Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2013, n. 10903
CASS
Sentenza 5 marzo 2013

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Massime1

In tema di responsabilità da reato degli enti, è nullo il provvedimento applicativo di misura cautelare che non esponga i motivi per i quali si ritengono non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, in quanto l'art. 45 del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 richiama espressamente l'art. 292 cod. proc. pen., nel contesto di un modello procedimentale a contradditorio anticipato. (Fattispecie relativa ad ordinanza motivata "per relationem" con riferimento ad un provvedimento cautelare personale, priva di qualunque osservazione sulle contestazioni mosse dalla difesa contro di questo mediante richiesta di riesame e riproposte all'udienza fissata ex art. 47 D.Lgs. n. 231 del 2001).

Commentario1

  • 1l'applicazione della misura cautelare coercitiva
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 giugno 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2013, n. 10903
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10903
Data del deposito : 5 marzo 2013

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