Sentenza 27 giugno 2006
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice, in sede di giudizio abbreviato, trasmette gli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521 bis cod. proc. pen., ravvisando l'erronea qualificazione giuridica del fatto ed inquadrando lo stesso in una fattispecie criminosa in relazione alla quale risulta necessaria la celebrazione dell'udienza preliminare, né tale provvedimento è precluso dall'eventuale decreto di archiviazione emesso in riferimento al reato come diversamente ritenuto dal giudice.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/06/2006, n. 30827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30827 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 27/06/2006
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 2246
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 044239/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LC PP, N. IL 01/05/1975;
avverso ORDINANZA del 11/11/2005 TRIBUNALE di AVELLINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. FRATICELLI Mario, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
All'udienza dell'11 novembre 2005 il Tribunale di Avellino, seconda sezione penale, in composizione monocratica, ritenuto che il reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, per il quale il Pubblico Ministero aveva esercitato azione penale nei confronti di CO PE mediante decreto di citazione a giudizio, fosse più correttamente inquadrabile nella fattispecie di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 23, attribuita alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale, disponeva, ai sensi dell'art. 521 bis c.p.p., la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, CO, il quale lamenta l'abnormità del provvedimento impugnato sotto un duplice profilo: a) il delitto di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 23 era stato oggetto di decreto di archiviazione, di per sè preclusivo, in assenza delle condizioni stabilite dall'art. 414 c.p.p., di un esercizio ex novo dell'azione penale;
b) il disposto di cui all'art. 521 bis c.p.p. non avrebbe potuto trovare applicazione nell'ambito dell'instaurato giudizio abbreviato.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. Con riferimento alla seconda doglianza, logicamente preliminare rispetto alla prima, il Collegio osserva che, ai sensi dell'art. 521 bis c.p.p. il giudice, qualora il fatto dedotto quale thema decidendum venga, durante il dibattimento instaurato a seguito di citazione diretta, definito come reato per il cui accertamento occorre celebrare l'udienza preliminare, deve trasmettere con ordinanza gli atti all'ufficio del Pubblico Ministero. Al diverso articolarsi della composizione del Tribunale corrispondono distinti modelli procedimentali, la cui corretta instaurazione ab origine rappresenta, secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale (Corte Cost., sent. 7 marzo 1996, n. 70; 5 maggio 1993, n. 214; 11 marzo 1993, n. 76), il presupposto necessario per la salvaguardia delle prerogative del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e di quelle dell'imputato nell'esplicazione del diritto di difesa.
Nel caso di specie il giudice dibattimentale, all'esito dell'esame degli atti conseguente all'instaurazione del richiesto rito abbreviato, una volta rilevata l'erronea qualificazione giuridica del fatto contestato (avere senza giustificato motivo portato fuori della propria abitazione una pistola giocattolo idonea allo sparo e, come tale, atta a recare offesa alla persona, alterata in quanto priva dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui all'art. 111 e 110 del 1975), da inquadrare non nell'ambito della previsione di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, bensì nella fattispecie disciplinata dall'art. 23 della medesima legge, e preso atto che in relazione allo stesso avrebbe dovuto svolgersi l'udienza preliminare, in realtà non celebrata, ha ritualmente disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521 bis c.p.p. Nè all'adozione di questo tipo di provvedimento può essere considerato ostativo il pregresso decreto di archiviazione che, attesa la sua natura meramente interinale e avuto riguardo al fatto oggetto di contestazione, non poteva determinare alcuna sorta di preclusione processuale.
2. Alla stregua dei principi in precedenza illustrati il provvedimento impugnato non può essere qualificato abnorme, avendo il giudice fatto corretta applicazione del combinato disposto dell'art. 521 bis c.p.p. e art. 33 septies c.p.p., comma 2, che non delineano alcuna preclusione ne' temporale ne' in relazione al tipo di rito instaurato.
L'ordinanza adottata all'udienza dell'11 novembre 2005 non si colloca, quindi, al di fuori di qualsiasi schema procedimentale ne' ha determinato un'indebita stasi processuale non altrimenti suscettibile di soluzione se non mediante il ricorso per Cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 giugno 2006. Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2006