Sentenza 13 dicembre 2017
Massime • 1
In tema di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., il soggetto che non ha voluto il reato diverso, pur avendolo previsto e ritenuto sicuramente evitabile, risponde di un reato doloso sulla base di un atteggiamento colposo, consistente nell'essersi affidato, per realizzare l'altra condotta concorsualmente prevista con dolo, anche all'attività altrui, la quale come tale non è finalisticamente controllabile. (In motivazione la Corte ha precisato che al cospetto di un'azione collettiva si dilata l'onere di previsione a carico dell'aderente al progetto comune, specie nel caso di azione violenta contro una persona).
Commentario • 1
- 1. DETERMINAZIONE DELLA PENA: INCIDENZA DELLA RECIDIVA.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Giancarlo CORAGGIO; Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promosso dal Tribunale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/12/2017, n. 17502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17502 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2017 |
Testo completo
1 7502-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 13/12/2017 - Presidente - Sent. n. sez. VINCENZO ROTUNDO 1850/2017 MAURIZIO GIANESINI REGISTRO GENERALE ANGELO COSTANZO N.2415/2017 MIRELLA AGLIASTRO EMILIA ANNA GIORDANO Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AR SE nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 14/06/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore della parte civile, avvocato US Cincioni, che conclude chiedendo l'inammissibilita' dei ricorsi e si riporta alle conclusioni scritte che deposita, con nota spese;
uditi per i ricorrenti i difensori, avvocato Ferrero Marco e avvocato Angeli Valentina insistono per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. US La SA e OV TI NI impugnano, con motivi affidati ai rispettivi difensori, la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di Assise di appello di Roma ne ha confermato il giudizio di responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 56, 110, 112, comma 1, n. 1, 630 cod. pen., contestato al capo a) e art. 575 cod. pen., contestato al capo b).
2. La Corte di assise di appello di Roma, in riforma della sentenza del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma, esclusa, per IO TI NI l'aggravante di cui all'art. 112, comma 1, n. 1 cod. pen., riconosciute al predetto le circostanze attenuanti generiche, e riuniti i reati, nel vincolo della continuazione, ha rideterminato, con la diminuente del rito abbreviato, in anni sedici di reclusione la pena inflitta a GI NI e US La SA e in anni dieci di reclusione la pena inflitta al NI. Per questi, individuata la pena base per il reato di omicidio in quella di anni ventuno di reclusione, ha operato la diminuzione della pena ad anni diciotto di reclusione per la circostanza attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. e ad anni quattordici per le circostanze attenuanti generiche;
ha aumentato la pena, ex art. 81, comma 2 cod. pen., ad anni quindici e, quindi, per il rito, ha ridotto la pena a quella finale innanzi indicata. La Corte ha confermato le statuizioni accessorie nonché la condanna al risarcimento dei danni, da liquidare in separato giudizio, per le parti civili SE NE e AN MO.
3. Con motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., i difensori di US La SA e OV TI NI denunciano i vizi di violazione di legge e vizi di motivazione nei quali è incorsa la sentenza impugnata a riguardo della qualificazione giuridica dei fatti come delitto tentato di sequestro di persona a scopo di estorsione, motivo questo comune ad entrambi i ricorrenti mentre il NI, richiamato l' andamento dell'azione delittuosa, denuncia anche il titolo di responsabilità che lo vede coinvolto nel reato di omicidio, oltre all'erroneità ed ingiustizia del trattamento sanzionatorio applicatogli.
