CASS
Sentenza 8 agosto 2023
Sentenza 8 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/08/2023, n. 34558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34558 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AS TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARI visti gli atti, lì provveaimento impugnato e li ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SIMONE PERELLI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 34558 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 18/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di ,appello di Cagliari ha confermato la sentenza del 01/10/2020, a mezzo della quale il Tribunale di RI aveva ritenuto NT PI colpevole del reato di cui agli artt. 2 e 7 legge uz armare 19(3/, n. t39 e - computato i aumento per la contestata reciaiva reiterata e specifica - lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro duemilacentoventi di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali;
il Tribunale, altresì, aveva ordinato la confisca del fucile in sequestro e ia trasmissione ceno stesso aiia competente Direzione provinciaie di artiglieria. IO brevemente precisare il seguente inquadramento storico e oggettivo, ripercorrendo quanto ricavabile dalle ricostruzioni fattuali - tra loro collimanti - operate aai ce merito. ii processo origina aa una &civica ai ricognizione - posta in essere agli inizi del 2015 dai Carabinieri della Stazione di Cagliari - in ordine alle armi che, agli atti dell'ufficio, risultavano legittimamente detenute nel territorio di competenza. In archivio, dunque, risultava la detenzione di un fucile semiautomatico aa parte ai NT bruno;
questi venne invitato, pertanto, a presentarsi in Caserma, per esser sottoposto a visita medica, onde mantenere l'autorizzazione alla detenzione dell'arma stessa. Il UN riferì agli operanti, però, di aver venduto il suddetto fucile nel 2012. In base alla documentazione esibita dallo stesso 13runo, rarma risuitó esser stata oggetto ai cessione - dietro versamento del corrispettivo di euro quattrocento - all'odierno imputato NT Pìras. I militari si portarono, quindi, presso l'abitazione di quest'ultimo, il quale consegnò loro l'arma. Da ciò, l'incriminazione e la condanna a carico dell'odierno ricorrente. 2. Ricorre per cassazione NT PI, a mezzo del difensore avv. Rinaldo Saiu, deducendo tre motivi, che vengono di seguito sintetizzati, entro i limiti necessari per la motivazione, ai sensi cieli art. 1/3 aisp. arct coa. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione ed erronea applicazione degli artt. 110 cod. pen. e 606 cod. proc. pen. La Corte territoriale avrebbe impropriamente utilizzato il mancato esame dell'imputato, esercizio di un curino riconosciutogli, quale strumento ai prova in graao ai arrestarne la colpevolezza. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione ed erronea applicazione degli artt. 448, comma 2-bis e 606 cod. proc. pen., stante l'errata quaiiricazione giuridica crei reato ascritto. La condotta sareDoe stata aa ricondurre, infatti, al paradigma contravvenzionale già contestato sub b) della rubrica, ossia 2 all'art. 35, nono comma, r.d. 16 giugno 1931, n. 773, non sussistendo prova alcuna in ordine ai possesso continuato aeitarma, da parte dell'imputato. emerso il solo dato oggettivo, rappresentato dall'esistenza di un contratto di compravendita, intervenuto fra il PI e il UN e avente ad oggetto il fucile de quo;
alla conclusione di tale atto negoziale, ha fatto seguito la consegna dell'arma ai prevenuto. bui mras, però, non gravava in quei momento alcun divieto al detenere armi. La difesa ha poi sottolineato come - a conclusione dell'udienza preliminare - lo stesso Pubblico ministero abbia chiesto l'emissione di sentenza di non luogo a proceaere, in reíazione ai reato suo a), fondando tale conclusione suila considerazione del minimo disvalore sociale e della scarsità del danno prodotto. Inoltret l'imputato, all'atto del controllo, non aveva disponibilità di munizioni. Non è mai stata effettuata, peraltro, la denuncia di acquisto del fucile, per cui la condotta contestata sub a) risulta già/ interamente ncompresa newaiveo previsionale dei reati sub b) e c). Una volta riqualificato il fatto ascritto nella contravvenzione sopra detta, risulterebbe ormai spirato il termine di prescrizione. 