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Sentenza 28 maggio 2026
Sentenza 28 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/05/2026, n. 19599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19599 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI MI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE DI CASSAZIONE Udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Giulio Romano, il quale, riportandosi alla memoria in atti (del 10.2.2026), ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Dario Vannetiello, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso, anche riportandosi alla memoria di replica del 21.2.2026. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza n. 396 del 29 maggio 2025, la Prima Sezione penale di questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da MI RI avverso la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di appello di Reggio Calabria nei suoi confronti per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. (confermativa di quella, emessa all’esito di rito abbreviato, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria), per essere stato partecipe di un’associazione a delinquere di stampo mafioso, facente capo alle famiglie Alvaro-EA di Rizziconi. Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, la Prima Sezione della Cassazione aveva dichiarato infondati, tra gli altri, i motivi relativi: Penale Sent. Sez. 5 Num. 19599 Anno 2026 Presidente: OL RA OS AN Relatore: MO MA Data Udienza: 05/03/2026 2 - alla pretesa inutilizzabilità delle chat criptate (Sky Ecc) acquisite attraverso ordine di indagine europeo inoltrato all’autorità giudiziaria francese;
- all’identificazione del RI quale utilizzatore, nelle chat criptate, del pin JiNPV;
- all’attendibilità delle dichiarazioni rese sul conto dell’odierno ricorrente da parte dei collaboratori di giustizia Formosa ed Arena;
- alla ritenuta assenza di prova di contatti del ricorrente con esponenti della famiglia EA ed in particolare con DO EA cl. ’82; - alla dedotta omessa valutazione di elementi favorevoli all’imputato, ricavabili dall’assoluzione dello stesso nel procedimento celebrato dinanzi all’Autorità giudiziaria di Brescia per detenzione di armi comuni da sparo con l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., nell’ambito della vicenda relativa al tentato omicidio ai danni di ER;
- alla ritenuta insussistenza della circostanza aggravante del carattere armato dell’associazione di stampo mafioso. 2. Avverso la sentenza della Prima Sezione di questa Corte, MI RI, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso straordinario per “errore di fatto”, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., rilevando che la decisione della Corte sarebbe viziata da una serie di errori percettivi (ne vengono indicate complessivamente sette), anche di tipo omissivo, su punti fondamentali della decisione. 2.1. In relazione alla ritenuta utilizzabilità della messaggistica criptata (tema sul quale la Corte di cassazione sarebbe incorsa nei primi tre errori percettivi denunciati), la Corte di legittimità non si sarebbe avveduta del fatto che i giudici di merito non avevano verificato se i dati trasmessi all’autorità giudiziaria italiana da quella francese fossero stati effettivamente acquisiti mediante attività di intercettazione. Ciò si porrebbe in contrasto con i principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite “Gjuzi” (richiamata in modo “apparente” dalla Prima Sezione di questa Corte), che ha distinto le modalità di utilizzazione di quei dati nel procedimento interno a seconda che si tratti di dati acquisiti mediante captazione in “tempo reale”, con conseguente applicazione dell’art. 270 cod. proc. pen., oppure di “dati freddi”, nel qual caso troverebbe applicazione l’art. 238 cod. proc. pen. La difesa, osserva il ricorrente, aveva allegato al primo ricorso l’ordine di indagine europea, dal quale emergeva la generica richiesta di acquisizione di tutti i contenuti comunicativi di una serie indeterminata di Pin, con la mancata compilazione dei campi relativi proprio al materiale intercettivo (sezioni H5 e H7). 3 La Corte avrebbe inoltre ignorato che la maggior parte del materiale trasmesso non afferiva effettivamente a “conversazioni” intercettate, trattandosi di comunicazioni unilaterali di uno solo degli interlocutori, senza risposta dell’altro. 2.2. In ordine alla identificazione del RI quale utilizzatore del Pin JiN1PV, la Prima Sezione della Corte di cassazione, nel ritenere dimostrata tale identificazione sulla base di una lettura unitaria dei plurimi elementi valorizzati dai giudici di merito, non si sarebbe avveduta del fatto che la difesa aveva dimostrato la fallacia di ciascuno degli elementi valorizzati e dunque la loro inidoneità complessiva. 