Sentenza 9 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/05/2001, n. 6429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6429 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2001 |
Testo completo
а н а авз REPUBBLICA ITALIANA Ж IN NOME L POROLO LI LA CORTE SU CASSAZIONE Oggetto Pagamento somma SEZIONE TERZA CIVILE : Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21103/98 Dott. Vittorio DUVA Presidente Consigliere Dott. Roberto PREDEN 14393 Cron. Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE 2321 Consigliere Rep. Dott. Giuliano LUCENTINI Ud.10/01/01Rel. Consigliere Dott. Ennio MALZONE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: er diritti L. 3000 dal Sig. FABRIZIO, già soci deller MODAFFERI LUCA, SCRIMENTI IL CANCELLI#19 MAG, 2001 il cessata Future Sound s.d.f., elettivamente domiciliati in ROMA VIA LAZIO 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PERI, difesi dall'avvocato SANDRO GIACOMELLI, CANCELLERIA [ giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
MAJESTIC SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore SA LE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio 2001 dell'avvocato TOMMASO MANZO, che la difende anche 19 disgiuntamente all'avvocato MARIO PALMIERI, giusta 1 delega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 110/98 del Tribunale di CREMA, emessa il 22/04/98 e depositata il 04/05/98 (R. G. 497/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/01 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 Ennio Attilio SEPE, che ha concluso per Generale Dott. il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Su istanza della Majestic spa il pretore di Crema ingiungeva con provvedimento monitorio del 14.9.90 alla а Future Sound s.d.f. di pagare all'istante la complessi- va somma di L.
3.409.240 con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi maturati dall'11.1.90, quale residuo credito per la fornitura delle merci di cui alla fattura n. 6475 del 13.10.89. Avverso tale decreto la debitrice proponeva opposi- zione con citazione del 18.10.90, sostenendo l'avvenuto pagamento della fattura posta a base del decreto in- giuntivo, giusta la quietanza liberatoria rilasciata da CA SA, agente della zona della Majestic spa. Il pretore di Crema con sentenza n. 72 del 28.6.96 accoglieva l'opposizione e annullava il decreto ingiun- tivo opposto, compensando le spese. Avverso tale sentenza proponeva appello la Majestic spa e il tribunale di Crema con sentenza n.110 del 22.4.98, in riforma dell'impugnata sentenza, respingeva l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto con tutte le conseguenze di legge. •Il giudice di appello, rilevato che esisteva con- trasto tra la quietanza liberatoria a saldo, rilasciata alla Future Sound sdf dal SA, quale agente di zona della Majestic spa a suo procuratore all'incasso, e l'estratto conto della creditrice del 30.3.1990, rite- neva che il primo dei detti documenti fosse non rispon- dente al vero, perché non confortato dalla prova dell'avvenuto pagamento dell'intero importo. Per la cassazione della decisione ricorrono Moda- ferri CA e NT ZI, quali soci della ces- sata Future Sound dfs, esponendo due motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la Majestic spa. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, deducendo il vizio di motivazione circa un punto decisivo della controver- sia, si sostiene che il giudice di appello è giunto al- 3 la conclusione che non vi è traccia dell'avvenuto paga- mento dell'importo di L.3.077.688, rispetto alla mag- gior somma portata dall'estratto conto del 30.3.90 del- la Majestic, senza che abbia dato adeguata motivazione dell'iter logico seguito per giungere a tale decisione. Il motivo è infondato, in quanto risulta espressa- mente dichiarato in motivazione dell'impugnata sentenza che il giudice di appello è giunto a tale conclusione confronto gli elementi costitutiviponendo а dell'estratto conto della Majestic del 30.3.90 e quelli riportati nella quietanza rilasciata dall'agente di zo- na della stessa Majestic in favore della debitrice, mettendo in evidenza che non v'è traccia dell'avvenuto pagamento delle fatture nn. 7335 e 73 e che la relativa attestazione di pagamento fatta dal SA contrasta per lo stesso importo con l'estratto conto della Maje- stic del 30.3.90 e trova un ulteriore conforto nel va- lore delle vetrinette che era stato sottratto dall'importo complessivo della quietanza rilasciata dal SA. L'iter logico seguito dal giudice d'appello è, quindi, adeguatamente espresso. Ogni altro controllo, implicando un riesame del me- rito, non è consentito in sede di legittimità. Con il secondo motivo di ricorso, deducendo la non 4 corretta applicazione dell'art. 1199 C.C. in relazione agli artt. 2731, 2733 e 2735 S.C., si sostiene che avendo la quietanza natura di confessione stragiudizia- le, la dichiarazione sottoscritta dal SA non poteva essere riconosciuta dal tribunale, anche in considera- zione del fatto che il sottoscrittore nemmeno aveva adombrato l'ipotesi che la medesima fosse frutto di violenza o di errore. Anche tale motivo è infondato, perché nella motiva- zione dell'impugnata sentenza è detto che il SA, sentito come teste, ha dichiarato di aver ricevuto as- segni e non anche contante e che "comunque" residuava un debito di oltre tre milioni", e nella motivazione medesima, in concreto, si rilevava che a tale dichiara- revocatorio della precedente dichiarazione siccome f zione non può attribuirsi altro valore se non quello frutto di evidente errore. Ne consegue il rigetto del ricorso, mentre la sus- sistenza di giustificati motivi induce alla compensa- zione delle spese di questo grado di giudizio fra le parti costituite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma addì 10.1.2001. 5 . AL CONS 3 . : R.G. 21103/1998 IL PRESIDENTE IGLIERE EST. Niñoi turvaوكسى IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, lì - 9 MAG, 2001 DI A IL CANCELLIERE M E R Giovanni Glambettis P U 10ST 250.000 S E N O hoooo TOT. 290000 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 149.77Registrate in gate 4.6 .2007orie „4.. Versate €. (euro.CENTOQUARANTANOVE/77.) alm P. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Mara razia DI FILIPPO) Responsabile Servizio Atti Giudiziari Dr.MRACCICHINI)