Sentenza 21 aprile 1998
Massime • 1
In tema di corruzione in atti giudiziari, tenuto conto dello scopo della norma incriminatrice, consistente nel garantire che l'attività giudiziaria sia svolta imparzialmente, deve ritenersi che la qualità di "parte" in un processo penale, presa in considerazione dall'art. 319 ter, comma primo, cod. pen., sia da riconoscere non solo all'imputato ma anche all'indagato e a chi dovrebbe rivestire tale qualità.
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PUBBLICAZIONI Legittimità e merito dell'atto amministrativo nell'abuso d'ufficio, in Cassazione penale, 1994, p. 1378, n. 851. Offesa di persona diversa e tentativo nei confronti della vittima designata, in Cassazione penale, 1994, p. 68, n. 27. Brevi note sul rapporto tra gli artt. 4 e 5 della l. 2248 all. E del 1865 e il giudizio penale, in Cassazione penale, 1995, p. 377, n. 304. Collaborazione al Codice penale annotato con la giurisprudenza di G. Lattanzi, Giuffrè, 1995. Contributo alla delimitazione del concetto di <> nel reato di ricettazione fallimentare, in Cassazione penale, 1996, p. 638, n. 361. Disapplicazione in bonam partem e divieto per il giudice penale di sostituirsi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/04/1998, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 21 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Giovanni Tranfo Presidente del 21.04.1998
1. Dott. Oreste Ciampa Consigliere SENTENZA
2. " Ugo Candela " N.1425
3. " SC Serpico " REGISTRO GENERALE
4. " Arturo Cortese " N.12076/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
CI EN NT, n. 09.07.1939
avverso l'ordinanza emessa il giorno 26.02.1998 dal Tribunale di Perugia;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. EN Geraci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori, avv.ti Guido Calvi e NT Fiorella (in sostituzione dell'avv. A. Stile), che concludono per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con ordinanza del 05.02.1998 il GIP del Tribunale di Perugia disponeva fra l'altro la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di CI EN NT, già amministratore straordinario delle Ferrovie dello Stato e presidente della Società partecipata TAV, per avere corrotto ex artt. 319 ter e 321 cp., in concorso con AR EM, Presidente della Società partecipata ITALFERR, IN CO, amministratore delegato della TAV, CI AG SC e gli infrascritti beneficiari di consulenze, il dr. Giorgio AS, sostituto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, mediante corresponsione di denaro e compiacente assegnazione di consulenze retribuite da parte della TAV, della ITALFERR e delle FF.SS. a Di AM OL e GR EN, e, in concorso con i predetti CI AG e IN e con ET EL (assegnatario di un incarico retribuito da parte della TAV), il dr. Renato NT, Presidente dell'Ufficio GIP presso lo stesso Tribunale, mediante corresponsione e promesse di denaro e altre utilità per sè e altri, affinché i detti magistrati, in violazione dei propri doveri di imparzialità, probità, indipendenza e riservatezza, ponessero le loro funzioni e il loro potere di influenza a servizio degli interessi di essi CI AG, CI, AR e IN, relativamente ai procedimenti penali riguardanti il progetto TAV e pendenti in fase di indagini preliminari alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
La richiesta di riesame proposta dal CI veniva respinta dal Tribunale di Perugia con ordinanza del 26.02.1998. Ha proposto ricorso il CI, deducendo, col primo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 319 ter cp in relazione alla ritenuta non necessità della individuazione dell'atto del pubblico ufficiale per la configurazione della fattispecie. Col secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza per entrambi i reati contestati. Relativamente, invero, alla corruzione del AS, mancherebbero elementi indicativi, di un accordo del CI con gli altri indagati circa il conferimento degli incarichi a terzi, nonché della consapevolezza della finalità corruttiva dei medesimi e della destinazione ultima dei vantaggi al magistrato, non potendo al riguardo ritenersi sufficienti le non riscontrate e vaghe dichiarazioni accusatorie del AR e dell'IN e il rilevato interesse del CI a bloccare le indagini. Favorevole e non contraria al ricorrente sarebbe, inoltre, la circostanza della sua mancata iscrizione al registro degli indagati, considerate fra l'altro l'assenza di ogni suo comportamento relativo alla vicenda de qua al momento dell'iscrizione dei coindagati e l'inesistenza di qualsiasi sua carica in TAV o in ITALFERR nel periodo oggetto delle indagini di AS.