2.3. Sui rapporti tra il ricorrente ed esponenti di vertice della cosca EA, ritenuti sussistenti soprattutto sulla base delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Formosa ed Arena, la Prima Sezione di questa Corte non si sarebbe avveduta dell’illogicità nel ritenere fondate una pluralità di censure mosse dalla difesa alla sentenza impugnata della Corte di appello di Reggio Calabria (sull’attendibilità dei collaboratori, sull’assenza di contatti diretti tra il ricorrente e i EA, sul travisamento delle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria Fiorilla) ma di ritenere comunque provato tale collegamento. 2.4. Ulteriore “svista” sarebbe stata inoltre determinata dall’omessa valutazione degli elementi “a discarico” dell’imputato, ricavabili dalla sentenza della Corte di appello di Brescia che aveva assolto il ricorrente dalla contestazione di detenzione illegale di armi, aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., evidenziando altresì che la riconducibilità alla famiglia EA del tentato omicidio nei confronti di ER (uno degli episodi valorizzati ai fini della condanna del ricorrente) non fosse stata dimostrata e che non fossero emersi contatti tra MI RI e DO EA. 2.5. In relazione, infine, alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del carattere armato dell’associazione (art. 416-bis, comma 4 cod. pen.), nel soffermarsi sugli elementi dai quali emergeva la prova di tale circostanza, la Corte di legittimità avrebbe omesso di evidenziare da quali elementi sarebbe stato possibile trarre la dimostrazione della consapevolezza, da parte del ricorrente, della disponibilità di armi da parte del clan. 3. Con una memoria del 10.2.2026 la Procura Generale di questa Corte ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, ponendo in evidenza che nessuno dei rilievi difensivi era realmente attinente ad errori percettivi da parte della Corte di cassazione ma riguardava semmai le valutazioni espresse dalla Corte e non condivise dal ricorrente. La difesa ha depositato una memoria di replica del 21.2.2026 (corredata da diversi allegati), con la quale ha contestato le conclusioni della Procura Generale 4 e ribadito che quelli denunciati dovevano ritenersi errori percettivi posti in essere dalla Corte di cassazione, per non essersi avveduta di elementi fondamentali su cui basare la decisione e per non essersi pronunciata sui rilievi a lei sottoposti con il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto al di fuori dei casi in cui è consentito il ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell’art. 275-bis cod. proc. pen. 2. Preliminarmente, appare opportuno delimitare brevemente l’ambito di operatività del rimedio straordinario previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. Con una pronuncia, resa poco dopo l’introduzione della disposizione in esame ad opera dell’art. 6, comma 6, della legge 26 marzo 2001, n. 128, le Sezioni Unite di questa Corte hanno rilevato che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Nella motivazione della sentenza richiamata, è stato precisato che: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio;
2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie;
3) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale» (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 – 01). I suddetti principi sono stati costantemente ribaditi dalla giurisprudenza successiva (anche con ulteriori decisioni delle Sezioni Unite), con le quali si è in 5 particolare rimarcato che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, [...], Rv. 263686 – 01; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 – 01). Per quanto concerne in particolare l’omesso esame di specifiche deduzioni difensive contenute in uno dei motivi del ricorso, la giurisprudenza di questa Corte ha sempre posto in evidenza che è inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso la sentenza di Cassazione per l'omesso esame di determinate deduzioni contenute in uno specifico motivo del ricorso per cassazione, laddove il giudice di legittimità non abbia pretermesso l'esame del motivo di impugnazione ma ne abbia fatto oggetto di trattazione;
sicché le ridette deduzioni, sebbene la Corte non ne abbia dato esplicitamente conto, debbano reputarsi tacitamente valutate e disattese (tra le tante Sez. 1, n. 17847 del 11/01/2017, Barilari, Rv. 269868 – 01; in senso sostanzialmente analogo Sez. 5, n. 26271 del 26/05/2023, Riccio, Rv. 284697 – 01). Non può quindi ravvisarsi un errore percettivo per il semplice fatto che la Corte di cassazione non abbia fatto espresso riferimento a tutte le specifiche deduzioni contenute in un motivo di ricorso, quando questo, nel suo complesso, sia stato valutato e vi sia stata, pertanto, una valutazione implicita di infondatezza in relazione al singolo rilievo difensivo. 