Sentenza 28 settembre 2016
Massime • 1
In tema di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono determinate competizioni è correlato funzionalmente alla manifestazione agonistica ed all'esigenza di prevenire condotte violente ad essa connesse, per cui, nel determinare il contenuto impositivo del provvedimento interdittivo del questore, occorre tenere conto della dimensione temporale del divieto; ne consegue che il reato di cui all'art. 6, commi 1 e 6, della legge n. 401 del 1989 non è integrato in caso di notevole distanza di tempo fra la presenza nei luoghi vietati e l'orario di svolgimento della gara. (Fattispecie in cui la presenza degli imputati nei pressi di uno stadio calcistico era stata rilevata circa sei ore prima dell'inizio della partita).
Commentario • 1
- 1. Violazione Daspo: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 31 dicembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2016, n. 11914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11914 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2016 |
Testo completo
massimenis 11914-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 28/09/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2873/2016 -Presidente - ALDO FIALE REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N.19588/2015 RENATO GRILLO ELISABETTA ROSI ALDO ACETO ANTONELLA DI STASI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PE AN nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 18/09/2014 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/09/2016, la relazione svolta dal Consigliere RENATO GRILLO Udito il Procuratore Generale in persona del FELICETTA MARINELLI che ha concluso per main pibilite RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza del 18 settembre 2014 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di quella città in composizione monocratica del 12 marzo 2010 che aveva affermato la penale responsabilità di PE EA e AR AD in ordine al reato di cui all'art. 6 comma 6 della L. 401/89 [fatto commesso in Roma il 27 settembre 2009], condannandoli alla pena ritenuta di giustizia.
1.2 Avverso la detta sentenza propongono ricorso entrambi gli imputati a mezzo del proprio difensore di fiducia deducendo un unico motivo che in questa sede si espone, ai sensi dell'art. 173 Disp. Att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. La difesa dei ricorrenti lamenta l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione per manifesta illogicità per avere la Corte distrettuale confermato la penale responsabilità di entrambi gli imputati (cui era stata contestata l'inosservanza del provvedimento del Questore di Roma con il quale veniva fatto loro divieto di accedere a luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, in quanto sorpresi nei pressi dello Stadio Olimpico nelle ore precedenti l'incontro di calcio LAZIO-PALERMO) nonostante la presenza dei due imputati sui luoghi contestati precedesse di quasi sei ore la gara calcistica. Rileva la difesa che la norma asseritamente violata non può essere interpretata se non in riferimento a un rapporto spazio-temporale correlato funzionalmente alla competizione agonistica, pena una inammissibile estensione degli effetti della norma non giustificata sul piano costituzionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Al fine di meglio comprendere il contenuto del ricorso si ritiene utile riepilogare sinteticamente il fatto storico dal quale è derivata la penale responsabilità degli odierni ricorrenti. Come esposto nella sentenza impugnata, e ancora più specificamente nella sentenza di primo grado dalla prima richiamata, i due imputati erano stati notati intorno alle ore 9,30 del 27 settembre 2009 (data in cui si sarebbe dovuto disputare l'incontro calcistico del campionato di Serie A tra la Lazio ed il Palermo) nella Piazza Mancini indicata nel provvedimento del Questore come uno dei luoghi interdetti. La Corte territoriale ha ritenuto violata la prescrizione affermando che il divieto contenuto nel provvedimento intendeva evitare la presenza di persone soggette a determinate restrizioni in zone vicine allo stadio nelle quali ben sarebbe potuto avvenire l'incontro tra tifoserie avverse con rischio di incidenti, a nulla rilevando la notevole distanza temporale tra il momento della accertata presenza e l'orario di inizio della partita.
2. La norma oggetto di contestazione prevede al comma 1 che nei confronti di determinati soggetti (esplicitamente indicati nella prima parte del comma 1° dell'art. 6 della L. 401/89) "Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonchè a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime": l'eventuale violazione del divieto comporta l'assoggettamento a sanzione penale (reclusione da uno a tre anni e multa da € 10.000,00 ad € 40.000,00) come espressamente disposto dal comma 6 del medesimo art. 6. 2.1 Dal testo della norma emerge con chiarezza l'obbligo - che nella specie risulta rispettato, come affermato dalla sentenza del Tribunale di indicazione specifica da parte del Questore dei - luoghi oggetto di divieto di accesso che vanno opportunamente distinti in due gruppi: a) luoghi sede della manifestazione sportiva, come lo stadio e le sue immediate adiacenze caratterizzate dalle cd. "zone filtraggio" presidiate dalla FO BB;
b) luoghi destinati alla sosta, al transito o al trasporto di soggetti che partecipano o assistono alla manifestazione sportiva, individuabili in genere in luoghi prossimi allo stadio ed in qualunque direzione rispetto ad esso, previsti solitamente come percorsi consueti per coloro che intendono recarsi ad assistere alla manifestazione, ovvero come luoghi di sosta prima dell'inoltro definitivo verso lo stadio. In entrambi ii casi è previsto uno specifico obbligo di indicazione di tali luoghi che appare ancora più rigoroso per i siti indicati sub b) in relazione alla astratta genericità di essi o, ancora meglio, alla possibilità di scelta orientata di determinati percorsi o luoghi di sosta alternativi o sostitutivi rispetto a quelli consueti, sulla base di una valutazione da parte delle competenti Autorità prima di ogni gara. La ratio di tale dovere di specificazione va individuata nella necessità di evitare interpretazioni estensive del divieto che generebbero applicazioni eccessivamente rigide, ben poco giustificabili sul piano della ragionevolezza. Nulla prevede, invece, la disposizione in parola in ordine agli orari nei quali tali divieti debbono operare, limitandosi solo a mettere in correlazione i luoghi indicati con la manifestazione sportiva.
