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Sentenza 20 maggio 2026
Sentenza 20 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2026, n. 18199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18199 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina del 20/10/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL IC, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 20.10.2025, il Tribunale di Messina, in funzione di giudice del riesame, ha provveduto sulla richiesta di riesame dell’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Messina dell’1.10.2025 di applicazione nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXX della misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all’art. 575 cod. pen.
1.1 La difesa aveva preliminarmente eccepito la mancata trasmissione dei verbali di s.i.t. delle figlie dell’indagato e del file audio contenente il c.d. monologo confessorio, chiedendone ai giudici del riesame l’acquisizione. Quanto al primo profilo, il Tribunale ha ritenuto di non potere dare corso alla richiesta di acquisizione dei verbali, trattandosi di atti non trasmessi dal p.m., e ha aggiunto che la mancata trasmissione degli atti, che pure erano stati utilizzati dal G.i.p., determina la caducazione del provvedimento solo se si tratti di atti determinanti ai fini dell’applicazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 18199 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: VALIANTE PAOLO Data Udienza: 19/02/2026 della misura. Nel caso di specie, la stessa difesa aveva eccepito che si trattasse di atti rilevanti piuttosto a fini difensivi;
comunque, anche la difesa ha dato atto che le dichiarazioni siano state riportate integralmente nell’ordinanza senza lamentare difformità rispetto alle dichiarazioni effettivamente rese. Quanto al secondo profilo, il Tribunale ha ritenuto che la richiesta andasse presentata tempestivamente al pubblico ministero, il quale aveva depositato la trascrizione già all’udienza di convalida dell’arresto, e che comunque l’omesso deposito dei files audio non è sanzionato da nullità o inutilizzabilità, dovendosi ritenere sufficiente la trasmissione di una documentazione che dia conto del contenuto delle conversazioni.
1.2 Ciò posto, il Tribunale ha operato una dettagliata ricostruzione del fatto - ovvero l’omicidio di XXXXXXXXXXXXXX a seguito di asfissia meccanica violenta dovuta ad uno strangolamento con un tubo di gomma - ripercorrendo gli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria, a partire dall’escussione a sommarie informazioni dei vicini di casa del deceduto e dei congiunti dell’indagato e dall’interrogatorio dello stesso XXXXXXXX, in seguito al quale venivano acquisite le immagini di una telecamera di videosorveglianza: risultava dalla loro visione che XXXXXXXX alle ore 20.06 del giorno del decesso transitava in direzione dell’abitazione di XXXXXXXX e ripercorreva la stessa via all’inverso alle ore 20.16. L’ordinanza ha dato atto anche degli esiti provvisori dell’autopsia e di una relazione psichiatrica provvisoria relativa alle condizioni di salute mentale dell’indagato, depositata prima dell’udienza. Sulla base delle risultanze investigative, il collegio ha ritenuto che il decesso di XXXXXXXXsia riconducibile all’azione violenta di un terzo e che il fatto sia attribuibile all’indagato, rigettando le doglianze difensive che si fondavano innanzitutto sulle dichiarazioni del teste XXXXXXX, secondo cui XXXXXXXX sarebbe stato vivo ancora alle ore 00.30 laddove il transito di XXXXXXXX verso l’abitazione del de cuius era stato registrato diverse ore precedenti, e sulle dichiarazioni della sua convivente XXXXXXXX, secondo cui XXXXXXXX non sarebbe uscito dalla propria abitazione durante la notte. Al riguardo, il Tribunale ha osservato che le dichiarazioni di XXXXXXX, peraltro tuttora coindagato, non sono attendibili, avendo egli fornito indicazioni incongrue sui dati temporali, e che le dichiarazioni della XXXXXXXX sono state ondivaghe, avendo lei stessa poi ammesso di avere mentito. Di contro, la confessione stragiudiziale di XXXXXXXX alle figlie è dotata di elevatissima credibilità. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di XXXXXXXXXXXXXXXXX, articolando due motivi.
