Cass. pen., sez. V, sentenza 07/12/2012, n. 14035
CASS
Sentenza 7 dicembre 2012

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La concessione del beneficio della sospensione del processo con messa alla prova presuppone un giudizio prognostico positivo sulla rieducazione del minore, per la cui formulazione non può prescindersi dal tipo di reato commesso, dalle modalità di attuazione dello stesso e dai motivi a delinquere, al fine di valutare se il fatto contestato debba considerarsi un episodio del tutto occasionale e non, invece, rivelatore di un sistema di vita, che faccia escludere un giudizio positivo sull'evoluzione della personalità del minore verso modelli socialmente adeguati. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto il diniego del beneficio motivato in relazione al fatto commesso - l'omicidio preterintenzionale di un ragazzo colpito ripetutamente con pugni al volto nel corso di un diverbio - ritenuto espressione di un disagio non temporaneo ma come sintomo di una personalità radicata in un ambiente familiare e sociale connotato dalla prevalenza dei valori negativi della violenza e prevaricazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 07/12/2012, n. 14035
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14035
    Data del deposito : 7 dicembre 2012

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