CASS
Sentenza 15 maggio 2023
Sentenza 15 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/05/2023, n. 20586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20586 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AP AL nato a [...] il [...] SE BI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINA Fissata la trattazione con il rito camerale non partecipato ex art. 24 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, jn persona del Sostituto Procuratore MARCO t Rivr v« ArtibtP 3 '1'1 /te'.9 ' i DALL'OLIO, che/ ha conc uso per l'inammissibilità del ricorso di SE e l'annullamento con rinvio limitatamente al reato di minaccia ascritto a AP e l'inammissibilità nel resto del ricorso di AP;
Lette le conclusioni scritte dell'avv. Pietro Venuti, in difesa di SE, che insiste nel ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20586 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 12/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina in data 25 gennaio 2021: - riducendo ex art. 599-bis cod. pen. il trattamento sanzionatorio inflitto a AB SE ad anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 6.000 di multa in relazione ai reati di detenzione di un'arma clandestina (art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110 — capo 19), di detenzione di munizioni (art. 697 cod. pen. — capo 20), di accensioni non autorizzate (art. 703 — capo 21), di concorso in minaccia aggravata commesso in due distinte ipotesi (artt. 110, 612, secondo comma, cod. pen. — capo 22 e capo 23) e di porto illegale di una pistola (art. 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895 — capo 24), tutti aggravati dalla recidiva reiterata e infraquinquennale;
- assolvendo AT AP dai reati di detenzione di un fucile e una pistola (art. 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895 — capo 16), di accensioni non autorizzate (art. 703 — capo 21) e di detenzione di munizioni (art. 697 cod. pen. — capo 20), rideterminando il trattamento sanzionatorio in anni quattro e mesi quattro di reclusione anche in considerazione del ritenuto assorbimento nei reati di porto illegale di un'arma da sparo (art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 — capo 2 e capo 7) di quelli di detenzione del relativo munizionamento (art. 697 cod. pen. — capo 3 e capo 8), con la recidiva specifica reiterata e infraquinquennale. 2. Ricorrono AB SE e AT AP, con separati atti a firma dei rispettivi difensori. 3. AT AP, con il difensore avv. Tindaro Celi, denuncia: 3.1. - la violazione di legge, in riferimento agli artt. 125, 192, commi 1 e 2, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 697 cod. pen. e il vizio della motivazione con riguardo al mancato assorbimento del reato dì detenzione di munizioni contestato al capo 13) in quello di porto illegale di arma da fuoco contestato al capo 11), avendo la giurisprudenza di legittimità da tempo chiarito che nell'ipotesi in cui siano detenute, contestualmente ad un'arma comune da sparo, anche munizioni del medesimo calibro, e in numero non eccedente la capacità del caricatore della stessa, si configura l'unica fattispecie criminosa la detenzione di arma comune da sparo (Sez. 1, n. 6139 del 2014); 2 3.2. - la violazione di legge, in riferimento agli artt. 125, 192, commi 1 e 2, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 703 cod. pen. e il vizio della motivazione con riguardo alla responsabilità per il reato contestato ai capi 4), 9) e 14), poiché non risulta che le esplosioni siano state compiute con un'arma da fuoco;
3.3. - la violazione di legge, in riferimento agli artt. 125, 192, commi 1 e 2, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e 612 cod. pen. e il vizio della motivazione con riguardo alla responsabilità per il reato contestato ai capi 5) e 15), poiché non risulta che le presunte minacce siano state compiute dall'imputato e siano state percepite dalla persona offesa;
3.4. - la violazione di legge, in riferimento agli artt. 125, 192, commi 1 e 2, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 99 cod. pen. e il vizio della motivazione con riguardo alla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale che è stata ritenuta senza alcuna motivazione e in mancanza della preventiva declaratoria delle ipotesi di recidiva presupposte;
3.5. - la violazione di legge, in riferimento agli artt. 125, 192, commi 1 e 2, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 62-bis e 133 cod. pen. e il vizio della motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. 4. AB SE, con il difensore avv. Pietro Venuti, denuncia la violazione di legge, in relazione agli artt. 697 cod. pen. e 23 legge n. 110 del 1970 con riguardo all'erronea contestazione dei reati, poiché la detenzione contemporanea di un'arma da sparo e delle relative munizioni concreta un'unica ipotesi di reato, tanto che i giudici di secondo grado, pur in presenza del concordato in appello, avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'assorbimento e assumere i provvedimenti conseguenti (Sez. 1, n. 51169 del 11/06/2018, Porrà, Rv. 274384). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di SE è inammissibile;
