Sentenza 9 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2002, n. 12124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12124 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2002 |
Testo completo
LA CORTE SUPR MA DI CASSAZIONELA CORTE SUFI 2 1-24/02 10 Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO - Presidente - R.G.N. 22385/99 Dott. Michele DE LUCA Consigliere - Cron.29734 Dott. Luciano VIGOLO - Rel. Consigliere- Rep. Consigliere - Ud.13/03/02 Dott. Giovanni MAZZARELLA Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA GE, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato MICHELE CARUSO, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE FARES, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende, giusta 2002 delega in atti;
1088 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 1001/98 del Tribunale di FOGGIA, depositata il 28/11/98 - R.G.N. 263/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Luciano udienza del 13/03/02 dal VIGOLO;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto depositato il 1° ottobre 1993, il sig. RO BU ricorreva al TO di Foggia perché fosse affermato, nei confronti della datrice di lavoro Ferrovie dello Stato s.p.a., il proprio diritto all'inquadramento in 8° livello, in luogo del 7°, e al pagamento delle conseguenti differenze retributive. Chiedeva altresì che fosse ordinato a controparte di revocare il proprio trasferimento in data 3 giugno 1993 e di reintegrarlo nelle mansioni di dirigente unico. Con sentenza in data 17 novembre 1997, il TO accoglieva la domanda che veniva, invece, respinta, su appello delle Ferrovie dello Stato, dal Tribunale della stessa sede, con sentenza in data 22 ottobre /28 novembre 1998. Le spese dei due gradi erano compensate. Ha ritenuto il giudice di appello che il BU, quale Capo Stazione Superiore, inquadrato nel 7° livello, era sempre stato addetto a mansioni di dirigente unico (D.U.), anche dopo l'accorpamento degli uffici di dirigente unico e di dirigente centrale (D.C.), salvo che per un giomo a settimana nel quale copriva turni di D.C.. Inoltre la linea Foggia W Manfredonia, a lui affidata quale D.U., non aveva indice 70. Il 1° dicembre 1991 gli uffici D.U. E D.C. di Foggia erano stati accorpati nell'unico ufficio D.U./D.C., con riduzione di organico da 14 a 12 unità; il BU non superò la selezione prevista in sede sindacale e venne trasferito ad altro impianto. 2238599.doc Era da escludersi il diritto del lavoratore ad un superiore inquadramento alla luce delle disposizioni collettive. In particolare l'art. 103 c.c.n.l. 1990/1992 prevedeva che all'area Quadri (in particolare all'8.a categoria) si accedesse mediante passaggio dall'area IV (tecnici qualificati) previo superamento di un corso aperto ai dipendenti di 7° livello, secondo criteri da stabilirsi in sede sindacale. Successivi accordi avevano stabilito che sarebbero stati ammessi tutti i D.C. e, tra i D.U., solo quelli aventi indice 70, che avessero, inoltre, superato determinati accertamenti. Solo per i D.C., dunque, le norme collettive prevedevano il passaggio automatico all'8.a categoria, mentre per i D.U. il passaggio concerneva solo gli addetti a linee con indice 70. Poiché il BU era stato addetto a mansioni di D.C. solo sporadicamente, non aveva diritto al passaggio alla categoria superiore. Non vi erano elementi per ritenere la illegittimità dell'esclusione del lavoratore dal corso. Precedente sentenza, inter partes, di annullamento del trasferimento del BU ad ufficio diverso da quello D.C./D.U. non concerneva le mansioni né la rivendica di inquadramento superiore. Sopravvenne, poi, altro trasferimento, oggetto dell'attuale controversia, determinato dalla soppressione dei posti di D.U. che, in relazione ad una nuova modalità di circolazione dei treni, aveva consentito alla società di adibire il lavoratore in diverso incarico di 7.a categoria (capo Stazione Superiore), senza demansionamento. cinque motivi illustrati con memoria. Vingt Per la cassazione di questa sentenza ricorre il BU con 2238599.doc Resistono le Ferrovie dello Stato s.p.a. con controricorso ed eccepiscono diversi profili di inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo di ricorso il dipendente deduce violazione delle norme di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.1362 e segg. c.c. in relazione agli artt.103 e 106 e relativi allegati del c.c.n.l. dei dipendenti delle F.S. 1990/92, alle disposizioni di cui all'accordo nazionale del 26 luglio 1991 ed alla relativa intesa del 17 luglio 1991, ai sensi dell'art.360, n.3 c.p.c. -Sostiene che il richiamo da parte del Tribunale all'art. 103 c.c.n.l.. prevedente l'espletamento di un concorso per l'accesso ed immissione all'area