3.1. US La SA denuncia, in particolare:
3.1.1 vizio di violazione di legge e carenza di motivazione per la ritenuta sussistenza del tentativo di sequestro di persona a scopo di estorsione e mancata qualificazione del fatto nell'ipotesi di tentata rapina aggravata (artt. 56, 628, comma 3, n. 2 cod. pen.). La sentenza impugnata e, così quella di primo 1 grado, hanno argomentato sulla idoneità degli atti e dei mezzi utilizzati a commettere il reato, cioè la presenza di fascette di plastica e nastro adesivo da pacchi abbandonati in casa del NE, e da questa hanno ritenuto accertata anche la univocità degli atti che, tuttavia, essendo una caratteristica oggettiva della condotta, deve possedere ex se l'attitudine a denotare il proposito perseguito dall'agente. La sentenza impugnata, non motiva sul punto benchè le caratteristiche oggettive dell'azione e in primo luogo la circostanza che i tre - imputati non abbiano immediatamente aggredito il NE non appena questi aveva aperto la porta in pantaloncini corti e disarmato non indichino affatto che lo scopo dell'imputato e dei correi fosse quello di sequestrare il NE poiché, se tale fosse stato il fine perseguito, il commando, armato, vi avrebbe provveduto nella immediatezza. E' solo nel prosieguo dell'azione, quando il NE, insospettito, si era armato ed aveva iniziato una colluttazione con i tre, che i tre falsi finanzieri avevano impresso una diversa direzione all'azione immobilizzando la vittima. La loro intenzione, predatoria e costrittiva, non rivela tuttavia la volontà di privare la vittima della libertà personale oltre il tempo necessario ad ottenere l'ingiusto profitto, unico elemento, richiamato anche nella sentenza impugnata, che permette di differenziare il delitto di rapina, aggravato dal porre taluno in stato di incapacità, dal reato di sequestro di persona a scopo di estorsione. Né lo scopo dell'azione può essere desunto, per traslazione, da altro pregresso tentativo di sequestro di persona sperimentato da persone diverse dal ricorrente (RO AC e OV ST) ovvero dalla circostanza che gli inquirenti hanno trovato in casa della madre del NE un ingente patrimonio, trattandosi di evento estraneo all'azione dell'imputato.
3.2. OV TI NI denuncia:
3.2.1 vizio di violazione di legge e carenza di motivazione per la ritenuta sussistenza del tentativo di sequestro di persona a scopo di estorsione e mancata qualificazione del fatto nell'ipotesi di tentata rapina aggravata (artt. 56, 628, comma 3, n. 2 cod. pen.). La Corte di merito non ha fatto corretta applicazione dei principi evincibili dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali il reato di sequestro di persona è assorbito in quello di rapina quando la violenza usata per il sequestro si identifica e si esaurisce con il mezzo immediato di esecuzione della rapina stessa e deduce invece la sussistenza del reato di sequestro di persona, con carattere autonomo, dalla disponibilità di mezzi (le fascette e il nastro adesivo per pacchi) compatibili anche con la immobilizzazione del rapinato durante l'azione criminosa. La Corte romana, che sul punto non ha risposto alle deduzioni della difesa enunciate con i motivi di appello, non ha neppure valutato le dichiarazioni rese dal NI che ha riferito come si trattasse 2 di strumenti che sarebbero serviti per rendere temporaneamente innocuo il NE, se si fosse reso conto della loro falsa identità, o per il tempo necessario a perquisire l'abitazione ed allontanarsi dall'alloggio, senza temere immediate ritorsioni, ed ha fatto ricorso ad un precedente episodio al quale era estraneo il NI;
3.2.2 erronea applicazione della legge penale, artt. 110 e 116 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., poiché, contrariamente al giudice di primo grado che aveva ravvisato la responsabilità del NI ai sensi dell'art. 116 cod. pen., la Corte di appello è pervenuta alla conclusione che il NI avesse accettato il rischio di un diverso epilogo, trascurando che questi non solo non aveva materialmente commesso il fatto ma anche che l'uccisione del NE si era verificata dopo che il NI, attinto da un colpo di pistola al gluteo esploso dalla vittima, aveva perso i sensi e che, solo dopo tale accaduto, i complici, modificando il piano di azione, avevano deciso di sopprimere il NE, nel frattempo riparatosi nel bagno dell'abitazione. Le diverse conclusioni della Corte, che assimila la posizione del NE a quella dei correi, sono apodittiche e non suffragate dai riscontri processuali per poter collocare la decisione di eliminare il NE (pacificamente avvenuta dopo il ferimento del ricorrente) ad una fase antecedente, in termini di accettazione del rischio attraverso la categoria del dolo eventuale e dando, così, per provati fatti e circostanze prive di riscontro processuale e, cioè, che il NI ed i correi avrebbero progettato il sequestro prefigurandosi la reazione della vittima;
deliberato di sopraffare la vittima a qualunque costo e, anzi, si sarebbero prefissi di utilizzare l'arma in caso di difficoltà e si sarebbero rappresentati che l'impiego dell'arma avrebbe potuto comportare l'annientamento della vittima;
3.2.3. omessa motivazione in relazione alla misura della diminuente di pena ex art. 116 cod. pen. contenuta, rispetto alla potenziale misura di anni sette, in anni tre, motivazione doverosa in ragione della misura minimale praticata e avuto riguardo alla particolare natura dell'attenuante ed alle condizioni personali del NI al momento del fatto;
3.2.4. nullità della sentenza per mancanza di motivazione in relazione al motivo di appello con il quale la difesa invocava l'applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 nn. 2 e 5 cod. pen. in relazione al reato di omicidio poiché la condotta dolosa della persona offesa dal reato si poneva in rapporto di causalità con l'evento del reato non solo materialmente ma anche psicologicamente. Il NE, infatti, essendosi armato ed avendo ferito il NI poneva in essere per primo la condotta sulla quale si innescava la reazione dei suoi antagonisti i quali rispondevano con un'azione uguale e contraria, a scopo 3 difensivo e offensivo, e in tal modo abbandonando l'originario proposito delittuoso.