2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione ed erronea applicazione aegii artt. 62-bis coo. pen. e 606 coa. proc. Ren., insiscenaosi nei ribadire l'erroneità del diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La prima censura si fonda sull'assunto che la Corte abbia considerato, quale prova della colpevolezza dell'imputato, la sua legittima scelta di non sottoporsi ad esame. La doglianza è priva di fondamento. In primo luogo, è noto e risalente ii principio ai airitto seconao ii quale resercizio ai determinate facoita processuali, specificamente riservate all'imputato - quali quella di non sottoporsi all'esame, disciplinata dagli artt. 208 e 503 cod. proc. pen., ovvero quella di non rilasciare dichiarazioni a sé pregiudizievoli - non possa assumere una valenza intrinsecamente negativa, cosi venenao valutato, a titolo esemplificativo, quale parametro sfavorevole ai sensi dell'art. 133 cod. pen. Ciò in quanto l'esercizio di un diritto processuale, nella sistematica codicistica, non può legittimamente essere considerato alla stregua di un comportamento negativamente deponente (Sez. i, n. ibb4 ael LtD/IU/199b, aep. 199b, riamini , KV. ZU..5941). 3 Nel caso di specie, la Corte di appello si è però limitata ad evidenziare rassenza di una diversa ricostruzione dei tatti, ossia di una versione alternativa con la quale confrontare gli elementi d'accusa emersi, stante la mancanza di difformi lumi provenienti dall'imputato. Una volta considerato tale dato, di natura oggettiva, la Corte territoriale ha affermato la penale responsabilità del prevenuto, analizzando gli elementi di valutazione e conoscenza emersi, con una vaiutazione in fatto che si sottrae a qualsivoglia stigma nella sede di legittimità. 3. Del tutto corretta è la qualificazione giuridica offerta al fatto, ad opera di entrami i biudiCi del merito. kicniamancio pacifici principi giurispruaenziaii, i Giudici del merito hanno chiarito l'inesistenza di un concorso apparente di norme, fra il delitto di cui agli artt. 2 e 7 Legge 895 del 1967 e la contravvenzione ex art. 35 r.d. 773 del 1931. La detenzione di arma in assenza di specifico titolo autorizzadvo, infarti, rappresenta un fatto 'deur° inciipencientemenre da queiie che siano state le modalità di acquisizione dell'arma stessa. La richiesta di nulla osta di cui all'art. 35 T.U.L.P.S., dunque, deve necessariamente precedere l'atto di cessione dell'arma; ciò non vale, però, a rendere la successiva illecita detenzione assimliaolie ad un post ractum non punii:Aie. Quanto alla ulteriore deduzione formulata dalla difesa, attinente alla asserita carenza di prova in ordine al possesso continuato dell'arma, da parte dell'imputato, la motivazione adottata dalla Corte di appello risulta priva del pur minimo vuoto concettuale, Oltre cne ael tutto esaustiva e coerente. viene infatti raccordato il dato oggettivo, costituito dall'acquisto del fucile - ad opera dell'imputato - nell'anno 2012 e dal sequestro dell'arma stessa, verificatosi nell'anno 2015. Ciò ha indotto ia Corte terntoriaie a reputare dei tutto logica, oitre che resistente a qualsivoglia obiezione, la deduzione circa l'esistenza di un possesso continuativo del fucile, entro l'intero lasso temporale esistente fra tali due accadimenti. Trattasi di motivazione priva di illogicità o di qualsivoglia forma di contradaittonetà, aunque non censuramie in questa sede. 4. Manifestamente infondato, oltre che tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente attinenti al merito, improponibili in sede di iegittimità, è infine pure li terzo morivo, con il quale o ricorrente deduce una natura asseritamente erronea della motivazione, per non essercili state concesse le auspicate circostanze attenuanti generiche. 4.1. IO infatti precisare, quanto ai limiti inerenti alla possibilità di prospettare - in sede ai legittimità - questioni non dedotte in sede al gravame, come non siano deducibili con il ricorso per cassazione doglianze che non abbiano 4 f costituito oggetto di specifici motivi di gravame;
