Cass. pen., sez. III, sentenza 07/12/2011, n. 46779
CASS
Sentenza 7 dicembre 2011

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Massime1

L'erronea qualificazione giuridica dell'atto da parte del privato come querela anziché, più correttamente, come denuncia, in relazione a reato procedibile d'ufficio, non determina la condanna di quest'ultimo alle spese e ai danni in caso di sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione dell'imputato con le formule previste dagli artt. 427 e 542 cod. proc. pen., in quanto tali disposizioni si riferiscono esclusivamente alla figura del querelante. (In motivazione la Corte ha precisato che non assume rilevanza la costituzione di parte civile del denunciante che, a differenza di quanto previsto per l'ipotesi del querelante, costituitosi parte civile, non è causa di condanna al pagamento delle spese processuali).

Commentario1

  • 1Art. 427 - Condanna del querelante alle spese e ai danni
    https://www.filodiritto.com/

    1. Quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato. 2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando ne è fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto. Quando ricorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte. 3. Se vi è colpa grave, il giudice può …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 07/12/2011, n. 46779
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46779
Data del deposito : 7 dicembre 2011

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