2.1 Con il primo motivo, deduce violazione degli artt. 268, 178, lett. c) cod. proc. pen., e vizio di motivazione. All'udienza di riesame, era stata invocata la inutilizzabilità del piccolo stralcio di intercettazione del cosiddetto “monologo confessorio”, posto a fondamento della gravità 2 indiziaria per come ritenuta nell'ordinanza applicativa della misura cautelare. Infatti, il difensore, pur avendo tempestivamente fatto accesso al fascicolo del Tribunale, non vi rinveniva né il file audio, né il relativo atto autorizzativo, rilevando altresì di non essere mai stato destinatario di un avviso di deposito dell'intercettazione ambientale presso l'archivio previsto dall'art. 269 cod. proc. pen., a partire dal quale avrebbe avuto diritto di ottenere la trasposizione sul nastro magnetico del materiale intercettato. Di conseguenza, era stata eccepita la nullità di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. per non avere la difesa avuto la possibilità di ascoltare il file audio di un'intercettazione e, dunque, di verificare la trascrizione integrale che ne era stata fatta, con la conseguenza che la captazione non avrebbe potuto essere utilizzata. Peraltro, l'intercettazione in questione era uno degli elementi principali in ordine alla gravità indiziaria, sicché a maggior ragione sarebbe stato necessario che il difensore potesse disporre del dato fonico integrale, non potendosi ritenere sufficiente il cosiddetto brogliaccio, che peraltro contiene soltanto la trascrizione di uno stralcio operato dalla polizia giudiziaria del file audio ascoltato. Di conseguenza, è contraddittoria l'ordinanza impugnata che si incentra anche sull'assenza di ogni doglianza circa la difformità tra l'ascolto e la trascrizione, essendo stata prima ancora impedita alla difesa, oltre che allo stesso Tribunale, la verifica del file audio. È, altresì, erronea la considerazione dei giudici del riesame circa la intempestività della richiesta difensiva di trasmissione del file audio, in quanto il difensore ha piuttosto evidenziato la mancata possibilità di ascolto che doveva essere garantita a seguito dell'avviso di deposito della intercettazione. È da ritenersi, pertanto, che il Tribunale non abbia fornito una congrua motivazione sul punto della mancata conoscenza del contenuto delle intercettazioni, che invece, dalla lettura del piccolo stralcio, appare qualificabile come un lucido delirio. Il ricorso si duole ancora dell'ordinanza impugnata con riferimento al punto riguardante l'acquisizione delle sommarie informazioni rese dalle figlie dell'indagato. Lo stesso Tribunale, peraltro, ne fa discendere l’inutilizzabilità perché i verbali non sono stati trasmessi.
2.2 Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla gravità indiziaria. Il Tribunale – secondo il ricorso – non ha dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno portato ad affermare la sussistenza della gravità indiziaria. Escluso l'elemento dell'intercettazione ambientale per i motivi esposti nel primo ricorso, gli indizi rimanenti sono del tutto irrisori, in quanto fondati su dichiarazioni chiaramente inattendibili di XXXXXXX, che peraltro è coindagato, della XXXXXXXX e della figlia dell’indagato, XXXXXX. La motivazione del Tribunale è contraddittoria anche quando afferma la inutilità delle applicazioni installate dalle figlie su un cellulare nell'autovettura di XXXXXXXX per tracciarne la posizione e gli spostamenti. Anche le immagini della videosorveglianza ritraggono XXXXXXXX transitare nel mentre 3 fuma una sigaretta, così potendosene trarre conferma delle sue dichiarazioni sulla circostanza che sarebbe uscito di casa per il solo tempo necessario a recarsi a comprare le sigarette. Il ragionamento del Tribunale è, ancora, illogico e contraddittorio nella parte in cui ritiene attendibili le dichiarazioni di XXXXXXX a carico di XXXXXXXX, mentre le ritiene invece inattendibili a fini difensivi. 3. Con requisitoria scritta trasmessa il 2.1.2026, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando: a) quanto alla censura di inutilizzabilità dell’intercettazione del monologo a contenuto confessorio, che non è supportata dall’allegazione di una tempestiva istanza che sia stata ignorata dal tribunale o dal pubblico ministero;
b) quanto al rilievo attinente alle dichiarazioni testimoniali di XXXXXXe XXXXXXXXXXXXXXX, che in realtà il Tribunale del riesame valuta come inutilizzabili non già le dichiarazioni recanti de relato la confessione stragiudiziale dell’indagato (che poi utilizza nella motivazione del provvedimento), ma altri verbali recanti una sorta di ritrattazione delle precedenti dichiarazioni, che, in questa fase, non inficia l’utilizzazione delle dichiarazioni precedenti e che comunque il Tribunale valuta incidentalmente per saggiare la tenuta delle prime dichiarazioni;
