CASS
Sentenza 14 giugno 2023
Sentenza 14 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/06/2023, n. 25790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25790 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO VA MU nato il [...] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 25790 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 03/05/2023 Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Roma, che ha confermato la condanna inflitta a MA VA RE per il delitto di furto aggravato di un portafogli, asportato con destrezza a IN FE dalla tasca dei pantaloni. Sono stati articolati tre motivi di ricorso. 1.11 primo motivo invoca - ex art. 606 primo comma lett. b) cod. proc. pen. - la nullità della sentenza impugnata per mancata comunicazione, all'imputato e al suo difensore, del dispositivo della sentenza di secondo grado. 2.11 secondo motivo deduce carenza di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla mancata riqualificazione in furto tentato. 3.11 terzo motivo riguarda, invece, un'assunta contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della destrezza. 4. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa Perla Lori, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 5.11 difensore dell'imputato ha fatto pervenire memoria scritta in data 28 aprile 2023 con cui ha richiesto l'applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto e comunque insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo è, per diverse ragioni, manifestamente infondato. Per un verso, esso richiama del tutto impropriamente l'art. 606 primo comma lett. b) cod. proc. pen., che riguarda l'inosservanza della legge penale sostanziale e non le violazioni di natura processuale (cfr. Cass. sez. 5, n. 47575 del 2016, il P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404), che possono essere dedotte attraverso il richiamo della lett. c) dell'art. 606 cod. proc. pen. Per altro verso, la mancata comunicazione del dispositivo della pronuncia di secondo grado non ha provocato alcun "vulnus" di tipo sostanziale all'esercizio delle facoltà difensive, dal 1 momento che la sentenza medesima è stata impugnata regolarmente e tempestivamente con il ricorso per cassazione. Costituisce costante indirizzo di questa Corte, in tema di omessa notificazione dell'avviso di deposito della sentenza o di qualsiasi altro provvedimento impugnabile - estensibile anche al caso dell'omessa comunicazione del dispositivo della sentenza emessa nel c.d. rito camerale non partecipato nel giudizio di appello, di cui all'art. 23 bis comma 3 D.L. 23 ottobre 2020 n. 137 - che si configuri una nullità di ordine generale a regime intermedio, che risulta sanata per il raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., quando i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato ed il suo contenuto motivazionale (es. Cass. sez. 1 n. 10410 del 2010, Italiano, Rv. 246504; conf. sez. 5, n.11651 del 2012, Marcello, Rv. 252957; sez. 5, n. 4457 del 2019, Simeoli, Rv. 277844). 2.11 secondo motivo è manifestamente infondato. Come già più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, anche in fattispecie analoghe o similari, "integra il reato di furto con destrezza nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato di una borsa, approfittando della disattenzione della persona offesa, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva. (In motivazione la S. C. ha precisato che l'osservazione a distanza da parte degli agenti non aveva rilevanza ai fini della configurabilità del reato nella forma tentata, in quanto tale "studio" non solo non era avvenuto ad opera della persona offesa - che di nulla si era accorta, allontanandosi dal posto - ma, neppure, gli aveva impedito di far sua la borsa della vittima, prima di essere arrestato)" (Cass. sez. 5, n. 26749 del 2016, Ouerghi, Rv. 267266; conf. SS.UU. n. 52117 del 2014, P.G. in proc. Prevete e altro, Rv. 261186). Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la polizia giudiziaria, transitando nel corso di un ordinario servizio d'istituto, ha occasionalmente notato l'azione fulminea dell'imputato che ha sottratto il portafoglio, impossessandosene - ed uscendo così dalla sfera di sorveglianza del titolare - e solo dopo lo ha bloccato, arrestandolo in flagranza. Si tratta, pertanto, di furto consumato. 3.11 terzo motivo è generico, perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha puntualmente risposto ad identico motivo di appello, e del pari manifestamente infondato. La Corte territoriale ha ben esplicitato che si versa in un caso di tradizionale "borseggio", costituente un caso scolastico di furto "con destrezza", ove l'agire repentino dell'autore del reato ha soverchiato le facoltà di attenzione e di vigilanza della persona offesa, la quale - come puntualmente sottolineato dalla sentenza impugnata (pag.2) - ha udìto solo un "fruscio", quasi impercettibile, nel momento in cui l'imputato, con abilità "professionale", gli ha sfilato il portafogli dalle tasche. 4.L'inammissibilità del ricorso preclude ogni valutazione conseguente al recente mutamento normativo di natura sostanziale, che ha reso perseguibile a querela il delitto di furto aggravato di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen.. La sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. i) del Decreto Legislativo n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d."giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa, la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile. 5. Il motivo nuovo - presentato con memoria del 28 aprile 2023 dal difensore dell'imputato - riguardante l'applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. per la particolare tenuità del fatto - come modificato dall'art. 1, comma 1, lett.c) n. 1 del Decr. Legs. N. 150 del 2022, a decorrere dal 30 dicembre 2022, è inammissibile, perché tardivo ai sensi dell'art. 585 commi 4 e 5 cod. proc. pen.. 6.