Sentenza 9 agosto 2002
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 5098 del 16https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 16/02/2022, (ud. 03/02/2022, dep. 16/02/2022), n.5098 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente – Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere – Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere – Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere – Dott. DELL'ORFANO Antonella – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 11699-2016 proposto da: AMBIENTE ENERGIA E TERRITORIO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato FERDINANDO D'AMARIO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/08/2002, n. 12090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12090 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2002 |
Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida l'Immobiliare Veniano conveniva in giudizio MA NA per sentire convalidare lo sfratto relativo all'immobile ad uso alberghiero sito in Venezia Lido, Lungomare Marconi 54. L'intimata non compariva e lo sfratto veniva convalidato. Proponeva appello la MA sostenendo la nullità dell'intimazione di sfratto per mancanza dell'avvertimento di cui al terzo comma dell'art.660 c.p.c. Si costituiva la società appellata, dichiarando di rinunciare al titolo esecutivo impugnato, dichiarandosi disponibile al pagamento delle spese, e chiedendo la cessazione della materia del contendere. Con sentenza 29.1 - 9.2.2001 la Corte di Appello di Venezia, in accoglimento dell'appello, dichiarava la nullità dell'atto d'intimazione citazione per la convalida di sfratto per finita locazione del 21/3/2000 e conseguentemente di tutto il procedimento di 1° grado compresa l'ordinanza di convalida di sfratto;
condannava l'Immobiliare Veniano s.r.l. al pagamento in favore di MA NA delle spese del grado liquidate in complessive £ 2.125.000. Nella motivazione esponeva tra l'altro le seguenti argomentazioni. L'omissione dell'avvertimento, che se non si comparisce - o comparendo non ci si oppone lo sfratto verrà convalidato dal giudice, comporta la radicale nullità - dell'intimazione. Essendo, dunque l'ordinanza stata emessa in violazione del principio del contraddittorio, e quindi al di fuori dello schema procedimentale ad essa relativo, la stessa è impugnabile con appello. Parte intimante ha aderito alla tesi dell'appellante, ma occorre comunque pronunciare sentenza non essendosi accordate le parti in punto spese, e non potendosi pertanto pronunciare la 3 cessazione della materia del contendere. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione MA NA con due motivi. Ha resistito con controricorso l'Immobiliare Veniano. MOTIVI DELLA DECISIONE. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Art. 360, n. 5 c.p.c.: omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione riguardo alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere" esponendo le seguenti doglianze. La memoria di costituzione avversaria contenente la rinuncia al titolo esecutivo e la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere ha un contenuto confessorio che ha fatto sorgere nella MA l'interesse ad ottenere una pronuncia di intervenuta cessazione della materia del contendere;
infatti non poteva che intendersi quale rinuncia a far valere giudizialmente la richiesta di rilascio dell'immobile e quale disponibilità, dunque, ad acconsentire ad un rinnovo del rapporto per un ulteriore novennio. Il motivo deve ritenersi inammissibile. Anzitutto per difetto di interesse in quanto la MA non è soccombente, avendo visto accogliere il suo appello. Va poi rilevato quanto segue. Premesso che alla base delle doglianze in esame vi è in realtà (implicitamente) un asserito error in procedendo in relazione al quale la S.C. e' anche giudice del fatto ed ha il potere - dovere di esaminare direttamente gli atti di causa (cfr. tra le altre Cass. n. 8468 del 25/09/1996) e di giudicare direttamente in ordine all'esistenza o meno dell'error, indipendentemente dall'esistenza, sufficienza, logicita' e conformità al diritto dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto, si osserva che nella "Memoria di costituzione e risposta" dell'Immobiliare si legge “... la società appellata dichiara semplicemente di rinunciare, sotto il profilo formale, al titolo esecutivo [....omissis...] si riserva comunque di promuovere in altra e diversa sede processuale, nuovo e diverso procedimento.....”. E' pertanto evidente che l'appellata ha semplicemente inteso esprimere la propria volontà di non insistere nell'azione (evidentemente ritenendo sussistente la nullità denunciata dalla controparte); in altri termini ha voluto manifestare una volontà di "rinuncia" destinata ad operare solo in campo processuale e solo con riferimento all'azione predetta senza alcuna rinunzia (né esplicita né implicita) a far valere la cessazione del rapporto locativo. Sussiste dunque la mancanza di interesse (e quindi l'inammissibilità in questione) anche per tale ragione. Occorre rilevare inoltre che comunque una sentenza di cessazione della materia del contendere è caratterizzata dalla sua assoluta inidoneita' ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del (solo) giudizio nell'ambito del quale la sentenza stessa è emessa (cfr. tra