c) quanto al secondo motivo, che appare generica e non persuasiva la critica dell’impianto logico della motivazione indiziaria e che anche la motivazione che conduce il Tribunale del riesame, allo stato, ad escludere un vizio di mente condizionante la capacità di intendere e di volere e l’incompatibilità con il regime custodiale carcerario è adeguata. CONSIDERATO IN DIRITTO I motivi di ricorso sono infondati. 1. Quanto al primo motivo, è innanzitutto infondata l’eccezione relativa all’intercettazione ambientale contenente quello che viene definito il c.d. “monologo confessorio”. La risposta del Tribunale all’eccezione proposta già all’udienza di riesame è immune da vizi e richiama adeguatamente l’inosservanza da parte della difesa dell’onere di presentare al pubblico ministero una richiesta tempestiva di accesso al file audio dell’intercettazione. GI non è in discussione – l‘ordinanza impugnata lo afferma e il ricorso non lo smentisce – che il pubblico ministero aveva depositato la trascrizione del c.d. monologo confessorio sin dall’udienza di convalida dell’arresto dell’1.10.2025, la richiesta avanzata dalla difesa dell’indagato, peraltro non al pubblico ministero, soltanto alla seconda udienza dinanzi al Tribunale del riesame il 20.10.2025 e dopo che il collegio aveva già aggiornato la precedente udienza del 16.10.2025 per acquisire i decreti autorizzativi pure su richiesta della 4 difesa, è da considerarsi tardiva. Si tratta di affermazione pacificamente ricavabile dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di misura cautelari personali, secondo cui la difesa che deduca la nullità di ordine generale a regime intermedio per non aver ottenuto l'accesso ai supporti magnetici o informatici contenenti le registrazioni di conversazioni telefoniche o di riprese audiovisive, utilizzate per l'emissione di una misura cautelare personale, è gravata dal duplice onere di provare sia la tempestiva richiesta rivolta al pubblico ministero, esplicitamente finalizzata all'utilizzo dei supporti in vista del giudizio di riesame, sia l'omesso o il ritardato rilascio della documentazione richiesta (Sez. 2, n. 51935 del 28/9/2018, [...], Rv. 275065- 01; Sez. 2, n. 43772 del 3/10/2013, [...], Rv. 257304 – 01; Sez. 1, n. 18609 del 5/4/2011, [...], Rv. 250276 - 01). Il rifiuto o l'ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire l'accesso alle registrazioni delle conversazioni telefoniche o delle riprese audiovisive utilizzate ai fini della applicazione della misura cautelare costituisce causa di nullità dell'ordinanza che l’ha applicata sempre che il difensore dell'interessato dimostri di essersi attivato tempestivamente e diligentemente per la richiesta e l'esame del materiale (Sez. 2, n. 54721 dell’1/12/2016, Lafleur, Rv. 268916 – 01; cfr. anche Sez. 4, n. 25964 del 18/6/2021, [...], Rv. 281974 – 01). Peraltro, sebbene il ricorrente opponga di non avere potuto esercitare prima dell’udienza di riesame il diritto di richiedere l’accesso alla registrazione per non avere ricevuto il relativo avviso di deposito, deve rilevarsi che non sia revocabile in dubbio che la richiesta di accedere alle conversazioni utilizzate per adottare un’ordinanza cautelare – a maggior ragione quando, come nel caso di specie, ne sia stata già depositata la trascrizione all’udienza di convalida della misura precautelare e il difensore abbia preso cognizione della sua esistenza, oltre che della sua concreta rilevanza ai fini dell’avvenuta adozione del vincolo cautelare – determina l'obbligo per il pubblico ministero di provvedere tempestivamente anche prima del loro deposito, ex art. 268, comma 4, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 4, n. 24866 del 28/5/2015, [...], Rv. 263729 – 01; Sez. 2, n. 35692 del 17/4/2013, [...], Rv. 256461; Sez. U, n. 20300 del 22/4/2010, [...], Rv. 246908 – 01). Ciò posto, il Tribunale del riesame ha risposto convenientemente anche alla eccezione concernente l’omessa possibilità di ascoltare il file audio e di verificare la conformità della trascrizione, richiamando l’orientamento di legittimità secondo cui, in tema di riesame, l'omesso deposito dei "files" audio delle registrazioni di conversazioni oggetto di intercettazione non è sanzionato da nullità o inutilizzabilità, dovendosi ritenere sufficiente la trasmissione, da parte del P.M., di una documentazione anche sommaria ed informale, che dia conto sinteticamente del contenuto delle conversazioni riferite negli atti della polizia giudiziaria (Sez. 6, n. 22570 dell’11/4/2017, Cassese, Rv. 270036 – 01; Sez. 1, n. 15895 del 9/1/2015, [...], Rv. 263107 – 01). È da ritenersi infondata, poi, anche la eccezione, egualmente articolata nel primo 5 motivo di ricorso, relativa alla mancata trasmissione dei verbali di s.i.t. delle figlie dell’indagato, XXXXXX e XXXXXXXXXXXXX. Si tratta, per quanto riportato dai giudici del riesame e non contestato nel ricorso, delle dichiarazioni rese dalle donne il 29.9.2025, dopo avere già rilasciato il giorno prima altre sommarie informazioni, la cui assunzione era stata ritualmente preceduta dall’avviso previsto dall’art. 199 cod. proc. pen. Tali dichiarazioni successive, tuttavia, sono state riportate integralmente nell’ordinanza – circostanza, questa, non smentita dal ricorso – e, in realtà, sono per larga parte confermative di quanto già dichiarato dalle XXXXXXXX nel precedente verbale del giorno prima, regolarmente depositato e reso disponibile all’indagato. In ogni caso, il contenuto del verbale, nonostante la mancata trasmissione, è stato espressamente preso in considerazione dal Tribunale del riesame, anche nella parte in cui le dichiaranti riferivano elementi non sfavorevoli al padre. Di conseguenza, è possibile fare applicazione del principio secondo cui l'omessa trasmissione al tribunale del riesame di parte degli atti acquisiti al procedimento cautelare determina la caducazione del provvedimento impugnato soltanto qualora gli atti non trasmessi siano stati ritenuti determinanti ai fini dell'applicazione della misura, spettando all'indagato l'onere di indicare le ragioni per le quali gli atti di cui lamenta la mancata trasmissione abbiano rivestito tale carattere (Sez. 5, n. 19979 del 15/2/2024, [...], Rv. 286384 – 01; Sez. 3, n. 25632 del 29/1/2018, [...], Rv. 273348 – 01; Sez. 5, n. 21205 del 3/3/2017, [...], Rv. 270050 – 01). A questo proposito, il ricorso ha rimarcato il rilievo delle dichiarazioni non trasmesse del secondo verbale del 29.9.2025 nella parte in cui le figlie dell’indagato