Quadri dell'area IV - era del tutto inconferente perché riguardava i lavoratori non ancora addetti agli uffici indicati. Gli accordi del 26 luglio 1991 per l'applicazione del c.c.n.l. del 1990/1992 rendevano esplicito che le sole norme applicabili in tema di valorizzazioni erano gli artt.36 e 106 e l'allegato 9 al contratto. L'allegato 9 riporta la tabella delle valorizzazione 7a 8a nella quale le attività beneficiarie del “passaggio” “con decorrenza unica dall'1.12.91” sono dettagliatamente indicate. Nella predetta tabella sarebbe specificato che il passaggio dal 7° all'8° livello contrattuale riguarda, oltre ad altre figure professionali, indistintamente tutti i capi stazioni superiori con mansioni di dirigenti centrali ("D.C. Tutti”) e i capi stazione superiori con mansioni di dirigenti unici fino a indice 70: se ne 2238599.doc 5 doveva desumere che il processo di valorizzazione doveva riguardare anche il ricorrente. Il Tribunale aveva, infatti, accertato che il BU, sia pure una volta per settimana, il mercoledì, esercitava funzioni di dirigente centrale e di "rilievo”. Per altre funzioni da valorizzare non era usato analogo riferimento a "tutti”. Erroneamente, poi, il Tribunale aveva ritenuto essere state sporadiche mansioni espletate con regolare cadenza settimanale per diversi anni, nell'ambito di turni costanti e predeterminati. Ne conseguiva l'irrilevanza della pretesa inidoneità del ricorrente al superiore inquadramento, costituendo la valorizzazione un passaggio automatico. Inoltre, l'intesa del 17 luglio 1991 prevedeva l'inquadramento al livello superiore dei dipendenti svolgenti al 1° dicembre 1991 mansioni di tipologia “A”; - la non rimozione dei dipendenti al momento utilizzati nelle stesse ancorché privi dei requisiti del c.c.n.l.; - l'impegno dell'Ente e ricollocare i dipendenti eventualmente rimossi dal 19 maggio 1990, se le relative mansioni erano scoperte oppure, in caso di superamento dei tre mesi della durata delle mansioni al momento della rimozione, a promuoverli ugualmente. In presenza di tali disposizioni, erroneamente il Tribunale aveva richiamato l'art. 103 c.c.n.l.. Il motivo non può essere accolto. Lo stesso presenta, anzitutto, profili di inammissibilità. 2238599.doc Costituisce principio costantemente riaffermato da questa Corte (Cass. 19 marzo 2001, n.3912; 30 dicembre 1999, n.14738) che, qualora in sede di legittimità vengano denunciati vizi della sentenza impugnata in merito all'interpretazione di clausole della contrattazione collettiva, il ricorrente ha l'onere (in forza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di riportare il contenuto delle previsioni collettive sulle quali pretende di fondare le proprie pretese (o contestare la diversa interpretazione accolta dal giudice di appello). Né è sufficiente, ai fini ora considerati, la mera indicazione (come si pretenderebbe nella memoria illustrativa) delle disposizioni medesime, essendo fatto divieto al giudice di legittimità di ricercare negli atti di causa le prove, sia pure seguendo siffatte indicazioni. Nel caso in esame, il ricorrente contesta l'applicazione fatta dal giudice di appello dell'art. 103 del c.c.n.l. di riferimento, ma la fondatezza di tale contestazione non può, in concreto, essere esaminata dalla Corte di legittimità, cui è inibita la ricerca diretta delle prove negli atti di causa, non essendo riportato nel ricorso il testo di tale disposizione. Per analogo motivo è inammissibile la doglianza secondo cui si sarebbero dovuti applicare gli artt.32 e 106, nonché l'Allegato n.9 (tabella delle valorizzazioni) al contratto collettivo e cioè disposizioni che vengono citate soltanto per stralci, in modo che non è possibile operare una interpretazione organica e sistematica, ai sensi dell'art. 1363 c.civ.. In particolare l'art. 106, per la parte riportata a pag.5 del ricorso, si limita a prevedere un specifico accordo con le organizzazioni sindacali per la determinazione dei criteri funzionali e organizzativi per il passaggio di び 2238599.doc determinate attività dal 7° livello (area IV tecnici qualificati) all'8.a categoria (area quadri), a partire da una determinata decorrenza unica (1° dicembre 1991); peraltro, il concreto contenuto di tali pattuizioni successive non può essere desunto dal solo, sintetico richiamo di talune espressioni testuali delle norme contrattuali e dell'allegato, come si pretende da parte ricorrente. Sotto altro profilo, lo stesso ricorrente deduce il proprio diritto al passaggio automatico alla categoria superiore (alla stregua delle norme contrattuali e della tabella delle valorizzazioni) per essere stato in precedenza adibito sistematicamente (e non soltanto sporadicamente, come ritenuto dal giudice di merito), per