Sentenza 24 novembre 2015
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con il quale il tribunale in composizione monocratica, in sede di giudizio abbreviato, trasmette gli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521 bis cod. proc. pen., ravvisando l'erronea qualificazione giuridica del fatto ed inquadrando lo stesso in una fattispecie criminosa in relazione alla quale risulta necessaria la celebrazione dell'udienza preliminare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/11/2015, n. 3927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3927 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2015 |
Testo completo
3 9 27/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 24/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. NICOLA MILO N. - Consigliere - 211 2 Dott. ANNA PETRUZZELLIS - Consigliere -REGISTRO GENERALE Dott. ANGELO COSTANZO N. 21454/2015 Rel. Consigliere - Dott. ALESSANDRA BASSI Dott. ANTONIO CORBO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MA RM N. IL 04/04/1954 avverso l'ordinanza n. 749/2013 TRIBUNALE di RAGUSA, del 27/03/2015 : sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
: lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Mario Fraticale, seus delve insprorishibuităhel dal миогдо Udit i difensor Avv.; $1 50 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 marzo 2015, all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., rilevato che, in relazione al reato di truffa aggravata contestato a RM Di UR sub capo A), dagli atti si evince che la formazione di false fatture era funzionale, non all'acquisizione fraudolenta di maggiori somme già ricevute dall'imputato ad opera degli utenti fruitori delle prestazioni di servizio idrico, bensì ad occultare le appropriazioni, il che, considerata la qualifica di incaricato di pubblico servizio dell'imputato, nonché lo svolgimento da parte del medesimo di mansioni non meramente esecutive, rende la fattispecie concreta sussumibile sotto l'ipotesi del peculato, sostanziando un fatto diverso da quello contestato, per il quale è competente il Tribunale in composizione collegiale ed è necessaria la celebrazione dell'udienza preliminare.
2. Ricorre avverso l'ordinanza l'Avv. Antonino Grippaldi, difensore di fiducia di RM Di UR, e ne chiede l'annullamento per violazione di legge processuale, trattandosi di provvedimento abnorme là dove il giudice ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero nonostante l'avvenuta instaurazione del giudizio abbreviato ed in relazione a reati per i quali il processo era stato ritualmente incardinato innanzi al Tribunale in composizione : monocratica.
3. Nella requisitoria scritta, il Procuratore generale Dott. Mario Fraticelli ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorrente denuncia l'abnormità del provvedimento col quale il giudice dell'udienza preliminare ha restituito gli atti al pubblico ministero sotto un duplice profilo: a) per avere adottato siffatta decisione dopo l'ammissione del rito abbreviato (richiesto all'udienza dibattimentale del 14 gennaio 2015) e dopo la camera di consiglio all'esito della discussione (il 27 marzo 2015); b) per avere disposto la restituzione degli atti anche in relazione ai reati per i quali il Tribunale di Ragusa era competente a decidere in composizione monocratica.
2. Il ricorso è destituito di fondamento in relazione ad entrambi i profili di doglianza.
3.1. Con riguardo al primo, va posto in rilievo come, in ossequio al principio generale del iura novit curia operante nel nostro ordinamento giuridico e codificato nell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., il Giudice possa sempre dare al fatto reato sottoposto alla propria delibazione una qualificazione giuridica 2 ম diversa da quella delineata nella imputazione oggetto del rinvio a giudizio, salvo che "non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale anziché monocratica". Tale caso è specificamente disciplinato dal successivo art. 521-bis, là dove dispone che: "se, in seguito ad una diversa definizione giuridica (...) il reato risulta fra quelli attribuiti alla cognizione del Tribunale per cui è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero"; nel comma 2 dello stesso articolo, si precisa che l'inosservanza a tale disposizione deve essere eccepita "a pena di decadenza nei motivi d'impugnazione ". La norma dell'art. 521-bis si coordina al disposto dell'art. 33-septies, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui stabilisce che [fuori dai casi in cui il dibattimento di primo grado sia instaurato a seguito dell'udienza preliminare (prevista dal comma 1)] "se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione del collegio, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero".