palesavano dubbi circa la certezza espressa il giorno precedente in ordine alla colpevolezza di XXXXXXXX e riferivano di un’applicazione installata sul telefono del padre da cui risultava che la sera dell’omicidio egli non si fosse mosso da casa. Ma si tratta di passaggi espressamente riportati nell’ordinanza impugnata, nella quale anzi si precisa specificamente che la loro valenza difensiva le rende utilizzabili, benché non trasmesse, anche perché testualmente riportate nell’ordinanza genetica. Per effetto di ciò, il discorso si sposta su un piano diverso da quello della violazione di legge dedotta nel motivo di ricorso e transita sul piano dell’apprezzamento di tali dichiarazioni, che però è con tutta evidenza suscettibile di rientrare tutt’al più nel perimetro valutativo delle doglianze di merito poste con il secondo motivo. Il primo motivo di ricorso, pertanto, deve essere disatteso. 2. Il secondo motivo di ricorso, relativo alla gravità indiziaria, è essenzialmente rivalutativo. A tal proposito, mette conto ricordare che, in tema di misure cautelari personali, il controllo del giudice di legittimità, in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, 6 consente, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non anche il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, [...], Rv. 270628 – 01). Alla Corte di cassazione spetta solo il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, [...], Rv. 255460 – 01; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, [...], Rv. 215828 – 01). Alla luce di questo consolidato orientamento, è da ritenersi che il secondo motivo di ricorso contenga non più che la prospettazione di una diversa valutazione di circostanze di fatto già esaminate dai giudici di merito in modo non manifestamente illogico, né contraddittorio. Si censura genericamente che il Tribunale non abbia datoadeguatamenteconto del ragionamento che ha seguito in tema di sussistenza della gravità indiziaria, laddove invece i giudici del riesame hanno passato diffusamente in rassegna e apprezzato approfonditamente l’intero compendio investigativo, attribuendogli in modo coerente una congrua valenza indiziaria a carico di XXXXXXXX. Le doglianze articolate nel ricorso, attenendo di volta in volta alla attendibilità delle persone informate sui fatti o alla interpretazione delle immagini di videosorveglianza e delle intercettazioni, si risolvono, oltre quanto consentito in sede di legittimità, nella sollecitazione di una rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione impugnata, mediante l’autonoma adozione di parametri diversi di ricostruzione dei fatti e di valutazione delle risultanze investigative, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. L’ordinanza impugnata, tuttavia, è sorretta da una motivazione rispettosa dei canoni della logica e dei principi di diritto, che, allo stato degli atti, assegna alle risultanze investigative disponibili un plausibile significato di convalida della prospettazione accusatoria. Il ricorso non arriva a confutarla, nemmeno quando, nella parte terminale del secondo motivo, si duole ulteriormente della motivazione del Tribunale relativa alla compatibilità delle condizioni di salute di XXXXXXXX con il regime carcerario. La doglianza è generica, in quanto rimanda in modo indeterminato e globale alla relazione del consulente del pubblico ministero, al cui contenuto peraltro si correla la stessa decisione del riesame. In difetto di specifiche allegazioni difensive, l’oggetto della relazione (peraltro, provvisoria) da apprezzare in questa sede è, allora, quello riportato nella stessa ordinanza 7 impugnata, da cui risulta che il consulente non si esprima in termini di incompatibilità delle condizioni di salute del ricorrente con il regime carcerario, ma segnali piuttosto la opportunità – “al fine esclusivo di garantire al XXXXXXXX delle cure individualizzanti” – di una sua collocazione in strutture più adeguate della casa circondariale nella quale è attualmente detenuto, ove sia possibile la somministrazione di prestazioni sanitarie specialistiche in relazione alla sua patologia psichica. Di conseguenza, il consulente non ha attestato l'incompatibilità delle condizioni di salute del soggetto con lo stato di detenzione, dovendosi intendere per tale anche quello attuabile presso taluna delle "idonee strutture sanitarie penitenziarie" di cui è menzione nel comma 4-ter dell’art. 275 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 7713 del 6/12/2024, dep. 2025, [...], Rv. 287563 – 01; Sez. 6, n. 18891 del 24/1/2017, [...], Rv. 269889 – 01; Sez. 5, n. 22977 del 13/5/2008, [...], Rv. 240488 – 01). Anche il secondo motivo di ricorso, quindi, deve essere disatteso. 4. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. GI dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, si deve disporre exart. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., che copia del provvedimento sia trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell’Istituto penitenziario ove XXXXXXXX è attualmente ristretto. Si deve disporre, inoltre, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 19/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 8
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL IC, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 20.10.2025, il Tribunale di Messina, in funzione di giudice del riesame, ha provveduto sulla richiesta di riesame dell’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Messina dell’1.10.2025 di applicazione nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXX della misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all’art. 575 cod. pen.
