Sentenza 12 marzo 2004
Massime • 1
In tema di reato continuato, al giudice del merito non è inibita l'applicazione del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 81, primo e secondo comma, cod. pen. quando sia stata già pronunciata una sentenza irrevocabile di condanna nei confronti dell'imputato per fatto anche meno grave di quello sottoposto al suo giudizio. In siffatta ipotesi la pena complessiva va determinata sulla base di quella da infliggersi per il reato più grave sottoposto al giudizio in corso e va apportato l'aumento ritenuto equo in riferimento al reato meno grave già giudicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/2004, n. 23031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23031 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 12/03/2004
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - N. 431
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 24228/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL NO IO;
DE RA IO;
NO LO;
DE NO TO;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 21/11/2002;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F SERPICO;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del SPG Dott. A. GIALANELLA che ha concluso per: dichiararsi inammissibili i ricorsi di EL RE e De EF;
annullamento con rinvio per i ricorsi De IA e NO;
OSSERVA
Sull'appello proposto da GI LO, DE NO TO, EL NO IO e DE RA IO avverso la sentenza del Tribunale di Avellino del 20/4/2000, con la quale, dichiarati il 1^ colpevole del reato di cui all'art. 74 DPR 309/90 perché partecipe di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, nonché lo steso 1^, in concorso con gli altri, del reato di detenzione a fine di spaccio di cocaina ed eroina, erano stati condannati rispettivamente alle pene ritenute di giustizia, la Corte di Appello di Napoli, in qualità di giudice di rinvio a seguito di annullamento di precedente sentenza della stessa Corte di Appello in data 6/7/01, come da sentenza di questa Corte Suprema dell'11/06/2002, con decisione del 21/11/2002, in parziale riforma del giudizio di 1^ grado, riduceva la pena al DE NO nella misura ritenuta di giustizia, riconosceva al DE NO l'attenuante di cui al co. 5^ dell'art. 73 DPR 309/90, rideterminando, con le già concesse attenuanti generiche, la dosimetria della pena secondo giustizia e, ritenuta la continuazione tra i fatti ascritti al NO ed al DE RA nel presente giudizio con altri, oggetto di sentenze a carico dei predetti emesse dal Tribunale di Avellino, rispettivamente il 7/6/95 ed il 1/3/93 e 16/3/93, tutte passate in giudicato, rideterminava la pena nei confronti dei cennati appellanti nella misura ritenuta di giustizia, confermando, nel resto, l'impugnata sentenza.
Avverso l'anzidetta decisione della Corte territoriale partenopea hanno proposto ricorso per Cassazione tutti gli imputati innanzi detti, deducendo a motivi del gravame, rispettivamente:
EL NO:
1) Violazione dell'art. 606 in relazione all'art. 192 n. 3 c.p.p., apparendo la motivazione dell'impugnata sentenza, ad avviso del ricorrente, manifestamente carente ed illogica, conferendo immotivata attendibilità alle dichiarazioni accusatorie dei fratelli ME, collaboratori di giustizia, senza sottoporre il lori assunto ad una verifica di fondatezza intrinseca ed estrinseca;
2) Violazione dell'art. 606 in relazione all'art. 73 co. 5^ DPR 309/90 per immotivata delegazione della cennata attenuante, della quale, peraltro, ad avviso del ricorrente, ricorrevano provatamente le condizioni oggettive e soggettive;
3) Violazione dell'art. 606 c.p.p. in relazione all'art. 133 c.p. ed all'art. 73 co. 7^ DPR 309/90, avuto riguardo alla modestissima riduzione della pena operata a seguito delle attenuanti generiche ed all'immotivato mancato riconoscimento del co. 7^ dell'art. 73 cit., pur ricorrendone le condizioni;
DE RA:
Violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. in relazione agli artt. 81 c.p. e 125 n. 3 c.p.p., essendosi il giudice di appello limitato a fissare l'aumento per la continuazione senza fornire alcuna motivazione, "nemmeno succinta od accennata, sulla determinazione della pena che, in considerazione della complessiva situazione dell'imputato, poteva essere contenuta nel minimo e, comunque, più lieve";
NO:
Violazione dell'art. 606 c.p.p. per inosservanza ed erronea applicazione della legge, inosservanza delle norme processuali con riferimento all'applicazione dello art. 81 c.p. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta continuazione per medesimezza del disegno criminoso tra fatti già giudicati e fatti oggetto del presente procedimento, con riferimento all'individuazione della condotta più grave, in costanza di pene edittali omogenee, con omessa indicazione dei criteri individuanti tale reato più grave e non corretta applicazione del definitivo trattamento sanzionatorio, posto che l'aumento ex art. 81 va applicato "esclusivamente" sulla pena già coperta dal giudicato;
DE NO:
Violazione dell'art. 606 c.p.p. in relazione all'art. 73 co. 5^ DPR 309/90 e 133 c.p., stante la manifesta illogicità della sentenza nell'applicare, nonostante il riconoscimento della cennata attenuante per la limitatissima attività di cessione dello stupefacente operata dal ricorrente, una pena del tutto sproporzionata e non effettivamente commisurata al fatto.