3. I primi tre “errori percettivi” denunciati dal ricorrente (il ricorso non è formalmente articolato in motivi ma, come già anticipato, individua sette errori di percezione in cui sarebbe incorsa altra Sezione di questa Corte), riguardanti la mancata o erronea valutazione del materiale trasmesso dalle autorità giudiziarie francesi a seguito di ordine di indagine europeo, sono del tutto insussistenti. La Prima Sezione penale di questa Corte, dopo aver dato conto di quale fosse il contenuto dei motivi di ricorso proposti dalla difesa in relazione a tale tema (p. 2 della sentenza impugnata), ha esaurientemente illustrato le ragioni per le quali gli stessi fossero infondati (pagine 8 e 9), senza incorrere in alcun errore di percezione ed evidenziando viceversa la mancata indicazione, da parte della difesa, di quali specifici atti di indagine, secondo la propria prospettazione, non potessero essere acquisiti sulla base del diritto interno e quale violazione delle garanzie difensive vi sarebbe stata. Tale grave ed evidente carenza permane anche nel presente ricorso straordinario, in cui il ricorrente lamenta, in modo generico, il riferimento (da parte della Corte di cassazione e della Corte di appello di Reggio Calabria) alla disciplina 6 di cui all’art. 270 cod. proc. pen., contestando che nel caso in esame ci si trovasse di fronte a materiale intercettivo e a conversazioni, senza tuttavia specificare quale sarebbe invece la natura del materiale acquisito e quale dovrebbe essere la diversa disciplina applicabile, trascurando altresì di considerare che il regime di acquisizione ritenuto applicabile (quello di cui all’art. 270 cod. proc. pen.) è comunque quello più rigoroso rispetto alla possibilità di ritenere quei dati, non frutto di intercettazioni, ma acquisibili come documenti contenenti corrispondenza ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., (Sez. 6, n. 46833 del 26/10/2023, [...], Rv. 285543 – 01; nonché, in motivazione, Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, [...], Rv. 286573). Come correttamente ricordato dalla Prima Sezione di questa Corte, con la sentenza “Gjuzi”, le Sezioni Unite hanno chiarito che in materia di ordine europeo di indagine, la sua emissione, da parte del pubblico ministero, diretta ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante “criptofonini”, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non deve essere preceduta da autorizzazione del giudice italiano, quale condizione necessaria a norma dell'art. 6 Direttiva 2014/41/UE, perché tale autorizzazione, nella disciplina nazionale relativa alla circolazione delle prove, non è richiesta per conseguire la disponibilità del contenuto di comunicazioni già acquisite in altro procedimento. È stato altresì precisato che l'utilizzabilità del contenuto di tali comunicazioni deve essere esclusa se il giudice interno rileva che il loro impiego determinerebbe una violazione dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ma che l'onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata, la quale, pertanto, non può limitarsi genericamente a dedurre la natura “incerta” del materiale acquisito, senza che da ciò discenda alcuna conseguenza rispetto alle condizioni di utilizzabilità del dato probatorio. Le censure sollevate dal ricorrente, dunque, oltre a non basarsi realmente su errori percettivi in cui sarebbe incorsa questa Corte, continuano ad essere prive di specificità e sono pertanto inammissibili. 4. Tutti gli ulteriori motivi di ricorso proposti non presentano neanche la parvenza di doglianze relative ad errori percettivi. Il ricorrente lamenta infatti errori prettamente valutativi che la Prima Sezione penale di questa Corte avrebbe commesso nel rigettare il ricorso proposto, ed in particolare: il non aver valutato l’asserita inconsistenza dei plurimi elementi utilizzati ai fini dell’identificazione di MI RI quale utilizzatore del Pin J1N1PV; la ritenuta illogicità intrinseca della motivazione della sentenza sul tema 7 dell’esistenza di collegamenti tra il ricorrente ed esponenti della famiglia EA, come ricavabile dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia;
la non adeguata valorizzazione degli elementi “a discarico” ricavabili dalla sentenza di assoluzione emessa dall’Autorità giudiziaria di Brescia nel procedimento riguardante la detenzione, da parte del ricorrente, di armi da fuoco;
la carenza di motivazione sulla consapevolezza, da parte del ricorrente, del carattere armato dell’associazione a delinquere di stampo mafioso della quale avrebbe fatto parte. Vengono denunciati, in sostanza, vizi in cui la Corte sarebbe incorsa nella valutazione del materiale probatorio acquisito nel procedimento di merito e nella motivazione della sentenza che si collocano totalmente al di fuori dei casi in cui è consentito il ricorso straordinario previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. e dei quali, pertanto, non è possibile alcun esame. Non è ravvisabile, infatti, alcuna erronea percezione di atti interni al giudizio ma semmai una valutazione sulla significatività o irrilevanza di determinati elementi in termini non condivisi dalla difesa. 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 05/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MA MO RA OS AN OL