più precisamente, la regola ricavabile dai combinato disposto degli artt. 60b, comma 3, e bu9, comma 4 cod. proc. pen. è nel senso della indeducibilità in cassazione di temi non prospettati mediante i motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ovvero che ricorra una di quelle censure che non sarebbe stato possibiie dedurre in grado d'appeiio. ùccorre infatti scongiurare ia possibilità che - in sede di legittimità - il provvedimento impugnato sia annullato relativamente ad un determinato punto della decisione, in ordine al quale sussista "a priori" una inevitabile carenza di motivazione, per essere stato tale profilo probiematico voiontariamente sottratto aiia cognizione ciei giudice di appeiio. Non possono essere dedotti a mezzo del ricorso per cassazione, quindi, temi in relazione ai quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciarsi, in quanto non specificamente devoluti alla sua cognizione (Sez. 4, n. .temi5.1.1 dei 04/12/20ì2, Esonaffini, kv. 256631 - Sez. 2, n.
6.i.31 ciei 29/01/2016, Menna, Rv. 266202 - 01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632 - 01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368 - 01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 3, n. 27256 del 23/ù7/21-)20, Martorana, kv. 2799u3). 4.2. Nel caso di specie, con i motivi di gravame era stata domandata esclusivamente la riconduzione dei fatti contestati sotto l'egida previsionale della contravvenzione di cui all'art. 35, nono comma, r.d. 773 del 1931, consequenziaimente invocanciosi ia deciaratona di estinzione per prescrizione di tale contestazione. Il diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., dunque, non era stato fatto oggetto di doglianza in sede di appello. L'attuale deduzione, in definitiva, risuita inammissibile nella presente sede di iegittimità. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuaii, oirre che di una somma - che si stima equo fissare in euro tremfia - in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000). 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, o 18 aprile zuzi Il Consigliere este/-i sire Il Presi nte
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SIMONE PERELLI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 34558 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 18/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di ,appello di Cagliari ha confermato la sentenza del 01/10/2020, a mezzo della quale il Tribunale di RI aveva ritenuto NT PI colpevole del reato di cui agli artt. 2 e 7 legge uz armare 19(3/, n. t39 e - computato i aumento per la contestata reciaiva reiterata e specifica - lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro duemilacentoventi di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali;
il Tribunale, altresì, aveva ordinato la confisca del fucile in sequestro e ia trasmissione ceno stesso aiia competente Direzione provinciaie di artiglieria. IO brevemente precisare il seguente inquadramento storico e oggettivo, ripercorrendo quanto ricavabile dalle ricostruzioni fattuali - tra loro collimanti - operate aai ce merito. ii processo origina aa una &civica ai ricognizione - posta in essere agli inizi del 2015 dai Carabinieri della Stazione di Cagliari - in ordine alle armi che, agli atti dell'ufficio, risultavano legittimamente detenute nel territorio di competenza. In archivio, dunque, risultava la detenzione di un fucile semiautomatico aa parte ai NT bruno;
