Sentenza 29 gennaio 2001
Massime • 2
Il regolamento necessario di competenza è ammesso soltanto contro l'ordinanza di sospensione necessaria del processo e non contro il provvedimento che abbia omesso di provvedere sulla medesima, disponendo la prosecuzione del processo; pertanto, il regolamento di giurisdizione proposto avverso il provvedimento che abbia disatteso l'istanza di sospensione per litispendenza internazionale non può essere convertito in regolamento di competenza.
Il regolamento necessario di competenza è ammesso soltanto contro l'ordinanza di sospensione necessaria del processo e non contro il provvedimento che abbia omesso di provvedere sulla medesima, disponendo la prosecuzione del processo; pertanto, il regolamento di giurisdizione proposto avverso il provvedimento che abbia disatteso l'istanza di sospensione per litispendenza internazionale non può essere convertito in regolamento di competenza.
Commentario • 1
- 1. Profili processuali del diritto alla protezione dei dati personali nel regime del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del riformato D.Lgs. n. 196/2003Accesso limitatoPasquale Mazza · https://www.altalex.com/ · 19 agosto 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/01/2001, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
CASA ZID S U LA CORTE SU REMADI CASSA SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto CORTE DEI CONTI - RESPONSABILITA' Dott. Andrea VELA - Primo Presidente - AMMINISTRATIVA Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di sezione - Dott. Alfio FINOCCHIARO- Presidente e Relatore R.G.N. 17252/99 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Cron. Uob Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Rep. - Ud. 01/12/00 Consigliere - Dott. Ernesto LUPO Dott. Roberto PREDEN - Consigliere - Dott. Ugo VITRONE - Consigliere ha pronunciato la seguente ORD INANZA sul ricorso proposto da: ET IO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CASTELFIDARDO 31, presso il suo studio, rappresentato e Richiesta copia studio difeso dall'avvocato GIUSEPPE TORELLI, giusta delega a dal Sig. US (per diritti L. 150D margine del ricorso;
11 1 6-01 IL CANCELLIERE - ricorrente
contro
LIRE 5000 CANCELLERIA RAPPRESENTANTE PROCURATORE GENERALE IL PUBBLICO elettivamente MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, 2000 domiciliato in ROMA VIA BAIAMONTI 25; AT222069 163 - controricorrente avverso la sentenza n. 119/99 della Corte dei Conti di ROMA, depositata il 12/04/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 01/12/00 dal Consigliere Dott. Alfio FINOCCHIARO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE, il quale chiede che la Corte di cassazione, a Sezioni Unite, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge. La Corte di cassazione, a sezioni unite, considerato che la Corte dei Conti, sez. II giu- risdizionale centrale, con sentenza n. 119/99/a del 12 aprile 1999, ha rigettato l'appello avverso la sentenza della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Puglia, con la quale IL TI insieme ad altri è stato condannato al risarcimento in favore dell'erario dell'ex U.S.L. BA/3 del danno causato in relazione ad un appalto per il servizio di ristorazione presso il locale nosocomio;
- considerato che avverso la sentenza della Corte dei Conti, sez. II giurisdizionale centrale IL TI - premesso che la Corte di cassazione aveva an- nullato con rinvio alla Corte di appello la sentenza di condanna emessa in sede penale per gli stessi fatti 2 3 - ha proposto ricorso per cassazione con il quale chie- de l'annullamento della decisione impugnata per contra- sto di giurisdizione, nonché per difetto assoluto di motivazione, dal momento che la pronuncia impugnata non ha tenuto presente che il proscioglimento in sede pena- le aveva fatto venire meno il presupposto per la con- danna in sede di giudizio contabile;
- considerato che il Procuratore generale presso la Corte dei Conti, nel resistere con controricorso, insiste per l'inammissibilità comunque, per l'infondatezza del ricorso;
- considerato che il ricorso per cassazione avver- so le decisioni della Corte dei Conti è ammissibile so- lo quando si deduca la violazione dei limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali di tale giudice;
considerato che
, nella specie, con il motivo di ricorso, si denuncia un cattivo esercizio da parte del- la Corte dei Conti della propria giurisdizione e cioè pretesi errores in iudicando commessi per non avere te- nuto presente che non vi poteva essere condanna per danno erariale in difetto di responsabilità penale;
- considerato che tali censure si esauriscono nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione am- А ministrativa e non toccano il tema del riparto dei com- piti fra detto giudice ed i giudici di altro ordine, 3 secondo il paradigma dello speciale rimedio ex artt. 111 cost. e 362 c.p.c.; considerato che, pertanto, il ricorso va dichia- rato inammissibile, senza pronuncia sulle spese, attesa la qualità pubblica della parte controricorrente;
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il giorno 1 dicembre 2000. Andrelite Il Presidente Il Collaboratore di Cancellerie Dellie Depositato in Cancelleria Roma, 17 GEN. 2001- Д а ш IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA