Sentenza 7 dicembre 2011
Massime • 1
L'erronea qualificazione giuridica dell'atto da parte del privato come querela anziché, più correttamente, come denuncia, in relazione a reato procedibile d'ufficio, non determina la condanna di quest'ultimo alle spese e ai danni in caso di sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione dell'imputato con le formule previste dagli artt. 427 e 542 cod. proc. pen., in quanto tali disposizioni si riferiscono esclusivamente alla figura del querelante. (In motivazione la Corte ha precisato che non assume rilevanza la costituzione di parte civile del denunciante che, a differenza di quanto previsto per l'ipotesi del querelante, costituitosi parte civile, non è causa di condanna al pagamento delle spese processuali).
Commentario • 1
- 1. Art. 427 - Condanna del querelante alle spese e ai dannihttps://www.filodiritto.com/
1. Quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato. 2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando ne è fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto. Quando ricorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte. 3. Se vi è colpa grave, il giudice può …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/12/2011, n. 46779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46779 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 07/12/2011
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 2689
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 20881/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Sica Silverio, difensore di fiducia di ME AS, n. a San Cassiano il 13.12.1932;
avverso la sentenza in data 28.9.2010 del Tribunale di Salerno, con la quale:
OR LO, n. a Salerno il 12.1.1956, venne assolto, per non aver commesso il fatto, dal reato di cui all'art. 674 c.p. ed il ME condannato al pagamento delle spese processuali. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Salerno ha assolto OR LO, per non aver commesso il fatto, dal reato di cui all'art. 674 c.p. ed ha condannato ME AS, querelante, costituitosi parte civile, al pagamento delle spese processuali. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore del ME, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia carenza di motivazione della sentenza in ordine alle ragioni che hanno indotto il giudice di merito a condannare la parte civile al pagamento delle spese processuali.
Si osserva che la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell'art. 427 c.p.p., comma 1, nella parte in cui prevede la condanna del querelante al pagamento delle spese processuali anche in assenza di qualsiasi colpa a questi ascrivibile nella individuazione del responsabile del fatto. Il giudice di merito avrebbe, pertanto, dovuto indicare gli elementi di colpa ravvisati a carico della parte civile, ai fini della condanna al pagamento delle spese processuali, mentre nella sentenza sono stati solo indicati gli articoli di legge che prevedono detta condanna.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia violazione di legge in ordine alla condanna alle spese.
Si osserva che il reato di cui all'art. 674 c.p. è fattispecie di natura contravvenzionale sicché lo stesso non è perseguibile a querela di parte, con la conseguente inapplicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 542 e 427 c.p.p. che si riferiscono al querelante.
Il secondo ed assorbente motivo di ricorso è fondato. La fattispecie di cui all'art. 674 c.p. è reato di natura contravvenzionale, sicché lo stesso è perseguibile di ufficio. Ne consegue che la querela eventualmente presentata dal privato deve essere qualificata denunzia.
Non sono, perciò, applicabili nei confronti della parte privata che ha presentato l'atto, qualificato erroneamente querela, le disposizioni di cui all'art. 542 c.p. e art. 427 c.p.p., comma 1, che si riferiscono alla sola figura del querelante.
Nè assume rilevanza la costituzione di parte civile del denunziante che, a differenza di quanto previsto per l'ipotesi di querelante, costituitosi parte civile, non è causa di condanna al pagamento delle spese processuali
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla condanna del querelante ME AS al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna del querelante, parte civile, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 7 dicembre 2011. Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011