Sentenza 26 giugno 2001
Massime • 2
In sede di accertamento della vocazione edificatoria di un fondo ai fini della determinazione della indennità di esproprio ex art. 5 bis del D.L. n. 333 del 1992, introdotto dalla legge di conversione n. 359 del 1992, va attribuita efficacia di vincolo conformativo della proprietà - di cui il giudice deve, pertanto, tener conto ai fini indicati - , e non già di vincolo espropriativo (riservata agli strumenti attuativi che dispongono della sorte dei singoli lotti) ad atto di pianificazione urbanistica che destina parti del territorio comunale alla viabilità generale od a servizi pubblici, operando, quindi, nell'ambito di mera zonizzazione generale.
Ai fini della determinazione della indennità di esproprio secondo i criteri dell'art. 5 bis del D.L. n. 333 del 1992, introdotto dalla legge di conversione n. 359 del 1992, in presenza di uno strumento urbanistico vigente ed applicabile, è sulla sola base di esso che va individuata la capacità edificatoria o la natura agricola di un fondo, fermo restando che la cosiddetta edificabilità di fatto assume rilievo solo residuale, con la conseguenza che, solo una volta accertata la vocazione edificatoria del fondo alla stregua di detti strumenti, possono assumere rilevanza, in sede di individuazione del valore di mercato dell'area stessa come componente dei parametri di cui al citato art. 5 bis, i profili attinenti alle preesistenti opere di urbanizzazione, e l'inserimento in comparto già ampiamente edificato. (Nella specie, alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha cassato la decisione della Corte territoriale che, ignorando che il terreno espropriato era legalmente inedificabile perché insistente in zona destinata dal PRG alla viabilità pubblica, aveva dato indebito rilievo alla edificabilità del fatto dell'area, ravvisata nell'inserimento della stessa in un contesto di alta urbanizzazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/06/2001, n. 8685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8685 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - rel. Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Comune di VILLASANTA in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Roma, via Monte Santo 25, presso l'avv. Giacomo Sibilio e rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Antonino Scarvaci di Monza
- ricorrente -
contro
GH NG - GH MA n.q. di eredi di RL ID, elettivamente domiciliati in Roma, via Silla 3, presso l'avv. Carlo Ferzi e rappresentati e difesi giusta delega in atti dal predetto avv. Ferzi e dall'avv. Mariarosa Riva Carlomagno di Monza
- controricorrenti -
E
RL ID
- intimata -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2270 del 31.7.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.02.01 dal Relatore Cons. Dott. Luigi Macioce.
Udito l'avv. Grossi (in sost.) per il ricorrente Comune ed udita l'avv. Riva Carlomagno per i controricorrenti.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 7.11.1992 ER ID, proprietaria di un fondo di mq.
8.700 sito nel Comune di Villasanta, espropriato con decreto 22.6.92, conveniva innanzi alla Corte d'Appello di Milano l'espropriante onde ottenere la determinazione della giusta indennità e la liquidazione dell'indennità da occupazione legittima, ragguagliate al valore correlato alla vocazione edificatoria del fondo. Nella dichiarata contumacia del Comune, espletata CTU, la Corte con sentenza 31.7.98 determinava in lire 240 milioni l'indennità di esproprio ed in lire 76.874.388 l'indennità da occupazione legittima. Affermava la Corte in motivazione: che il fondo espropriato, per la sua ubicazione, aveva una indiscutibile vocazione edificatoria di fatto;
che, quanto alla edificabilità legale, non potendosi valutare ne' il PRG del 1982 (che includeva il fondo nel lotto strade 1989) ne' il PRG del 1970 (che pur includeva l'area in una zona destinata a viabilità e ad attrezzature di pubblico interesse), dato che tali piani contenevano vincoli preordinati all'esproprio, occorreva far capo al PRG adottato con delibera del C.C. 115/62, che destinava le aree a zona residenziale con indice di edificabilità pari a 3mc/mq.; che pertanto dovevasi applicare l'art. 5 bis della L. 359/92 con la riduzione del 40%; che, sulla base delle esatte conclusioni peritali, l'indennità, già decurtata, andava determinata in lire 240 milioni e su di essa andavano computati gli interessi corrispettivi;
che l'indennità di occupazione legittima andava calcolata ragguagliando gli interessi legali alla computata indennità di esproprio, escludendosi su entrambe l'applicazione della rivalutazione monetaria. Per la cassazione di tale sentenza il Comune ha proposto ricorso l'11.6.99 (notificandone copia al procuratore domiciliatario della ER e, personalmente, ai suoi eredi) ivi proponendo quattro motivi. Si sono costituiti i predetti eredi con controricorso 21.7.99, illustrato in memoria finale.
I difensori hanno discusso oralmente la causa ed il PG ha rassegnato le trascritte conclusioni finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va considerato, preliminarmente, e con riguardo al rilievo mosso nelle premesse del controricorso, che, se pur nella intestazione del ricorso il Sindaco del Comune ha asserito di disporre di autorizzazione rilasciata dal "Consiglio Comunale", agli atti risulta tempestivamente depositata delibera 293 in data 1.6.99 della Giunta Municipale ad oggetto l'impugnazione per cassazione della sentenza della Corte milanese.