questi venne invitato, pertanto, a presentarsi in Caserma, per esser sottoposto a visita medica, onde mantenere l'autorizzazione alla detenzione dell'arma stessa. Il UN riferì agli operanti, però, di aver venduto il suddetto fucile nel 2012. In base alla documentazione esibita dallo stesso 13runo, rarma risuitó esser stata oggetto ai cessione - dietro versamento del corrispettivo di euro quattrocento - all'odierno imputato NT Pìras. I militari si portarono, quindi, presso l'abitazione di quest'ultimo, il quale consegnò loro l'arma. Da ciò, l'incriminazione e la condanna a carico dell'odierno ricorrente. 2. Ricorre per cassazione NT PI, a mezzo del difensore avv. Rinaldo Saiu, deducendo tre motivi, che vengono di seguito sintetizzati, entro i limiti necessari per la motivazione, ai sensi cieli art. 1/3 aisp. arct coa. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione ed erronea applicazione degli artt. 110 cod. pen. e 606 cod. proc. pen. La Corte territoriale avrebbe impropriamente utilizzato il mancato esame dell'imputato, esercizio di un curino riconosciutogli, quale strumento ai prova in graao ai arrestarne la colpevolezza. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione ed erronea applicazione degli artt. 448, comma 2-bis e 606 cod. proc. pen., stante l'errata quaiiricazione giuridica crei reato ascritto. La condotta sareDoe stata aa ricondurre, infatti, al paradigma contravvenzionale già contestato sub b) della rubrica, ossia 2 all'art. 35, nono comma, r.d. 16 giugno 1931, n. 773, non sussistendo prova alcuna in ordine ai possesso continuato aeitarma, da parte dell'imputato. emerso il solo dato oggettivo, rappresentato dall'esistenza di un contratto di compravendita, intervenuto fra il PI e il UN e avente ad oggetto il fucile de quo;
alla conclusione di tale atto negoziale, ha fatto seguito la consegna dell'arma ai prevenuto. bui mras, però, non gravava in quei momento alcun divieto al detenere armi. La difesa ha poi sottolineato come - a conclusione dell'udienza preliminare - lo stesso Pubblico ministero abbia chiesto l'emissione di sentenza di non luogo a proceaere, in reíazione ai reato suo a), fondando tale conclusione suila considerazione del minimo disvalore sociale e della scarsità del danno prodotto. Inoltret l'imputato, all'atto del controllo, non aveva disponibilità di munizioni. Non è mai stata effettuata, peraltro, la denuncia di acquisto del fucile, per cui la condotta contestata sub a) risulta già/ interamente ncompresa newaiveo previsionale dei reati sub b) e c). Una volta riqualificato il fatto ascritto nella contravvenzione sopra detta, risulterebbe ormai spirato il termine di prescrizione. 2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione ed erronea applicazione aegii artt. 62-bis coo. pen. e 606 coa. proc. Ren., insiscenaosi nei ribadire l'erroneità del diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La prima censura si fonda sull'assunto che la Corte abbia considerato, quale prova della colpevolezza dell'imputato, la sua legittima scelta di non sottoporsi ad esame. La doglianza è priva di fondamento. In primo luogo, è noto e risalente ii principio ai airitto seconao ii quale resercizio ai determinate facoita processuali, specificamente riservate all'imputato - quali quella di non sottoporsi all'esame, disciplinata dagli artt. 208 e 503 cod. proc. pen., ovvero quella di non rilasciare dichiarazioni a sé pregiudizievoli - non possa assumere una valenza intrinsecamente negativa, cosi venenao valutato, a titolo esemplificativo, quale parametro sfavorevole ai sensi dell'art. 133 cod. pen. Ciò in quanto l'esercizio di un diritto processuale, nella sistematica codicistica, non può legittimamente essere considerato alla stregua di un comportamento negativamente deponente (Sez. i, n. ibb4 ael LtD/IU/199b, aep. 199b, riamini , KV. ZU..5941). 3 Nel caso di specie, la Corte di appello si è però limitata ad evidenziare rassenza di una diversa ricostruzione dei tatti, ossia di una versione alternativa con la quale confrontare gli elementi d'accusa emersi, stante la mancanza di difformi lumi provenienti dall'imputato. Una volta considerato tale dato, di natura oggettiva, la Corte territoriale ha affermato la penale responsabilità del prevenuto, analizzando gli elementi di valutazione e conoscenza emersi, con una vaiutazione in fatto che si sottrae a qualsivoglia stigma nella sede di legittimità. 