Sentenza 9 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di bancarotta, la convocazione dell'assemblea dei soci ex art. 2447 cod. civ. in presenza di una riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale rientra tra gli "obblighi imposti dalla legge" la cui inosservanza può dar luogo a responsabilità penale dell'amministratore ai sensi dell'art. 224, primo comma, numero 2, della legge fallimentare laddove costituisca causa o concausa del dissesto ovvero del suo aggravamento.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/10/2014, n. 8863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8863 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FUMO Maurizio - Presidente - del 09/10/2014
Dott. BRUNO Paolo A. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 2900
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - N. 2421/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT IO, nato a [...] il [...];
SS NI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 23 ottobre 2013;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione del consigliere Dott. BRUNO Paolo IO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi;
sentito, altresì, l'avv. De Mauro IO, che, quale difensore di RR ed in sostituzione dell'avv. De Mauro Gaetano, difensore di IN, si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Lecce confermava la sentenza del 7 febbraio 2011, con la quale il Gup del Tribunale di quella stesa città, pronunciando con le forme del rito abbreviato, aveva dichiarato RR IO e IN NI colpevoli di vari reati fallimentari, il primo nella qualità di amministratore unico di Eco Salento srl dalla costituzione della società fino al 23.2.2006; il secondo nella stessa qualità e, poi, come liquidatore dalla data anzidetta fino alla dichiarazione di fallimento del 17/03/2008; e, per l'effetto, li aveva condannati alle pene ritenute di giustizia.
Il giudice di primo grado aveva fondato la decisione sulle risultanze investigative e, in particolare, sulla relazione del curatore fallimentare e sulla deposizione del teste FI, alla cui escussione la difesa aveva condizionato la scelta del rito abbreviato.
2. Avverso l'anzidetta pronuncia il difensore del RR, prof. avv. De Mauro IO, ed il difensore dell'IN, avv. De Mauro Gaetano, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, ciascuno affidato ai motivi di censura di seguito indicati.
Con il primo motivo del ricorso in favore del RR si eccepisce nullità della sentenza per mancanza di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 40 e 42 c.p. e artt. 223 e 224 L.Fall., sul rilievo che la sentenza impugnata nulla aveva statuito in ordine al reato di cui all'art. 224, n. 1 e art. 217 comma 1 L.Fall., (per avere concorso ad aggravare il dissesto della società, violando le norme di cui all'art. 2484 c.c., n. 4, art. 2482 ter c.c., artt. 2485 e 2486 c.c., perché pur essendosi ridotto il capitale sociale al di sotto del minimo legale sin dal 31 dicembre 2005. non adottava i provvedimenti imposti dalla normativa civilistica, addirittura proseguendo anche l'attività gestoria una volta aperta la procedura di liquidazione).
Con il secondo motivo si deduce mancanza di motivazione anche con riferimento all'ipotesi delittuosa di cui agli artt. 223 e 216 L.Fall.. Con il terzo motivo si deduce difetto di motivazione in ordine all'ipotesi di bancarotta per distrazione e bancarotta documentale, con riferimento alla mancata annotazione nelle scritture contabili della somma di Euro 6000, portata da un assegno emesso dalla srl Pulisan, ignorandosi, del tutto, le risultanze processuali, segnatamente le dichiarazioni testimoniali di FI NN, contabile della società, il quale aveva riferito che l'assegno anzidetto non era stato contabilizzato per sua disattenzione, pur essendo stato regolarmente versato in banca.
Con il primo motivo del ricorso in favore dell'IN si deduce vizio di legittimità identico al corrispondente motivo di impugnazione in favore del RR. Si deduce, in particolare, che la sentenza impugnata non aveva tenuto conto delle deduzioni difensive che avevano segnalato la mancanza in atti di prova in ordine al reato di cui al n. 4 dell'art. 217 L.Fall., quanto all'addebito di aver aggravato il dissesto astenendosi dal chiedere la dichiarazione di fallimento della Eco Salento. A dire del ricorrente, la norma presupponeva che una società versasse in situazione di negatività economica, che il suo amministratore aggravava omettendo le attività imposte dalla legge. Il giudice di merito non si era fatto carico di verificare se l'imputato, mantenendo il comportamento negativo, aveva ulteriormente danneggiato la società, ossia di verificare gli atti gestionali compiuti dall'amministratore in spregio della normativa di riferimento. Nessuna prova era stata fornita al riguardo;
prova che, invece, sarebbe stata necessaria in quanto la norma non aveva certamente introdotto un'ipotesi di responsabilità oggettiva. Non era stato tenuto conto, inoltre, della significativa dichiarazione del teste FI e non si era, altresì, considerato che il novellato art. 2486 c.c., imponeva, ora, all'amministratore un diverso modus agendi finalizzato a salvaguardare la credibilità economica della società. Nessuna idonea motivazione era stata, poi, offerta in ordine al reato di cui al capo di b) dell'imputazione ne' in ordine al reato di bancarotta, sul rilievo che l'imputato aveva solo restituito ai soci finanziamenti da loro effettuati, nonostante si fosse già manifestato lo stato di dissesto della società.
