Cass. pen., sez. III, sentenza 12/07/2017, n. 47827
CASS
Sentenza 12 luglio 2017

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 2206 della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 12 luglio 2017, dalla Terza Sezione Penale, presieduta dal Dott. Aldo Cavallo. Le parti in causa erano l'imputata, che contestava la sentenza della Corte d'appello di Firenze, e il Pubblico Ministero, che chiedeva il rigetto del ricorso. L'imputata sosteneva che la costituzione di un fondo patrimoniale non potesse essere considerata un atto di sottrazione fraudolenta ai fini del debito fiscale, e contestava la determinazione delle somme da sottoporre a sequestro per equivalente.

La Corte ha accolto il ricorso, evidenziando che la motivazione della Corte d'appello era inadeguata, poiché non aveva dimostrato come la costituzione del fondo patrimoniale avesse reso inefficace il recupero del credito erariale. Inoltre, la Corte ha sottolineato che il profitto del reato di sottrazione fraudolenta deve essere identificato nel valore dei beni sottratti, e non nell'ammontare delle imposte evase. Pertanto, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per un nuovo giudizio, evidenziando l'importanza di una motivazione adeguata e della corretta applicazione dei principi giuridici in materia di debito tributario e confisca.

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Massime1

Ai fini della integrazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (previsto dall'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000), la costituzione di un fondo patrimoniale non esonera dalla necessità di dimostrare, sia sotto il profilo dell'attitudine della condotta che della sussistenza del dolo specifico di frode, che la creazione del patrimonio separato sia idonea e finalizzata ad evitare il soddisfacimento dell'obbligazione tributaria, con la conseguenza che il giudice è tenuto a motivare sulla ragione per cui la segregazione patrimoniale rappresenta, in concreto, uno strumento idoneo a rendere in tutto o in parte inefficace il recupero del credito erariale. (In motivazione, la S.C. ha, altresì, precisato che tale obbligo motivazionale si impone alla luce della giurisprudenza che ritiene ammisisbile l'iscrizione ipotecaria anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale, per cui grava sul debitore che intenda avvalersi della impignorabilità dei beni nel fondo patrimoniale l'onere di provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 12/07/2017, n. 47827
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47827
Data del deposito : 12 luglio 2017

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