Sentenza 12 aprile 2013
Massime • 1
In tema di procedimento minorile, la sentenza con cui il GUP pronunci nei confronti del minore, sentenza di non luogo a procedere perché estinti i reati per esito positivo della messa in prova, non può essere censurata in sede di legittimità per difetto di motivazione in ordine alla dimensione dei fatti, alla penale rimproverabilità, alla prognosi effettuata, trattandosi di elementi apprezzabili antecedentemente in ordine alla sospensione del processo per l'esperimento della messa alla prova e che, pertanto, possono costituire oggetto di censura in sede di impugnazione della relativa ordinanza di sospensione. La motivazione della sentenza di non luogo a procedere, ex art. 29 d.P.R. n. 448 del 1988, concerne, invece, il positivo giudizio in ordine all'accertamento dell'andamento ed al risultato della messa in prova risultante dal procedimento di osservazione, di trattamento e di sostegno, ed è detto giudizio che può costituire oggetto di specifica censura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/04/2013, n. 23355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23355 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 12/04/2013
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 817
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 5577/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.A. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 521/2011 GUP PRESSO TRIB. MINORI di TORINO, del 24/09/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANIELLO Roberto che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore l'Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) del Foro di Vercelli che si e associato alla richiesta del P.G.. RITENUTO IN FATTO
1. Il GUP del Tribunale per i minorenni di Torino, con sentenza del 24/9/2012, dichiarò non luogo a procedere nei confronti di C.A. , imputato di plurime violazioni del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, e degli artt. 337, 588 e 635 c.p., perché estinti i reati in parola per esito positivo della prova (D.P.R. n. 448 del 1988, artt. 28 e 29).
2. Avverso la predetta statuizione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Torino propone ricorso per cassazione, corredato da unitaria, articolata censura, con la quale denunzia vizio motivazionale in questa sede rilevabile, per quanto appresso. A fronte di una pluralità di contestazioni di reato, che avevano riguardato l'arco temporale intercorrente dall'ottobre 2009 al maggio 2010, il giudice aveva prosciolto l'imputato, senza che fosse dato cogliere il percorso argomentativo, che avrebbe dovuto riguardare i seguenti profili: a) accertamento dei fatti delittuosi e del ruolo dell'imputato "nell'economia delle singole vicende"; b) indagine sull'imputabilità del giovane, il quale all'epoca dei fatti era oramai prossimo alla maggiore età, nonché sulla personalità dello stesso, nel momento in cui il GUP aveva deciso di metterlo alla prova;
"sarebbe stato essenziale (...) dare conto in sentenza, anzitutto, di come il giovane "era" e si atteggiava nella fase all'esito della quale il G.U.P. ritenne di disporre la prova, di cui, in tal modo si sarebbe compresa l'effettiva motivazione (mentre la sentenza fa menzione solo della data dell'ordinanza sospensiva e della durata del periodo di prova, senza dire o richiamare alcunché dell'essenziale, cioè dei contenuti e delle specifiche finalità, in rapporto alla personalità di questo giovane, della prova)"; e) non vi era motivazione sul punto, definito essenziale, della positività della prova, essendosi il G.U.P. limitato ad una motivazione apparente, mediante modulo prestampato, dal quale era dato cogliere sol che vi era stato il "perfetto" rispetto degli impegni assunti, senza che fosse stata resa spiegazione degli impegni medesimi, cioè, in definita, venendo meno all'obbligo di motivare, allegando le osservazioni dei servizi, sulla constata positiva evoluzione della personalità; ne' poteva soddisfare l'esigenza prospettata l'asserto (del quale restava ignota la fonte) dell'assenza di nuove denunce a carico, anche perché l'imputato era divenuto maggiorenne nell'agosto del 2011; in definitiva, era rimasto ignoto il "percorso" compiuto dal giovane.
3 In data 9/4/2013 è pervenuta memoria nell'interesse dell'imputato con la quale vien chiesto rigettarsi il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso, nonostante l'essenzialità della motivazione del provvedimento impugnato, non può trovare accoglimento.
