Sentenza 27 gennaio 2009
Massime • 1
Non è nulla né inutilizzabile la ricognizione personale compiuta dalla persona chiamata, nel corso delle indagini preliminari, ad eseguire (una o più volte) l'individuazione fotografica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/01/2009, n. 7337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7337 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2009 |
Testo completo
7337 /09 37
Sent. N.311 R. Gen. N. 036506/2008
Udienza pubblica del
27/01/2009 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione seconda penale,
composta dagli ill.mi Sigg.:
ESPOSITO Dott. ANTONIO Presidente NUZZO Dott. LAURENZA Consigliere DIDOMENICO Dott. VINCENZO Consigliere IASILLO . Dott. ADRIANO Consigliere RAGO Dott. GEPPINO Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
su ricorso proposto da:
ZZ SS nato il [...], avverso la sentenza del
14/07/2008 della Corte di Appello di Firenze;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott.
Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Di Casola che ha concluso per l'inammissibilità;
FATTO
B
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confermava la sentenza pronunciata in data 15/11/2007 dal Tribunale
di Lucca con la quale RI MA era stato riconosciuto colpevole del delitto di rapina ai danni di NI AR e condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed € 1.500,00 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.
La Corte perveniva alla suddetta conclusione, osservando che:
la colpevolezza del prevenuto si desumeva: a) dal fatto che l'alibi
-
fornito era rimasto privo di riscontri in quanto i testi (peraltro parenti dell'imputato) che avrebbero dovuto dimostrarlo erano incappati in evidenti contraddizioni ed erano stati smentiti da un altro teste del tutto indifferente;
b) dalla circostanza che la parte offesa aveva riconosciuto, senza dubbio di sorta, il prevenuto come colui che l'aveva rapinata;
non poteva essere accolta la richiesta di concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n° 4 c.p., «visto che, oltre alla borsa, erano sottratti una somma in contanti (circa 100-150 euro),
un cellulare, una carta bancomat e di credito che, ovviamente, non fanno ritenere di speciale tenuità il danno cagionato»;
quanto alla pena ed alla concessione delle attenuanti generiche,
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2 va rilevato che quella irrogata è certamente congrua sia per la obiettiva gravità dell'episodio che per la personalità
dell'appellante, al cui attivo vi sono precedenti anche specifici.
Del resto il comportamento tenuto non solo non era improntato ad attività di leale collaborazione, ma cercava di fornire un alibi che,
come detto, in alcuni punti appare decisamente falso, Ed è per questo, ossia per l'elevata capacità criminale del prevenuto, indice di sicura pericolosità sociale, che vi è incompatibilità con le invocate generiche>>.
Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il
RI adducendo i seguenti motivi:
1. NULLITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONI DI NORME
PROCESSUALI: si duole il ricorrente che la Corte ha posto a base della sua decisione le individuazioni e la ricognizione eseguite durante le indagini preliminari, con ciò incorrendo
nell'inosservanza della norma che stabilisce l'inutilizzabilità della suddetta prova essendo stata assunta in violazione dell'art. 213
c.p.p.. D'altra parte, la ricognizione eseguita con l'incidente probatorio non sarebbe attendibile perché preceduta da due individuazioni ed una ricognizione nel corso delle quali la parte offesa aveva sempre riconosciuto il RI;
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3 2. CONTRADDITORIETÀ DELLA SENTENZA: lamenta il ricorrente che la
Corte, utilizzando sillogismi in modo contraddittorio e apparente,
ha ritenuto inattendibili i testi addotti dalla difesa (sol perché
familiari) mentre ha ritenuto attendibile il teste dell'accusa che,
peraltro, non era stato neppure lui in grado di ricordare il giorno e l'ora in cui avvenne la rapina;
3. ILLOGICITÀ DELLA SENTENZA: il ricorrente censura l'impugnata sentenza nella parte in cui:
3.1. ha negato il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n°
4 c.p. stante la modestia del provento della rapina;
ha negato la concessione delle attenuanti generiche (invocate 3.2. E
sotto il profilo delle disagiate condizioni socio economiche) e,
di conseguenza, non ha contenuto la pena entro limiti inferiori;
ERRONEA APPLICAZIONE DI NORME PENALI: la Corte, 3.3.
erroneamente, non aveva tenuto conto della diminuente per il rito abbreviato richiesto ma non concesso dal g.u.p.
