Sentenza 3 marzo 2001
Massime • 1
Nel caso di difformi pareri di consulenti tecnici, in sede di legittimità non possono esser prospettati per la prima volta nuovi temi di dibattito non tempestivamente affrontati nella fase di merito, ne' può censurarsi per difetto di motivazione la scelta di una delle consulenze operata dal giudice in sede d'appello, laddove, in particolare, questi aderisca alla nuova relazione che, esaminate e discusse adeguatamente le specifiche censure mosse a quella espletata in primo grado, sia pervenuta a conclusioni opposte, senza formare oggetto di tempestiva confutazione in quella sede. (Fattispecie relativa al mancato ripristino di una pensione di invalidità revocata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3113 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - rel. Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AP AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AN BOSIO 34, presso lo studio dell'avvocato PAGANO MARIA TERESA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCIANO GIANCARLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, POTI MARIO, DE ANGELIS CARLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 283/97 del Tribunale di LATINA, depositata il 04/03/98 R.G.N. 2216/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/00 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato DI LULLO per delega DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto in data 23 febbraio 1990, il Sig. NI AP ricorreva al Pretore/giudice del lavoro di Latina nei confronti dell'INPS chiedendo fosse accertata la sua condizione di invalido, con condanna dell'Istituto a erogargli il trattamento relativo dalla data in cui gli era stato precedentemente revocato.
Con sentenza in data 12 marzo 1993 il Pretore accoglieva la domanda con decorrenza dell'assegno di invalidità dalla data del provvedimento di revoca. La stessa domanda, su appello dell'Istituto veniva, invece, respinta dal locale Tribunale - Sezione del lavoro con sentenza in data 8 ottobre 1997. Ha ritenuto il giudice di appello che, con l'atto introduttivo del giudizio, il AP non aveva fatto presente che la pensione di invalidità gli era stata attribuita nel 1975 con sentenza e il consulente tecnico di ufficio nominato in prime cure aveva ritenuto improbabile che tra il momento della concessione della pensione di invalidità e quello della revoca si fossero verificati miglioramenti nelle condizioni di salute dell'assistito.
Ha poi affermato il Tribunale che, nel caso in cui la sussistenza dello stato invalidante sia stata riconosciuta con sentenza, la verifica della legittimità della soppressione del trattamento pensionistico comporta necessariamente il raffronto tra la situazione originaria (scilicet: al momento del riconoscimento) e quella dell'epoca della soppressione, cosicché diventa decisivo l'accertamento di un miglioramento eventualmente sopravvenuto. Peraltro, l'intervenuto giudicato (esterno) non era stato formalmente e tempestivamente dedotto nel ricorso introduttivo e, dunque, era precluso al giudice qualsiasi accertamento sulla esistenza dello stesso giudicato e nessun ostacolo si opponeva al giudizio sul carattere invalidante delle infermità lamentate. A tal proposito, il Tribunale ha rilevato che dalla consulenza espletata in appello era emersa la erroneità della valutazione espressa nel giudizio di primo grado. Il AP è stato, infatti, riscontrato affetto da ulcera duodenale, artrosi lombosacrale, attendibili modeste sequele dolorose di remota frattura del calcagno sinistro patita nel luglio 1993. Il consulente di ufficio ha peraltro evidenziato di non avere rilevato alcun marcato deficit funzionale conseguente alla spondiloartrosi e che non sono emersi deficit neurologici ne' ipomiotrofie all'esame clinico, per cui doveva ritenersi che l'affezione sia causa prevalentemente di algie locali ad insorgenza e persistenza sostanzialmente episodica, sfornite di incidenza realmente invalidante (per tempi lunghi); l'ulcera duodenale è poi suscettibile di efficaci cure dietetiche e medicamentose e non ha provocato sofferenze nutrizionali mentre le gastralgie e turbe dispeptiche - ad evoluzione solitamente stagionale ed episodica - conseguenti a tale patologia sono, alla luce della consulenza tecnica sufficientemente controllabili. Conclusivamente, secondo il Tribunale, il consulente nominato in appello ha ritenuto, sulla base di una convincente discussione medico - legale supportata dagli esami effettuati, che, alla data della visita di revisione del giugno 1986, il complesso patologico da cui era affetto il AP era di entità menomativa tale da non ridurne la capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle sue attitudini al di sotto della soglia legale prevista, per il trattamento richiesto.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre il AP con tre motivi.
