenza impugnata. Avverso questa sentenza RA LS propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. ZI LL resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 2733 c.c. per mancato apprezzamento della dichiarazione confessoria resa in giudizio dallo LL. Nel ricorso di primo grado dello LL si deduceva che "In data 5 maggio 1994 i coniugi LL o LS RA si erano separati consensualmente. Nella clausola n. 1 del verbale di separazione era previsto che la casa coniugale, costituita da un appartamento in Pieve Emanuele via Brodolini n. 4 (di proprietà esclusiva del Sig. LL), "verrà venduta al più presto unitamente tutto quanto l'arredo, ed il ricavato sarà diviso in parti uguali tra i coniugi, previa estinzione del residuo mutuo su di cassa ancora gravato". Di fatto il Sig. LL si trasferiva altrove e acconsentiva che temporaneamente la moglie, in attesa della vendita dell'immobile, permanesse nella casa". La Corte d'appello non aveva colto il valore confessorio della dichiarazione in questione - e, cioè, essere essa legittimata ad abitare l'appartamento fino alla vendita - ed anzi aveva ignorato completamente la dichiarazione confessoria dello LL, inventando un consenso dello stesso limitato al solo periodo delle trattative di vendita.
Il motivo è infondato.
La Corte territoriale ha ritenuto non essere conforme al vero che la LS era stata autorizzata dal marito ad occupare l'abitazione coniugale. Ha, poi, precisato che era "invece accaduto che nelle trattative di vendita, protrattesi oltre il previsto (i coniugi al momento della loro separazione consensuale si (erano) limitati ad accordarsi di vendere 'al piu' prestò la casa coniugale, 'previa estinzione del residuo mutuo'); lo LL (aveva) concesso alla moglie di protrarre, gratuitamente il godimento dell'immobile". Da ciò la Corte di merito ha tratto la conclusione che fra le parti era stato concluso un comodato senza determinazione di durata e che l'obbligo di restituzione della LS era sorto a seguito della formale richiesta di rilascio.
Da quanto sopra detto risulta evidente che la sentenza impugnata non ha omesso di considerare la dichiarazione alla quale fa riferimento la ricorrente, ma ha dato alla stessa una diversa interpretazione. In termini generale, poi, l'indagine volta a stabilire se una dichiarazione costituisca o meno confessione - cioè dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte si risolve in un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità se fondato su una motivazione immune da vizi logici (Cass. 12 giugno 1985, n. 3524; Cass. 24 novembre 1981, n. 6246;
Cass. 13 febbraio 1981, n. 887; Cass. 13 ottobre 1980, n. 5490). E nel caso di specie, pur nella sintetica esposizione contenuta nella sentenza impugnata, essendo chiaramente comprensibile la ratio decidendi posta a base dell'interpretazione della dichiarazione in questione, è da escludere che possa ravvisarsi un vizio di motivazione.
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Se anche per assurdo si fosse voluto condividere l'assunto dello LL (occupazione abusiva dell'immobile dal 31.07.96 al 10.01.98), considerato che in sede di separazione consensuale, ai sensi, della clausola n. 1, il 50% del ricavato della vendita dell'abitazione era stato riconosciuto alla moglie, la LS, per detto periodo, stabilita una cifra, avrebbe potuto, tutt'al più, essere dichiarata tenuta a corrisponderne la metà. Sul punto la corte del merito non aveva speso una sola parola. Inoltre, la Corte territoriale "considerata la tipologia e l'ubicazione dell'immobile", aveva determinato un valore indennitario mensile di lire 1.000.000, e si era limitato "ad 'appiopparlo allegramentè ed interamente sul 'groppone' della LS. Esempio scolastico di omessa motivazione". Anche questo motivo è privo di fondamento.
La Corte territoriale ha liquidato l'indennità di occupazione con evidente valutazione equitativa, considerando la tipologia e l'ubicazione dell'immobile. Le deduzioni della ricorrente concernenti la clausola del verbale di separazione relativa alle modalità di divisione fra coniugi dell'importo della vendita dell'appartamento non hanno alcuna rilevanza in ordine alla occupazione dell'immobile da parte della LS. In altri termini si tratta di circostanze non decisive la cui omessa considerazione non dà luogo a vizio di motivazione. Per il resto le doglianze appaiono rivolte direttamente e inammissibilmente in questa sede al convincimento espresso dal giudice di merito.
Per quanto detto il ricorso dev'essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2003