le altre Cass. a SEZ. U. n. 1048 del 28/09/2000). Vi è quindi difetto di interesse anche sotto tale profilo. Non sembra inutile aggiungere che la MA (e la cosa è particolarmente significativa se si considera che l'impugnata sentenza riporta come sue conclusioni la richiesta "... in via principale..." di “... dichiarare puramente e semplicemente la nullità della citazione introduttiva..."; e non riporta invece una sua richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere) non assume di aver mai ritualmente manifestato alla Corte di Appello una volontà conforme a quella della controparte (volta cioè alla cessazione della materia del contendere); ed anzi cita (ripetutamente) a sostegno della sua tesi solo le domande della società appellata sul punto e non le sue. Quindi, anche in base alla ricostruzione degli eventi processuali esposta dalla parte ricorrente, non vi erano i presupposti per una dichiarazione di cessazione della materia del contendere (la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto puo' essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata;
cfr. Cass. n. 08607 del 24/06/2000; e su tale principio di diritto sembrerebbe d'accordo nella sostanza anche la parte ricorrente in base alle massime da essa citate di questa Corte Suprema;
v. in particolare Cass. 5097/99). Il motivo deve dunque ritenersi non rilevante, in quanto non idoneo a suffragare la tesi dellaricorrente (e quindi inammissibile) in base al suo stesso contenuto (la parte in fatto non è idonea a dimostrare la rilevanza della parte in diritto). Vi sono dunque varie ragioni (ciascuna delle quali decisiva già da sola) per ritenere inammissibile il primo motivo. Con il secondo motivo la parte ricorrente denuncia ex “Art. 360, n. 5, c.p.c.: omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa la liquidazione delle spese di soccombenza" lamentando che la Corte “...non ha tenuto in alcun conto la nota spese..." dell'appellante ed in particolare non ha riconosciuto se AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 SerieRegistrato in data 2.7 SET.2002 4 aln. 40499 versate: €. 149.77 euroCENTOQUARANTANOVE/77) p. Il Dirigent Alea Servizi (Dott.ssa Mara Grazia DI FILIPPO) A Responsable Servizio Atti Giudiziari M (Dr/M. RADCICHINI) O R non in parte..." le spese vive ivi indicate, 6 ha più che dimidiato i minimi..." e ha "....del pari senza un cenno di motivazione, derogato ai minimi per quanto attiene agli onorari……..”. Anche tale motivo appare inammissibile in quanto manca (nel ricorso) una specifica indicazione di tutte le voci ritenute dovute confrontate con le somme liquidate (v. tra le altre Cass. n. 13417 del 29/10/2001: “In tema di controllo del giudizio, e'della legittimita' della pronuncia di condanna alle spese inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia dell'avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale o del mancato riconoscimento di spese asseritamente documentate, attesa che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, devono essere specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci di tabella degli onorari, dei diritti di procuratore che si ritengono violate, nonche' le singole spese asseritamente non riconosciute"). Il ricorso va dunque respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in 109T129.11 dispositivo. 24,66
P.Q.M.
456T La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla port T. 149,77 controricorrente le spese del giudizio di cassazione liquidate in € 115,00 oltre € 3.000 (tremila euro) per onorario. Così deciso a Roma il giorno 8.2.2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Albat r A DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero Depositata In Cancelleria 08 AGO, 2002 oggi, IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Imberto Cicero REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPRE32090702 Oggetto Locazione. SEZ Sfratto. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: FIDUCCIA - Presidente R.G.N. 10104/01 Dott. Gaetano - MAZZA Consigliere Dott. Fabio Cron.29700 Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI Rep.3225 FINOCCHIARO Consigliere Dott. Mario Ud. 08/02/02 TALEVI Rel. Consigliere Dott. Alberto ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. 29 sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliata in ROMA VIALE per diritti €ROMA VIALE per diritti € 4,55 TAMAI BRUNA, 11-08-060-2007 IL CANCELLIERE CARSO 77, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO PONTECORVO, che la difende unitamente all'avvocato CANCELLERIA MAURIZIO VISCONTI, giusta delega in atti;
-O ricorrente
contro
VENIANO S.R.L., in persona dell'amm.re IMMOBILIARE Gw Giorgio Mantegazza, elettivamente unico dr. domiciliata in ROMA VIA MASCAGNI 154, presso lo studio dell'avvocato PAOLO VITUCCI, che la difende unitamente 2002 agli avvocati GIOVANNI MORENI e MAURO PIZZIGATI, 363 1 giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 251/01 della Corte d'Appello di VENEZIA, sezione III civile emessa il 29/1/2001, depositata il 09/02/01; RG.1521/00, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/02 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato EDOARDO PONTECORVO;
udito l'Avvocato PAOLO VITUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per inammissibilità del ricorso. ! 2