Venendo all'esame dei motivi del ricorso, ritiene il Collegio che, fondate le censure contenute nei primi due motivi, e nel loro accoglimento restando assorbita la cognizione del terzo e quarto mezzo, la sentenza 31.7.98 debba essere cassata con rinvio ad altra sezione della stessa Corte, per riesame della opposizione alla luce dei negletti principii di diritto.
Con il primo motivo il Comune denunzia la violazione dell'art. 5 bis della legge 359/92 ed il vizio di motivazione commessi nell'avere i
Giudici milanesi dato indebito rilievo alla pretesa edificabilità di fatto del fondo ed ignorato che il terreno era legalmente inedificabile perché insistente in zona destinata dal PRG alla viabilità pubblica, e quindi rientrante nell'efficacia di un vincolo di tipo conformativo.
Con il secondo motivo, al primo strettamente connesso, si sottolinea la violazione di legge commessa nel riguardare l'edificabilità di fatto come ipotesi alternativa a quella di diritto (erroneamente pur ravvisata).
Entrambi i motivi, che attingono la stessa complessa ratio decidendi della pronunzia, sono fondati.
In primo luogo la Corte territoriale ha espressamente, ed in premessa, assegnato ruolo primario alla edificabilità di fatto dell'area (che ha ravvisato nel suo inserimento in un contesto urbano di alta urbanizzazione e di assoluta integrazione nel sistema di trasporti di Monza e Milano): ma in tal modo è stato violato il disposto della norma, come interpretato costantemente da questa Corte (da ultimo Cass. 8364/00 - 8223/00 - 9207/99 - 4300/99 - 8826/98 - 8648/98), alla cui stregua si deve affermare che, in presenza di uno strumento urbanistico vigente ed applicabile è sulla sua sola base che va individuata la capacità edificatoria o la natura agricola del fondo e, nel primo caso, la "misura" della stessa capacità (gli indici), restando fermo, da un canto, che l'edificabilità di fatto assume rilievo solo residuale (in caso di assenza di vigenti ed efficaci strumenti urbanistici) e che, dall'altro canto, solo accertata correttamente (ut supra) la vocazione edificatoria del fondo, i profili afferenti le preesistenti opere di urbanizzazione e l'inserimento in comparto già ampiamente edificato possono assumere rilevanza (e ciò nella sede della individuazione del valore di mercato dell'area stessa come componente dei parametri di cui all'art. 5 bis).
In secondo luogo, la Corte di Milano ha ritenuto che la vocazione edificatoria legale dell'area della ER scaturisse dal recupero di efficacia del PRG del 1962 (approvato con delibera 115/62 del Comune di Villasanta), a termini del quale l'area sarebbe ricaduta in zona residenziale semintensiva: e ciò sul rilievo che le contrarie e successive previsioni del PRG del 1970 e del 1982 - per le quali l'area era inclusa in zona riservata alla viabilità pubblica - dovessero disapplicarsi, in quanto fonti di vincoli preordinati all'esproprio. L'errore di diritto commesso dalla Corte territoriale - ed evidenziato correttamente dal Comune, che pur rammenta la non rilevata sopravvenienza di altro PRG (del 1986) contenente identica inclusione dell'area - appare di totale evidenza.
La sentenza impugnata, infatti, che ignora il PRG del 1986 e non motiva sulla ravvisata attitudine alla concreta localizzazione del PRG del 1982 (che si asserisce aver incluso l'area in una previsione preordinata ad esproprio denominata "lotto strade 1989"), attribuisce la stessa efficacia di vincolo anche al PRG del 1970 che - secondo la stessa formulazione della sentenza in esame - si limitava ad includere l'area de qua nella previsione di aree destinate alla viabilità pubblica e ad attrezzature di p.i..
E con ciò erroneamente si è attribuita efficacia di vincolo espropriativo (riservata agli strumenti attuativi che dispongono della sorte dei singoli lotti per la realizzazione dell'opera pubblica) ad atto di pianificazione urbanistica generale che, destinando parti del territorio comunale alla viabilità generale od a servizi pubblici, ed operando pertanto nell'ambito di mera zonizzazione generale, appone vincolo a carattere conformativo della proprietà del quale il Giudice di merito deve tenere conto nella scelta tra l'applicazione dell'art 5 bis ed il richiamo delle norme del 1971 sull'indennizzo delle aree agricole (terzo genere non essendo ammissibile).
E dalla applicazione di tali principii di diritto (ribaditi ex multis, e da ultimo, da Cass. 14851/00 - 12170/00 - 1698/00 - 8223/00 - 1220/00) essendosi la sentenza impugnata totalmente sottratta, essa dovrà, anche per tal ragione, essere cassata.
Resta assorbita, come in premessa affermato, la cognizione del terzo e quarto motivo (afferenti, l'uno, l'errore nella applicazione di parametri di valutazione del valore venale consoni a città di media grandezza e, l'altro, al computo per l'indennità di occupazione, degli interessi legali sul valore ignorando la concreta produttività agricola del fondo espropriato).
Sarà, infine, onere del Giudice di rinvio la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione,
accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, e dichiara assorbita la cognizione del terzo e del quarto;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia - anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità - ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2001