1.1 La difesa aveva preliminarmente eccepito la mancata trasmissione dei verbali di s.i.t. delle figlie dell’indagato e del file audio contenente il c.d. monologo confessorio, chiedendone ai giudici del riesame l’acquisizione. Quanto al primo profilo, il Tribunale ha ritenuto di non potere dare corso alla richiesta di acquisizione dei verbali, trattandosi di atti non trasmessi dal p.m., e ha aggiunto che la mancata trasmissione degli atti, che pure erano stati utilizzati dal G.i.p., determina la caducazione del provvedimento solo se si tratti di atti determinanti ai fini dell’applicazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 18199 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: VALIANTE PAOLO Data Udienza: 19/02/2026 della misura. Nel caso di specie, la stessa difesa aveva eccepito che si trattasse di atti rilevanti piuttosto a fini difensivi;
comunque, anche la difesa ha dato atto che le dichiarazioni siano state riportate integralmente nell’ordinanza senza lamentare difformità rispetto alle dichiarazioni effettivamente rese. Quanto al secondo profilo, il Tribunale ha ritenuto che la richiesta andasse presentata tempestivamente al pubblico ministero, il quale aveva depositato la trascrizione già all’udienza di convalida dell’arresto, e che comunque l’omesso deposito dei files audio non è sanzionato da nullità o inutilizzabilità, dovendosi ritenere sufficiente la trasmissione di una documentazione che dia conto del contenuto delle conversazioni.
1.2 Ciò posto, il Tribunale ha operato una dettagliata ricostruzione del fatto - ovvero l’omicidio di XXXXXXXXXXXXXX a seguito di asfissia meccanica violenta dovuta ad uno strangolamento con un tubo di gomma - ripercorrendo gli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria, a partire dall’escussione a sommarie informazioni dei vicini di casa del deceduto e dei congiunti dell’indagato e dall’interrogatorio dello stesso XXXXXXXX, in seguito al quale venivano acquisite le immagini di una telecamera di videosorveglianza: risultava dalla loro visione che XXXXXXXX alle ore 20.06 del giorno del decesso transitava in direzione dell’abitazione di XXXXXXXX e ripercorreva la stessa via all’inverso alle ore 20.16. L’ordinanza ha dato atto anche degli esiti provvisori dell’autopsia e di una relazione psichiatrica provvisoria relativa alle condizioni di salute mentale dell’indagato, depositata prima dell’udienza. Sulla base delle risultanze investigative, il collegio ha ritenuto che il decesso di XXXXXXXXsia riconducibile all’azione violenta di un terzo e che il fatto sia attribuibile all’indagato, rigettando le doglianze difensive che si fondavano innanzitutto sulle dichiarazioni del teste XXXXXXX, secondo cui XXXXXXXX sarebbe stato vivo ancora alle ore 00.30 laddove il transito di XXXXXXXX verso l’abitazione del de cuius era stato registrato diverse ore precedenti, e sulle dichiarazioni della sua convivente XXXXXXXX, secondo cui XXXXXXXX non sarebbe uscito dalla propria abitazione durante la notte. Al riguardo, il Tribunale ha osservato che le dichiarazioni di XXXXXXX, peraltro tuttora coindagato, non sono attendibili, avendo egli fornito indicazioni incongrue sui dati temporali, e che le dichiarazioni della XXXXXXXX sono state ondivaghe, avendo lei stessa poi ammesso di avere mentito. Di contro, la confessione stragiudiziale di XXXXXXXX alle figlie è dotata di elevatissima credibilità. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di XXXXXXXXXXXXXXXXX, articolando due motivi.
