Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/06/2014, n. 32125
CASS
Sentenza 20 giugno 2014

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Massime1

In sede di giudizio minorile, l'ammissione alla messa alla prova dell'imputato, previa sospensione del processo, richiede da parte dell'interessato la rimeditazione critica del passato e la disponibilità ad un costruttivo reinserimento, le quali, pur non esigendo la confessione degli addebiti, risultano incompatibili con la frontale negazione di ogni responsabilità per gli stessi.

Commentario1

  • 1In G.U. il D.L. Caivano di contrasto alla criminalità giovanileAccesso limitato
    Pietro Molino · https://www.altalex.com/ · 8 settembre 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/06/2014, n. 32125
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32125
Data del deposito : 20 giugno 2014

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