3.2.5. Con successiva memoria, a sostegno del motivo di cui al punto 3.2.2 che precede il difensore del NI ha allegato copia della richiesta di rinvio a giudizio a carico del NI per il reato di cui all'art. 4, commi 1 e 3 della legge 110/1975 per avere portato fuori della propria abitazione, in occasione dei fatti, un taser uzi, camuffato da torcia elettrica, circostanza che denota come il ricorrente non fosse stato armato quando si era recato nell'abitazione del NE, avendo unicamente la disponibilità di uno strumento non letale e idoneo a stordire, in caso di necessità, il rapinato e, quindi, non si era rappresentato diversamente dai complici che si erano procurati un'arma e che in seguito avevano deciso di usarla la possibile degenerazione dell'azione delittuosa - programmata in un vero e proprio conflitto a fuoco tanto che il NI aveva tentato di allontanarsi repentinamente dall'abitazione quando aveva notato che il NE, allontanatosi per prendere il documento di identità, era ritornato armato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati e meritano di essere rigettati.
2. Non è contestato che OV TI NI e US La SA, unitamente a GI NI, la mattina del 3 luglio 2014, travestiti da finanzieri si erano fatti ricevere da SI NE nell'abitazione di questi, e che all'esito di una colluttazione, i predetti avevano esploso un colpo di pistola all'indirizzo del NE che, attinto al cuore da un proiettile trapassante, era rimasto esanime al suolo. Ai fini della identificazione degli imputati, quali responsabili dei fatti soccorrono, in particolare, il rinvenimento delle loro impronte digitali sui fogli intestati Guardia di Finanza, rinvenuti all'interno dell'abitazione e le dichiarazioni rese al Pubblico Ministero il 15 settembre 2015 da OV TI NI, che, rimasto ferito nel corso dell'azione, era stato abbandonato dai correi nel cortile dell'abitazione ed era stato tratto in arresto nelle immediatezze del fatto. Nella sentenza impugnata è descritta la personalità della vittima ed i suoi trascorsi criminali, di estremo rilievo perché fornivano il movente dell'azione. SI NE, infatti, era stato condannato dal Tribunale di Roma per il delitto di riciclaggio di ingentissime somme di denaro, attraverso una fitta rete di società, appositamente costituite in Italia e all'estero, ed era risultato essere uomo di fiducia di NA MO capo di un'organizzazione criminale - versata nella commissione di fatti illeciti di natura varia e composita e volta 4 all'acquisizione di ingenti risorse finanziarie - nonché custode dell'ingente patrimonio illecitamente acquisito. Il giudice di appello rileva che già il giudice dell'udienza preliminare aveva ricostruito i fatti concludendo che la spiegazione dell'omicidio del NE risiedeva nel fallito tentativo di sequestrare il NE, con lo stratagemma di spacciarsi per agenti della Guardia di Finanza, al fine di farsi indicare il luogo di custodia del tesoretto, progetto non andato a buon fine e conclusosi con l'omicidio del NE.
3. E' infondato il primo e comune motivo di ricorso proposto dai ricorrenti che investe la sussunzione del fatto accertato nella fattispecie di cui all'art. 56- 630 cod. pen., piuttosto che in quella di concorso in rapina tentata aggravata.
4. La sentenza impugnata, ai fini della qualificazione giuridica della condotta, ha svolto una premessa sulle note sentenze di questa Corte che hanno esaminato i rapporti tra il delitto di sequestro di persona (di cui all'art. 605 cod. pen.) e il reato di rapina e sugli elementi strutturali del delitto di cui all'art. 630 cod. pen. ed ha concluso nel senso che le fascette di plastica e il nastro adesivo da pacchi, lasciati dagli imputati a casa del NE ed ogni altro strumento idoneo a immobilizzare un soggetto, costituiscono elementi univoci della determinazione di commettere il delitto di sequestro di persona, non essendo necessario, per la sua realizzazione, che la vittima venga condotta in diverso luogo da quello nel quale è stata bloccata. Soprattutto, giudice di appello ha evidenziato che la determinazione di immobilizzare il NE, fin tanto ché questi non avesse rivelato il luogo in cui teneva nascosti i proventi, cospicui, dell'attività illecita condotta insieme al MO (e successivamente scoperti a casa della madre della vittima, sita in Pofi), escludono la possibilità di ravvisare, in luogo del contestato reato, quello di rapina, anch'esso in forma tentata.