Quanto alla corruzione dello NT, vi sarebbe a carico del ricorrente il solo dato delle sue frequentazioni con lo stesso, laddove gli unici elementi comprovanti contatti attinenti alla vicenda processuale della TAV sembrano far propendere piuttosto per un comportamento ricattatorio del magistrato nei confronti del CI. Col terzo motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine all'omessa valutazione degli elementi favorevoli all'indagato, per avere l'impugnata ordinanza non dato il giusto peso ai passaggi delle conversazioni intercettate, richiamati esplicitamente in sede di riesame, da cui emergeva, in contrasto con la complessiva ricostruzione dei fatti operata dai giudici, una situazione di sostanziale sfiducia del CI AG nei confronti del CI. Col quarto motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari.
Quanto, invero, al pericolo di inquinamento probatorio, il Tribunale avrebbe:
- omesso di ovviare alla carenza della necessaria valutazione personalizzata del pericolo stesso;
- ritenuto non ostativo il lungo tempo trascorso dai fatti senza indicare alcuna condotta inquinante nel frattempo tenuta dal CI, alcuna ulteriore necessità di indagine suscettibile di condotte inquinanti, e, inoltre, sottolineando - in contrasto con la presunta esigenza di tali indagini - i puntuali e precisi esiti delle complesse indagini già svolte;
- parlato in modo generico e astratto di indistricabile intreccio di interessi economico-politici, con riferimenti di inesplicata rilevanza a gia, negate proprietà del CI all'estero;
- indicato l'esistenza di accertamenti in corso su conti esteri anche a mezzo di rogatorie e l'esigenza di ricostruire il percorso di denaro frutto di tangenti, senza indicare in che modo il ricorrente potrebbe interferire in merito e quale rilevanza tali indagini dovrebbero concretamente avere nel procedimento de quo, in cui il ricorrente figura come erogatore e non percettore di denaro. Circa il pericolo di fuga, il Tribunale ne avrebbe incongruamente motivato la sussistenza con la circostanza, indimostrata e irrilevante, dei solidi contatti all'estero tenuti dall'indagato, trascurando peraltro del tutto l'elemento favorevole della disponibilità verso l'Autorità giudiziaria sempre dimostrata dallo stesso nel corso del procedimento.
In ordine, infine, al pericolo di reiterazione dei reati, l'impugnata ordinanza farebbe solo dei vaghi e astratti riferimenti ai persistenti contatti col mondo politico-finanziario e alla possibilità di influire, grazie agli stessi, e in relazione, stante la natura dei reati in esame, ad atti giudiziari, su pubblici ufficiali diversi, trascurando del tutto il rilievo, dedotto in sede di riesame, che ne' il CI ne' le sue presunte controparti nel pactum sceleris rivestono attualmente pubbliche funzionari. Con motivi aggiunti la difesa ha contestato la tesi dell'ordinanza impugnata, che, ai fini del delitto ex art. 919 ter cp., non sarebbe necessaria l'individuazione di uno specifico atto del p.u., ed ha rilevato che l'unica forma di corruzione compatibile con esso è quella della corruzione propria antecedente. Nella specie mancherebbe qualunque prova del coinvolgimento del AS nell'accordo corruttivo avente ad oggetto un trattamento di favore da parte sua (del quale non si ravviserebbero in atti neppure gli estremi oggettivi). Il CI, inoltre, non era nemmeno "parte" nel processo interessato dalla presunta attività corruttiva. Con note di udienza la difesa ha insistito sul difetto di motivazione dell'impugnata ordinanza in ordine all'accordo finalizzato all'ingiusto favore, in particolare sotto il profilo dell'indispensabile dolo specifico.
DIRITTO
Il ricorso è infondato per quanto concerne ì gravi indizi. Al riguardo va, invero, osservato che i rilievi in diritto formulati nel ricorso e nei motivi aggiunti in ordine agli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 319 ter cp. sono nella specie superati in fatto dalla circostanza che il quadro indiziario delineato dai giudici di merito nei provvedimenti di primo e secondo grado si caratterizza per la presenza, adeguatamente argomentata, di un accordo corruttivo, coinvolgente in particolare il CI, il AS e lo NT, finalizzato a pilotare in modo non consono all'ortodossia giudiziaria l'inchiesta riguardante il progetto TAV.
