Sentenza 13 dicembre 2011
Massime • 1
La disposizione di cui all'art. 15, comma primo, lett. a), cod. della strada - che punisce con una sanzione amministrativa il danneggiamento di opere, piantagioni ed impianti appartenenti alle strade ed alle loro pertinenze - riveste natura di norma speciale rispetto alla disposizione di cui all'art. 635, comma prima, n. 3, cod. pen., in quanto concerne la disciplina relativa ad una specifica categoria di beni; né rileva, a tal fine, la non perfetta coincidenza dell'oggettività giuridica delle due disposizioni, dovendosi avere riguardo per configurare il rapporto di specialità, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 689 del 1981, non agli interessi tutelati dalle norme ma alla fattispecie concreta che in tutti i suoi elementi materiali potrebbe essere ricondotta ad entrambe le disposizioni in questione. (Nella specie la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito per l'omessa verifica del rapporto pertinenziale tra i beni danneggiati - fioriera e lampione - e la sede stradale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/12/2011, n. 9541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9541 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 13/12/2011
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 2953
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ARRIGO Cosimo - rel. Consigliere - N. 24421/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- TA OS, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza n. 291 emessa in data 21 febbraio 2011 dalla Corte d'appello di Ancona;
Sentita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere Dott. Cosimo D'Arrigo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Urbino, con sentenza dell'11 maggio 2007, condannava OS TA per i reati di cui agli artt. 651 e 635 c.p., quest'ultimo consistito nel danneggiamento - a seguito di una lite con un altro avventore - della porta di ingresso del Bar del Ponte di Fossombrone e di un lampione ed una fioriera poste all'esterno del predetto esercizio.
In data 21 febbraio 2011 la Corte d'appello di Ancona disponeva la parziale riforma della sentenza di primo grado, rilevando l'irregolarità della notifica all'imputato contumace del verbale contente la contestazione della recidiva, nonché escludendo - per difetto di querela - la procedibilità per il danneggiamento della sola porta dell'esercizio commerciale, con conseguente rideterminazione della pena finale. In particolare, restava ferma l'affermazione di responsabilità per il danneggiamento del lampione e della fioriera.
Avverso tale sentenza il TA propone ricorso per l'annullamento, indicando a sostegno due motivi.
Innanzitutto, egli deduce - ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) - che il danneggiamento del lampione e della fioriera andrebbero ascritti all'ipotesi contravvenzionale amministrativa di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 15 (codice della strada) e, considerata la specialità di quest'ultima norma, il fatto non dovrebbe costituire reato.
In secondo luogo ed in via subordinata, si duole dell'omessa motivazione in ordine alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53. Osserva al riguardo che alla concessione del chiesto beneficio non sarebbe ostativo il diniego delle attenuanti generiche, data l'eterogeneità dei due istituti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i motivi sono fondati e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nei termini che seguono.
Sulla questione prospettata con il primo motivo di ricorso questa Corte ha avuto modo di confrontarsi solo in una risalente occasione in esito alla quale ha concluso che la disposizione di cui all'art. 15 C.d.S., lett. a), che punisce con una sanzione amministrativa il danneggiamento di opere, piantagioni ed impianti appartenenti alle strade ed alle loro pertinenze, è norma speciale rispetto all'art.635 c.p., n. 3, perché detta la disciplina relativa ad una specifica categoria di beni. (Sez. 2, 20/10/1994 n. 4491 Rv. 202763;
fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato l'illecito amministrativo de quo nel danneggiamento di lampioni facenti parte dell'impianto di illuminazione di una strada).
Tale principio di diritto, benché risalente, è ancora attuale e deve essere ribadito. Peraltro, non osta all'accertamento dell'esistenza del rapporto di specialità la non perfetta coincidenza dell'oggettività giuridica delle due disposizioni. Infatti, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9, per configurare il rapporto di specialità si deve avere riguardo non agli interessi tutelati dalle norme ma alla fattispecie concreta che in tutti i suoi elementi materiali potrebbe essere ricondotta ad entrambe le disposizioni in questione.
Nella specie, la sentenza impugnata si è discostata dai suesposti precetti, limitandosi ad osservare che la disposizione del codice della strada richiamata dalla difesa "attiene alla segnaletica stradale". Si tratta di affermazione errata, in quanto la norma in questione pone il divieto di danneggiare, fra l'altro, "le opere, le piantagioni e gli impianti" che appartengono alle strade e alle loro pertinenze. È evidente che la fioriera è riconducibile al concetto di "piantagioni" ed il lampione a quello di "impianti". Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, affinché il giudice di merito - conformandosi ai principi sopra formulati - verifichi il rapporto pertinenziale fra i beni danneggiati (fioriera e lampione) e la sede stradale. Le superiori conclusioni non hanno effetto assorbente rispetto al secondo motivo di ricorso, che riguarda un capo autonomo della sentenza di appello.
Anche sotto questo profilo il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ed infatti, il giudice deve motivare sulla omessa applicazione delle sanzioni sostitutive, qualora vi sia stata una specifica richiesta della difesa dell'imputato e le stesse siano ammissibili (Sez. 3, 23/01/1996 n. 2036 Rv. 205392). In particolare, una volta che sia stato devoluto il punto relativo al trattamento sanzionatorio al giudice d'appello, a quest'ultimo deve riconoscersi il potere discrezionale di intervenire sulla pena, e quindi anche di concedere di ufficio, nei congrui casi, la sanzione sostitutiva;
con la conseguenza che, qualora di essa vi sia stata esplicita richiesta da parte dell'imputato, l'eventuale diniego deve essere adeguatamente motivato anche in grado d'appello (Sez. 6, 12/12/2006 n. 786 Rv. 235608).
Nella specie, la corte d'appello ha omesso ogni motivazione sul punto e quindi anche in parte qua la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2012