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Giulio Romano, il quale, riportandosi alla memoria in atti (del 10.2.2026), ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Dario Vannetiello, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso, anche riportandosi alla memoria di replica del 21.2.2026. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza n. 396 del 29 maggio 2025, la Prima Sezione penale di questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da MI RI avverso la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di appello di Reggio Calabria nei suoi confronti per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. (confermativa di quella, emessa all’esito di rito abbreviato, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria), per essere stato partecipe di un’associazione a delinquere di stampo mafioso, facente capo alle famiglie Alvaro-EA di Rizziconi. Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, la Prima Sezione della Cassazione aveva dichiarato infondati, tra gli altri, i motivi relativi: Penale Sent. Sez. 5 Num. 19599 Anno 2026 Presidente: OL RA OS AN Relatore: MO MA Data Udienza: 05/03/2026 2 - alla pretesa inutilizzabilità delle chat criptate (Sky Ecc) acquisite attraverso ordine di indagine europeo inoltrato all’autorità giudiziaria francese;
- all’identificazione del RI quale utilizzatore, nelle chat criptate, del pin JiNPV;
- all’attendibilità delle dichiarazioni rese sul conto dell’odierno ricorrente da parte dei collaboratori di giustizia Formosa ed Arena;
- alla ritenuta assenza di prova di contatti del ricorrente con esponenti della famiglia EA ed in particolare con DO EA cl. ’82; - alla dedotta omessa valutazione di elementi favorevoli all’imputato, ricavabili dall’assoluzione dello stesso nel procedimento celebrato dinanzi all’Autorità giudiziaria di Brescia per detenzione di armi comuni da sparo con l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., nell’ambito della vicenda relativa al tentato omicidio ai danni di ER;
- alla ritenuta insussistenza della circostanza aggravante del carattere armato dell’associazione di stampo mafioso. 2. Avverso la sentenza della Prima Sezione di questa Corte, MI RI, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso straordinario per “errore di fatto”, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., rilevando che la decisione della Corte sarebbe viziata da una serie di errori percettivi (ne vengono indicate complessivamente sette), anche di tipo omissivo, su punti fondamentali della decisione. 2.1. In relazione alla ritenuta utilizzabilità della messaggistica criptata (tema sul quale la Corte di cassazione sarebbe incorsa nei primi tre errori percettivi denunciati), la Corte di legittimità non si sarebbe avveduta del fatto che i giudici di merito non avevano verificato se i dati trasmessi all’autorità giudiziaria italiana da quella francese fossero stati effettivamente acquisiti mediante attività di intercettazione. Ciò si porrebbe in contrasto con i principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite “Gjuzi” (richiamata in modo “apparente” dalla Prima Sezione di questa Corte), che ha distinto le modalità di utilizzazione di quei dati nel procedimento interno a seconda che si tratti di dati acquisiti mediante captazione in “tempo reale”, con conseguente applicazione dell’art. 270 cod. proc. pen., oppure di “dati freddi”, nel qual caso troverebbe applicazione l’art. 238 cod. proc. pen. La difesa, osserva il ricorrente, aveva allegato al primo ricorso l’ordine di indagine europea, dal quale emergeva la generica richiesta di acquisizione di tutti i contenuti comunicativi di una serie indeterminata di Pin, con la mancata compilazione dei campi relativi proprio al materiale intercettivo (sezioni H5 e H7). 3 La Corte avrebbe inoltre ignorato che la maggior parte del materiale trasmesso non afferiva effettivamente a “conversazioni” intercettate, trattandosi di comunicazioni unilaterali di uno solo degli interlocutori, senza risposta dell’altro. 2.2. In ordine alla identificazione del RI quale utilizzatore del Pin JiN1PV, la Prima Sezione della Corte di cassazione, nel ritenere dimostrata tale identificazione sulla base di una lettura unitaria dei plurimi elementi valorizzati dai giudici di merito, non si sarebbe avveduta del fatto che la difesa aveva dimostrato la fallacia di ciascuno degli elementi valorizzati e dunque la loro inidoneità complessiva. 