MOTIVI
In ordine alla censura sub 1, in fatto, va osservato:
- la NI, il giorno stesso della rapina dopo circa due ore (ossia il 21/3/2007 alle ore 14,30) venne convocata dai C.C. i quali le mostrarono un fascicolo fotografico contenente cinque foto di pregiudicati lucchesi: la NI, senza alcun dubbio, riconobbe quella (la n. 4) raffigurante l'odierno ricorrente;
il 12.4.2007, la donna fu riconvocata dai CC del Reparto
Operativo della Questura di Lucca, che operavano su delega del
Pm e chiamata ad operare una nuova individuazione fotografica: i
C.C. le mostrarono un altro fascicolo, contenente stavolta 10 foto,
e la donna dichiarò di riconoscere il rapinatore nella numero 8
(raffigurante ancora una volta l'odierno imputato): a specifica richiesta degli inquirenti la NI dichiarò: «la percentuale di riconoscimento é del 90%. Ribadisco comunque che se potessi vederlo di persona sarei in grado di riconoscerlo con assoluta S
certezza. Faccio altresì presente che a tutt'oggi mi é rimasta impressa l'espressione della parte superiore del viso (occhi e sopracciglia)>>;
a questo punto, il PM, in data 1.6.2007, richiedeva una formale ricognizione di persona che veniva effettuata dinanzi al Gip - nelle forme dell'incidente probatorio. Scrive a tal proposito il Tribunale:
preliminarmente la donna ribadiva la propria descrizione del rapinatore, in termini analoghi e anche maggiormente circostanziati di quanto operato oggi in dibattimento e con una descrizione, de visu, che si attaglia perfettamente all'odierno imputato, e ricordava le precedenti individuazioni fotografiche avvenute presso i C.C., precisando che in entrambe le occasioni aveva operato l'individuazione in maniera spontanea e senza che alcuno le fornisse preventivamente indicazioni e descrizioni e senza avere visto in precedenza la foto del RI. La NI
riferiva al G.I.P. di essere stata lei stessa a richiedere, pur certa delle operate individuazioni in foto, di operare una ricognizione di persona, definendosi una «persona molto scrupolosa», affinché la sua sicurezza fosse maggiormente confortata. E l'esito della ricognizione di persona operata di lì a poco era ad avviso di questo
G.m. inequivocabile. La NI dichiarava, infatti: «Riconosco
nella persona posizionata la prima a destra come il rapinatore di quel giorno;
posso dire che anche la persona posizionata la seconda da sinistra ha una somiglianza con il rapinatore, ma c'é un particolare che mi porta però ad escluderlo e cioè il naso, che in questa seconda persona é più stretto e più allungato ed é del tutto diverso dalla persona che ho visto quel giorno. Il primo a destra,
invece, ha lo stesso viso e gli stessi occhi del rapinatore che ho ancora in mente e che ho rivisto in questa persona, la quale mi sembra soltanto avere una pancia più prominente di come la ricordavo nel rapinatore, mentre per tutto il resto della corporatura,
6 spalle comprese, le fattezze coincidono pienamente»>.
