Sentenza 7 dicembre 2012
Massime • 1
La concessione del beneficio della sospensione del processo con messa alla prova presuppone un giudizio prognostico positivo sulla rieducazione del minore, per la cui formulazione non può prescindersi dal tipo di reato commesso, dalle modalità di attuazione dello stesso e dai motivi a delinquere, al fine di valutare se il fatto contestato debba considerarsi un episodio del tutto occasionale e non, invece, rivelatore di un sistema di vita, che faccia escludere un giudizio positivo sull'evoluzione della personalità del minore verso modelli socialmente adeguati. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto il diniego del beneficio motivato in relazione al fatto commesso - l'omicidio preterintenzionale di un ragazzo colpito ripetutamente con pugni al volto nel corso di un diverbio - ritenuto espressione di un disagio non temporaneo ma come sintomo di una personalità radicata in un ambiente familiare e sociale connotato dalla prevalenza dei valori negativi della violenza e prevaricazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/12/2012, n. 14035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14035 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 07/12/2012
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 3036
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - N. 12685/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.E. , nato a (OMISSIS) , e da S.M. , nato a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza pronunciata il 15.12.2011 dalla corte di appello di appello, sezione minorenni di L'Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott.ssa CESQUI Elisabetta Maria, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito l'avv. De Paulis Alessandro, del Foro di Teramo, difensore di fiducia del G. , che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunciata il 10.11.2011 la corte di appello di L'Aquila, sezione minorenni, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale per i minorenni di L'Aquila, in data 8.3.2010, in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato G.E. e S.M. , imputati dei reati di omicidio preterintenzionale in concorso in danno di D.M.A. (capo a); ricettazione,
contestato al solo G. (capo b) ed incendio (capo c),
contestato ad entrambi, il primo alla pena di anni otto mesi uno giorni quindici di reclusione ed Euro 200,00 di multa, lo S. (mandato assolto dal delitto di incendio) alla pena di anni otto mesi uno di reclusione ed Euro 200,00 di multa, rideterminava la pena nei confronti degli imputati, diversamente qualificando il fatto di cui al capo c) nel reato di cui agli artt. 110 e 424 c.p., nella misura di anni otto giorni venti di reclusione per il G. ,
escludendo la pena pecuniaria inflitta allo S. , mentre confermava nel resto l'impugnata sentenza, anche in relazione al mancato accoglimento della richiesta di sospensione del processo per messa alla prova D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, ex art. 28 avanzata dagli imputati in primo grado, in considerazione della gravità del fatto e della loro negativa personalità. Avverso tale decisione, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso, a mezzo dei rispettivi difensori, con due autonomi atti di impugnazione, entrambi gli imputati, articolando distinti motivi di ricorso.
In particolare il G. eccepisce la mancanza ovvero la manifesta illogicità della motivazione della sentenza della corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto di confermare la sentenza di primo grado in ordine alla responsabilità dell'imputato per l'omicidio preterintenzionale di D.M.A. , senza considerare che uno dei testi che ha assistito ai fatti ha dichiarato che il G. si è limitato a dire al D.M. di andare via e di lasciar perdere, dando solo una spinta al petto della vittima per allontanarla, per poi tornare a sedersi, laddove è stato lo S.M. ad aggredire con inaudita violenza il D.M. , colpendolo al volto con due pugni e facendolo rovinare in terra, per cui il quadro probatorio a carico dell'imputato, anche in considerazione del carattere contraddittorio e confusionale delle dichiarazioni "rese da altri due soggetti non imputabili, ma comunque coinvolti nella vicenda" (cfr. p. 3 del ricorso del G. ), risulta insussistente.
Con il secondo motivo l'imputato deduce il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), in relazione al D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 28, in tema di processo penale a carico di imputati minorenni,
in quanto la valutazione negativa effettuata dalla corte territoriale sulla mancanza dei presupposti per concedere al G. la messa in prova di cui al citato D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 28 risulta smentita dalla condotta serbata dall'imputato dopo i fatti per cui è processo: egli infatti, nel corso del giudizio di primo grado, riconobbe la gravità del suo comportamento, pentendosene, chiedendo scusa ed impegnandosi a dimostrare un comportamento volto al recupero, come effettivamente ha fatto rimanendo, dopo la sentenza di primo grado, in stato di libertà e volontariamente in comunità, dove, come si evince dalle relazioni degli assistenti sociali, ha tenuto un comportamento esemplare volto al rispetto delle regole sociali e del prossimo;
inoltre risulta smentito che in occasione dell'aggressione in danno del D.M. egli abbia dimostrato una notevole violenza gratuita, come ritenuto dalla corte territoriale, in quanto, come si è detto, i pugni violenti che colpirono la vittima vennero sferrati dallo S.M. e non dal G. .
Lo S. , a sua volta, limita le proprie doglianze al vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma. 1, lett. b), sempre in relazione al D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 28 in quanto la corte territoriale, nel rigettare la relativa richiesta di sospensione del processo finalizzata a consentire la messa alla prova, ha utilizzato due parametri, la gravità dei fatti commessi ed il negativo ambiente sociale e familiare in cui lo S. è cresciuto, estranei alla previsione normativa, senza tenere conto del fatto che lo S. , ancora ristretto, partecipa attivamente a programmi di gruppo ed a progetti di risocializzazione, mostrando un fattivo e concreto interesse verso tali attività, per cui il rigetto della richiesta difensiva oblitera le finalità della citata disposizione normativa che ancora la concessione del beneficio esclusivamente ad una prognosi da compiere sulla personalità del minore in ordine al suo reinserimento sociale e non può essere giustificato dalla gravità del reato in contestazione, posto che, come evidenziato dalla corte costituzionale nella nota sentenza n. 412 del 1990, non vi sono limiti alla applicabilità del menzionato D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 28 anche per reati gravissimi, come quelli per cui lo S.
