Sentenza 7 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di falso nummario, il 'concertò - che caratterizza il reato di cui all'art. 453, comma primo, n. 3, cod. pen., distinguendolo dall'ipotesi più lieve di cui all'art. 455 cod. pen. - può essere desunto dalle modalità di confezionamento delle banconote detenute, dal luogo di rinvenimento delle stesse nonché dalle inverosimili spiegazioni fornite dall'imputato. (Nella specie si trattava di 220 banconote false da euro 50,00, divise in 10 mazzette da 20 pezzi l'una, rinvenute in buste in cui si trovavano cellulari rubati, mentre l'imputato aveva spiegato il fatto sostenendo che ne aveva ottenuto la ricezione da un napoletano che gliele aveva vendute).
Commentari • 2
- 1. Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento [17] [12] [13]https://www.filodiritto.com/
- 2. Falsità in banconote: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 16 dicembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/01/2015, n. 11092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11092 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 07/01/2015
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 27
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - rel. Consigliere - N. 41988/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI PA SS N. IL 28/04/1977;
avverso la sentenza n. 1059/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 27/03/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LIGNOLA FERDINANDO;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27 marzo 2014 la Corte d'appello di Firenze confermava quella del G.U.P. del Tribunale di Arezzo, in data 28 giugno 2011, con la quale DI PA US era condannato per i reati di detenzione a fine di spendita di banconote false, di ricettazione di telefoni e di contraffazione di una patente di guida. In particolare l'imputato, a seguito di un normale controllo di polizia stradale, fu trovato in possesso di 200 banconote false, ciascuna del taglio di Euro 50,00, confezionate in 10 mazzette da 20 pezzi l'una, nonché di 14 telefoni cellulari, in due dei quali vi era la scheda sim inserita e che risultarono appartenere alle signore US CH e UZ DA;
l'imputato in tale occasione esibì una patente di guida che risultò essere falsa.
2. Contro la decisione della Corte d'appello di Firenze propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. Massi Gabriele, affidato a due motivi.
2.1 Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 2, artt. 546 e 125 c.p.p., nonché artt. 453 e 455 c.p., poiché i giudici di merito, sulla base di un unico elemento indiziario, hanno dato per sussistente l'elemento oggettivo del "concerto" con chi abbia operato la contraffazione, che consente di riconoscere l'ipotesi più grave di detenzione di monete contraffatte o alterate, punita dall'art. 453 c.p., rispetto a quella meno grave di detenzione al fine di metterle in circolazione, in assenza di tale concerto, punita ai sensi dell'art. 455 c.p.. 2.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), riguardo all'art. 533 c.p.p., comma 2, artt. 546 e 125 c.p.p., nonché artt. 453 e 455 c.p., in relazione all'aumento per la continuazione, operata in maniera cumulativa per tutti i reati senza determinare i singoli aumenti per ciascuna violazione, così contravvenendo a quanto prescritto dall'art. 533 c.p.p., comma 2, pur in presenza di esplicita deduzione nei motivi di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va rigettato.
2. Il primo motivo è infondato, perché la Corte territoriale, con motivazione priva di contraddizioni o di cadute logiche, ha desunto la sussistenza della più grave fattispecie di cui al n. 3 dell'art. 453 c.p., (introduzione nel territorio dello Stato, detenzione,
spendita o messa in circolazione di monete contraffatte o alterate, di concerto con chi ha eseguito la contraffazione o alterazione, ovvero con un intermediario) da una serie di elementi concreti: le modalità di confezionamento delle banconote detenute (200 banconote false da Euro 50,00, divise in 10 mazzette da 20 pezzi l'una), il luogo di rinvenimento (nelle buste in cui si trovavano i telefoni cellulari rubati) e la spiegazione inverosimile fornita dall'imputato (la ricezione da un napoletano che gli aveva venduto la merce rubata).
3. Infondato è anche il secondo motivo.
3.1 Il primo giudice aveva quantificato la pena partendo da 3 anni di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa, ridotta di 1/3 per le attenuanti generiche ed aumentata di 6 mesi ed Euro 400,00 per la continuazione con i reati di ricettazione e di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (contraffazione della patente di guida); a fonte di un motivo di appello del tutto generico, con il quale si denunciava la nullità della sentenza ex art. 533 c.p.p., comma 2, (così testualmente), per non avere il giudice indicato i singoli aumenti di pena per ciascuna violazione, la Corte territoriale ha confermato la pena irrogata, considerandola equa.
Deve dunque escludersi la denunciata carenza motivazionale, poiché in tema di giudizio di appello il giudice non è tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
d'altra parte non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato (Sez. 5^, n. 27202 del 11/12/2012 - dep. 20/06/2013, Tannoia, Rv. 256314).
3.2 Con riferimento specifico alla motivazione in ordine alla modulazione della pena, la statuizione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, per cui non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica. Nel caso di specie il Tribunale di Arezzo aveva determinato la sanzione facendo riferimento alla gravita del fatto ed ai profili soggettivi della condotta, oltre che alle condizioni di vita, alla personalità del soggetto, alla mancanza di resipiscenza ed all'attualità di una detenzione per altri titoli di reato;
ne è scaturito un giudizio di adeguatezza della pena che non presta il fianco a censura, rendendo adeguatamente conto delle ragioni della decisione adottata;
d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che nel discrezionale giudizio complessivo, assumono eminente rilievo.
3.3 Anche con riferimento ai singoli aumenti di pena a titolo di continuazione, il giudice di merito non è tenuto a fornire una specifica motivazione, valendo a questi fini le stesse ragioni poste a sostegno della quantificazione della pena base;
d'altra parte l'aumento per continuazione operato sul reato più grave (e quindi sulla pena base) può essere determinato anche in termini cumulativi, senza che sia necessario indicare specificamente l'aumento di pena correlato a ciascun reato satellite, non previsto dalla vigente normativa (Sez. 5^, n. 7164 del 13/01/2011, De Felice, Rv. 249710;
Sez. 2^, n. 32586 del 03/06/2010, Ben Ali, Rv. 247978). Ne consegue che un obbligo di motivazione "reato per reato" non esiste, secondo quanto ritiene la giurisprudenza prevalente ed in base all'insegnamento di una decisione delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 25956 del 26/03/2009, Vitale, Rv. 243589, in motivazione); le poche decisioni di segno contrario si riferiscono a casi in cui l'aumento per continuazione sia di notevole entità. Ma l'ipotesi, nel caso in scrutinio, ad evidenza, non ricorre.
4. Conclusivamente il ricorso merita rigetto e il ricorrente va condannato alle spese del grado.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2015