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3/5/23 Il consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 25790 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 03/05/2023 Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Roma, che ha confermato la condanna inflitta a MA VA RE per il delitto di furto aggravato di un portafogli, asportato con destrezza a IN FE dalla tasca dei pantaloni. Sono stati articolati tre motivi di ricorso. 1.11 primo motivo invoca - ex art. 606 primo comma lett. b) cod. proc. pen. - la nullità della sentenza impugnata per mancata comunicazione, all'imputato e al suo difensore, del dispositivo della sentenza di secondo grado. 2.11 secondo motivo deduce carenza di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla mancata riqualificazione in furto tentato. 3.11 terzo motivo riguarda, invece, un'assunta contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della destrezza. 4. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa Perla Lori, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 5.11 difensore dell'imputato ha fatto pervenire memoria scritta in data 28 aprile 2023 con cui ha richiesto l'applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto e comunque insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo è, per diverse ragioni, manifestamente infondato. Per un verso, esso richiama del tutto impropriamente l'art. 606 primo comma lett. b) cod. proc. pen., che riguarda l'inosservanza della legge penale sostanziale e non le violazioni di natura processuale (cfr. Cass. sez. 5, n. 47575 del 2016, il P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404), che possono essere dedotte attraverso il richiamo della lett. c) dell'art. 606 cod. proc. pen. Per altro verso, la mancata comunicazione del dispositivo della pronuncia di secondo grado non ha provocato alcun "vulnus" di tipo sostanziale all'esercizio delle facoltà difensive, dal 1 momento che la sentenza medesima è stata impugnata regolarmente e tempestivamente con il ricorso per cassazione. Costituisce costante indirizzo di questa Corte, in tema di omessa notificazione dell'avviso di deposito della sentenza o di qualsiasi altro provvedimento impugnabile - estensibile anche al caso dell'omessa comunicazione del dispositivo della sentenza emessa nel c.d. rito camerale non partecipato nel giudizio di appello, di cui all'art. 23 bis comma 3 D.L. 23 ottobre 2020 n. 137 - che si configuri una nullità di ordine generale a regime intermedio, che risulta sanata per il raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., quando i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato ed il suo contenuto motivazionale (es. Cass. sez. 1 n. 10410 del 2010, Italiano, Rv. 246504; conf. sez. 5, n.11651 del 2012, Marcello, Rv. 252957; sez. 5, n. 4457 del 2019, Simeoli, Rv. 277844). 2.11 secondo motivo è manifestamente infondato. Come già più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, anche in fattispecie analoghe o similari, "integra il reato di furto con destrezza nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato di una borsa, approfittando della disattenzione della persona offesa, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva. (In motivazione la S. C. ha precisato che l'osservazione a distanza da parte degli agenti non aveva rilevanza ai fini della configurabilità del reato nella forma tentata, in quanto tale "studio" non solo non era avvenuto ad opera della persona offesa - che di nulla si era accorta, allontanandosi dal posto - ma, neppure, gli aveva impedito di far sua la borsa della vittima, prima di essere arrestato)" (Cass. sez. 5, n. 26749 del 2016, Ouerghi, Rv. 267266; conf. SS.UU. n. 52117 del 2014, P.G. in proc. Prevete e altro, Rv. 261186). Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la polizia giudiziaria, transitando nel corso di un ordinario servizio d'istituto, ha occasionalmente notato l'azione fulminea dell'imputato che ha sottratto il portafoglio, impossessandosene - ed uscendo così dalla sfera di sorveglianza del titolare - e solo dopo lo ha bloccato, arrestandolo in flagranza. Si tratta, pertanto, di furto consumato. 3.11 terzo motivo è generico, perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha puntualmente risposto ad identico motivo di appello, e del pari manifestamente infondato. La Corte territoriale ha ben esplicitato che si versa in un caso di tradizionale "borseggio", costituente un caso scolastico di furto "con destrezza", ove l'agire repentino dell'autore del reato ha soverchiato le facoltà di attenzione e di vigilanza della persona offesa, la quale - come puntualmente sottolineato dalla sentenza impugnata (pag.2) - ha udìto solo un "fruscio", quasi impercettibile, nel momento in cui l'imputato, con abilità "professionale", gli ha sfilato il portafogli dalle tasche. 4.L'inammissibilità del ricorso preclude ogni valutazione conseguente al recente mutamento normativo di natura sostanziale, che ha reso perseguibile a querela il delitto di furto aggravato di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen.. La sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. i) del Decreto Legislativo n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d."giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa, la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile. 5. Il motivo nuovo - presentato con memoria del 28 aprile 2023 dal difensore dell'imputato - riguardante l'applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. per la particolare tenuità del fatto - come modificato dall'art. 1, comma 1, lett.c) n. 1 del Decr. Legs. N. 150 del 2022, a decorrere dal 30 dicembre 2022, è inammissibile, perché tardivo ai sensi dell'art. 585 commi 4 e 5 cod. proc. pen.. 6.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3/5/23 Il consigliere estensore Il Presidente