è stato condannato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi presentati nell'interesse di G.E. e di S.M. non possono essere accolti.
Iniziando ad esaminare la posizione del G. , va, innanzitutto rilevato che il primo motivo di ricorso appare del tutto inammissibile, sotto diversi profili.
Con esso, infatti, il ricorrente prospetta doglianze, peraltro formulate del tutto genericamente, senza riportare o allegare, ne' i nomi, ne' le dichiarazioni dei testimoni che darebbero sostanza alla tesi difensiva, con ciò violando il principio dell'autosufficienza del ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 1, 17/01/2011, n. 5833 , G.; Cass., sez. 6, 08/07/2010, n. 29263 , C. e altro), che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preclusa in sede di giudizio di cassazione (cfr. Cass., sez. 1, 16.11.2006, n. 42369 , De Vita, rv. 235507; Cass., sez. 6, 3.10.2006, n. 36546 , Bruzzese, rv. 235510; Cass., sez. 3, 27.9.2006, n. 37006 , Piras, rv. 235508). Ed invero non può non rilevarsi come il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art. 606 c.p.p., ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo, e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale esistenza della motivazione ed alla resistenza logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità, come si è detto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Cass., sez. 6, 26.4.2006, n. 22256 , Bosco, rv. 234148). Quanto al secondo motivo di ricorso, esso va trattato unitariamente alla posizione del coimputato S.M. , in quanto, come si è detto, entrambi i ricorrenti contestano il rigetto da parte della corte territoriale della censura in ordine alla mancata applicazione da parte dei giudici di primo grado della disciplina della sospensione del processo a carico di imputati minorenni, prevista dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 28. Si tratta di un motivo infondato.
Ed invero, risulta da tempo consolidatosi in sede di legittimità un orientamento, condiviso da questo Collegio, secondo cui in tema di procedimento concernente i minori, il beneficio della sospensione del processo con messa alla prova (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art.28) è caratterizzato dalla funzione di recupero sociale e di rieducazione. In questa prospettiva, il beneficio è rimesso al potere discrezionale del giudice ed è consentito solo nei casi in cui sia formulabile un giudizio prognostico positivo sulla rieducazione del minore e sulla evoluzione della sua personalità verso modelli socialmente adeguati, apparendo la condotta deviante come manifestazione di un disagio solo temporaneo dell'imputato minorenne, superabile attraverso l'impegno in un progetto di vita socialmente integrato. La relativa valutazione va fondata sul tipo di reato commesso, le sue modalità di attuazione, i motivi a delinquere, i precedenti penali del reo, la sua personalità, il suo carattere e su ogni altro elemento utile per la formulazione dell'indicato giudizio (cfr. Cass., sez. 2, 19/03/2008, n. 15090 ). Siffatto giudizio è riservato, in via esclusiva, con l'attribuzione di un'ampia discrezionalità, al giudice di merito, la cui valutazione sulla personalità del soggetto e la possibilità di rieducazione e reinserimento nella vita sociale, se correttamente e adeguatamente motivata, non è quindi censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass., sez. 6, 05/03/2007, n. 11289 , P.A.). Tale orientamento, appare, peraltro, del tutto conforme ai principi affermati nella richiamata sentenza della Corte Costituzionale 27/09/1990, n. 412 , in cui i Giudici delle leggi hanno ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 28, comma 1 e D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272, art. 30 nella parte in cui non prevedono, per i reati puniti con la pena dell'ergastolo, l'applicabilità dell'istituto della sospensione del processo per la messa in prova della personalità dell'imputato, consentendo tali articoli l'applicazione generalizzata dell'istituto, anche allorché si proceda per reati puniti con l'ergastolo, in quanto non esclude aprioristicamente dall'ambito di operatività del citato istituto reati connotati da particolare gravità (come, per tornare al caso in esame, l'omicidio preterintenzionale), ma si limita ad individuare una serie di indici rivelatori (tra cui, per l'appunto, il tipo di reato commesso, le sue modalità di attuazione, i motivi a delinquere), da prendere obbligatoriamente in considerazione al fine di valutare se il fatto contestato sia da considerare un episodio del tutto occasionale e non, invece, rivelatore di un sistema di vita, che faccia escludere un giudizio prognostico positivo sull'evoluzione della personalità del minore verso modelli socialmente adeguati. Orbene nel caso in esame, la corte di appello si è puntualmente attenuta ai principi di diritto innanzi indicati. Ed invero i giudici di secondo grado, con motivazione approfondita e logicamente coerente, hanno ritenuto che il fatto commesso (l'omicidio preterintenzionale di un povero ragazzo, colpito ripetutamente con pugni al volto nel corso di un diverbio con gli imputati) non possa considerarsi espressione di un disagio temporaneo, apparendo, piuttosto, come il sintomo di una personalità radicata in un ambiente familiare e sociale connotato dalla prevalenza di valori negativi, quali la violenza e la prevaricazione, come dimostrato anche dall'intervento del padre del G. , che ha aiutato il figlio a dare fuoco al ciclomotore, di provenienza furtiva, con cui l'imputato si era recato sul luogo in cui era stato aggredito il D.M. , allo scopo di impedire agli inquirenti di risalire al giovane, nonché dalla circostanza, invero significativa, che gli imputati non hanno tentato nessun gesto riparatorio nei confronti della famiglia della vittima (cfr. pp 9 e 4 della impugnata sentenza). Sulla base delle svolte considerazioni i ricorsi proposti nell'interesse di G.E. e di S.M. vanno, dunque, rigettati.
Va, infine, disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 5.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2013