Sentenza 15 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/04/2002, n. 5381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5381 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2002 |
Testo completo
9 05 3 8 1 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 14988/99 Cron. N. 16277 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.
1. Dott. Alberto Spanò -Presidente- Guglielmucci 2. Corrado -Consigliere- Ud. 5.02.2002 3. " Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- -Consigliere- 4.' Giuseppe Cellerino -Consigliere- 5. Maura La Terza ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA -N IN NA LI MADDALENA elettivamente domiciliate in Roma, Viale delle Milizie 38, presso lo studio dell'Avv. Antonio Monzini, che le rappresenta e difen- de unitamente agli Avv.ti Ugo Bagalà e Pietro Bagalà del foro di Milano per procura a margine del ricorso Ricorrenti
CONTRO
COOP. MOVIS S.r.l., in persona del Presidente pro tempore 543 dott. Giancarlo Valé, elettivamente domiciliata in Roma, Viale 2 Carso 23 presso LA CA NO, rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Trioni del foro di Milano per procura a margine del controricorso Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 4743/99 del Tribunale del La- voro di Milano del 23.2.1999/15.5.1999 nella causa iscritta al n. 965 del R. G. anno 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5.2.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Antonio Monzini per le ricorrenti;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Marcello Matera che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del secondo motivo e per il rigetto del primo motive del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con distinti ricorsi, depositati il 31.1.1997, CI NA Ne- groni e DD GA convenivano in giudizio dinanzi al Pretu- ra di Milano-Sezione Distaccata di Abbiategrasso- la Coop. Mo- vis esponendo: -di avere lavorato per molti anni alle dipendenze della Cagi Maglierie S.p.A.; che nel marzo 1994, a seguito di - ristrutturazione aziendale, era stato raggiunto un accordo sinda- cale, che prevedeva il collocamento del personale parte “in mo- bilità corta" e parte, comprese le ricorrenti, in “mobilità lunga" con riassorbimento di quest'ultimo personale "presso aziende collegate o controllate operanti nello stesso settore di attività";
3 -che in esecuzione di tali accordi le ricorrenti erano state assunte dalla Coop. IS a tempo determinato per la durata di un anno, benché le intese prevedessero l'assunzione a tempo indetermina- to, e ciò “simulatamente” al fine di "usufruire in quel modo di vantaggiosi meccanismo fiscali"; di essere state licenziate alla - scadenza del termine, nonostante le assicurazioni avute dal con- sulente della società e dal Consiglio di amministrazione circa la regolare prosecuzione del rapporto. Ciò premesso, le ricorrenti, dedotta l'illegittimità della clausola appositiva del termine per violazione della legge n. 230 del 1962, per violazione degli accordi sindacali, dell'art.
8- comma 4 bis- della legge n. 223 del 1991, nonché per simulazione relativa ex art. 1414 Cod. Civ., chiedevano che venisse dichiarata la nullità e/o illegittimità del contratto a termine con la condanna della so- cietà convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro con tutte le conseguenze risarcitorie di cui alla legge n. 300 del 1970. La società convenuta costituendosi contestava le avverse dedu- zioni ed argomentazioni chiedendo il rigetto delle domande. All'esito l'adito Pretore, riunite le due cause ed escusso il teste ammesso, con sentenza del 17.9.1998 accoglieva le domande delle ricorrenti. Proposto gravame da parte della Coop. IS, il Tribunale di Milano con sentenza del 23.2.1999/15.5.1999, accoglieva l'appello e per l'effetto rigettava le domande della NI e della GA. In particolare il Tribunale osservava che la legge 223 del 1991 è volta a fornire nel suo insieme alcune risposte alla crisi occupa- zionale ed individua da un lato la strada che le aziende devono seguire per ridurre gli esuberi di personale in presenza di diffi- coltà economiche strutturali, dall'altro le provvidenze per il complesso dei lavoratori che perdono il lavoro, con la previsione della mobilità; aggiungeva che in questo quadro normativo trova spiegazione, per rendere il più ampio possibile l'impiego dei la- voratori in mobilità, il ricorso allo strumento del rapporto a ter- mine, da inserire nell'ambito di tutte quelle misure (da ultimo previste dalla legge 196/1997: c.d. pacchetto Treu), volte a ga- rantire maggiore flessibilità nei rapporti di lavoro. La NI e la GA ricorrono per cassazione con due motivi... La Coop. IS resiste con controricorso. Le parti hanno presentato rispettive memorie ex art. 378 C.P.C. