Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3113
CASS
Sentenza 3 marzo 2001

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Nel caso di difformi pareri di consulenti tecnici, in sede di legittimità non possono esser prospettati per la prima volta nuovi temi di dibattito non tempestivamente affrontati nella fase di merito, ne' può censurarsi per difetto di motivazione la scelta di una delle consulenze operata dal giudice in sede d'appello, laddove, in particolare, questi aderisca alla nuova relazione che, esaminate e discusse adeguatamente le specifiche censure mosse a quella espletata in primo grado, sia pervenuta a conclusioni opposte, senza formare oggetto di tempestiva confutazione in quella sede. (Fattispecie relativa al mancato ripristino di una pensione di invalidità revocata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3113
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3113
    Data del deposito : 3 marzo 2001

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