In diritto, va rilevato:
- l'individuazione fotografica eseguita dalla P.g. deve ritenersi una prova del tutto lecita in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova e può trovare ingresso nel dibattimento, ed essere posta a base della decisione, in forza del principio del libero convincimento, ove dal giudice venga ritenuta attendibile, all'esito del legittimo contraddittorio che, sul punto, in dibattimento, si può
sviluppare;
a sua volta, la ricognizione eseguita ai sensi dell'art. 213 c.p.p. con l'incidente probatorio ex art. 392 lett. g) c.p.p., è direttamente utilizzabile nel dibattimento ex art. 403 c.p.p.;
la circostanza che la parte offesa venga chiamata, nel corso delle indagini, ad eseguire (una o più volte) un'individuazione fotografica, non comporta la nullità o l'inutilizzabilità della successiva ricognizione ex art. 213 c.p.p., come pretende il ricorrente, laddove si consideri che lo stesso art. 213 c.p.p. nel dettare, a pena di nullità, in modo puntiglioso le modalità con le quali si deve svolgere la ricognizione, precisa che fra le domande che devono essere poste preliminarmente, vi è quella in cui il giudice deve chiedere al teste «se sia stato in precedenza chiamato
7 a eseguire il riconoscimento, se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se riprodotta in fotografia o altrimenti,
la persona da riconoscere [...]»: si tratta di domande che, come si desume dallo stesso tenore testuale dell'ultima parte del primo comma dell'art. 213 c.p.p., devono essere poste al fine di saggiare l'attendibilità del teste. Dal che si evince che, non solo non vi è
alcuna norma che impedisca di eseguire una ricognizione di persona quando il teste, nella fase delle indagini, sia stato chiamato ad effettuare una individuazione fotografica, ma, al contrario, la suddetta ipotesi è prevista come fisiologica dallo stesso legislatore. Si può, pertanto, affermare che la circostanza che a un teste (o alla parte offesa) venga chiesto di procedere prima ad una o più individuazioni e poi ad una ricognizione formale, non è mai causa di nullità e/o inutilizzabilità ma può
diventare solo causa di inattendibilità del teste ove, ad esempio, fra le individuazioni e le ricognizioni effettuate nei vari momenti, si mostri contraddittorio, incerto, reticente e così via;
nel caso di specie, il ricorrente, lungi dall'evidenziare eventuali
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incongruenze fra le individuazioni e la ricognizione, in cui, in concreto, sarebbe incappata la NI, al fine, appunto, di inficiarne l'attendibilità, si è limitato ad una infondata (per quanto detto) questione di diritto in astratto senza alcun collegamento con il concreto caso di specie;
di conseguenza, deve ritenersi che, prima le individuazioni e, poi,
-
il riconoscimento effettuato con l'incidente probatorio sono pienamente validi ed attendibili e, quindi, correttamente, la Corte,
li ha utilizzati perché, come risulta dall'impugnata sentenza, la parte offesa non è mai stata incerta né è mai caduta in alcuna contraddizione atteso che, fin dalla prima individuazione,
riconobbe subito con sicurezza il RI, riconoscimento che ha sempre mantenuto fermo, con estrema precisione, anche nella successiva ricognizione.
In ordine alla censura sub 2, va rilevato:
il Tribunale prima e la Corte territoriale poi, con motivazione
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ampia, hanno spiegato il motivo per cui i testi indotti dalla difesa dovevano essere ritenuti poco attendibili;
non è vero, come si duole il ricorrente, che la Corte territoriale, li abbia ritenuti inattendibili perché parenti di esso ricorrente: al contrario, come risulta dalla motivazione a pag. 8 e 9 (ma si legga anche la sentenza di primo grado a pag. 7/8), la Corte li ha ritenuti inattendibili perché smentiti, su una circostanza decisiva, da un teste del tutto indifferente e cioè dal meccanico Venturini;
9 di conseguenza, la doglianza, in quanto fuorviante, va disattesa.