3.2. Dal combinato disposto delle norme sopra ricordate, si evince che il giudice, allorquando rilevi che la fattispecie concreta deve essere sussunta sotto una diversa ipotesi delittuosa appartenente alla competenza del Tribunale in composizione collegiale per il quale doveva essere celebrata l'udienza preliminare, è tenuto a disporre la trasmissione degli atti con ordinanza al pubblico ministero perché provveda in conformità. La disposizione risponde, oltre che all'esigenza di garantire l'assegnazione delle cause in conformità alle regole di riparto predeterminate dalla legge, ad un'evidente esigenza difensiva, là dove, nel comportare la regressione del procedimento in fase d'indagini e, soprattutto, nell'imporre la celebrazione dell'udienza preliminare, pone l'imputato nella condizione di poter usufruire del ventaglio di possibilità processuali che si aprono per la difesa in detta fase, di integrazione probatoria, di scelta di un rito alternativo nonché di opportunità di ottenere una pronuncia di non luogo a procedere.
3.3. D'altronde, come questa Corte ha avuto modo di affermare, l'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale comporta la nullità sia della sentenza di primo grado emessa dal giudice monocratico che, in seguito a riqualificazione dei fatti originariamente contestati, abbia deciso in violazione di tali norme, sia della sentenza di secondo grado con la quale sia stata disattesa la relativa eccezione di nullità proposta in sede di impugnazione di tale sentenza monocratica. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio e disposto la conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale competente). 3 ав (Sez. 6, n. 30772 del 03/07/2013 - dep. 17/07/2013, Cali', Rv. 256908; Sez. 6, n. 48390 del 09/12/2008 - dep. 30/12/2008, Fravili, Rv. 242422).
3.4. Né l'ordinanza di trasmissione degli atti al P.M. potrebbe ritenersi preclusa, come assume il ricorrente, dall'avvenuto incardinamento e dalla celebrazione del rito abbreviato. Ed invero, da un lato, va posto in risalto come la stretta correlazione fra le disposizioni di cui agli artt. 521 e 521-bis cod. proc. pen., il dato testuale delle norme e la loro collocazione sistematica nel codice di rito rendano palese che i presupposti che impongono di assegnare al fatto un diverso nomen iuris, con conseguente necessità di trasmettere gli atti all'organo dell'accusa, possono palesarsi nel corso del giudizio, ma - fisiologicamente e, dunque, del tutto legittimamente - all'esito di esso e dunque anche a seguito della discussione delle parti, nella fase delibativa prodromica alla pronuncia della sentenza, id est in camera di consiglio.
3.5. Dall'altro lato, all'adozione del provvedimento de quo non può essere considerata ostativa la circostanza che, nella specie, fosse ormai stato incardinato il rito abbreviato. A tale proposito, giova rilevare come il principio generale iura novit curia fissato nell'art. 521, comma 1, del codice di rito risulti applicabile anche nel giudizio abbreviato, trattandosi di prerogativa fondamentale di ogni giudice investito della res iudicanda anche nei riti, nei quali è ammesso una diversa dinamica processuale, la cui condizione legittimante è il consenso dell'imputato o l'accordo delle due parti principali, imputato e pubblico ministero (ex plurimis Cass. Sez. 2, n. 222, 15/11999, Rv. 212783; Cass., Sez. 6, n. 9213, 26/9/1996, Rv. 206207). La fase della deliberazione del giudizio abbreviato si svolge infatti con gli stessi principi e regole previsti per quella dibattimentale, di tal che al giudicante non possono non essere riconosciuti eguali poteri decisori, atteso che, al di là dei due diversi moduli di accesso e della disciplina applicabile nella fase preliminare e nell'eventuale assunzione delle prove che caratterizzano il giudizio abbreviato rispetto al dibattimento - come rito a trattazione contratta speculare a quella prevista per l'udienza preliminare -, la fase relativa al mutamento dell'imputazione è sovrapponibile a quella del dibattimento, salvo che per l'ampliamento delle garanzie previste dall'art. 441-bis cod. proc. pen. e il divieto di contestazioni