L'INPS si è limitato a depositare procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Col primo motivo l'assistito, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt.39, 112, 416 e 437 c.p.c., si duole che, in presenza di una eccezione in senso lato, quale quella di giudicato esterno, il Tribunale abbia ritenuta preclusa la possibilità di esaminare tale giudicato, del resto a lui noto.
Col secondo motivo, il AP deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c. civ. e sostiene che in forza del principio ne bis in idem non avrebbe potuto essere sottoposta nuovamente al giudice questione già risolta da altro giudice con sentenza passata in giudicato (anche in ordine agli accertamenti che ne avevano costituito il presupposto logico - giuridico). In particolare il Pretore di Latina con la sentenza del 1975, passata in giudicato, aveva riconosciuto ridotta permanentemente la capacità di guadagno del ricorrente e tale accertamento non avrebbe potuto essere rimesso in discussione mediante revoca del beneficio per un improbabile e inverosimile miglioramento delle condizioni di salute. I due motivi, che, per la stretta connessione delle censure, meritano trattazione congiunta, sono infondati.
Rileva la Corte che le Sezioni unite del supremo Collegio, con sentenza 6 maggio 2000, n. 295, in sede di composizione di contrasto, hanno affermato che la rilevabilità d'ufficio del giudicato esterno deve sicuramente essere esclusa, a salvaguardia della garanzia del contraddittorio, qualora esso non trovi riscontro nei documenti ritualmente acquisiti agli atti di causa.
Ciò posto, si osserva che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il ricorrente avrebbe dovuto, anzitutto, indicare il contenuto testuale della sentenza in ordine alla quale invoca l'autorità di giudicato ed avrebbe dovuto altresì precisare la sede e la fase processuale in cui la sentenza stessa, della quale aveva l'onere di produzione, sarebbe stata legittimamente introdotta nel processo (e sarebbe divenuta così nota, come si sostiene apoditticamente dal ricorrente, al di merito), in quanto - tale produzione documentale incontra la generale preclusione di cui agli artt. 414 e seg. c.p.c.. Peraltro, il Tribunale ha dato atto, senza che l'accertamento abbia trovato contestazione nel ricorso per cassazione, che la sentenza sulla quale pretende di fondarsi l'eccezione di giudicato non era neppure minimamente menzionata nel ricorso introduttivo. Col terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. per motivazione insufficiente e contraddittoria e si duole che il giudice di appello, nel recepire le conclusioni del proprio ausiliare non abbia considerato il contrasto con le conclusioni cui era pervenuto il consulente di ufficio nominato dal Pretore il quale aveva ritenuto improbabile che tra il momento della concessione della pensione di invalidità e quello della revoca si fossero verificati miglioramenti.
Il motivo è infondato.
Nel caso di difformi pareri di consulenti tecnici, in sede di legittimità non possono esser prospettati per la prima volta nuovi temi di dibattito non tempestivamente affrontati nella fase di merito nè può censurarsi per difetto di motivazione la scelta di una delle consulenze operata dal giudice in sede d'appello, laddove, in particolare, questi aderisca alla nuova relazione che, esaminate e discusse adeguatamente le specifiche censure mosse a quella espletata in primo grado, sia pervenuta a conclusioni opposte, senza formare oggetto di tempestiva constatazione in quella sede (Cass. 23 giugno 1995, n. 7100; 16 dicembre 1986, n. 7557; 17 dicembre 1983, n. 7476). L'esame delle conclusioni del consulente nominato in prime cure è stato operato, nel caso in esame, dal giudice di appello che ha ritenuto non attendibile il mero giudizio di improbabilità di miglioramenti intervenuti dal momento della concessione a quello della revoca della pensione;
per giunta, il Tribunale si è diffuso nel considerare tutte le argomentazioni svolte dal proprio ausiliare, in modo coerente e conforme a corretti criteri medico - legali per negare in concreto che le condizioni del AP comportassero un grado di invalidità pensionabile;
pertanto, è altrettanto corretta e ineccepibile sotto il profilo logico e giuridico l'adesione prestata dal giudice di appello a quelle argomentazioni, a fronte delle quali il ricorrente, del resto, si è limitato a contrapporre il semplice giudizio di improbabilità espresso, come detto, dal consulente di ufficio nominato dal Pretore.
Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato.
Non deve provvedersi in ordine alle spese del giudizio di legittimità, secondo il disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (in relazione alla sentenza della Corte costituzionale 13 aprile 1994, n. 134 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2 e 3 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1992, n. 438), non ricorrendo l'ipotesi della pretesa manifestamente infondata e temeraria.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2001