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo le ricorrenti denunciano la violazione e fal- sa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 230 del 1962, dell'art. 8- 2° comma- della legge n. 223 del 1991, in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C. Le ricorrenti nel censurare l'interpretazione seguita dal Tribu nale, secondo cui l'art. 8- 2° comma- della legge n. 223 del 1991 prevede una fattispecie di assunzione a termine autonoma e di- stinta dalle previsioni di cui alla legge n. 230 del 1962 e quindi prescinde dai requisiti stabiliti da quest'ultima, osservano che 5 l'art. 8 anzidetto si limita a porre soltanto il requisito soggettivo del lavoratore (provenienza dalle liste di mobilità), senza tuttavia incidere sulle ipotesi previste dalla normativa generale. Le stesse ricorrenti sostengono che l'interpretazione suddetta omette qualsiasi esame del complesso delle disposizioni, che pre- vedono agevolazioni di vario genere, le quali costituiscono il ve- ro scopo della normativa al fine di favorire l'assunzione del lavo- ratore che venga a trovarsi in precarie situazioni di disoccupa- zione, senza incidere tuttavia sulla normativa base costituita dalla legge n. 223 del 1991. La resistente società contesta l'assunto delle ricorrenti rilevando che una norma, la quale si limitasse prevedere l'assunzione dei lavoratori in mobilità con contratto a termine, ma pur sempre nell'ambito di una delle ipotesi prevista dall'art. 1 della legge del 1962, sarebbe superflua e anzi controproducente rispetto alla fi- nalità di favorire il reinserimento di questi lavoratori nel mondo produttivo;
aggiunge che in precedenza nulla vietava di assumere a termine, ricorrendone i presupposti, i lavoratori iscritti nelle li- ste di mobilità, i quali, anzi, avrebbero potuto essere assunti per ben più di 12 mesi. Ciò premesso sulle opposte linee difensive, questa Corte ritiene privi di pregio i rilievi mossi dalle ricorrente. Sulla questione relativa all'individuazione dei rapporti tra l'art. 8 della legge n. 223 del 1991, che regola l'ipotesi di contratto di lavoro a termine per i lavoratori in mobilità, e la legge 18 aprile 1962 n. 230, che contiene la disciplina generale del contratto di lavoro a tempo determinato, questa Corte si è pronunciata di re- cente (in particolare sentenza n. 9174 del 10 luglio 2000) rite- nendo fondato l'orientamento sostenuto dal Tribunale Tale indirizzo interpretativo può essere condiviso, in quanto il legislatore con la norma di cui al citato art. 8 ha inteso configu- rare una fattispecie ulteriore rispetto alla legge n. 230 del 1962; una fattispecie ulteriore di apposizione lecita di un termine finale al contratto di lavoro, per ampliare le possibilità di assunzioni a tempo determinato dei lavoratori in mobilità, e ciò anche per in- centivarne il reimpiego- sia pure in occupazioni temporanee- e di agevolarne la successiva trasformazione di tali contratti in rap- porti di lavoro a tempo indeterminato, con la previsione di ulte riori agevolazioni contributive in favore del datore di lavoro. Il contratto di lavoro a termine di cui all'art. 8 anzidetto rappre senta quindi una fattispecie nuova, che si aggiunge a quelle elen- cate nell'art.
1- comma 2°- della legge n. 230 del 1962, ma che si distingue nettamente dalle stesse, sotto il profilo della sua speci- fica regolamentazione. Ne consegue che l'assunzione a termine per le cause oggettive contemplate dalla legge n. 230 del 1962 è diversa dall'assunzione a termine introdotta dall'art.