Gli elementi che, letti ovviamente in coordinamento tra di loro, compongono il detto quadro vengono logicamente individuati dai citati provvedimenti:
- nel centrale interesse del CI nella vicenda processuale in questione;
- in specifiche anomalie nella conduzione delle indagini da parte del AS, tra le quali spicca in particolare la difformità dei criteri adottati, ai fini della iscrizione dei nominativi degli indagati, per l'identificazione dei legali rappresentanti delle Società Italferr e Tav, pur aventi uguale statuto, in modo da lasciar fuori in ogni caso il CI (circostanza quest'ultima che non può, quindi, e tanto meno in base a contestazioni fattuali, essere invocata a favore del ricorrente);
- nelle conversazioni ambientali di CI AG indicative, da un lato, degli accordi corruttori (comprensivi anche di dazioni pecuniarie dirette) col AS e con lo NT relativamente alle indagini summenzionate, con espliciti riferimenti al CI, al AR, all'IN e al GR, e, dall'altro, degli stretti contatti esistenti fra il CI AG e il CI relativamente alla vicenda processuale in esame;
- nella documentata esistenza di intensi legami finanziari e affaristici fra il CI e il CI AG;
nello scoperto tentativo dell'IN di tener fuori dall'inchiesta il CI;
- nelle dichiarazioni dell'IN, secondo cui il CI gli ebbe a riferire di sollecitazioni del AS per assunzioni e incarichi a favore di persone a lui vicine;
- nel collegamento, risultante dalle intercettazioni delle conversazioni del CI, fra il GR, beneficiario di incarichi, e il AS;
- nella concomitanza temporale fra gli incarichi e gli snodi centrali dell'inchiesta;
- nei tabulati comprovanti contatti telefonici fra il CI e i due magistrati nel corso della vicenda processuale de qua;
- nelle preoccupate visite dello NT al CI, connesse a tale vicenda, risultanti dalle conversazioni del CI. Gli elementi summenzionati, per la loro consistenza e convergenza, integrano senza dubbio il grave quadro indiziario a carico del ricorrente, ne' possono sostanzialmente ritenersi incrinati da alcuni aspetti ambigui dei rapporti fra il CI e lo NT e fra il CI e il CI, che risultano dagli atti e che sono del tutto comprensibili nel contesto di illiceità e diffidente omertà reciproca in cui i rapporti stessi si svolgevano. Per quanto concerne, infine, la nozione di "parte" ai fini del delitto ex art. 319 ter cp., deve ritenersi, tenuto conto dello scopo dell'incriminazione, consistente nel garantire che l'attività giudiziaria sia svolta imparzialmente, che nel processo penale sia parte, agli effetti de quibus, non solo l'imputato ma anche l'indagato e chi dovrebbe rivestire tale qualità.
Passando ora ad esaminare la questione relativa alle esigenze cautelari, va rilevato che risulta congruamente motivata nel provvedimento impugnato quella relativa al pericolo di inquinamento probatorio.
Al riguardo, invero, il Tribunale, ha correttamente rilevato che la distanza temporale dei fatti non costituiva ostacolo alla emissione della misura, stante la complessità delle indagini svolte (nè ovviamente gli ampi risultati già conseguiti fanno automaticamente venir meno il pericolo in questione, permanendo se non altro l'esigenza di "conservazione" dei risultati stessi), e che il pericolo di inquinamento probatorio appare elevato in considerazione degli accertamenti ancora in corso anche su conti esteri (utili ovviamente per ricostruire con precisione, oltre che i flussi di denaro, anche le relative causali) e dell'elusivo comportamento per più aspetti assunto dall'indagato (indicativo comunque di un certo modo di rapportarsi nei confronti dell'Autorità Giudiziaria) e dal CI AG (soggetto i cui fitti rapporti col CI si riflettono pesantemente sulla complessiva "leggibilità" dell'inchiesta). Dallo stesso provvedimento emerge inoltre la già ricordata inquietante "copertura" del CI posta in essere dall'IN.
Sicuramente apodittica e sommaria è invece la motivazione dell'impugnata ordinanza in ordine alle esigenze di cui alle lett. b) e c) dell'art. 274 cpp ritenute sussistenti in base all'interesse e alla facilità del CI a riparare all'estero e ai contatti da lui mantenuti col mondo politico-finanziario: rilievi all'evidenza generici e neutri, oltre che privi di qualunque riferimento alle dedotte ragioni difensive inerenti al pregresso comportamento dell'indagato e alla completa scomparsa di scena di tutti i protagonisti del contestato pactum sceleris.
L'impugnata ordinanza deve, pertanto, essere annullata per vizio di motivazione limitatamente alle esigenze cautelari di cui alle lett. b) e c) dell'art. 274 cpp. Il giudice di rinvio, poi, ove dovesse pervenire alla esclusione delle dette esigenze, dovrà anche provvedere, con le conseguenze operative del caso, alla fissazione del termine per le già ritenute esigenze di cui alla lett. a).
P. Q. M.
visti gli artt. 615 e 623 cpp annulla l'impugnata ordinanza limitatamente alle esigenze cautelari di cui alle lett. b) e c) dell'art. 274 cpp. e rinvia per nuovo esame su tali punti al Tribunale di Perugia. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 21 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 1998