2.3. Sui rapporti tra il ricorrente ed esponenti di vertice della cosca EA, ritenuti sussistenti soprattutto sulla base delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Formosa ed Arena, la Prima Sezione di questa Corte non si sarebbe avveduta dell’illogicità nel ritenere fondate una pluralità di censure mosse dalla difesa alla sentenza impugnata della Corte di appello di Reggio Calabria (sull’attendibilità dei collaboratori, sull’assenza di contatti diretti tra il ricorrente e i EA, sul travisamento delle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria Fiorilla) ma di ritenere comunque provato tale collegamento. 2.4. Ulteriore “svista” sarebbe stata inoltre determinata dall’omessa valutazione degli elementi “a discarico” dell’imputato, ricavabili dalla sentenza della Corte di appello di Brescia che aveva assolto il ricorrente dalla contestazione di detenzione illegale di armi, aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., evidenziando altresì che la riconducibilità alla famiglia EA del tentato omicidio nei confronti di ER (uno degli episodi valorizzati ai fini della condanna del ricorrente) non fosse stata dimostrata e che non fossero emersi contatti tra MI RI e DO EA. 2.5. In relazione, infine, alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del carattere armato dell’associazione (art. 416-bis, comma 4 cod. pen.), nel soffermarsi sugli elementi dai quali emergeva la prova di tale circostanza, la Corte di legittimità avrebbe omesso di evidenziare da quali elementi sarebbe stato possibile trarre la dimostrazione della consapevolezza, da parte del ricorrente, della disponibilità di armi da parte del clan. 3. Con una memoria del 10.2.2026 la Procura Generale di questa Corte ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, ponendo in evidenza che nessuno dei rilievi difensivi era realmente attinente ad errori percettivi da parte della Corte di cassazione ma riguardava semmai le valutazioni espresse dalla Corte e non condivise dal ricorrente. La difesa ha depositato una memoria di replica del 21.2.2026 (corredata da diversi allegati), con la quale ha contestato le conclusioni della Procura Generale 4 e ribadito che quelli denunciati dovevano ritenersi errori percettivi posti in essere dalla Corte di cassazione, per non essersi avveduta di elementi fondamentali su cui basare la decisione e per non essersi pronunciata sui rilievi a lei sottoposti con il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto al di fuori dei casi in cui è consentito il ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell’art. 275-bis cod. proc. pen. 2. Preliminarmente, appare opportuno delimitare brevemente l’ambito di operatività del rimedio straordinario previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. Con una pronuncia, resa poco dopo l’introduzione della disposizione in esame ad opera dell’art. 6, comma 6, della legge 26 marzo 2001, n. 128, le Sezioni Unite di questa Corte hanno rilevato che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Nella motivazione della sentenza richiamata, è stato precisato che: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio;
2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie;
3) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale» (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 – 01). I suddetti principi sono stati costantemente ribaditi dalla giurisprudenza successiva (anche con ulteriori decisioni delle Sezioni Unite), con le quali si è in 5 particolare rimarcato che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, [...], Rv. 263686 – 01; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 – 01). Per quanto concerne in particolare l’omesso esame di specifiche deduzioni difensive contenute in uno dei motivi del ricorso, la giurisprudenza di questa Corte ha sempre posto in evidenza che è inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso la sentenza di Cassazione per l'omesso esame di determinate deduzioni contenute in uno specifico motivo del ricorso per cassazione, laddove il giudice di legittimità non abbia pretermesso l'esame del motivo di impugnazione ma ne abbia fatto oggetto di trattazione;
sicché le ridette deduzioni, sebbene la Corte non ne abbia dato esplicitamente conto, debbano reputarsi tacitamente valutate e disattese (tra le tante Sez. 1, n. 17847 del 11/01/2017, Barilari, Rv. 269868 – 01; in senso sostanzialmente analogo Sez. 5, n. 26271 del 26/05/2023, Riccio, Rv. 284697 – 01). Non può quindi ravvisarsi un errore percettivo per il semplice fatto che la Corte di cassazione non abbia fatto espresso riferimento a tutte le specifiche deduzioni contenute in un motivo di ricorso, quando questo, nel suo complesso, sia stato valutato e vi sia stata, pertanto, una valutazione implicita di infondatezza in relazione al singolo rilievo difensivo. 