diversi anni, un giorno per settimana, a mansioni di D.C.. Rileva, peraltro, la Corte che, da quanto risulta dalla sentenza del Tribunale (sub n.4 dell'esposizione in fatto), non impugnata sul punto, cho il BU aveva chiesto in primo grado l'inquadramento in 8° livello non per effetto dell'art.2103 c.civ, per avere espletato per oltre tre mesi le corrispondenti mansioni di dirigente centrale (anche se ha sottolineato di avere espletato mansioni di rilievo, quale dirigente unico), ma per effetto del sistema c.d. della valorizzazione previsto dall'accordo del 26 giugno 1991 e da quello successivo del 7 agosto 1991 in relazione alle mansioni di dirigente unico, per effetto, cioè, di disposizioni contrattuali collettive e, comunque, in tal senso era stata interpretata dal TO la domanda del dipendente. Ne consegue l'irrilevanza, appunto perché non si tratta di applicare l'art.2103 c.civ., dell'accertamento circa la sporadicità o la sistematicità e 2238599.doc frequenza con la quale, ogni mercoledì, il lavoratore sarebbe stato adibito a turni di D.C, così come l'accertamento della complessiva prevalenza dei compiti espletati nelle une e nelle altre mansioni. D'altra parte, l'eventuale attinenza di tali dati con quelli ricavabili dalla contrattazione collettiva avrebbe dovuto essere posta in evidenza, nel ricorso, con la compiuta e testuale enunciazione di questi ultimi che, come detto, è mancata. In ogni caso, anche ai fini della applicazione dell'art.2103 c. civ., il dare rilievo ad assegnazioni saltuarie a mansioni superiori, porterebbe ad una sostanziale e non giustificata riduzione del periodo minimo richiesto dalla norma per la c.d. promozione automatica, tanto più ove il lavoratore non fondi la propria pretesa sul cumulo dei soli giorni in cui assume di avere espletato tali mansioni, ma sull'intero periodo delle pretese prestazioni promiscue. Inoltre, non risulta dagli accertamenti del giudice di merito e contrasta logicamente con la stessa prospettazione del ricorrente che l'applicazione per un solo turno settimanale alle mansioni di dirigente centrale abbia comportato quella responsabilità piena e quell'intera autonomia proprie della superiore qualifica, richieste dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., per un caso solo in parte analogo, in quanto le mansioni superiori erano svolte per un tempo pari a quello delle mansioni dell'inquadramento attribuito dalle Ferrovie dello Stato, Cass. 23 marzo 1999, n.2744; cfr., altresì, Cass. 28 febbraio 1996, n.1546). Tali considerazioni sono assorbenti rispetto al rilievo del ricorrente secondo cui, in forza della contrattazione collettiva, il passaggio automatico dal 7° all'8° livello avrebbe riguardato tutti i dirigenti centrali. 2238599.doc Col secondo motivo, il ricorrente deduce violazione dell'art.2697 c.c. (onere della prova) Omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art.360, n.3 c.p.c. e lamenta la mancata considerazione ad opera del Tribunale delle prove, anche documentali, fornite dal lavoratore;
erroneamente il Tribunale aveva, con motivazione insufficiente e arbitraria, ritenuto che la tratta Foggia- Manfredonia non avesse indice 70, mentre risultava dagli orari di lavoro che altri due colleghi addetti alla stessa come dirigenti unici avevano beneficiato, in quanto tali, della valorizzazione come dirigenti unici ed erano stati inquadrati in 8.a categoria. La circostanza, inoltre, che al dirigente unico della linea Foggia- Manfredonia spettasse l'8.a categoria risultava dall'orario di lavoro in data 2 dicembre 1991.. Infine, che il trasferimento fosse stato determinato dal mancato superamento della selezione contrastava con la sentenza del TO di Foggia n.2944/92, passata in giudicato, che aveva ritenuto la mancanza di motivazione del provvedimento. Col terzo motivo di impugnazione è dedotta violazione dell'art.2702 cod. civ. ai sensi dell'art.360, n.3 c.p.c. (efficacia della scrittura privata). Mansioni e indice della linea Foggia Manfredonia. e viene ripetuta la censura secondo la quale è stato trascurato dal Tribunale che dall'orario di lavoro risultava: "Profilo e mansioni capo stazione sovrintendente Cat.8 dirigente unico della linea Foggia- Manfredonia. In maniera incontrovertibile emergeva da detta documentazione che tutte le mansioni da Dirigente unico della linea in questione erano individuate 2238599.doc 10 esclusivamente al profilo professionale del Capo stazione sovrintendente ed al livello 8°, cui necessariamente corrispondevano linee con indice 70. All'orario firmato (nel caso di specie dal funzionario delle Ferrovie dello Stato cui dovevano riconoscersi funzioni di institore) doveva attribuirsi la fede privilegiata propria delle scritture private non disconosciute. Col quarto motivo di ricorso il BU denuncia violazione dell'art.360 n.5 c.p.c.-Omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia. Mansioni e inquadramento e censura la sentenza del Tribunale per mancata considerazione, in punto di mansioni e inquadramento, della documentazione prodotta dal ricorrente (orari di lavoro;