I giudici di merito non avevano, poi, tenuto conto dei crediti vantati verso Commissioni tributarie e Banche, ne' della norma di cui all'art. 2462 c.c., n. 6, punto 8, secondo cui i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione. Nè avevano considerato l'allegata sentenza del 3.11.2009 con la quale il Tribunale di Lecce aveva ritenuto pienamente legittima la condotta dell'amministratore che aveva operato come descritto nel relativo capo di imputazione. Tale pronuncia non era stata mai contestata dalla curatela fallimentare, il che avrebbe dovuto costituire un elemento di giudizio favorevole all'imputato, specie ai fini della valutazione dell'elemento psicologico. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi in esame si collocano ai limiti dell'ammissibilità, nella parte in cui prospettano questioni prettamente di merito, notoriamente insuscettibili di sindacato di legittimità a fronte di motivazione congrua e pertinente. Tale deve ritenersi quella che sorregge l'impugnata pronuncia, caratterizzandosi, peraltro, per puntuale ed analitica risposta alle obiezioni difensive. Ad ogni modo, i ricorsi sono infondati, specie nella parte in cui dubitano della corretta qualificazione giuridica dei fatti-reato oggetto di imputazione.
Al riguardo, si osserva che l'impianto motivazionale in esame ha indicato, chiaramente, le ragioni della ritenuta sussistenza di ciascun reato fallimentare ascritto ad ognuno degli imputati. In particolare, per quanto concerne il primo motivo di ricorso proposto in favore del RR, è sufficiente considerare che il giudice a quo ha fatto corretta applicazione di indiscusso insegnamento giurisprudenziale di questa Corte regolatrice (Sez. 5^, n. 154 del 26/05/2005, dep. 2006, Rv. 233385, secondo cui in tema di bancarotta, rientra tra gli "obblighi imposti dalla legge", la cui inosservanza, se causa o concausa di dissesto societario ovvero di aggravamento dello stesso dissesto, può dar luogo a responsabilità penale degli amministratori, ai sensi dell'art. 224, n. 2 della L.Fall., (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), anche la convocazione dell'assemblea dei soci, richiesta dall'art. 2447 c.c., in presenza di una riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale). Motivatamente, si è ritenuto che il mancato adempimento degli obblighi di legge avesse contribuito ad aggravare il dissesto della società, non occorrendo ai fini dell'integrazione dell'ipotesi delittuosa in questione che, al momento dell'omissione, la società versasse in bonis, ben potendo l'inadempienza dell'amministratore aver concorso all'aggravamento di una situazione di sofferenza già in atto.
Quanto alla seconda doglianza, non può che rilevarsene la genericità, a fronte della quale è, comunque, sufficiente il rilievo che la pronuncia impugnata offre idonea base giustificativa della ritenuta sussistenza dei reati in questione. Sufficiente motivazione è dato riscontrare anche con riferimento alle ipotesi di bancarotta per distrazione e bancarotta documentale, relativamente alla mancata annotazione della somma in contestazione, sul rilievo - espresso in termini di insindacabile apprezzamento di merito - che il detto importo non era stato contabilizzato e, asseritamente, destinato, in mancanza di qualsivoglia riscontro probatorio, a non meglio identificati "pagamenti correnti", donde la ragionevole presunzione della relativa sottrazione, in conformità di consolidata regola di giudizio applicabile in subiecta materia, secondo cui, a fronte del dato oggettivo dell'ammanco di beni, che dovrebbero figurare nella disponibilità della società fallita, spetta all'imputato rendere spiegazione in merito alla loro destinazione, allo scopo del necessario accertamento della relativa utilizzazione per fini della società o per ragioni ad essi estranee, senza che un siffatto regime probatorio possa integrare indebita inversione dell'ordinario "onus probandi" (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 5^, 15.12.2004, n. 3400, rv 231411) 2. Anche l'impugnazione in favore dell'IN è destituita di fondamento in tutti profili di doglianza nei quali si articola. Infondato, in particolare, è il rilievo difensivo in ordine alla mancanza di prova relativamente al reato di cui al n. 4 dell'art. 217 L.Fall., cioè di aver aggravato il dissesto astenendosi dal chiedere la dichiarazione di fallimento della Eco Salento, posto che il giudice d'appello, con corretta argomentazione espressiva di argomentato convincimento di merito, ha indicato i motivi per i quali ha ritenuto che l'inadempienza dell'amministratore avesse contribuito ad aggravare il dissesto societario, non essendo necessaria, secondo quanto già osservato con riferimento ad identica doglianza difensiva in favore del RR, che, al momento dell'inadempienza, la società versasse in buone condizioni economiche.
Non è condivisibile, poi, la doglianza, relativa alla mancata considerazione della testimonianza del FI, avendo il giudice di appello adeguatamente valutato la deposizione a discarico, non ritenendola influente e rilevante e, comunque, tale da porre in discussione l'impianto accusatorio, fondato su significative risultanze investigative adeguatamente vagliate allo stato degli atti, in esito al rito abbreviato condizionato prescelto dagli stessi imputati.
Idonea deve ritenersi, poi, la motivazione resa in ordine al reato di cui al capo b) dell'imputazione ed alla fattispecie di bancarotta preferenziale, sull' argomentato rilievo che la restituzione ai soci di finanziamenti, in periodo di dissesto, era tale da integrare l'ipotesi delittuosa in contestazione, con l'ulteriore, pertinente, rilievo che, figurando tra i creditori/beneficiari della restituzione anche l'amministratore, il fatto - in linea meramente astratta - avrebbe ben potuto essere qualificato in termini ancor più gravi per lo stesso imputato.
Ogni altro rilievo difensivo attinge a profili eminentemente di fatto, che non possono essere prospettati in questa sede a fronte di adeguata motivazione, nell'improponibile fine, peraltro, di conseguire una più favorevole lettura del compendio probatorio in atti.
2. Per quanto precede, entrambi i ricorsi devono essere rigettati, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2015