4.1. Soffermandosi su tale inquadramento, sono note le sentenze di questa Corte che hanno ricostruito i rapporti tra il delitto di sequestro di persona e il delitto di rapina e che hanno individuato, sin da epoca risalente, i rigorosi elementi alla stregua dei quali può ritenersi che il delitto di sequestro di persona resta assorbito nel reato di rapina aggravata a norma dell' art. 628, comma 2, n. 2 cod. pen. (figura di reato complesso) evidenziando che l'assorbimento si verifica soltanto quando la condotta di porre taluno in stato di incapacità di agire si identifichi, e si esaurisca, col mezzo immediato di esecuzione della rapina stessa e non quando, invece, ne preceda l'attuazione, venendo, in tal caso in rilievo il reato di sequestro di persona reato assolutamente autonomo, anche se finalisticamente collegato con quello successivo (rapina), ancora da porre in 5 esecuzione, ovvero ne segua l'attuazione, per un tempo non strettamente necessario alla consumazione della rapina (da ultimo, in tal senso, Sez. 2, n. 3604 del 08/01/2014 - dep. 24/01/2014, Palanza e altro, Rv. 258549).
4.2. La coercizione della libertà personale, poi, che costituisce l'elemento materiale del delitto di sequestro di persona, è strutturalmente configurata dal legislatore alla stregua di fattispecie a forma libera, nel senso che per realizzare il fatto tipizzato dall'ordinamento, non si richiede necessariamente l'impiego di mezzi violenti o una coercizione di tipo fisico, bastando anche la semplice attività di intimidazione, la quale, ove non si esaurisca nel contesto ed allo scopo della realizzazione del delitto di rapina, ben può integrare il concorso delle due figure criminose.
4.3. E' chiaro nella giurisprudenza anche il tratto costitutivo e fondante del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, che, secondo le Sezioni unite di questa Corte, è costituito dalla "mercificazione della persona umana" che viene strumentalizzata, in tutte le sue dimensioni, anche affettive e patrimoniali, rispetto al fine dell'agente: la persona umana, è, in altre parole, resa essa stessa merce di scambio contro un prezzo, come risulta dalla stretta correlazione posta tra il fine del sequestro, che è il profitto ingiusto, e il suo titolo, cioè, appunto, il prezzo della liberazione (Sez. U, n. 962 del 17/12/2003, dep. 2004, Huang Yunwen, Rv.226489).
4.4. Ritiene il Collegio che le conclusioni, giuridicamente corrette, alle quali è pervenuta la sentenza impugnata costituiscano la risultante di un apprezzamento delle complessive acquisizioni processuali che non si limitino a quelle descritte nei ricorsi, e consistenti nella descrizione dei reperti sequestrati, in possesso dei ricorrenti e del correo al momento dell'azione criminosa e neppure alla rievocazione delle concrete modalità della condotta, dall'ingresso degli aggressori a casa del NE, travestiti da finanzieri al momento della colluttazione quando i tre si trovarono di fronte ad una persona che, insospettitasi, si era armata ovvero nelle ammissioni del NI, secondo quale le fascette e quant'altro in sequestro servivano per rendere innocuo il NE durante la ricerca in casa di somme di denaro e altri beni ovvero per il tempo necessario ad allontanarsi dell'abitazione. Ed invero le argomentazioni difensive pretermettono che l'azione predatoria era stata preceduta da accurate operazioni di predisposizione e organizzazione dei mezzi e di studio dell'attività predatoria e che l'azione programmata muoveva dalla conoscenza, nella disponibilità del NE, ma occultato in luogo certamente non noto agli assalitori, del famoso tesoretto, una parte del quale venne poi effettivamente rinvenuta presso l'abitazione della madre della vittima. Tali circostanze di fatto, secondo la corretta prospettiva ermeneutica posta a fondamento delle sentenze di merito, non possono essere estraniate dal panorama valutativo del giudice, essendo state certamente acquisite al patrimonio conoscitivo degli imputati ed avendone, anzi, guidato la predisposizione e l'organizzazione dell'azione criminosa, attraverso un' attività preparatoria ed esecutiva che, a prescindere dalle concrete modalità attraverso le quali si estrinsecò l'azione delittuosa, condizionata dalla constatata presenza nell'abitazione del NE di parenti ai quali questi aveva dato occasionale ospitalità, ove fosse proseguita secondo lo schema approntato, avrebbe certamente comportato, avuto riguardo al fine perseguito dagli agenti, non solo l'immobilizzazione del NE per il tempo necessario a compiere una ricerca del tesoretto nell'appartamento ma anche l' approfittamento dello stato di costrizione nel quale la vittima era stata posta per ottenere informazioni sul luogo nel quale il tesoretto era occultato, in cambio della sua liberazione, ponendo, così, la vittima nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato.