quello di AP è nel complesso infondato. 3 1.1. I ricorsi, chiamati all'udienza del 16 dicembre 2022, sono stati rinviati all'odierna udienza in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione della recidiva che rileva per il ricorso di AP. 2. Il ricorso di SE è inammissibile perché deduce un motivo non consentito a fonte della previsione di cui agli artt. 599-bis, comma 1, e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 2.1. L'invocato principio di diritto (Sez. 1, n. 51169 del 11/06/2018, Porrà, Rv. 274384) non può essere applicato al caso in esame poiché esso si riferisce alla diversa questione del rilievo d'ufficio della prescrizione maturata in tempo anteriore alla pronuncia della sentenza di secondo grado, in merito alla quale occorre una espressa rinuncia (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266819; Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016, Piergotti, Rv. 266333), diversa cioè, dalla semplice rinuncia ai motivi di appello. 2.2. Nel caso in esame, nel quale si contesta, a seguito del concordato in appello, la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti, deve farsi riferimento al principio di diritto secondo il quale «è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale. In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo» (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01). 3. Il ricorso di AP, che presenta numerose censure inammissibili perché generiche, assertive e reiterative di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso, è nel complesso infondato. 3.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché, nell'invocare un principio di diritto del tutto condivisibile (Sez. 1, n. 6139 del 16/12/2013 - dep. 4 2014, Shatku, Rv. 258922), omette di confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato secondo la quale, nel caso di specie, le munizioni detenute sono di calibri diversi tra loro e in numero tale da eccedere il quantitativo detenibile all'interno della pistola, sicché incompatibili con l'arma impiegata nella circostanza. 3.2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo poiché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che, a fronte del rinvenimento di varie cartucce per arma da fuoco e dell'accertata esplosione di colpi, si ostina ad affermare che sia incerta la natura delle armi impiegate, asserendo che si tratti semmai di un'arma da sparo, del tipo ad aria compressa, in relazione alla quale non sarebbe ipotizzabile la violazione dell'art. 703 cod. pen. (Sez. 5, n. 18062 del 19/01/2010, Basilico, Rv. 247135, ha precisato che «non integra il reato di accensioni ed esplosioni pericolose (art. 703 cod. pen.) l'uso di un fucile ad aria compressa che può, a seguito di perizia, essere considerato arma da sparo, ma non arma da fuoco - la quale per definizione comporta una fiammata o un'esplosione causata da materiale infiammabile, come la polvere da sparo - con la conseguenza che lo sparo in luogo pubblico può integrare il reato di getto pericoloso di cose (art. 674 cod. pen.) ma non quello di esplosione pericolosa». Il ricorso è però improntato alla mera confutazione delle conclusioni a cui sono giunti entrambi i giudici di merito nonché a introdurre una diversa ricostruzione in fatto concernente la natura delle armi impiegate e a criticare in modo generico la specifica motivazione estesa da entrambi i giudici di merito. 3.3. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché, in disparte la generica contestazione della mancanza di prova sulla attribuibilità all'imputato dell'utenza Facebook, si limita a dubitare che la persona offesa abbia percepito le espressioni gravemente minacciose, senza però confrontarsi con la motivazione estesa in proposito dal primo giudice cui si richiama, in presenza di un atto di appello generico, quello di secondo grado. 3.4. Il motivo sulla recidiva è nel complesso infondato. 3.4.1. È infondata la questione secondo la quale l'applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale presupporrebbe il precedente accertamento e la concreta applicazione della recidiva semplice. Ebbene, premesso che il ricorso si limita a dedurre che mancherebbe nelle condanne annotate sul certificato penale la specifica indicazione della recidiva, è 5 sufficiente richiamarsi alla recente decisione assunta dalle Sezioni Unite all'udienza del 30 marzo 2023; il principio di diritto affermato è il seguente: «Ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione». Orbene, il ricorso non contesta l'esistenza di tali condanne, sicché la doglianza è da ritenere infondata. 3.4.2. È, invece, inammissibile la deduzione sul difetto di motivazione perché entrambi i giudici di merito, conformemente all'autorevole principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690), hanno specificamente evidenziato come i fatti per i quali si procede risultino espressione di un'accresciuta pericolosità già attestata dalle precedenti condanne. 3.5. Sono, infine, generiche le doglianze che riguardano la mancata concessione delle circostanze e attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio, poiché, in entrambi i casi, i giudici di merito hanno ampiamente illustrato gli elementi di fatto in forza dei quali, alla luce dei parametri legali, non sono state ritenute concedibili le circostanze attenuanti generiche ed è stata parametrata la pena con specifico riguardo alla gravità e reiterazione delle condotte. 4. All'inammissibilità del ricorso di SE consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. 4.1. Al rigetto del ricorso di AP consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di SE AB che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di AP AT che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 aprile 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, jn persona del Sostituto Procuratore MARCO t Rivr v« ArtibtP 3 '1'1 /te'.9 ' i DALL'OLIO, che/ ha conc uso per l'inammissibilità del ricorso di SE e l'annullamento con rinvio limitatamente al reato di minaccia ascritto a AP e l'inammissibilità nel resto del ricorso di AP;