2.1 Con il primo motivo, deduce violazione degli artt. 268, 178, lett. c) cod. proc. pen., e vizio di motivazione. All'udienza di riesame, era stata invocata la inutilizzabilità del piccolo stralcio di intercettazione del cosiddetto “monologo confessorio”, posto a fondamento della gravità 2 indiziaria per come ritenuta nell'ordinanza applicativa della misura cautelare. Infatti, il difensore, pur avendo tempestivamente fatto accesso al fascicolo del Tribunale, non vi rinveniva né il file audio, né il relativo atto autorizzativo, rilevando altresì di non essere mai stato destinatario di un avviso di deposito dell'intercettazione ambientale presso l'archivio previsto dall'art. 269 cod. proc. pen., a partire dal quale avrebbe avuto diritto di ottenere la trasposizione sul nastro magnetico del materiale intercettato. Di conseguenza, era stata eccepita la nullità di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. per non avere la difesa avuto la possibilità di ascoltare il file audio di un'intercettazione e, dunque, di verificare la trascrizione integrale che ne era stata fatta, con la conseguenza che la captazione non avrebbe potuto essere utilizzata. Peraltro, l'intercettazione in questione era uno degli elementi principali in ordine alla gravità indiziaria, sicché a maggior ragione sarebbe stato necessario che il difensore potesse disporre del dato fonico integrale, non potendosi ritenere sufficiente il cosiddetto brogliaccio, che peraltro contiene soltanto la trascrizione di uno stralcio operato dalla polizia giudiziaria del file audio ascoltato. Di conseguenza, è contraddittoria l'ordinanza impugnata che si incentra anche sull'assenza di ogni doglianza circa la difformità tra l'ascolto e la trascrizione, essendo stata prima ancora impedita alla difesa, oltre che allo stesso Tribunale, la verifica del file audio. È, altresì, erronea la considerazione dei giudici del riesame circa la intempestività della richiesta difensiva di trasmissione del file audio, in quanto il difensore ha piuttosto evidenziato la mancata possibilità di ascolto che doveva essere garantita a seguito dell'avviso di deposito della intercettazione. È da ritenersi, pertanto, che il Tribunale non abbia fornito una congrua motivazione sul punto della mancata conoscenza del contenuto delle intercettazioni, che invece, dalla lettura del piccolo stralcio, appare qualificabile come un lucido delirio. Il ricorso si duole ancora dell'ordinanza impugnata con riferimento al punto riguardante l'acquisizione delle sommarie informazioni rese dalle figlie dell'indagato. Lo stesso Tribunale, peraltro, ne fa discendere l’inutilizzabilità perché i verbali non sono stati trasmessi.
2.2 Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla gravità indiziaria. Il Tribunale – secondo il ricorso – non ha dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno portato ad affermare la sussistenza della gravità indiziaria. Escluso l'elemento dell'intercettazione ambientale per i motivi esposti nel primo ricorso, gli indizi rimanenti sono del tutto irrisori, in quanto fondati su dichiarazioni chiaramente inattendibili di XXXXXXX, che peraltro è coindagato, della XXXXXXXX e della figlia dell’indagato, XXXXXX. La motivazione del Tribunale è contraddittoria anche quando afferma la inutilità delle applicazioni installate dalle figlie su un cellulare nell'autovettura di XXXXXXXX per tracciarne la posizione e gli spostamenti. Anche le immagini della videosorveglianza ritraggono XXXXXXXX transitare nel mentre 3 fuma una sigaretta, così potendosene trarre conferma delle sue dichiarazioni sulla circostanza che sarebbe uscito di casa per il solo tempo necessario a recarsi a comprare le sigarette. Il ragionamento del Tribunale è, ancora, illogico e contraddittorio nella parte in cui ritiene attendibili le dichiarazioni di XXXXXXX a carico di XXXXXXXX, mentre le ritiene invece inattendibili a fini difensivi. 3. Con requisitoria scritta trasmessa il 2.1.2026, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando: a) quanto alla censura di inutilizzabilità dell’intercettazione del monologo a contenuto confessorio, che non è supportata dall’allegazione di una tempestiva istanza che sia stata ignorata dal tribunale o dal pubblico ministero;
b) quanto al rilievo attinente alle dichiarazioni testimoniali di XXXXXXe XXXXXXXXXXXXXXX, che in realtà il Tribunale del riesame valuta come inutilizzabili non già le dichiarazioni recanti de relato la confessione stragiudiziale dell’indagato (che poi utilizza nella motivazione del provvedimento), ma altri verbali recanti una sorta di ritrattazione delle precedenti dichiarazioni, che, in questa fase, non inficia l’utilizzazione delle dichiarazioni precedenti e che comunque il Tribunale valuta incidentalmente per saggiare la tenuta delle prime dichiarazioni;