4.5. La correttezza metodologica dell'approccio seguito dal giudice di merito ha trovato avallo nella decisione di questa Corte intervenuta a carico degli autori di altro un altro episodio posto in essere in danno del NE - là dove ha affermato, con riguardo alla idoneità degli atti funzionali alla realizzazione del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, che per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017 - dep. 20/04/2017, AC e altro, Rv. 269931). Principio, questo, applicabile alla fattispecie in esame, non certo per traslazione ma perché sovrapponibile alla ricostruzione in fatto della condotta degli odierni ricorrenti e nella quale non si è solo in presenza di atti preparatori (come nella vicenda AC) ma si è passati alla fase di esecuzione del programmato reato poiché l'univocità della condotta, ai fini di rivelare la finalità dell'agente, va globalmente apprezzata in tutte le sue caratteristiche oggettive, secondo regole di comune esperienza, incentrando l'attenzione dell'interprete non solo sulla natura ed essenza degli atti compiuti ma anche sul contesto nel quale gli atti si inseriscono e sull'organizzazione ed approntamento del reato. Ciò comporta, nella fattispecie 7 in esame, la valutazione della concreta situazione di fatto nella quale i ricorrenti hanno agito e del movente dell'azione programmata ed intrapresa che è molto differente da un atto predatorio programmato presso una banca, un negozio e finanche un'abitazione, ove, secondo l'id quod plerumque accidit, l'agente si limita alla razzia di somme, beni e gioielli che vi si trovino, immobilizzando le vittime per renderle inoffensive, e che, nel caso in esame, necessariamente comportava il costringimento della vittima a rivelare il luogo ove il tesoretto era nascosto, non avendo affatto i ricorrenti la certezza che il patrimonio si trovasse nell'abitazione, in vista o in luogo facilmente accessibile e da loro apprensibile. Ciò che qualifica, in chiave di specializzazione, il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'art. 630 cod. pen., rispetto ad altre figure di reato complesso, come il reato di rapina, è proprio l'elemento soggettivo cioè il dolo specifico dell'agente che svolge una funzione costitutiva del modello legale sicché quando la libertà personale sia strumentale alla realizzazione del fine patrimoniale perseguito dall'agente la ricorrenza di tale elemento è ostativa alla scomposizione del fatto unitario voluto sia nei due reati semplici (il reato di sequestro di persona e la rapina ovvero l'estorsione) sia nel reato complesso di cui all'art. 628 cod. pen., che non è idoneo ricomprendere nella fattispecie legale il dolo specifico dell'agente, fin dall'inizio ben delineato e, nel caso, logicamente desunto dai giudici di merito dalle modalità della condotta, dal possesso di strumenti atti ad immobilizzarlo, oltre alle fascette ed al nastro per pacchi il taser uzi, e a minacciarlo (la pistola) onde ottenere la rivelazione sul luogo nel quale era nascosto il famoso tesoretto la cui apprensione costituiva il movente dell'azione delittuosa e della sua complessa e accurata predisposizione e la cui esistenza era assolutamente certo, per come accertato a seguito del rinvenimento dell'ingente cespite patrimoniale rinvenuto a casa della madre del NE.
5. Il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di OV TI NI è infondato per le ragioni di seguito precisate.
5.1. Chiara, sul piano concettuale, è la fattispecie disciplinata dall'art 116 cod. pen., che nella sua formulazione letterale, propone un istituto rigorosamente ancorato alla concezione causale del concorso di persone nel reato. Si è precisato che ciò, tuttavia, non significa che la volontà e l'atteggiamento psicologico siano recessivi e non assumano portata egualmente determinate ai fini della delimitazione degli ambiti di responsabilità dei singoli concorrenti. L'art. 116 cod. pen., che non contempla un'ipotesi di pura responsabilità oggettiva, postula, infatti, che l'evento più grave debba essere voluto da almeno uno dei concorrenti e incentra la costruzione strutturale del concorso cd. anomalo sulla realizzazione di un "reato diverso", idoneo ad includere i fatti legati da una relazione specifica tra il delitto eseguito e quello voluto ed effettivamente realizzato da uno dei partecipi. Si è indubbiamente al cospetto di un "reato diverso" allorquando rilevino fattispecie collegate da un nesso di pura eventualità a quella da realizzare o che siano in possibile e consequenziale sviluppo di essa, anche avuto riguardo alla natura dei beni giuridici messi in pericolo o lesi. In questi casi il vincolo relazionale tra fattispecie non è retto da nessi di collegamento necessari ed il reato ulteriore e diverso accede al programma comune, si è detto, con carattere di pura eventualità.