I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi addotti, con la conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma equitativamente determinata nella misura di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Ed invero, quanto al ricorso EL NO, il motivo sub 1) è manifestamente infondato, risultando dal teste della decisione impugnata (cfr. fol. 2) una sufficiente e logica risposta alle ragioni supportati la ragionevole fondatezza dell'accusa mossa al ricorrente dai ME, nella valutazione complessivo della condotta dell'imputato, quanto ai suoi eloquenti collegamenti con il De Maio in ordine alla reiterata attività di spaccio nella zona di Montoro;
parimenti inficiato da manifesta infondatezza è il motivo sub 2), posto che, contrariamente all'assunto del ricorrente, risulta, invero, adeguata, logica e corretta la risposta alle ragioni della ritenuta insussistenza dell'invocata attenuante di cui al co. 5^ dell'art. 73 DPR cit., stante la frequenza allarmante dei fatti, in relazione all'altrettanto allarmante dato ponderale della droga spacciata o destinata a tanto. Il motivo sub 3) si propone, anch'esso, come manifestamente infondato, finalizzato com'è a porre in discussione il potere discrezionale del giudice di merito nella quantificazione della pena che, essendo stato, nella specie, sufficientemente motivato, è insindacabile in questa sede di legittimità e, quanto all'invocata attenuante ex co. 7^ art. 73 DPR cit. non risulta essere tra i motivi di appello.
EL pari manifestamente infondato è il ricorso del DE RA, posto che la dosimetria dell'aumento di pena per effetto della ritenuta continuazione si appartiene anch'essa alla sfera discrezionale del giudice e di merito, ben potendo essere desunta, anche implicitamente, la sua risposta dall'insieme di valutazione del medesimo disegno criminoso, in relazione ai reati sottoposti al suo vaglio, così offrendosi la ragione anche logica al trattamento sanzionatorio, in rapporto proprio all'entità dell'aumento di questo ex art. 81 c.p.. Il ricorso del NO fa richiamo ad una parte minoritaria dell'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, peraltro, non in lineia con la ratio legis permeante la figura stessa dell'istituto della continuazione, dichiaratamente improntato al favor rei. A comprova della manifesta infondatezza della censura in esame, in rapporto alla decisione sul punto, giova ribadire il principio di diritto secondo cui la continuazione può essere riconosciuta dal giudice che procede all'accertamento del reato più grave rispetto a quello meno grave già giudicato: in siffatta ipotesi (pienamente aderente al caso in esame), la pena complessiva ben può essere fissata sulla base di quella da irrogare per il fatto più grave oggetto del giudizio in corso e ad essa va apportato l'aumento ritenuto equo (con giudizio insindacabile perché riservato al potere discrezionale del giudice di merito) in riferimento al reato meno grave già giudicato. In sostanza, contrariamente a quanto deduce il ricorrente, non è inibita l'applicazione del trattamento sanzionatorio ex art. 81 c.p. co. 1^ e 2^ quando sia stata già pronunciata sentenza irrevocabile di condanna nei confronti dell'imputato per fatto anche meno grave di quello sottoposto al giudizio in corso. In tale ipotesi, come correttamente hanno operato i giudici della Corte territoriale partenopea, la pena complessiva va determinata sulla base di quella da infliggere per il reato più grave sottoposto al giudizio in corso e va apportato l'aumento ritenuto equo in riferimento al reato meno grave già giudicato. Il ricorso del DE NO è inammissibile, oltre che per la sua manifesta infondatezza, ponendo in discussione il potere di graduazione della pena, del tutto riservato alla sfera discrezionale del giudice di merito e come tale insindacabile in questa sede di legittimità, anche perché non specifico, in punto di asserita doglianza di manifesta illogicità della motivazione sulla dosimetria della pena in rapporto proporzionale e commisurato al fatto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2004