c) quanto al secondo motivo, che appare generica e non persuasiva la critica dell’impianto logico della motivazione indiziaria e che anche la motivazione che conduce il Tribunale del riesame, allo stato, ad escludere un vizio di mente condizionante la capacità di intendere e di volere e l’incompatibilità con il regime custodiale carcerario è adeguata. CONSIDERATO IN DIRITTO I motivi di ricorso sono infondati. 1. Quanto al primo motivo, è innanzitutto infondata l’eccezione relativa all’intercettazione ambientale contenente quello che viene definito il c.d. “monologo confessorio”. La risposta del Tribunale all’eccezione proposta già all’udienza di riesame è immune da vizi e richiama adeguatamente l’inosservanza da parte della difesa dell’onere di presentare al pubblico ministero una richiesta tempestiva di accesso al file audio dell’intercettazione. GI non è in discussione – l‘ordinanza impugnata lo afferma e il ricorso non lo smentisce – che il pubblico ministero aveva depositato la trascrizione del c.d. monologo confessorio sin dall’udienza di convalida dell’arresto dell’1.10.2025, la richiesta avanzata dalla difesa dell’indagato, peraltro non al pubblico ministero, soltanto alla seconda udienza dinanzi al Tribunale del riesame il 20.10.2025 e dopo che il collegio aveva già aggiornato la precedente udienza del 16.10.2025 per acquisire i decreti autorizzativi pure su richiesta della 4 difesa, è da considerarsi tardiva. Si tratta di affermazione pacificamente ricavabile dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di misura cautelari personali, secondo cui la difesa che deduca la nullità di ordine generale a regime intermedio per non aver ottenuto l'accesso ai supporti magnetici o informatici contenenti le registrazioni di conversazioni telefoniche o di riprese audiovisive, utilizzate per l'emissione di una misura cautelare personale, è gravata dal duplice onere di provare sia la tempestiva richiesta rivolta al pubblico ministero, esplicitamente finalizzata all'utilizzo dei supporti in vista del giudizio di riesame, sia l'omesso o il ritardato rilascio della documentazione richiesta (Sez. 2, n. 51935 del 28/9/2018, [...], Rv. 275065- 01; Sez. 2, n. 43772 del 3/10/2013, [...], Rv. 257304 – 01; Sez. 1, n. 18609 del 5/4/2011, [...], Rv. 250276 - 01). Il rifiuto o l'ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire l'accesso alle registrazioni delle conversazioni telefoniche o delle riprese audiovisive utilizzate ai fini della applicazione della misura cautelare costituisce causa di nullità dell'ordinanza che l’ha applicata sempre che il difensore dell'interessato dimostri di essersi attivato tempestivamente e diligentemente per la richiesta e l'esame del materiale (Sez. 2, n. 54721 dell’1/12/2016, Lafleur, Rv. 268916 – 01; cfr. anche Sez. 4, n. 25964 del 18/6/2021, [...], Rv. 281974 – 01). Peraltro, sebbene il ricorrente opponga di non avere potuto esercitare prima dell’udienza di riesame il diritto di richiedere l’accesso alla registrazione per non avere ricevuto il relativo avviso di deposito, deve rilevarsi che non sia revocabile in dubbio che la richiesta di accedere alle conversazioni utilizzate per adottare un’ordinanza cautelare – a maggior ragione quando, come nel caso di specie, ne sia stata già depositata la trascrizione all’udienza di convalida della misura precautelare e il difensore abbia preso cognizione della sua esistenza, oltre che della sua concreta rilevanza ai fini dell’avvenuta adozione del vincolo cautelare – determina l'obbligo per il pubblico ministero di provvedere tempestivamente anche prima del loro deposito, ex art. 268, comma 4, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 4, n. 24866 del 28/5/2015, [...], Rv. 263729 – 01; Sez. 2, n. 35692 del 17/4/2013, [...], Rv. 256461; Sez. U, n. 20300 del 22/4/2010, [...], Rv. 246908 – 01). Ciò posto, il Tribunale del riesame ha risposto convenientemente anche alla eccezione concernente l’omessa possibilità di ascoltare il file audio e di verificare la conformità della trascrizione, richiamando l’orientamento di legittimità secondo cui, in tema di riesame, l'omesso deposito dei "files" audio delle registrazioni di conversazioni oggetto di intercettazione non è sanzionato da nullità o inutilizzabilità, dovendosi ritenere sufficiente la trasmissione, da parte del P.M., di una documentazione anche sommaria ed informale, che dia conto sinteticamente del contenuto delle conversazioni riferite negli atti della polizia giudiziaria (Sez. 6, n. 22570 dell’11/4/2017, Cassese, Rv. 270036 – 01; Sez. 1, n. 15895 del 9/1/2015, [...], Rv. 263107 – 01). È da ritenersi infondata, poi, anche la eccezione, egualmente articolata nel primo 5 motivo di ricorso, relativa alla mancata trasmissione dei verbali di s.i.t. delle figlie dell’indagato, XXXXXX e XXXXXXXXXXXXX. Si tratta, per quanto riportato dai giudici del riesame e non contestato nel ricorso, delle dichiarazioni rese dalle donne il 29.9.2025, dopo avere già rilasciato il giorno prima altre sommarie informazioni, la cui assunzione era stata ritualmente preceduta dall’avviso previsto dall’art. 199 cod. proc. pen. Tali dichiarazioni successive, tuttavia, sono state riportate integralmente nell’ordinanza – circostanza, questa, non smentita dal ricorso – e, in realtà, sono per larga parte confermative di quanto già dichiarato dalle XXXXXXXX nel precedente verbale del giorno prima, regolarmente depositato e reso disponibile all’indagato. In ogni caso, il contenuto del verbale, nonostante la mancata trasmissione, è stato espressamente preso in considerazione dal Tribunale del riesame, anche nella parte in cui le dichiaranti riferivano elementi non sfavorevoli al padre. Di conseguenza, è possibile fare applicazione del principio secondo cui l'omessa trasmissione al tribunale del riesame di parte degli atti acquisiti al procedimento cautelare determina la caducazione del provvedimento impugnato soltanto qualora gli atti non trasmessi siano stati ritenuti determinanti ai fini dell'applicazione della misura, spettando all'indagato l'onere di indicare le ragioni per le quali gli atti di cui lamenta la mancata trasmissione abbiano rivestito tale carattere (Sez. 5, n. 19979 del 