Lette le conclusioni scritte dell'avv. Pietro Venuti, in difesa di SE, che insiste nel ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20586 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 12/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina in data 25 gennaio 2021: - riducendo ex art. 599-bis cod. pen. il trattamento sanzionatorio inflitto a AB SE ad anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 6.000 di multa in relazione ai reati di detenzione di un'arma clandestina (art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110 — capo 19), di detenzione di munizioni (art. 697 cod. pen. — capo 20), di accensioni non autorizzate (art. 703 — capo 21), di concorso in minaccia aggravata commesso in due distinte ipotesi (artt. 110, 612, secondo comma, cod. pen. — capo 22 e capo 23) e di porto illegale di una pistola (art. 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895 — capo 24), tutti aggravati dalla recidiva reiterata e infraquinquennale;
- assolvendo AT AP dai reati di detenzione di un fucile e una pistola (art. 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895 — capo 16), di accensioni non autorizzate (art. 703 — capo 21) e di detenzione di munizioni (art. 697 cod. pen. — capo 20), rideterminando il trattamento sanzionatorio in anni quattro e mesi quattro di reclusione anche in considerazione del ritenuto assorbimento nei reati di porto illegale di un'arma da sparo (art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 — capo 2 e capo 7) di quelli di detenzione del relativo munizionamento (art. 697 cod. pen. — capo 3 e capo 8), con la recidiva specifica reiterata e infraquinquennale. 2. Ricorrono AB SE e AT AP, con separati atti a firma dei rispettivi difensori. 3. AT AP, con il difensore avv. Tindaro Celi, denuncia: 3.1. - la violazione di legge, in riferimento agli artt. 125, 192, commi 1 e 2, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 697 cod. pen. e il vizio della motivazione con riguardo al mancato assorbimento del reato dì detenzione di munizioni contestato al capo 13) in quello di porto illegale di arma da fuoco contestato al capo 11), avendo la giurisprudenza di legittimità da tempo chiarito che nell'ipotesi in cui siano detenute, contestualmente ad un'arma comune da sparo, anche munizioni del medesimo calibro, e in numero non eccedente la capacità del caricatore della stessa, si configura l'unica fattispecie criminosa la detenzione di arma comune da sparo (Sez. 1, n. 6139 del 2014); 2 3.2. - la violazione di legge, in riferimento agli artt. 125, 192, commi 1 e 2, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 703 cod. pen. e il vizio della motivazione con riguardo alla responsabilità per il reato contestato ai capi 4), 9) e 14), poiché non risulta che le esplosioni siano state compiute con un'arma da fuoco;
3.3. - la violazione di legge, in riferimento agli artt. 125, 192, commi 1 e 2, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e 612 cod. pen. e il vizio della motivazione con riguardo alla responsabilità per il reato contestato ai capi 5) e 15), poiché non risulta che le presunte minacce siano state compiute dall'imputato e siano state percepite dalla persona offesa;
3.4. - la violazione di legge, in riferimento agli artt. 125, 192, commi 1 e 2, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 99 cod. pen. e il vizio della motivazione con riguardo alla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale che è stata ritenuta senza alcuna motivazione e in mancanza della preventiva declaratoria delle ipotesi di recidiva presupposte;
3.5. - la violazione di legge, in riferimento agli artt. 125, 192, commi 1 e 2, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 62-bis e 133 cod. pen. e il vizio della motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. 4. AB SE, con il difensore avv. Pietro Venuti, denuncia la violazione di legge, in relazione agli artt. 697 cod. pen. e 23 legge n. 110 del 1970 con riguardo all'erronea contestazione dei reati, poiché la detenzione contemporanea di un'arma da sparo e delle relative munizioni concreta un'unica ipotesi di reato, tanto che i giudici di secondo grado, pur in presenza del concordato in appello, avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'assorbimento e assumere i provvedimenti conseguenti (Sez. 1, n. 51169 del 11/06/2018, Porrà, Rv. 274384). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di SE è inammissibile;