5.2. Da questa impostazione discendono due conseguenze ai fini della delimitazione dell'ambito di operatività della fattispecie del concorso anomalo, che rilevano, rispettivamente, sul piano della causalità e sul meccanismo di imputazione soggettiva. Esula, infatti, dalla fattispecie del concorso anomalo l'ipotesi in cui il reato diverso sia frutto di eventi o fattori del tutto eccezionali ed atipici: è pacifico che in questi casi si interrompa lo stesso vincolo concausale ed il verificarsi del fatto "non voluto dal concorrente" è mosso da un'eziologia disancorata dall'azione collettiva, tale da risalire e collegarsi o al solo gesto di colui che ne risulti autore ovvero al distinto fattore estraneo che lo produce (Sez. 2, sentenza n. 3167 del 28/10/2013, dep. 2014, Rv. 258604, Sorrenti). Il nucleo differenziale, inoltre, per ritenere integrato a carico del concorrente il cd. concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., si incentra sulla particolarità che costui non abbia voluto l'evento ulteriore poiché la previsione dell'evento o la sua accettazione aprono già all'imputazione dolosa diretta o indiretta, cui è funzionale l'art. 110 cod. pen. (ex plurimis, Sez. 1, n. 8837 del 10/01/2006, Nika ed altri, Rv. 233580).
5.3. Ci si interroga, in particolare, sulla portata del presupposto soggettivo da verificare in capo al soggetto che intendeva compiere il reato meno grave e l'evento diverso e più grave, che, in concreto, ebbe a verificarsi, e, cioè, sul concetto di prevedibilità. Per la sussistenza di tale terzo requisito, come accennato, non è sufficiente il mero nesso di causalità materiale, ma è necessario che il reato diverso e più grave, commesso dal concorrente, possa rappresentarsi nella mente dell'agente come uno sviluppo, logicamente prevedibile, di quello voluto, ovvero come possibile epilogo, rispetto al fatto programmato. La prevedibilità deve essere oggetto di serio scrutinio, secondo il criterio della prognosi postuma, alla luce di tutti gli elementi disponibili e deve 9 essere ponderata in ragione della specifica natura dell'azione in essere: da ciò deriva che la prevedibilità di una conseguenza è strettamente collegata alla forma di manifestazione del reato.
5.4. Tirando le fila da quanto fin qui esposto si può affermare che, in presenza di un'azione collettiva, di un risultato causalmente legato all'azione plurisoggettiva e di un evento voluto, con dolo diretto o indiretto almeno da taluno dei concorrenti, affinchè operi il meccanismo del concorso anomalo è -necessario che l'agente non abbia voluto l'evento ulteriore neppure solo accettando il rischio della sua verificazione, altrimenti ne risponde a titolo di dolo, diretto o indiretto e che egli ne risponde, attraverso il concorso anomalo, quando il reato diverso e più grave, commesso dal concorrente, possa rappresentarsi nella mente dell'agente come sviluppo ovvero epilogo, logicamente prevedibile, rispetto al fatto programmato. La ratio del meccanismo d'imputazione estensiva è evidente: se si agisce in gruppo si aderisce alle conseguenze che sono legate, in fatto, in un logico e naturale divenire, all'azione programmata. Si è acutamente osservato che nella responsabilità concorsuale anomala, il soggetto che il reato diverso non volle, pur avendolo previsto e ritenuto sicuramente evitabile, risponde di un reato doloso sulla base di un atteggiamento colposo, consistente nell'essersi affidato, per realizzare l'altra condotta concorsualmente prevista con dolo, anche all'attività altrui, la quale come tale non è più finalisticamente controllabile (Sez. 1, n. 4217 del 21/04/1986, Cozzolino, Rv. 172804). Soprattutto, al cospetto di un'azione collettiva, si dilata l'onere di previsione a carico dell'aderente al progetto comune, per le possibili iniziative e le varianti individuali che possono essere indotte da taluno dei concorrenti al progetto condiviso. In questo senso, ancora, si è affermato che si configura il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. nel caso in cui l'agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza (Sez. 3, sentenza n. 44266 del 3/04/2013, De Luca, Rv. 257614). Là dove, poi, si programmi un delitto che rientra nell'ambito di un'azione violenta orientata alla persona la progressione e la degenerazione nell'evento lesivo maggiore o, addirittura, nella morte è ipotesi plausibile. Ciò perché la stessa aggressione al bene materiale (integrità fisica), che si è accettato di mettere in discussione, può naturalmente progredire verso una lesività di maggiore intensità, nel perimetro di un bene giuridico omogeneo. 