15/2/2024, [...], Rv. 286384 – 01; Sez. 3, n. 25632 del 29/1/2018, [...], Rv. 273348 – 01; Sez. 5, n. 21205 del 3/3/2017, [...], Rv. 270050 – 01). A questo proposito, il ricorso ha rimarcato il rilievo delle dichiarazioni non trasmesse del secondo verbale del 29.9.2025 nella parte in cui le figlie dell’indagato palesavano dubbi circa la certezza espressa il giorno precedente in ordine alla colpevolezza di XXXXXXXX e riferivano di un’applicazione installata sul telefono del padre da cui risultava che la sera dell’omicidio egli non si fosse mosso da casa. Ma si tratta di passaggi espressamente riportati nell’ordinanza impugnata, nella quale anzi si precisa specificamente che la loro valenza difensiva le rende utilizzabili, benché non trasmesse, anche perché testualmente riportate nell’ordinanza genetica. Per effetto di ciò, il discorso si sposta su un piano diverso da quello della violazione di legge dedotta nel motivo di ricorso e transita sul piano dell’apprezzamento di tali dichiarazioni, che però è con tutta evidenza suscettibile di rientrare tutt’al più nel perimetro valutativo delle doglianze di merito poste con il secondo motivo. Il primo motivo di ricorso, pertanto, deve essere disatteso. 2. Il secondo motivo di ricorso, relativo alla gravità indiziaria, è essenzialmente rivalutativo. A tal proposito, mette conto ricordare che, in tema di misure cautelari personali, il controllo del giudice di legittimità, in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, 6 consente, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non anche il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, [...], Rv. 270628 – 01). Alla Corte di cassazione spetta solo il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, [...], Rv. 255460 – 01; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, [...], Rv. 215828 – 01). Alla luce di questo consolidato orientamento, è da ritenersi che il secondo motivo di ricorso contenga non più che la prospettazione di una diversa valutazione di circostanze di fatto già esaminate dai giudici di merito in modo non manifestamente illogico, né contraddittorio. Si censura genericamente che il Tribunale non abbia datoadeguatamenteconto del ragionamento che ha seguito in tema di sussistenza della gravità indiziaria, laddove invece i giudici del riesame hanno passato diffusamente in rassegna e apprezzato approfonditamente l’intero compendio investigativo, attribuendogli in modo coerente una congrua valenza indiziaria a carico di XXXXXXXX. Le doglianze articolate nel ricorso, attenendo di volta in volta alla attendibilità delle persone informate sui fatti o alla interpretazione delle immagini di videosorveglianza e delle intercettazioni, si risolvono, oltre quanto consentito in sede di legittimità, nella sollecitazione di una rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione impugnata, mediante l’autonoma adozione di parametri diversi di ricostruzione dei fatti e di valutazione delle risultanze investigative, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. L’ordinanza impugnata, tuttavia, è sorretta da una motivazione rispettosa dei canoni della logica e dei principi di diritto, che, allo stato degli atti, assegna alle risultanze investigative disponibili un plausibile significato di convalida della prospettazione accusatoria. Il ricorso non arriva a confutarla, nemmeno quando, nella parte terminale del secondo motivo, si duole ulteriormente della motivazione del Tribunale relativa alla compatibilità delle condizioni di salute di XXXXXXXX con il regime carcerario. La doglianza è generica, in quanto rimanda in modo indeterminato e globale alla relazione del consulente del pubblico ministero, al cui contenuto peraltro si correla la stessa decisione del riesame. In difetto di specifiche allegazioni difensive, l’oggetto della relazione (peraltro, provvisoria) da apprezzare in questa sede è, allora, quello riportato nella stessa ordinanza 7 impugnata, da cui risulta che il consulente non si esprima in termini di incompatibilità delle condizioni di salute del ricorrente con il regime carcerario, ma segnali piuttosto la opportunità – “al fine esclusivo di garantire al XXXXXXXX delle cure individualizzanti” – di una sua collocazione in strutture più adeguate della casa circondariale nella quale è attualmente detenuto, ove sia possibile la somministrazione di prestazioni sanitarie specialistiche in relazione alla sua patologia psichica. Di conseguenza, il consulente non ha attestato l'incompatibilità delle condizioni di salute del soggetto con lo stato di detenzione, dovendosi intendere per tale anche quello attuabile presso taluna delle "idonee strutture sanitarie penitenziarie" di cui è menzione nel comma 4-ter dell’art. 275 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 7713 del 6/12/2024, dep. 2025, [...], Rv. 287563 – 01; Sez. 6, n. 18891 del 24/1/2017, [...], Rv. 269889 – 01; Sez. 5, n. 22977 del 13/5/2008, [...], Rv. 240488 – 01). Anche il secondo motivo di ricorso, quindi, deve essere disatteso. 4. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. GI dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, si deve disporre exart. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., che copia del provvedimento sia trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell’Istituto penitenziario ove XXXXXXXX è attualmente ristretto. Si deve disporre, inoltre, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 19/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 8