quello di AP è nel complesso infondato. 3 1.1. I ricorsi, chiamati all'udienza del 16 dicembre 2022, sono stati rinviati all'odierna udienza in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione della recidiva che rileva per il ricorso di AP. 2. Il ricorso di SE è inammissibile perché deduce un motivo non consentito a fonte della previsione di cui agli artt. 599-bis, comma 1, e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 2.1. L'invocato principio di diritto (Sez. 1, n. 51169 del 11/06/2018, Porrà, Rv. 274384) non può essere applicato al caso in esame poiché esso si riferisce alla diversa questione del rilievo d'ufficio della prescrizione maturata in tempo anteriore alla pronuncia della sentenza di secondo grado, in merito alla quale occorre una espressa rinuncia (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266819; Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016, Piergotti, Rv. 266333), diversa cioè, dalla semplice rinuncia ai motivi di appello. 2.2. Nel caso in esame, nel quale si contesta, a seguito del concordato in appello, la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti, deve farsi riferimento al principio di diritto secondo il quale «è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale. In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo» (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01). 3. Il ricorso di AP, che presenta numerose censure inammissibili perché generiche, assertive e reiterative di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso, è nel complesso infondato. 3.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché, nell'invocare un principio di diritto del tutto condivisibile (Sez. 1, n. 6139 del 16/12/2013 - dep. 4 2014, Shatku, Rv. 258922), omette di confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato secondo la quale, nel caso di specie, le munizioni detenute sono di calibri diversi tra loro e in numero tale da eccedere il quantitativo detenibile all'interno della pistola, sicché incompatibili con l'arma impiegata nella circostanza. 3.2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo poiché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che, a fronte del rinvenimento di varie cartucce per arma da fuoco e dell'accertata esplosione di colpi, si ostina ad affermare che sia incerta la natura delle armi impiegate, asserendo che si tratti semmai di un'arma da sparo, del tipo ad aria compressa, in relazione alla quale non sarebbe ipotizzabile la violazione dell'art. 703 cod. pen. (Sez. 5, n. 18062 del 19/01/2010, Basilico, Rv. 247135, ha precisato che «non integra il reato di accensioni ed esplosioni pericolose (art. 703 cod. pen.) l'uso di un fucile ad aria compressa che può, a seguito di perizia, essere considerato arma da sparo, ma non arma da fuoco - la quale per definizione comporta una fiammata o un'esplosione causata da materiale infiammabile, come la polvere da sparo - con la conseguenza che lo sparo in luogo pubblico può integrare il reato di getto pericoloso di cose (art. 674 cod. pen.) ma non quello di esplosione pericolosa». Il ricorso è però improntato alla mera confutazione delle conclusioni a cui sono giunti entrambi i giudici di merito nonché a introdurre una diversa ricostruzione in fatto concernente la natura delle armi impiegate e a criticare in modo generico la specifica motivazione estesa da entrambi i giudici di merito. 3.3. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché, in disparte la generica contestazione della mancanza di prova sulla attribuibilità all'imputato dell'utenza Facebook, si limita a dubitare che la persona offesa abbia percepito le espressioni gravemente minacciose, senza però confrontarsi con la motivazione estesa in proposito dal primo giudice cui si richiama, in presenza di un atto di appello generico, quello di secondo grado. 3.4. Il motivo sulla recidiva è nel complesso infondato. 3.4.1. È infondata la questione secondo la quale l'applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale presupporrebbe il precedente accertamento e la concreta applicazione della recidiva semplice. Ebbene, premesso che il ricorso si limita a dedurre che mancherebbe nelle condanne annotate sul certificato penale la specifica indicazione della recidiva, è 5 sufficiente richiamarsi alla recente decisione assunta dalle Sezioni Unite all'udienza del 30 marzo 2023; il principio di diritto affermato è il seguente: «Ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione». Orbene, il ricorso non contesta l'esistenza di tali condanne, sicché la doglianza è da ritenere infondata. 3.4.2. È, invece, inammissibile la deduzione sul difetto di motivazione perché entrambi i giudici di merito, conformemente all'autorevole principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690), hanno specificamente evidenziato come i fatti per i quali si procede risultino espressione di un'accresciuta pericolosità già attestata dalle precedenti condanne. 3.5. Sono, infine, generiche le doglianze che riguardano la mancata concessione delle circostanze e attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio, poiché, in entrambi i casi, i giudici di merito hanno ampiamente illustrato gli elementi di fatto in forza dei quali, alla luce dei parametri legali, non sono state ritenute concedibili le circostanze attenuanti generiche ed è stata parametrata la pena con specifico riguardo alla gravità e reiterazione delle condotte. 4. All'inammissibilità del ricorso di SE consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. 4.1. Al rigetto del ricorso di AP consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di SE AB che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di AP AT che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 aprile 2023.