4.1. Pur limitando l'analisi allo scandaglio qui necessario, occorre far sommario cenno a taluni dei presupposti dell'istituto della messa alla prova processuale regolato dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, artt. 28 e 29, e dal D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272, art. 27, (norme di attuazione, coordinamento e transitorie del D.P.R. n. 448 cit.), comunemente chiamata, mutando il termine, dal peraltro dissimile istituto anglosassone di riferimento, probation minorile. Sussistendo solo il ceppo della comune radice d'interventismo sociologico, l'istituto in esame si differenzia, inoltre, come messo in evidenza dalla dottrina che ha avuto modo di approfondire l'argomento, dal cd. probation penitenziario, il quale non previene la condanna, ma la presuppone, e, almeno nell'impostazione iniziale - prima cioè della sentenza della Corte Cost. n. 569 del 22/12/1989, richiedeva una fase di sperimentazione ed osservazione carceraria e, nell'assetto attuale, al netto degli interventi caducatorio - manipolatori del Giudice delle leggi e delle novelle legislative di adeguamento, costituisce forma elettiva d'espiazione alternativa, non tanto di condanne per fatti esigui, ma di residuo esiguo di anche cospicua pena, per il resto espiata. Devono marcarsi, inoltre, le discrasie con la sostituzione di pena;
pur dovendosi osservare che la libertà controllata applicata all'imputato minorenne si esegue nelle forme dell'affidamento in prova al S.S. (anche se le predette modalità restano ancorate, sulla base di quanto disposto, con dubbia razionalità e coerenza logica, dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 75, alla casuale circostanza che al momento della trasmissione dell'estratto della sentenza l'imputato non abbia ancora compiuto i diciotto anni), anche in questo caso, si è in presenza di una forma espiativa di pena, pur risalendo la decisione della sostituzione allo stesso giudice della condanna e non al tribunale di sorveglianza, come nel caso delle sanzioni alternative. Senza contare, infine, che nella messa alla prova minorile le prescrizioni, facendo parte del patto intercorso, appaiono autodeterminate, piuttosto che eterodeterminate come negli altri due casi.
In estrema sintesi lo scopo dell'istituto qui al vaglio è stato rinvenuto nel recupero del soggetto che si è trovato a delinquere nel corso della minore età, fase di vita, questa, altamente critica a causa della fragilità, della difficoltà di cogliere ed apprezzare corretti modelli comportamentali, in contesti sociali altamente confusivi, nei quali appaiono vincenti i nefasti modelli dell'egoismo antisociale, utilizzando il processo, anzi meglio, l'occasione del processo per sperimentare un tentativo spiccatamente special preventivo, che rifuggendo dalla stigmatizzazione della detenzione (dalla quale si ottiene sovente l'effetto perverso contrario che si vorrebbe scongiurare) o riducendola al minimo utile per innestare processi di rivisitazione, all'epilogo positivo del quale, quando, cioè, risulti probabile il superamento del percorso deviante e il proficuo inserimento sociale, lo Stato rinuncia all'affermazione della propria pretesa punitiva (di procedimento attraverso il quale il fatto di reato diventa "estraneo" al soggetto che lo ha commesso si parla, a ragione, nella sentenza di questa Corte n. 19532 del 9/4/2003).
4.2. L'assetto costituzionale del nostro sistema fa escludere in radice che si possa piegare il probation minorile al modello anglosassone della diversion non garantita (misura nella quale restano inestricabilmente confusi i profili della colpa, della punizione, del sostegno e dell'aiuto, a prescindere da un legale e compiuto accertamento della penale colpevolezza). Ciò non significa, tuttavia, che il nostro legislatore abbia, in alternativa, sposato tout court il contrapposto modello, altrove adottato, che vuole vedere affermata solennemente la penale colpevolezza del soggetto in una sentenza interlocutoria, alla quale, poi, ove ne sussistano i presupposti, farà seguito la prova. Una tale scelta, infatti, è stata scientemente avversata allo scopo di ridurre al minimo il processo sociale di etichettamento e stigmatizzazione a carico di un adolescente, o, comunque, di soggetto ancora in giovane età, che, auspicabilmente, dall'innestato processo troverà utile giovamento per il recupero e l'emenda.
La soluzione adottata, secondo la consolidata opinione dottrinaria e giurisprudenziale, ancora l'istituto, nell'alveo della giurisdizione penale pienamente garantita, all'accertamento di una ipotesi di reato colpevolmente commessa da persona minore d'età, da reputarsi capace d'intendere e di volere, ai sensi dell'art. 98 c.p., in relazione al fatto specifico contestatogli.
