Sentenza 20 giugno 2014
Massime • 1
In sede di giudizio minorile, l'ammissione alla messa alla prova dell'imputato, previa sospensione del processo, richiede da parte dell'interessato la rimeditazione critica del passato e la disponibilità ad un costruttivo reinserimento, le quali, pur non esigendo la confessione degli addebiti, risultano incompatibili con la frontale negazione di ogni responsabilità per gli stessi.
Commentario • 1
- 1. In G.U. il D.L. Caivano di contrasto alla criminalità giovanileAccesso limitatoPietro Molino · https://www.altalex.com/ · 8 settembre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/06/2014, n. 32125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32125 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 20/06/2014
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - N. 1225
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere - N. 9831/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.R.M. N. IL (IS) ;
avverso la sentenza n. 5/2013 CORTE APP. l'AQUILA SEZ. MINORENNI di L'AQUILA, del 12/12/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Colaiacono Vincenzo del foro di Sulmona, che chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di L'Aquila, sezione per i Minorenni, con sentenza in data 12.12.2013, confermava la sentenza resa dal Tribunale per i Minorenni di L'Aquila il 17.10.2012, appellata dall'imputato D.R.M. . Al prevenuto, chiamato a rispondere della violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, in relazione alla detenzione di gr. 83 di marijuana, concesse le attenuanti generiche e la diminuente della minore età, era stato concesso il perdono giudiziale. La Corte territoriale rilevava l'infondatezza dei motivi di appello, sia in riferimento alla nullità della sentenza di primo grado, sia con riguardo alla invocata pronuncia assolutoria. Il Collegio considerava che meritava condivisione anche il rigetto della istanza di sospensione del giudizio per messa alla prova;
ciò in quanto l'istituto presuppone che il minore mostri consapevolezza della illiceità della propria condotta.
2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore. Dopo aver ripercorso in termini di fatto della vicenda che ha condotto alla odierna imputazione elevata a carico del minore ed aver sintetizzato l'andamento dei precedenti gradi di giudizio, con il primo motivo di ricorso la parte denuncia la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c), e l'omessa motivazione.
L'esponente sottolinea che nella sentenza impugnata le generalità del prevenuto vengono ripetutamente indicate erroneamente e ritiene che ciò sia un sintomo della distrazione del relatore. Ciò posto, la parte considera che, erroneamente, la Corte di Appello ha rigettato l'eccezione della nullità della sentenza di primo grado, affermando che le denunciate interruzioni, dell'esame dell'imputato e della discussione svolta dal difensore, non emergessero dal verbale di udienza. Il ricorrente rileva che, di converso, dal verbale di udienza risulta che il difensore venne interrotto dal Presidente. Con il secondo motivo l'esponente denuncia l'ingiustizia del rigetto dell'istanza di messa alla prova. Osserva che il prevenuto era stato sottoposto alla misura cautelare della permanenza domiciliare e che durante tale periodo il giovane aveva intrapreso un proficuo percorso rieducativo. Il deducente rileva che la Corte di Appello, pure a fronte di tali evenienze, ha argomentato nuovamente sulla base della mancata confessione del ragazzo. Il ricorrente ritiene che la Corte territoriale abbia errato nella interpretazione della norma di riferimento oltre che reso una motivazione carente, rispetto alle doglianze che erano state dedotte.
Con il terzo motivo viene denunciata l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in riferimento alla conferma del giudizio sulla responsabilità dell'imputato.
L'esponente si sofferma sui termini di fatto della vicenda e ritiene che la Corte di Appello abbia illogicamente valorizzato il dato quantitativo e qualitativo dello stupefacente sequestrato ed il contesto in cui la sostanza è stata rinvenuta.
Osserva che la Corte di Appello ha pure affermato che non vi erano elementi di riscontro rispetto alla tesi difensiva volta a sostenere la capacità economica del ragazzo;
l'esponente richiama, allora, le doglianze sopra esposte, rilevando che proprio la censurata condotta assunta dal Presidente del Tribunale nel corso del dibattimento di primo grado aveva impedito alla difesa di esercitare conferentemente il proprio diritto alla prova.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso che occupa muove alle considerazioni che seguono.
3.1 Il primo motivo di ricorso non ha pregio.
Come correttamente osservato dalla Corte territoriale, dalla lettura del verbale relativo all'udienza dibattimentale svoltasi avanti al Tribunale per i Minorenni dell'Abruzzo - documentazione a cui pure accede questa Suprema Corte, stante la natura processuale della doglianza - non emerge alcuna violazione del diritto di difesa. Al riguardo, deve considerarsi che il Presidente del Tribunale ha esercitato i poteri previsti dall'art. 499 cod. proc. pen., che il codice di rito richiama espressamente anche in riferimento all'esame delle parti private, volti ad assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni.