2.2 Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, la condotta contemplata nel comma 6 in relazione al comma 1 dell'art. 6 L. 401/89 integra un reato diverso rispetto a quello configurabile nel caso di inosservanza della prescrizione di comparire personalmente nell'Ufficio di Polizia competente in orari determinati (così Sez. 3^ 19.1.2013 n. 47112, Pasquarella, Rv. 257867) e costituisce reato di pericolo integrato per il solo fatto, posto in essere dall'agente in modo consapevole e volontario, di trasgredire determinati obblighi o divieti di accesso a determinati luoghi, non essendo richiesto dalla norma che la condotta sia finalizzata a consentire all'agente di partecipare attivamente ad azioni di violenza (in termini Sez. 3^ 4.3.29014 n. 11566, Marinacci, Rv. 261504; in senso analogo Sez. 3^ 18.3.2016 n. 17317, Fanizzi, Rv. 266760).
2.3 Fatte queste premesse, si comprende la ragione per la quale, in stretta connessione con la natura di reato di pericolo del reato previsto dal comma 6 in relazione al comma 1 dell'art. 6 L. 401/89, non sia stato indicato un orario entro il quale considerare una eventuale presenza di una persona assoggettata al provvedimento interdittivo del Questore irrilevante dal punto di vista penale. Ciò non significa però che la norma possa essere interpretata ad libitum come di fatto è avvenuto da parte del giudice di primo grado e successivamente dalla Corte territoriale. 2 Si vuol qui dire che se è vero che la ragione del divieto risiede nel proposito di evitare rischi di possibili incidenti tra tifoserie rivali o comunque disordini o condotte violente connesse alla manifestazione sportiva, ciò non autorizza a ritenere che laddove la presenza in determinati luoghi (nel caso in esame ammessa dagli stessi imputati come ricorda la sentenza di primo grado) sia notata molte ore prima dell'incontro, ciò basti ad integrare il reato. La norma in esame va, infatti, interpretata in modo tale da evitare applicazioni irragionevoli non potendo valere nel caso di cui si discute l'equazione tout court "presenza sui luoghi interdetti-condotta vietata" in relazione ad una determinata manifestazione sportiva, scollegata da un elemento temporale del quale occorre tenere conto per evitare possibili distorsioni interpretative. Che l'elemento tempo debba essere tenuto in considerazione lo si ricava anche dal fatto che il divieto di accesso va visto in connessione con la manifestazione sportiva essendo ad essa funzionale e direttamente riconducibile, sicchè laddove la distanza temporale tra la presenza in quei luoghi e l'orario di svolgimento della gara sia notevole non vi è alcuna ragione per ritenere integrato il reato. E' noto infatti che i luoghi di sosta o di transito (come nel caso in esame la Piazza Mancini di Roma in cui affluiscono i mezzi di trasporto pubblico per i supporters diretti allo stadio Olimpico) vengano frequentati dalle tifoserie (organizzate o meno) qualche tempo prima della gara, ma certamente quando il possibile afflusso assuma un carattere di concretezza. Sostenere che una presenza, peraltro del tutto svincolata da circostanze sospette (i due imputati erano stati notati all'interno di un bar insieme ad un altro gruppo di sostenitori della "Lazio") in atteggiamento assolutamente normale, in luoghi di transito o di sosta, per ciò solo ed in assenza di determinati elementi negativi (che la Corte territoriale non ha individuato e che non era possibile individuare tenuto conto delle circostanze in cui i due imputati erano stati notati all'interno del bar sito nella Piazza Mancini), possa essere sufficiente ad integrare il reato. Né può apparire sufficiente il fatto che i due imputati vennero notati in compagnia di una ventina di tifosi della Lazio, come affermato nella sentenza impugnata per ritenere la presenza dei imputati sospetta, anche perché l'asserzione che le altre persone fossero supporters della Lazio non figura nella sentenza di primo grado in cui si parla soltanto di un gruppo di una ventina di persone senza altra specificazione.
2.4 Sotto tale profilo la sentenza impugnata appare affetta dal vizio di manifesta illogicità in quanto si è limitata a prendere atto della presenza dei due imputati in determinati luoghi il giorno della partita per ritenere integrata la condotta violata in relazione al contenuto - peraltro generico sotto il profilo degli orari del provvedimento del Questore. Ma la sentenza in esame incorre anche nel vizio di inosservanza della legge penale nella misura in cui interpreta la norma solo con riferimento ai luoghi e non ai tempi, in quanto se è vero che la norma precettiva non prevede l'obbligo per il Questore di indicare gli orari entro i quali una eventuale presenza o accesso a determinati luoghi interdetti può essere consentita, è altrettanto innegabile che debba tenersi conto dell'elemento tempo in funzione della manifestazione per evitare interpretazioni distorte. La lettura costituzionalmente orientata della norma in esame conduce alla medesima soluzione qui adottata nel senso che sarebbe del tutto irragionevole sanzionare una condotta 3 che tenga conto solo della presenza in determinati luoghi oggetto di divieto scollegata dall'elemento tempo e sostanzialmente, dalla stessa manifestazione sportiva per la quale soltanto sono previsti quei divieti.
3. Sulla base di tali considerazioni la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma il 28 settembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Renato GrilloAusly Aldo Fiale делоens fele 12 R 2017 IL ERE