In ordine alla censura sub 3, va osservato:
Ad 3.1.: la invocata attenuante ha natura oggettiva sicché i parametri che occorre utilizzare sono i seguenti: a) la valutazione oggettiva del danno «in base al valore della res o della somma» (Cass. 21.10.1993,
La Manna, Ced 195944): ove il danno sia oggettivamente rilevante ogni altra valutazione diventi superflua (Cass. 10.2.2005, Ced 231090
- Cass. 21.1.1992, Stirigone, Ced 189163); b) la rilevanza minima per la vittima nel senso che «la conseguenza diretta ed immediata alla parte offesa dal reato sia di valore economico pressoché irrilevante>>
(Cass. 24.1.1990, Corsi, Ced 184462): la suddetta valutazione dev'essere effettuata con riferimento al complessivo pregiudizio economico subito dalla persona offesa e non già al mero valore intrinseco dell'oggetto sottratto (Cass. 10.4.2002, Gafuri, Ced
222784; Cass. 8.10.2001, Giambò, Ced 219898). Risulta
dall'impugnata sentenza che il provento della rapina fu costituito da una borsa, una somma in contanti (circa 100-150 euro), un cellulare,
una carta bancomat e di credito: si tratta, con tutta evidenza, di un danno che non può qualificarsi di speciale tenuità non solo per il valore intrinseco della borsa, del cellulare e del denaro, ma anche per la potenziale utilizzabilità delle carte di credito che trascende il mero
10 valore delle carte in sé e per sé considerato. Di conseguenza, la motivazione addotta dalla Corte territoriale, sul punto, non si presta ad alcuna censura in quanto, essendosi uniformata ai costanti principi di diritto di questa Corte di legittimità, deve ritenersi corretta e congrua.
Ad 3.2.: sul punto va osservato quanto segue:
il tribunale di Lucca, nella sentenza di primo grado, ha ritenuto di riconoscere le attenuanti generiche sebbene equivalenti alla contestata aggravante, «per meglio adeguare l'irroganda pena al fatto>>;
la Corte territoriale, ha confermato in toto l'impugnata sentenza
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sicché, la parte motiva in cui è specificato che «per l'elevata capacità criminale del prevenuto, indice di sicura pericolosità
sociale, che vi è incompatibilità con le invocate generiche»>,
dev'essere intesa nel senso che non riteneva di diminuire la pena;
sotto questo profilo, pertanto, la censura, nella parte in cui lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, deve ritenersi fuorviante, proprio perché le medesime risultano concesse sebbene con giudizio di equivalenza;
d'altra parte, il ricorrente, non individua illogicità, contraddittorietà e/o mancanza di motivazione in ordine alla pena irrogata se non dolendosi, in modo del tutto generico,
A
J
11 dell'eccessività; di conseguenza, anche la suddetta doglianza dev'essere disattesa in quanto la Corte ha spiegato, con ragionamento congruo ed aderente alle risultanze processuali, che la pena, in considerazione del comportamento tenuto dal ricorrente e della sua personalità
desumibile dai suoi precedenti anche specifici (sei furti ed una rapina a mano armata), doveva ritenersi del tutto congrua.
In ordine alla censura sub 4, va semplicemente ribadita l'ineccepibile osservazione della Corte territoriale la quale, a fronte dell'eccezione sollevata dalla difesa, ha replicato: «se è vero che in sede di udienza preliminare era avanza richiesta sul punto [n.d.r: richiesta di rito abbreviato] è anche vero che il g.u.p. rigettava l'istanza ed essa non era ribadita in sede di prima udienza dibattimentale, dato che la difesa chiedeva l'ammissione di mezzi di prova (quale l'esame dell'imputato e l'escussione di testi a difesa che giustificava proprio con il fatto che la richiesta di abbreviato fosse stata disattesa), che il Tribunale
ammetteva». In altri termini, la richiesta, una volta disattesa dal g.u.p.,
avrebbe dovuto essere riproposta prima dell'apertura del dibattimento
(Corte Cost. 169/2003): poiché il prevenuto non la rinnovò, deve ritenersi esser decaduto dal relativo diritto sicché del tutto impropria deve ritenersi la richiesta di usufruire della diminuzione del terzo
12 della pena.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle Ammende
Roma 27/01/2009
IL PRESIDENTE tur (Dott. Antonio Esposito)
IL CONSIGLIERE EST.
(Dott. G. Rago) CANCELLERIA
IN DEPOGENITO
2009
IL CANCELLIERE FEB
19 Pieta Esposito
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