3.2 Il secondo motivo di ricorso è destituito di fondamento. Giova considerare che la giurisprudenza di legittimità ha chiaro che, nell'ambito del giudizio minorile, l'ammissione alla messa alla prova dell'imputato previa sospensione del processo è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento del soggetto nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico - insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione - condotto sulla scorta di molteplici indicatori, inerenti sia il reato commesso sia la personalità del reo, da lui manifestati anche in epoca successiva al fatto incriminato (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13370 del 05/03/2013, dep. 21/03/2013, Rv. 255267). Si è, inoltre, osservato che la concessione del beneficio della sospensione del processo con messa alla prova presuppone un giudizio prognostico positivo sulla rieducazione del minore, per la cui formulazione non può prescindersi dal tipo di reato commesso, dalle modalità di attuazione dello stesso e dai motivi a delinquere, al fine di valutare se il fatto contestato debba considerarsi un episodio del tutto occasionale e non, invece, quale indice rivelatore di un sistema di vita, che faccia escludere un giudizio positivo sull'evoluzione della personalità del minore verso modelli socialmente adeguati (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14035 del 07/12/2012, dep. 25/03/2013, Rv. 256772; in argomento si veda anche Cass. Sez. 4, sentenza n. 23355 del 12.04.2013, dep. 30.05.2013, Rv. 255521, ove la Corte regolatrice, nel delineare l'ambito funzionale dell'istituto, evidenzia che la sospensione del processo con messa alla prova non presuppone la confessione del minorenne, e sottolinea che "quel che serve" è che l'imputato "che chiede o condivide la scelta della prova, non neghi le evidenze fattuali, pur ridimensionando o riqualificando l'episodio" e che "non assuma in definitiva il ruolo di vittima ingiustamente perseguitata").
Tanto chiarito, deve rilevarsi che la conforme valutazione espressa, nel caso di specie, dai giudici di primo e secondo grado, in ordine alla insussistenza dei presupposti per addivenire alla sospensione del processo con messa alla prova, si colloca del tutto coerentemente nell'alveo del delineato orientamento interpretativo. Ed invero, i giudici di merito - le cui argomentazioni, concordando nell'analisi e nell'apprezzamento degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, valgono a saldarsi in un unico complesso corpo motivazionale (cfr. Cass., Sez. 1, n. 8868/2000, Rv. 216906) - hanno considerato che l'istituto della sospensione con messa alla prova richiede che il minore dia inizio ad una rimeditazione critica sul passato e rappresenti la disponibilità ad un costruttivo reinserimento sociale;
ed hanno sottolineato che, seppure non sia richiesta la confessione degli addebiti, la frontale negazione di ogni responsabilità, effettuata nel caso di specie dal D.R. , risultava incompatibile con l'efficace adesione al progetto rieducativo, richiesta dalla messa alla prova.
3.3 Il terzo motivo di ricorso si pone ai limiti della inammissibilità.
Deve rilevarsi che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali;
con la conseguenza che il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali" (in tal senso, "ex plurimis", Cass. Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 10.01.1996, Rv. 203272). Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per effetto della L. 20 febbraio 2006, n. 46,
resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17905 del 23.03.2006, dep. 23.05.2006, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, dep. 28/04/1995, Rv. 201177; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che il ricorrente invoca, in realtà, una riconsiderazione alternativa del compendio probatorio, con riguardo alla destinazione allo spaccio del quantitativo di marijuana di cui si tratta, rispetto alla valutazione effettuata dai giudici di merito. E deve osservarsi, sul punto di interesse, che la Corte territoriale ha logicamente valorizzato - secondo un percorso argomentativo non censurabile in questa sede - sia l'entità della partita di droga, pari a 83 grammi di marijuana, dalla quale erano ricavabili 341 dosi medie singole, sia il contesto fattuale in cui la droga è stata rinvenuta, qualificato dalla disponibilità di un bilancino di precisione e di piccoli contenitori di plastica, ritenuti funzionali al trasporto delle dosi destinate allo spaccio.
4. Per quanto detto, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272, art. 29, come interpretato secondo diritto vivente (Cass. Sez. U, Sentenza n. 15 del 31/05/2000, dep. 11/10/2000, Rv. 216704) si rileva che il minorenne che ha proposto ricorso per cassazione non può essere condannato, in caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
Si dispone, inoltre, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2014