8- comma 2° della legge n. 223 del 1991, fattispecie, si ribadisce, parti- colare di rimozione delle limitazioni a costituire rapporti di lavo- ro non a tempo indeterminato e, pertanto, autonoma e distinta dalla disciplina della legge n. 230 del 1962. 7 L'interpretazione seguita dal Tribunale è certamente la più con- forme alla ratio della nuova previsione legale (significativamente recepita peraltro dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 55/92 del 23 aprile 1992), essendo evidente che, con tale previ- sione, si sia intesa perseguire l'obiettivo di stimolare l'assunzione di lavoratori in mobilità non solo con incentivi di carattere economico, ma anche consentendo ai datori di lavoro di sottrarsi ai vincoli del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e alle limitazioni oggettive della legge n. 230 del 1962. La nuova ipotesi risulta caratterizzata da una causale soggettiva (iscrizione nelle liste di mobilità) e non oggettiva. Sotto il profilo stretta- mente esegetico va osservato che se il legislatore avesse voluto incentivare l'assunzione a termine dei soggetti in mobilità con benefici di carattere economico non approntando una fattispecie ulteriore rispetto a quelle previste dalla legge n. 230 del 1962, non avrebbe disciplinato espressamente la possibilità di assumere lavoratori in mobilità a termine, in quanto tale facoltà sarebbe già esistita in base ai principi generali. Conseguentemente, si sa- rebbe limitato a prevedere soltanto benefici economici per l'ipotesi di esercizio di tale facoltà. Così individuato nelle sue specificità e particolarità il rapporto di lavoro a termine in relazione alla legge n. 223 del 1991, nessun rilievo assume il richiamo operato dalle ricorrenti nella memoria, presentata ex art. 378 C.P.C., alla Direttiva CEE n. 99/70 sui contratti a termine in ordine alle "ragioni oggettive" per preve- 8 nire gli abusi, nonché alla definizione del termine “determinato da condizioni oggettive quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico". I principi, contenuti in tale direttiva, tutt'al più possono comportare un obbligo a carico dello Stato Italiano di adeguamento della disciplina di cui alla legge n. 230 del 1962 alla normativa comunitaria. Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano omessa pronuncia, (art. 360 n. 4 C.P.C. in relazione all'art. 112 C.P.C. ), nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 C.P.C.). Al riguardo le ricorrenti assumono che nel ricorso introduttivo dinanzi al Pretore avevano illustrato tre distinti motivi di nulli- tà/illegittimità e precisamente: 1) nullità/illegittimità del con- tratto a termine per violazione dell'art. 1 legge n. 230 del 1962, in relazione all'art. 8 della legge n. 223 del 1991; 2) illegittimità dell'assunzione a termine per violazione degli accordi sindacali;
3) illegittimità dell'assunzione a termine per simulazione relativa ex art. 1414 e seguenti Cod. Civ.. Le stesse ricorrenti aggiungono che: il Pretore, pur accogliendo le domande in base al primo motivo, aveva fatto comunque rife- rimento, quale ulteriore profilo di illegittimità anche agli altri due motivi;
la Coop. IS nel proporre appello aveva chiesto la riforma della sentenza impugnata affrontando tute le problemati- che e le questioni di diritto dibattute in primo grado;
esse dedu- 9 centi nel costituirsi in fase di appello avevano espressamente in- sistito su tutti i motivi di illegittimità illustrati in primo grado. Ciò premesso le ricorrenti osservano che il Tribunale ha motivato solo sul primo motivo di illegittimità del contratto a termine e non si è pronunciato sugli altri due motivi, ritenuti assorbiti per effetto dell'accoglimento del primo motivo. La doglianza è fondata. Dalla precedente esposizione emerge chiaramente che il Tribu- nale ha omesso di pronunciarsi sui profili di illegittimità sollevati con il secondo e terzo motivo dell'originario ricorso, espressa- mente ribaditi dalle parti appellate ed attuali ricorrenti, non es- sendo sufficiente la formula di assorbimento delle censure stesse per effetto dell'accoglimento del primo motivo, del tutto distinto dalle altre censure, in relazione alle quali venivano richiamate le relative risultanze processuali (documenti e deposizioni testimo- niali). In conclusione il ricorso va accolto per quanto di ragione e con- seguentemente la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, an- che per le spese, alla Corte di Appello di Brescia, che procederà ad un nuovo esame uniformandosi ai principi di diritto in prece- denza enunciati ed approntando adeguata motivazione della pro- pria decisione.
PQ M
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Brescia. 10 Così deciso in Roma addì 5 febbraio 2002 Il Consigliere relatore estensore Il Presidente Jebe Olesancho de fund's hulle Depositato in CancelleriaCANCER IL CANCELLIERE oggi, 15 APR 2002 Ravello IL CANCELLIERĘ