3. Del tutto corretta è la qualificazione giuridica offerta al fatto, ad opera di entrami i biudiCi del merito. kicniamancio pacifici principi giurispruaenziaii, i Giudici del merito hanno chiarito l'inesistenza di un concorso apparente di norme, fra il delitto di cui agli artt. 2 e 7 Legge 895 del 1967 e la contravvenzione ex art. 35 r.d. 773 del 1931. La detenzione di arma in assenza di specifico titolo autorizzadvo, infarti, rappresenta un fatto 'deur° inciipencientemenre da queiie che siano state le modalità di acquisizione dell'arma stessa. La richiesta di nulla osta di cui all'art. 35 T.U.L.P.S., dunque, deve necessariamente precedere l'atto di cessione dell'arma; ciò non vale, però, a rendere la successiva illecita detenzione assimliaolie ad un post ractum non punii:Aie. Quanto alla ulteriore deduzione formulata dalla difesa, attinente alla asserita carenza di prova in ordine al possesso continuato dell'arma, da parte dell'imputato, la motivazione adottata dalla Corte di appello risulta priva del pur minimo vuoto concettuale, Oltre cne ael tutto esaustiva e coerente. viene infatti raccordato il dato oggettivo, costituito dall'acquisto del fucile - ad opera dell'imputato - nell'anno 2012 e dal sequestro dell'arma stessa, verificatosi nell'anno 2015. Ciò ha indotto ia Corte terntoriaie a reputare dei tutto logica, oitre che resistente a qualsivoglia obiezione, la deduzione circa l'esistenza di un possesso continuativo del fucile, entro l'intero lasso temporale esistente fra tali due accadimenti. Trattasi di motivazione priva di illogicità o di qualsivoglia forma di contradaittonetà, aunque non censuramie in questa sede. 4. Manifestamente infondato, oltre che tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente attinenti al merito, improponibili in sede di iegittimità, è infine pure li terzo morivo, con il quale o ricorrente deduce una natura asseritamente erronea della motivazione, per non essercili state concesse le auspicate circostanze attenuanti generiche. 4.1. IO infatti precisare, quanto ai limiti inerenti alla possibilità di prospettare - in sede ai legittimità - questioni non dedotte in sede al gravame, come non siano deducibili con il ricorso per cassazione doglianze che non abbiano 4 f costituito oggetto di specifici motivi di gravame;
più precisamente, la regola ricavabile dai combinato disposto degli artt. 60b, comma 3, e bu9, comma 4 cod. proc. pen. è nel senso della indeducibilità in cassazione di temi non prospettati mediante i motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ovvero che ricorra una di quelle censure che non sarebbe stato possibiie dedurre in grado d'appeiio. ùccorre infatti scongiurare ia possibilità che - in sede di legittimità - il provvedimento impugnato sia annullato relativamente ad un determinato punto della decisione, in ordine al quale sussista "a priori" una inevitabile carenza di motivazione, per essere stato tale profilo probiematico voiontariamente sottratto aiia cognizione ciei giudice di appeiio. Non possono essere dedotti a mezzo del ricorso per cassazione, quindi, temi in relazione ai quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciarsi, in quanto non specificamente devoluti alla sua cognizione (Sez. 4, n. .temi5.1.1 dei 04/12/20ì2, Esonaffini, kv. 256631 - Sez. 2, n.
6.i.31 ciei 29/01/2016, Menna, Rv. 266202 - 01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632 - 01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368 - 01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 3, n. 27256 del 23/ù7/21-)20, Martorana, kv. 2799u3). 4.2. Nel caso di specie, con i motivi di gravame era stata domandata esclusivamente la riconduzione dei fatti contestati sotto l'egida previsionale della contravvenzione di cui all'art. 35, nono comma, r.d. 773 del 1931, consequenziaimente invocanciosi ia deciaratona di estinzione per prescrizione di tale contestazione. Il diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., dunque, non era stato fatto oggetto di doglianza in sede di appello. L'attuale deduzione, in definitiva, risuita inammissibile nella presente sede di iegittimità. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuaii, oirre che di una somma - che si stima equo fissare in euro tremfia - in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000). 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, o 18 aprile zuzi Il Consigliere este/-i sire Il Presi nte