Sentenza 6 luglio 2005
Massime • 1
Il procedimento per la revoca della sentenza di non luogo a procedere deve svolgersi non "de plano", ma nel rispetto del contraddittorio, nelle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen., con la conseguenza che il provvedimento di revoca adottato non osservando le forme procedimentali prescritte è ricorribile per cassazione da parte dell'imputato, a norma dell'art. 127, comma settimo, richiamato dall'art. 435, comma terzo. (La Corte, in proposito, ha escluso l'applicabilità all'imputato del disposto dell'art. 437, trattandosi di disposizione contenente una limitazione dei motivi di ricorso proponibili dal P.M. avverso l'ordinanza che dichiari inammissibile o rigetti la richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2005, n. 29175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29175 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 06/07/2005
Dott. DE NARDO IU - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - rel. est. Consigliere - N. 2741
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 045843/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AC GI N. IL 09/04/1968;
avverso ORDINANZA del 15.5.2004 GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. IACOVIELLO per ann.to con rinvio.
La Corte:
OSSERVA
Vista l'ordinanza in epigrafe, che ha revocato la sentenza di non luogo a procedere emessa in data 15.1.1992 nei confronti di IA IU in ordine all'omicidio di NI IU, commesso in R. Calabria il 5.2.1991, ordinando la riapertura delle indagini ed assegnando al P.M. il termine di 6 mesi;
visto il ricorso con cui il difensore deduce la nullità del provvedimento, essendo lo stesso stato adottato, con procedura de plano, anteriormente all'udienza camerale appositamente fissata, in esito alla quale, preso atto della già intervenuta revoca, il g.i.p. aveva dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta;
ritenuta, preliminarmente, l'ammissibilità dell'impugnazione, stante il disposto dell'ultimo comma dell'art. 435 c.p.p., secondo il quale il procedimento in questione "si svolge nelle forme previste dall'art. 127" a norma del cui settimo comma l'ordinanza conclusiva è, di regola, ricorribile per cassazione (attenendo, peraltro, la disciplina dei mezzi di impugnazione alle forme del procedimento complessivamente considerato);
rilevato che l'opposta conclusione, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale desumibile dal disposto dell'art. 437 c.p.p., a norma del quale contro l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di revoca il p.m. può proporre ricorso per Cassazione solamente per i motivi indicati all'art. 606, co. 1, lett. b), d) ed e), ben può intendersi, anziché come preclusivo del diritto di impugnazione dell'imputato, come limitativo dei motivi di ricorso proponibili da parte della pubblica accusa;
rilevato, in ogni caso, che le decisioni che hanno negato la ricorribilità, da parte dell'imputato, dell'ordinanza con cui viene disposta la revoca (v., in particolare, la più analitica Cass., sez. 6^, c.c. 13.1.1997, Romiti, Ced. Cass., rv. 208105) concernono casi di specie di ricorsi proposti in ordine al merito della decisione di accoglimento della richiesta di revoca e non anche per inosservanza delle forme procedimentali prescritte, la cui previsione resterebbe irragionevolmente priva di sanzione e vanamente disposta dal legislatore in caso di diniego, in tal caso, del diritto di impugnazione all'imputato (laddove la limitazione del rimedio ai soli vizi formali appare giustificabile in relazione alla possibilità dell'interessato di far valere le eventuali censure di diversa natura nell'ulteriore corso del procedimento);
ritenuta, ciò premesso, la fondatezza del ricorso, desumendosi dagli atti l'esattezza delle doglianze difensive e, conseguentemente, l'inosservanza delle forme prescritte dall'art. 435, co. 3, c.p.p., con correlativa nullità assoluta del provvedimento ex art. 178, lett. c) e 179 c.p.p.;
rilevata, altresì, la tempestività dell'impugnazione, avendo il ricorrente avuto conoscenza del provvedimento impugnato soltanto in data 2.12.2004.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2005