tardive in base ad atti e circostanze già acquisite nella fase preliminare e prima della richiesta del rito (Cass. Sez. 6, n. 10093, 14/2/2012, Rv. 251961). qualeNon può pertanto sostenersi che la richiesta di rito abbreviato negozio processuale unilaterale di natura abdicativa con il quale l'imputato rinuncia a far valere qualunque vizio di natura processuale (ad esclusione delle 4 nullità assolute e delle inutilizzabilità cd. patologiche) - costituisca un ostacolo a che il giudice, legittimamente assegnando al fatto un diverso nomen iuris, rilevi la propria incompetenza rectius l'inosservanza ai criteri di attribuzione alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica o collegiale e disponga in - conseguenza la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Siffatta preclusione, oltre ad essere priva di base normativa ed a porsi anzi in contrasto con le sopra ricordate disposizioni degli artt. 521, comma 2, 521-bis e 33- septies cod. proc. pen., risulterebbe contraria a logica ed a principi generali del sistema processuale, che delineano la verifica della propria competenza e, dunque, anche della rituale attribuzione della causa alla giusta composizione del Tribunale " quale diretta espressione del potere decisorio dell'organo giurisdizionale. Si deve, pertanto, concludere che le disposizioni di cui agli artt. 521, comma 2, 521-bis e 33-septies cod. proc. pen. trovano applicazione anche in caso di rito abbreviato, in quanto naturale corollario del riconoscimento in capo al giudice investito di tale giudizio speciale della facoltà di dare al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica: allorquando - per effetto di essa il fatto venga a - rientrare nelle attribuzioni del Tribunale in composizione collegiale, il giudice è legittimato a pronunciare l'ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero.
3.6. Ad ogni buon conto, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato non sia riconducibile nell'alveo dell'abnormità, dal momento che costituisce esercizio di un potere legittimo e non determina un'inammissibile regressione del procedimento. Si deve pertanto ribadire che il principio già affermato in passato da questa Suprema Corte alla stregua del quale non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice, in sede di giudizio abbreviato, trasmette gli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521-bis cod. proc. pen., ravvisando l'erronea qualificazione giuridica del fatto ed inquadrando lo stesso in una fattispecie criminosa in relazione alla quale risulta necessaria la celebrazione dell'udienza preliminare, né tale provvedimento è precluso dall'eventuale decreto di archiviazione emesso in riferimento al reato come diversamente ritenuto dal giudice (Sez. 1, n. 30827 del 27/06/2006 - dep. 19/09/2006, Falco, Rv. 234793) 4. Come anticipato, il ricorso è infondato anche con riguardo al secondo profilo di censura, con il quale il ricorrente si duole del fatto che il giudice abbia disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero anche in relazione alle ulteriori imputazioni, rispetto alle quali era stato legittimamente disposto il rinvio a giudizio innanzi al Tribunale in composizione monocratica. 5 Ed invero, giusta il chiaro disposto normativo dell'art. 551 cod. proc. pen., in caso di reati connessi "se la citazione diretta è ammessa solo per alcuni di essi", deve essere disposto il rinvio a giudizio per tutti. Ne discende che, acclarata la legittimità della regressione disposta per il reato di cui al capo A), in quanto di competenza del giudice collegiale, altrettanto legittimamente il Giudice ha disposto la regressione anche per i reati connessi di cui ai capi B) e C), in quanto commessi "al fine di conseguire il profitto del reato di cui al capo A", esercitando la connessione una vis actractiva verso l'unitaria celebrazione del procedimento con l'udienza preliminare.
5. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 24 novembre 2015 Il consigliere estensore Il Presidente Alessandra Bassi Nicola Milo Affor DEPOSITATO IN CANCELLERIA] 29 GEN 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito/ 60