Cass. pen., sez. V, sentenza 30/11/2022, n. 7824
CASS
Sentenza 30 novembre 2022

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In tema di reati fallimentari, la prova della posizione di amministratore di fatto di una società operante al di fuori dell'oggetto sociale, utilizzata, dall'insorgere del dissesto e fino alla dichiarazione di fallimento, come "schermo" per compiere condotte truffaldine finalizzate al reperimento di risorse poi distratte, si traduce in quella del ruolo di ideatore e organizzatore dell'indicato sistema fraudolento, atteso che non è ipotizzabile l'accertamento di elementi sintomatici di un inserimento organico all'interno di un ente solo formalmente operante.

In tema di reati fallimentari, la provenienza illecita dei beni non esclude il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, poiché tra i beni del fallito, di cui all'art. 216, comma 1, n. 1) legge fall., rientrano tutti quelli che fanno parte della sfera di disponibilità del suo patrimonio, indipendentemente dalla proprietà e dalle modalità del loro acquisto.

Commentario1

  • 1Art. 216 legge fallimentare - Bancarotta fraudolenta
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

    È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che: 1) ha distratto, occultato,dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti; 2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabilio li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Aggiornamento normativo: dall'art. 216 L. fall. all'art. 322 CCII Con l'entrata in vigore …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 30/11/2022, n. 7824
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7824
Data del deposito : 30 novembre 2022

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