10 5.5. Ciò posto sulle coordinate in diritto, nel caso di specie, la Corte di merito, ha escluso, esaminando le difese dell'odierno ricorrente, che il più grave reato di omicidio volontario, rispetto a quello programmato di sequestro a scopo di estorsione del NE, abbia costituito un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili non collegato al fatto criminoso su cui si è innestato ovvero collegato a quello programmato da un rapporto di mera occasionalità. La conclusione alla quale i giudici del merito sono pervenuti è ineccepibile ed è fondata su un iter argomentativo che non presenta alcun apprezzabile vizio logico o giuridico, avendo sottolineato l'inserimento degli imputati, fra i quali l'odierno ricorrente, in un contesto criminale, capace di programmare un fatto così grave e complesso, quale quello di introdursi nell'abitazione del NE travestiti da agenti della Guardia di Finanza, e che comportava l'impiego e l'utilizzo di armi poiché, oltre alla disponibilità di un taser usi, da parte del NI, richiamata nella memoria difensiva, i concorrenti nel reato erano certamente armati di pistola;
erano in numero decisamente soverchiante rispetto alla vittima e potevano ragionevolmente aspettarsi una reazione, anche armata, di questi, vistane la caratura delinquenziale, ed essendone, anzi, ampiamente prevedibile la resistenza che aveva reso necessari particolari mezzi di coazione fisica per bloccarlo e che gli imputati avevano portato seco il taser - usi, oltre alle fascette e carta da pacchi - dal momento che le sue indicazioni erano necessarie per la individuazione del luogo nel quale rinvenire il tesoretto. Ne consegue che, recuperato al sequestro di persona a scopo di estorsione il programma delittuoso-base, correttamente, sul piano giuridico, i giudici del merito sono pervenuti alla conclusione della irrilevanza e della infondatezza dell'analisi che la difesa, ai fini della interruzione del vincolo causale, ha condotto sullo svolgimento in concreto dell'azione - che, cioè il NI avesse perso i sensi dopo essere stato attinto dal colpo di pistola esploso dal NE - poiché la circostanza che questi avesse reagito armato, la colluttazione ingaggiata con gli imputati e lo stesso ferimento del NI, raggiunto da un colpo di pistola esploso dal NE, e la successiva reazione di correi del NI, non costituiscono affatto, sul piano causale, un evento atipico, un distinto fattore causale, essendo stata programmata una rischiosa operazione che contemplava la violenza nei confronti del destinatario e la sua degenerazione, così, la reazione del NE innescata dall'azione illecita del ricorrente e dei correi. Nè, sul piano psicologico, la reazione della vittima e lo stesso ferimento del NI, possono costituire una circostanza imprevedibile e collegata del tutto occasionalmente al delitto programmato e voluto anche dall'odierno ricorrente, che aveva partecipato attivamente alla prima fase dell'azione delittuosa 11 essendosi introdotto nell'abitazione del NE costituendo, anzi, l'immobilizzazione e sequestro del NE per farsi rivelare il luogo nel quale era nascosto il tesoretto, una modalità ineludibile della condotta e, addirittura, la reazione di questi uno sbocco plausibile della intrapresa azione illecita, programmata con modalità violente, sbocco al quale l'imputato ed i complici avrebbero dovuto opporre un'azione altrettanto violenta che, essendo l'imputato ed i complici armati, poteva degenerare anche nell'aggressione alla vita della vittima. Come illustrato, ai fini della imputazione soggettiva del reato diverso, è necessario e sufficiente che sussista un rapporto di causalità psichica nel senso che il reato diverso e più grave commesso dal compartecipe possa rappresentarsi alla psiche dell'agente come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto e, sulla base di norme di comune esperienza, l'aggressione, fino alla morte, del NE costituiva lo sviluppo logico della condotta degli agenti, con la conseguenza che anche il motivo prossimo, cioè la violenta reazione del NE, che ha determinato il concorrente a realizzare l'evento non voluto dal NI, in presenza dei descritti elementi connotanti il rapporto psichico, non assume rilievo in ordine alla prevedibilità in concreto da parte del NI poiché non possiede incidenza sull'oggetto del suo atteggiamento psicologico dal momento che il bene-vita della vittima era già stato messo in discussione e la degenerazione dello scontro rientrava nella ragionevole prevedibilità psichica di ciascun concorrente, a prescindere dalle sequenze attraverso le quali l'azione si è dipanata.