3. I primi tre “errori percettivi” denunciati dal ricorrente (il ricorso non è formalmente articolato in motivi ma, come già anticipato, individua sette errori di percezione in cui sarebbe incorsa altra Sezione di questa Corte), riguardanti la mancata o erronea valutazione del materiale trasmesso dalle autorità giudiziarie francesi a seguito di ordine di indagine europeo, sono del tutto insussistenti. La Prima Sezione penale di questa Corte, dopo aver dato conto di quale fosse il contenuto dei motivi di ricorso proposti dalla difesa in relazione a tale tema (p. 2 della sentenza impugnata), ha esaurientemente illustrato le ragioni per le quali gli stessi fossero infondati (pagine 8 e 9), senza incorrere in alcun errore di percezione ed evidenziando viceversa la mancata indicazione, da parte della difesa, di quali specifici atti di indagine, secondo la propria prospettazione, non potessero essere acquisiti sulla base del diritto interno e quale violazione delle garanzie difensive vi sarebbe stata. Tale grave ed evidente carenza permane anche nel presente ricorso straordinario, in cui il ricorrente lamenta, in modo generico, il riferimento (da parte della Corte di cassazione e della Corte di appello di Reggio Calabria) alla disciplina 6 di cui all’art. 270 cod. proc. pen., contestando che nel caso in esame ci si trovasse di fronte a materiale intercettivo e a conversazioni, senza tuttavia specificare quale sarebbe invece la natura del materiale acquisito e quale dovrebbe essere la diversa disciplina applicabile, trascurando altresì di considerare che il regime di acquisizione ritenuto applicabile (quello di cui all’art. 270 cod. proc. pen.) è comunque quello più rigoroso rispetto alla possibilità di ritenere quei dati, non frutto di intercettazioni, ma acquisibili come documenti contenenti corrispondenza ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., (Sez. 6, n. 46833 del 26/10/2023, [...], Rv. 285543 – 01; nonché, in motivazione, Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, [...], Rv. 286573). Come correttamente ricordato dalla Prima Sezione di questa Corte, con la sentenza “Gjuzi”, le Sezioni Unite hanno chiarito che in materia di ordine europeo di indagine, la sua emissione, da parte del pubblico ministero, diretta ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante “criptofonini”, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non deve essere preceduta da autorizzazione del giudice italiano, quale condizione necessaria a norma dell'art. 6 Direttiva 2014/41/UE, perché tale autorizzazione, nella disciplina nazionale relativa alla circolazione delle prove, non è richiesta per conseguire la disponibilità del contenuto di comunicazioni già acquisite in altro procedimento. È stato altresì precisato che l'utilizzabilità del contenuto di tali comunicazioni deve essere esclusa se il giudice interno rileva che il loro impiego determinerebbe una violazione dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ma che l'onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata, la quale, pertanto, non può limitarsi genericamente a dedurre la natura “incerta” del materiale acquisito, senza che da ciò discenda alcuna conseguenza rispetto alle condizioni di utilizzabilità del dato probatorio. Le censure sollevate dal ricorrente, dunque, oltre a non basarsi realmente su errori percettivi in cui sarebbe incorsa questa Corte, continuano ad essere prive di specificità e sono pertanto inammissibili. 4. Tutti gli ulteriori motivi di ricorso proposti non presentano neanche la parvenza di doglianze relative ad errori percettivi. Il ricorrente lamenta infatti errori prettamente valutativi che la Prima Sezione penale di questa Corte avrebbe commesso nel rigettare il ricorso proposto, ed in particolare: il non aver valutato l’asserita inconsistenza dei plurimi elementi utilizzati ai fini dell’identificazione di MI RI quale utilizzatore del Pin J1N1PV; la ritenuta illogicità intrinseca della motivazione della sentenza sul tema 7 dell’esistenza di collegamenti tra il ricorrente ed esponenti della famiglia EA, come ricavabile dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia;
la non adeguata valorizzazione degli elementi “a discarico” ricavabili dalla sentenza di assoluzione emessa dall’Autorità giudiziaria di Brescia nel procedimento riguardante la detenzione, da parte del ricorrente, di armi da fuoco;
la carenza di motivazione sulla consapevolezza, da parte del ricorrente, del carattere armato dell’associazione a delinquere di stampo mafioso della quale avrebbe fatto parte. Vengono denunciati, in sostanza, vizi in cui la Corte sarebbe incorsa nella valutazione del materiale probatorio acquisito nel procedimento di merito e nella motivazione della sentenza che si collocano totalmente al di fuori dei casi in cui è consentito il ricorso straordinario previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. e dei quali, pertanto, non è possibile alcun esame. Non è ravvisabile, infatti, alcuna erronea percezione di atti interni al giudizio ma semmai una valutazione sulla significatività o irrilevanza di determinati elementi in termini non condivisi dalla difesa. 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 05/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MA MO RA OS AN OL