Devesi, in definitiva, trattare di fatto del quale possa addebitarsi la rimproverabilità penale, in assenza di scriminanti ed esimenti o cause d'improcedibilità (cfr., sia pure incidentalmente, Corte Cost. n. 125 del 14/4/1995). Da ciò consegue che la prova non è affatto diretta a verificare la capacità d'intendere e volere dell'imputato (il quale, peraltro, ben consapevolmente deve fare la scelta matura e non priva di rischi e possibili ricadute negative), la quale, peraltro, deve misurarsi al momento del fatto, ma a modificare positivamente la personalità in formazione dell'imputato, inducendolo ad una razionale opzione per una scelta di vita socialmente apprezzabile, stimolando il recupero di risorse ambientali, scolastiche, educative, lavorative, culturali e familiari (perciò deve confermarsi la correttezza dell'equiparazione, pur al fine di ricoprire il ruolo di testimone assistito, dell'imputato messo alla prova con quello condannato, operato da questa Corte con la sentenza n. 7954 del 29/1/2013). A questo punto occorre chiarire in quali termini e con quali strumenti il giudice deve dar mostra di aver apprezzato il fatto, la sua procedibilità, la colpevolezza e la maturità dell'imputato, il quale, in difetto, come si è cercato di spiegare, ha diritto alla formula assolutoria o di proscioglimento del caso. La natura "trasparente" del processo impone, pur rispettato il limite della stigmatizzazione, di rendere leggibile, seppure per sintesi, ma non in forma criptica o totalmente elusiva, il convincimento di colpevole rimproverabilità penale;
non potendosi condividere le pur minoritarie voci contrarie, che propugnano la tesi del silente procedere, così da proteggere al massimo l'imputato dai pericolo dell'etichettamento.
La qualità di una tale disamina da taluno è stata, non infelicemente paragonata alla delibazione che effettua il giudice del patteggiamento;
ne' appare condivisibile l'opinione che, in una prima fase, si affacciò presso taluni giudici di merito, secondo la quale l'istituto presupporrebbe necessariamente la previa confessione dell'imputato (trattasi, invero, di un presupposto non previsto dalla legge, estraneo alla logica del probation;
quel che serve, come è stato scritto, è che l'imputato, il quale chiede o condivide la scelta della prova, non neghi le evidenze fattuali, pur ridimensionando o riqualificando l'episodio, non assuma, in definitiva, il ruolo di vittima ingiustamente perseguitata). La sede che appare più consona, almeno quando il probation è disposto (come accade nella stragrande maggioranza dei casi) all'udienza preliminare, è costituita dall'ordinanza con il quale il G.U.P. sospende il processo e avvia la prova, o, ancor prima, con quella con la quale lo stesso giudice richiede ai servizi il progetto di fattibilità.
L'ordinanza che dispone l'affidamento in prova può essere impugnata dall'imputato e dal suo difensore (evidentemente, dopo l'intervento della Corte Cost. di cui alla citata sentenza n. 125, ove si sì a dato corso all'esperimento senza aver acquisito il consenso dell'interessato) e dal P.M. Il discorso si complica ove la messa alla prova venga disposta nel corso del giudizio dibattimentale. In questo caso, infatti, salvo il ricorrere di dichiarazioni ampiamente confessorie o la sussistenza di atti irripetibili inequivoci, la sede impone di sospendere il processo ai sensi dell'art. 28 cit. solo ad istruttoria dibattimentale esaurita.
4.3. Di conseguenza, erra il ricorrente a contestare con il ricorso qui all'esame la sentenza emessa ai sensi del D.P.R. n. 388 del 1988, art. 29: le valutazioni in ordine alla dimensione dei fatti, alla penale rimproverabilità, alla prognosi (cioè che attraverso l'esperimento della prova potesse ottenersi l'effetto auspicato), infatti, risalgono all'ordinanza con la quale il processo venne sospeso e l'imputato messo alla prova.
Quanto alla censura afferente all'ellittica motivazione riguardante il positivo esito della prova deve rilevarsi (pur essendo auspicabile una maggiore specificazione, magari operata attraverso il rinvio consapevole ai singoli aggiornamenti orali e scritti resi nel corso dell'esperimento dal Ufficio Distrettuale di Servizio Sociale per i Minorenni, di concerto con i servizi locali incaricati di prestare collaborazione) che l'andamento e il risultato dalla stessa si traggono da un procedimento di osservazione, trattamento e sostegno (D.P.R. n. 448 del 1988, art. 28, comma 2) le cui risultanze sono in atti e che ogni tentativo di arricchimento motivazionale, sul punto, non può sfuggire dalle risultanze in parola.
Ovviamente, ove il P.G. ricorrente, piuttosto che dolersi genericamente della mancanza motivazionale, avesse prospettato specifica ragione di contestazione di un tal positivo giudizio, in assenza di precipuo approfondimento motivazionale sul punto, la censura avrebbe colto nel segno (emblematicamente, invece, il ricorrente, si duole della mancata specificazione della fonte dalla quale il giudice aveva attinto l'informazione che l'imputato non era stato più denunziato dopo i fatti per cui è processo, ma non adduce affatto che l'affermazione non sia corretta).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2013