5.7. In tal senso ritiene il Collegio che sia giuridicamente corretta e logicamente ineccepibile la motivazione sviluppata dalla sentenza impugnata ( cfr. pag. 6 prima parte) che ha confermato il criterio di imputazione, a titolo di concorso anomalo, in capo al NI del fatto delittuoso, confermando la praticata diminuzione di pena, potendo, invece, il successivo scivolamento della motivazione della sentenza in punto di dolo (cfr. pag. 6, secondo capoverso) ricondursi, piuttosto che alla configurabilità dell'elemento psichico in capo al NI ai sensi dell'art. 116 cod. pen., alla motivazione dell'applicazione della continuazione ai fini della unificazione, ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen., fra i reati, che implica la piena volizione anche del reato di omicidio nel quadro della programmazione unitaria del piano delittuoso, continuazione che costituisce una categoria concettualmente incompatibile con la diminuente di cui all'art. 116 cod. pen., secondo le delineate caratteristiche di tale istituto fondato sulla mera prevedibilità dell'evento ulteriore (Sez. 1, n. 11595 del 15/12/2015, dep. 2016, Cinquepalmi e altro, Rv. 266648). Tale conclusione tuttavia, ferme le coordinate innanzi richiamate, non è direttamente censurabile da questa Corte, poiché si è 12 تا risolta in un più favorevole trattamento punitivo inflitto al NI al quale, in presenza della diminuzione di pena per effetto del concorso anomalo, è stata, altresì, applicata la unificazione dei reati ascrittigli ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen.. Giova, peraltro, sottolineare come il ricorrente non abbia neppure interesse a sollevare una simile questione, in quanto un suo eventuale accoglimento impedirebbe di ravvisare il vincolo della continuazione e imporrebbe una determinazione della pena in termini maggiormente afflittivi di quelli individuati dalla corte territoriale.
6. E' infondato anche il motivo di ricorso che investe la misura della praticata diminuzione di pena in forza dell'applicazione della fattispecie del concorso anomalo, ai sensi dell'art. 116 cod. pen., misura che, del tutto logicamente, trova il suo fondamento giustificativo nel giudizio di gravità della condotta ascritta all'imputato e del suo apporto volitivo, pari a quello dei correi, nella programmazione del grave reato di sequestro di persona a scopo di estorsione e delle sue modalità esecutive, poi progredite fino alla commissione del reato di omicidio.
7. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso che concerne la mancata applicazione delle circostanze di cui all'art. 62, n. 5 cod. pen., che non può essere applicata con riferimento all'omicidio, data l'irreversibile distruzione del bene giuridico protetto prodotta da tale delitto e la sua conseguente incompatibilità con condotte riparatorie che concretamente elidano o attenuino le conseguenze dannose o pericolose del reato (Sez. 1, n. 45542 del 15/09/2015 - dep. 16/11/2015, Russo, Rv. 265372).
8. Infondato è anche il motivo di ricorso che investe il mancato esame, da parte dei giudici del gravame, della richiesta di applicazione della circostanza di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. e che concerne una richiesta che, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, sicchè l'omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte (cfr. Sez. 3, sentenza n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980). L'applicazione della dedotta circostanza, non era configurabile ove si rifletta che il NI ed i correi si erano callidamente introdotti nell'abitazione del NE (travestiti da agenti da agenti della Guardia di Finanza) per sequestrare la vittima e farsi indicare il luogo nel quale era nascosto il patrimonio da questi accumulato, sicché il contesto fattuale, diffusamente illustrato nella sentenza impugnata, escludeva in radice che il NE, per primo, avesse posto in essere una 13 condotta illecita o anche solo un fatto ingiusto che aveva scatenato la risposta, eguale e contraria, del NI e dei correi.
8. Segue al rigetto dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione, in favore delle parti civili, delle spese liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai criteri di cui al d.m. n. 55 del 2015.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili NE SE e MO AN, liquidate complessivamente in euro 4.200,00, oltre al 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA. Così deciso il 13 dicembre 2017 Il Consigliere relatore Il Presidente Vincenzo Rotundo Emilia Anna GjordanoGjorgan DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 2018 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO A DI CA M E R P Piera Esposito CORTE SUP U S 14