Sentenza 9 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2001, n. 5263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5263 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
EMA DILA CORTE SUPREMA DI5 263 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. 2 Oggetto живоRegolamento SEZIONE TERZA CIVIE oh competense Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 868/00 Dott. LO GIULIANO - Dott. Giovanni Silvio Coco Rel. Consigliere Cron.11276 Consigliere - Dott. Vincenzo SALLUZZO Rep. 1869 Dott. Antonio Consigliere LIMONGELLI Ud. 05/12/00 Dott. Bruno DURANTE Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SEN TENZA dal Sig. ILSOLE 24 ORE per diritti L..3000 sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: -9001-COMUNE DI ACI BONACCORSI, in persona del Sindaco pro domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI tempore, CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ROSARIO PATANE' con studio in 95024 ACIREALE CORSO SICILIA 99, giusta delega in atti;
B CANCELLERIA - ricorrente
contro
SE NG OR, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ALBERTO DEL CAMPO, giusta delega in atti;
2000 resistente - 1985 nonchè
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale DI RO TO, AN RE, CAFFARELLI FILIPPO, al Sig. SALLUZZO 12,000+2 MOLANDI ANGELO;
pe diritti 29 AGO. 2001 IL CANCELLIERS intimati P avverso la sentenza n. 241/99 del Tribunale di CATANIA, emessa e depositata il 05/11/99 (R.G. 12042/97); DI udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/12/00 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha chiesto si rigetti il ricorso e si dichiari la competenza del Tribunale di CA, con le conseguenze di legge. PREMESSO IN FATTO Ottenuto dal Dott. Giorgio Chiaiese Manganaro un decreto ingiuntivo a fronte di competenze professionali nei confronti del Comune di Aci Bonaccorsi (CT), quest'ultima amministrazione proponeva opposizione di- nanzi al Pretore di CA (sezione distaccata di Aci- reale) deducendo il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., in subordine la competenza del collegio arbitrale a norma dell'articolo 18 del disciplinare d'incarico, oltre ad ulteriori eccezioni subordinate. Costituitosi, il dott. Chiaiese Manganaro contesta- i motivi di opposizione e ne chiedeva il rigetto, va formulando nel contempo diverse domande subordinate. In 2 caso di rigetto, formulando nel contempo diverse doman- de subordinato. In caso di rigetto delle anzidette do- mande chiedeva dichiararsi tenuto al pagamento il dott. Vito di AU, sindaco di Aci Bonaccorsi all'epoca dei fatti, del quale chiedeva la chiamata in causa. Costituitosi a sua volta, il dott. Di AU faceva proprie le eccezioni preliminari avanzate dal Comune e contestava la domanda diretta proposta contro di lui dal Dott. Chiaiese Manganaro. In ogni caso, ove mai fosse stata riconosciuta la sua responsabilità persona- le, chiedeva estendersi tale responsabilità agli altri componenti della Giunta Municipale del tempo, AL VA, LL PP e DI LO. Si co- dai stituiva il solo AL VA, il quale chiedeva accogliersi l'opposizione proposta dal Comune, svolgen- do inoltre richieste subordinate. Con sentenza non definitiva depositata il 5 novem- bre 1999 il "Giudice di Acireale" dichiarava la giuri- sdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria a conosce- re della causa e la proponibilità delle relative doman- de, rigettando anche l'eccezione di incompetenza solle- vata dal Comune in relazione alla dedotta competenza del Collegio arbitrale. Argomentava in particolare il giudice a quo su que- sto punto che la clausola compromissoria, predisposta 3 dalla pubblica amministrazione, non era stata specifi- camente sottoscritta ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. Avverso quest'ultima sentenza il Comune di Aci Bo- naccorsi ha proposto ricorso per regolamento di compe- tenza dinanzi a questa Corte. Al ricorso hanno aderito i signori AL e Di AU. Il Dott. Chiaiese Manganaro ha depositato una memo- ria difensiva ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 47 cod. proc. civ. Tutto ciò premesso si osserva in diritto quanto se- gue. Il Comune ricorrente rileva che il disciplinare nel quale è contenuta la clausola per cui è causa riproduce fedelmente il decreto dell'assessore ai lavori pubblici della regione siciliana del 13.5.1989, emanato in at- tuazione della legge regionale 29.4.1985 n. 21, per cui non si potrebbe parlare di una clausola vessatoria pre- bensì ci sidisposta dalla pubblica amministrazione, troverebbe in presenza di un contratto per relationem perfectam, per cui, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, non sarebbe stata ne- cessaria la specifica approvazione per iscritto della clausola litigiosa. Va premesso che correttamente il giudice a quo ha affermato l'applicabilità del regime previsto 4 dall'articolo 1341 cod. civ. anche ai contratti conclusi dalla pubblica amministrazione (cfr., da ultimo, Cass. sent. I n. 6043 del 17.6.1998). Detto questo, si deve rilevare che, in realtà, il diretto esame del disciplinare litigioso, consentito in questa sede, mostra che effettivamente, come pertinen- temente osserva l'intimato dott. Chiaiese Manganaro, il Decreto Assessoriale del 13.5.1989, che ha approvato il disciplinare tipo per il conferimento di incarichi ai geologi liberi professionisti, compresa la clausola compromissoria, non è in alcun modo richiamato dal do- cumento in parola, che si limita a rinviare, peraltro in modo non specifico, alla legge regionale 29.4.1985, n. 21, che è benvero la legge nel cui quadro era previ- l'approvazione da parte del competente Assessore sta regionale del disciplinare tipo, ma che non contiene alcun riferimento alla clausola compromissoria. Non ci si trova, perciò, in presenza di un contrat- to per relationem perfectam, figura quest'ultima che ricorre allorchè vi sia una scelta concordata, diretta all'assunzione di uno schema al quale entrambe le parti si riportano con una formula denotante, sia pure in modo sintetico, l'effettiva conoscenza ed accettazione di tutte le clausole ivi contenute (cfr. Cass. sez I, 16 settembre 1992, n. 10582; sez. I, 21 giugno 2000 n. 5 8420). Non si rinviene tale formula, come si diceva, nel disciplinare litigioso. Il ricorso, pertanto, non può essere accolto. Per effetto dell'entrata in vigore per il settore civile, con effetto dal 2.6.1999, ai sensi della 1. 16.6.1998 n. 188, del decreto legislativo 19.2.1998 n. 51, sull'istituzione del giudice unico di primo grado, che ha soppresso l'ufficio del Pretore, abrogando hoooo l'art. 8 cod. proc. civ. (art. 49) ed attribuendo al Tri- bunale tutte le cause che non sono di competenza di al- 290000 tro giudice e che in precedenza erano assegnate al Pre- tore, la causa va attribuita al Tribunale di -CA. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spe- se, come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara la competenza del Tri- bunale di CA;
compensa interamente tra le parti le indel giudizio per regolamento di competenza spese Cassazione. Così deciso in Roma, in data 5 dicembre 2000. e r i IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE l ( tugule friskais IL CANCELLIERE C1 Giovanni GiambattistaGiova Depositata in Cancelleria 9 APR. 2001 Oggi, lì IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista 16 C N