Sentenza 20 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/12/2002, n. 18179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18179 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2002 |
Testo completo
C.C.CC 6381 1817 9/ 0 2 ESENTE DA REGISTRAZIONI AI SENSI DEL D.P.REPUBBLICA ITALIANA N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUNOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.5906/99 Dott. io Finocchiaro Monaci Consigliere Dott. Stefano Consigliere 42883 Cron. Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere Rep. Dott. Antonio Merone Ud. 22-05-02 Ruggiero Cons. Rel. Dott. Francesco ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 63899 Ministero delle Finanze, in persona del tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12; ricorrente
contro
ZA IE, residente in [...], via Buenos Aires n.88; intimato avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Torino n.244/34/97 dedep.16-3-98. 1 M Udita la relazione della causa svolta dal Relatore 2299 Cons. Dott. Francesco Ruggiero. Svolgimento del processo La sigona ZA IE, dapprima con istanza di rimborso in via amministrativa e poi con ricorso in via di impugnazione avverso il silenzio-rifiuto della Direzione Generale delle Entrate, chiedeva il rimborso della ritenuta operata a titolo di IRPEF sulla indennità di ferie non godute. La Commissione Tributaria di primo grado di Torino con sentenza n.949/13/94 accoglieva il ricorso. L'Ufficio proponeva gravame. La Commissione Tributaria Regionale di Torino con sentenza n.244/34/97 del 16-3-98 rigettava l'appello. Il Ministero delle Finanze proponeva ricorso per cassazione, notificato il 12-3-99. Con l'unico motivo di doglianza veniva dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt.46 e 48 T.U.I.R.- D.P.R. 22-12-86, n. 917 e la motivazione su un puntoomessa, insufficiente e contraddittoria decisivo della controversia. Il contribuente non si costituiva. Con istanza del 13-2-2002 la Procura Generale presso la Corte di Cassazione, ai sensi degli artt.375 c.p.c. e 138 disp.att. c.p.c., chiedeva che 2 la Corte, in camera di consiglio, accolga il ricorso per manifesta fondatezza, con le conseguenze di legge. Motivi della decisione La presente controversia deve essere definita con sentenza in camera di consiglio, ai sensi dell'art.375 nuovo testo c.p.c.. In effetti, il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria è risultato manifestamente fondato. Secondo un orientamento consolidato di questa Corte (Cass.Sez. Trib., n3847/2001, n.3857/2001, n.4405/2001 e n.5172/2001) - dal quale non ci si intende condivisodiscostare, in quanto pienamente 1'indennità sostitutiva di ferie non godute va assoggettata ad IRPEF ai sensi degli artt.46 e 48 D. P.R. 22-12-86, n.917 e, quindi, a ritenuta d'acconto.La tesi si fonda su due concorrenti argomentazioni : l'indennità deriva dal rapporto di lavoro , poiché trae origine da posizioni soggettive costituite con tale rapporto;
l'indennità ha i caratteri di retribuazione aggiuntiva, diretta a remunerare la prestazione usurante svolta durante il periodo feriale oppure a ristorare il pregiudizio arrecato alle energie psichiche e fisiche del dipendente. 3 In definitiva, l'indennità ha la natura e la funzione di compenso, inteso questo nell'accezione 'lata in quanto mira a riequilibrare, sotto il profilo economico, gli effetti del lavoro svolto nel periodo feriale. Per le ragioni sinteticamente delineate, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, va cassata la impugnata sentenza. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. Sussistono giustificati motivi per pervenire ad una equa compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata;
decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente;
compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione il 22-5-2002. Il Relatore Il Presidente атт Dott. Francesco Ruggiero Dott Alfio Finocchiaro pann IL CANCELLIERE OT DEPOSITATO IN CANCELLERIA OL OU NA NO Oggi 2.0 DIC 2007 IL CANCELLIERE C1 NA CA a