Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/04/2013, n. 23355
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Sentenza 12 aprile 2013

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In tema di procedimento minorile, la sentenza con cui il GUP pronunci nei confronti del minore, sentenza di non luogo a procedere perché estinti i reati per esito positivo della messa in prova, non può essere censurata in sede di legittimità per difetto di motivazione in ordine alla dimensione dei fatti, alla penale rimproverabilità, alla prognosi effettuata, trattandosi di elementi apprezzabili antecedentemente in ordine alla sospensione del processo per l'esperimento della messa alla prova e che, pertanto, possono costituire oggetto di censura in sede di impugnazione della relativa ordinanza di sospensione. La motivazione della sentenza di non luogo a procedere, ex art. 29 d.P.R. n. 448 del 1988, concerne, invece, il positivo giudizio in ordine all'accertamento dell'andamento ed al risultato della messa in prova risultante dal procedimento di osservazione, di trattamento e di sostegno, ed è detto giudizio che può costituire oggetto di specifica censura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/04/2013, n. 23355
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23355
    Data del deposito : 12 aprile 2013

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