Cass. civ., sez. I, sentenza 21/05/2003, n. 7953
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Sentenza 21 maggio 2003

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In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione relativa ad aree non legalmente edificabili, il negare rilievo alla illecita possibilità di edificare su di esse non contrasta, oltre che con la Costituzione, con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo o con l'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla stessa (che prevede il potere degli stati di privare della proprietà i cittadini per causa di pubblica utilità e alle condizioni di legge), atteso che sarebbe illogico ritenere che quest'ultimo consenta di determinare con fattori illegali il serio ristoro a favore del proprietario.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'art. 16, ultimo comma, della legge n. 865 del 1971 prevede il diritto dell'espropriato al rimborso delle somme pagate dallo stesso per qualsiasi imposta - e dunque anche per l'imposta di registro - relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile precedente all'espropriazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/05/2003, n. 7953
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7953
    Data del deposito : 21 maggio 2003

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