Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2016, n. 11914
CASS
Sentenza 28 settembre 2016

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In tema di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono determinate competizioni è correlato funzionalmente alla manifestazione agonistica ed all'esigenza di prevenire condotte violente ad essa connesse, per cui, nel determinare il contenuto impositivo del provvedimento interdittivo del questore, occorre tenere conto della dimensione temporale del divieto; ne consegue che il reato di cui all'art. 6, commi 1 e 6, della legge n. 401 del 1989 non è integrato in caso di notevole distanza di tempo fra la presenza nei luoghi vietati e l'orario di svolgimento della gara. (Fattispecie in cui la presenza degli imputati nei pressi di uno stadio calcistico era stata rilevata circa sei ore prima dell'inizio della partita).

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  • 1Violazione Daspo: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 31 dicembre 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2016, n. 11914
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11914
Data del deposito : 28 settembre 2016

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