Sentenza 7 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/02/2002, n. 1713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1713 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
E N 6 O 8 I 9 Z 5 1 / . A A 0062335 4 R N / T 6 - S 2 I B IN OME DL POR LO0171 3 /02 . G R I . . E L P R . L R D A A . L A T CPUBBLICA ITALIANA E B D U D A B T I E I S T 1 A R N 3 I N E T 1 S E R S . I E E A N T LA CON E SUP EMA DI CASSAZIONE A Oggetto M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 21051/98 Dott. Pasquale REALE - Consigliere Cron.4292 Dott. Enrico PAPA Rel. Consigliere Dott. Stefano MONACI Rep. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Ud.21/09/01 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
GE US;
- intimato avversO la sentenza n. 86/97 della Commissione tributaria regionale di GENOVA, depositata il 2001 23/10/97; 1801 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 21/09/01 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato DE BELLIS, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il contribuente signor ON NG ha chiesto all'Intendenza di Finanza di Genova il rimborso dell'IRPEF trattenuta dal datore di lavoro sull'indennità sostitutiva delle ferie non godute. L'interessato ha allora impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria primo grado il silenzio-rifiutodi dell'Amministrazione, assumendo la non tassabilità delle somme percepite a titolo di indennità per le ferie non godute sul presupposto della loro natura risarcitoria. Le Commissioni di primo e di secondo grado ritenevano fondata la pretesa del contribuente.
2. L'Amministrazione Finanziaria ha proposto ricorso per cassazione chiedendo che venisse annullata la decisione della Commissione Tributaria Regionale. La ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt.6, comma 2, 16, comma 1, lett. a), 46 e 48 del D.P.R. 22.12.1986, n.917, dell'art.2126 c.c., nonché insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. Sosteneva che il compenso spettante per la prestazione lavorativa svolta in luogo del godimento delle ferie veniva erogato in dipendenza o in connessione con un rapporto di lavoro ed in relazione al possesso dello status di lavoratore 0 8 ) 1 che implica la sussistenza del diritto irrinunziabile alle ferie ed il correlativo obbligo contrattuale del datore di farle godere al lavoratore dipendente determinando. All'odierna udienza l'Avvocato dello Stato ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Anche il Procuratore Generale ha concluso a sua volta per l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE deve h 1. Il ricorso non è fondato, e non può trovare accoglimento. La controversia concerne il trattamento fiscale del controvalore delle ferie non godute, che vengano liquidate in denaro al lavoratore dipendente, che per qualsiasi ragione non abbia potuto goderle in natura (come, peraltro, prescritto, all'ultimo comma dell'art.36, dalla stessa Carta Costituzionale). Per queste ipotesi le varie norme contrattuali collettive (o i regolamente che le sostituiscono) stabiliscono che venganoh versate ai dipendenti importi corrispondenti alle retribuzioni che sarebbero loro spettate per i giorni di ferie retribuite non effettuati. 1 2. Il trattamento fiscale di questa posta si desume, peraltro, dal D.P.R. n.917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui redditi), e specificamente dall'art.6, comma secondo, in base al quale “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi ....costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti." Questa norma, peraltro, va coordinata con le altre disposizioni dello stesso T.U.I.R. che rilevano in materia, e specificamente, con quella dell'art. 16, comma primo, lettera a), che assoggetta a tassazione separata alcuni redditi di lavoro, tra cui il trattamento di fine rapporto e altre indennità o somme percepite una volta tanto in relazione alla cessazione di un posto di lavoro, con quella dell'art. 46, che qualifica come redditi da lavoro dipendente “quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro ....alle dipendenze e sotto la direzione di altri”, e con quella dell'art.48, che precisa quali poste contribuiscono a formare, dal punto di vista fiscale, i redditi da lavoro dipendente, quali voci debbano essere assoggettate a tassazione, e quali, specificamente indicate, ne siano invece escluse. In particolare il primo comma di quest'ultimo articolo precisa che "il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro." 3. Va ricordato invece, per chiarezza, come non siano conferenti alcune norme menzionate nel ricorso dell'Amministrazione Finanziaria. Vi si trova citato un decreto n.692 del 1945, secondo cui l'indennità sostitutiva delle ferie non godute andrebbe inclusa nella base di calcolo degli assegni familiari. Questa norma, peraltro, è stata sostituita più volte nel corso degli anni, e nell'attuale formulazione (e, per la verità, anche in quella immediatamente precedente) non assoggetta a prelievo previdenziale l'indennità sostitutiva delle ferie non godute. Nella stessa memoria si trova menzionato anche l'art. 11 di una legge n.264 del 1958. Si tratta però di una legge che regolava il lavoro a domicilio, e che è stata abrogata integralmente da una nuova regolamentazione della materia (quella del lavoro a domicilio) con legge 18 dicembre 1973, n.877. 4. Chiarito così il quadro normativo applicabile alla fattispecie, ☐ appare chiaro che agli effetti fiscali rientra nella base contributiva non solo il reddito da lavoro in senso stretto, quello cioè che costituisca controprestazione diretta ed immediata della prestazione lavorativa, ma anche quello che sia sostitutivo di esso. V 1 Anche l'indennità sostitutiva per ferie non godute rientra perciò nella previsione del primo comma dell'art.48 del T.U.I.R. in quanto costituita da somme percepite nel periodo di imposta in relazione al rapporto di lavoro. Come reddito sostitutivo rientra anche nella previsione dell'art.6, secondo comma, che considera " redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti” i proventi conseguiti in sostituzione di essi. Come tali non possono che essere assoggettati allo stesso regime giuridico dei primi, nel caso di specie a quello proprio degli altri redditi di lavoro. Né rileva ai fini fiscali il fatto che ad altri effetti, strettamente civili, quelle stesse somme possano essere considerate come un risarcimento del danno per il mancato godimento delle ferie.
5. Il Collegio non può perciò che conformarsi al costante orientamento già espresso da questa Corte Suprema, che ha già affermato che "l'indennità sostitutiva di ferie non godute va assoggettata ad i.r.pe.f. ai sensi degli art. 46 e 48 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (e quindi a ritenuta d'acconto), atteso che tale indennità abbia i connotati di retribuzione aggiuntiva, rivolta a remunerare la prestazione "usurante" svolta durante il periodo feriale, ovvero di ristoro del pregiudizio arrecato alle energie psichiche e fisiche del dipendente, presenta la natura e la funzione di compenso, nell'accezione lata adottata dalle menzionate norme (tanto da comprendervi i rimborsi e le erogazioni liberali), in quanto mira a riequilibrare sotto il profilo economico gli effetti del lavoro reso e ricevuto nel suddetto periodo, ed inoltre deriva dal rapporto di lavoro, in quanto trae origine dalle posizioni soggettive con esso costituite” (Cass. civ., sez. I, 19 maggio 1999, n. 4834, Min. fin. c. Valentin), ed ancora che "l'indennità per ferie non godute ha, agli effetti fiscali, natura retributiva e, come tale, pertanto è soggetta ad i.r.pe.f.. Come emerge, infatti, dal tenore testuale degli art. 46 e 48 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, l'attuale legislatore ha ampliato (rispetto agli art. 46 e 48 del d.P.R. n. 597 del 1973) il concetto di retribuzione imponibile, per ricomprendervi tutte le somme corrisposte al lavoratore, indipendentemente dall'effettiva prestazione, in connessione e nell'ambito del rapporto contrattuale di lavoro. Va sottolineato, inoltre, come l'art. 48, D.P.R. n. 917 cit. contenga una minuziosa disciplina delle varie indennità, diretta a precisare la misura in cui esse costituiscano reddito;
dal che consegue che, per le indennità non espressamente disciplinate, resti valida la regola generale stabilita dal comma 1 secondo la quale esse, sempre che dipendano dal rapporto di lavoro, sono tassabili." (Cass. civ., sez. I, 26 aprile 1999, n. 4134, Min. fin. c. Jerman;
. nello stesso senso, sez. I, 19 maggio 1999, n. 4835, Min. fin. c. Balbiano di Calcavagno;
sez. lav., 26 settembre 1994, n. 7868, Tagliabue c. Amt Genova).
6. Conclusivamente, dunque, il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria è fondato e va accolto, mentre risulta infondata, correlativamente, la domanda sostanziale di rimborso presentata dal contribuente. Questa domanda sostanziale perciò non può che essere respinta decidendo in tal senso nel merito. Tenuto conto delle peculiarità della fattispecie sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio. 6 8 9 1 / 5 E 4 N . / IO 6 N A 2 Z I - A . R R R B . T IS P . A . Accoglie il ricorso L , cassa la sentenza impugnata T , e decidend EG D L U L A E . B , rigetta la domanda di ri nel merito D I mb B l I c o R A S e r T A T o Compensa le spese dell'intero giudizio. N s I d 1 E o R S 3 1 I E A . T N A Così deciso in Roma il 21 settembre 2001 M Il Con gliere estensore Il Presidente (dr. Stefano Monaci) (dr.Pasquale Reale) IL CANCELLERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IN Battista 7 FEB. 2002 IL CANCELLIERE C1 Oggi CE Battista