accordi nazionali del 26 luglio 1991) attestante nell'insieme la qualità delle mansioni e del loro espletamento, nonché le procedure e modalità da seguire per le c.d. valorizzazioni. Poiché dal 2.12.91 tutto l'organico dell'ufficio D.C. /D.U. era inquadrato in 8.a categoria, non si sarebbero potute assegnare al ricorrente le mansioni svolte prima di tale data, stante anche il principio di parità di trattamento. Inoltre, la riduzione di personale contrastava con gli accordi menzionati (e prodotti) che escludevano una nuova organizzazione del lavoro e una riduzione di personale, così come non prevedevano selezione, ma inquadramento al livello superiore;
non rimozione e utilizzazione in tali mansioni;
e promozione automatica in caso di protrazione nelle mansioni oltre tre mesi. Col quinto motivo di ricorso, il ricorrente si duole della violazione dell'art.2103 c.c., ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c., per l'espletamento di mansioni superiori. Sostiene che era risultato dall'istruttoria come egli i V 2238599.doc 11 avesse espletato mansioni di dirigente unico e di dirigente centrale (il mercoledì), inquadrate in 8° livello per effetto delle valorizzazioni, come attestato dall'orario di lavoro. In particolare, dalla sentenza n.2944/92 del 16 gennaio 1993, passata in giudicato, che aveva annullato precedente trasferimento, risultava che il dipendente aveva sempre svolto senza soluzione di continuità la propria attività lavorativa nell'Ufficio D.U./D.C. di Foggia, su un posto di rilievo, previsto formalmente in organico, sino al nuovo trasferimento del 1° luglio 1993, di talché irrilevante era l'indice della linea o una diversa disposizione (trasferimento o disponibilità, comunque tardiva, siccome intervenuta dal 25 marzo 1992) ad opera del datore di lavoro nel corso del precedente processo. Avendo il ricorrente espletato mansioni superiori di livello 8° dal 1° dicembre 1991 al 1° luglio 1993, in un arco temporale continuativo di diciannove mesi, aveva superato il periodo minimo di tre mesi previsto per la promozione automatica dall'art.2103 c.c.. I quattro motivi da ultimo riepilogati, che per la stretta connessione delle censure devono essere congiuntamente trattati, non meritano accoglimento. Deve, ancora una volta, essere posta in evidenza la non autosufficienza del ricorso, laddove non è trascritto e illustrato nella sua concludenza il contenuto testuale delle prove documentali (in particolare l'orario di lavoro dell'Ufficio DC/DU precedente e successivo alla data del 2 dicembre 1991) dalle quali avrebbe dovuto risultare l'infondatezza dell'assunto del Tribunale secondo cui la linea Foggia-Manfredonia non avrebbe avuto indice 70 (solo tale indice, secondo il giudice di merito, 2238599.doc 12 avrebbe rappresentato il presupposto per la promozione automatica del lavoratore inquadrato nella categoria D.U. all'inquadramento superiore, alla stregua della contrattazione collettiva). D'altro canto, è logicamente infondata la pretesa di poter desumere tale prova dalla circostanza che altri dipendenti, impiegati per l'intero orario contrattuale nella medesima tratta come dirigenti unici D.U., avevano beneficiato della valorizzazione, vale a dire dell'inquadramento automatico in ottava categoria, se non altro perché non vige un principio di parità di trattamento in ambito di impiego privato (cfr. Cass. Sez. Unite 17 maggio 1996, n.4570), sicché la valorizzazione di altri dipendenti, che si assume essere stati nelle medesime condizioni del ricorrente, non può provare di per sé la fondatezza dell'assunto e l'esistenza di un eguale diritto all'acquisizione automatica del livello superiore. La sentenza di appello non è fondatamente censurata neppure per avere ritenuto che la linea Foggia-Manfredonia, affidata al BU, non avesse indice 70, e ciò sulla base delle dichiarazioni di quattro testi e per avere dato prevalenza alle loro dichiarazioni, rispetto alla indicazione che sarebbe risultata dall'orario di lavoro (profilo e mansioni - capo stazione sovrintendente cat.8 dirigente unico della linea Foggia- - wwwww Manfredonia) sottoscritto dal Capo U.P. Piani e Controllo, avente, a dire del ricorrente, qualifica di institore, essendo preposto alla direzione ed esercizio di un ramo particolare di impresa. Deve rilevarsi, infatti, che la detta qualità institoria (vale a dire di alter ego dell'imprenditore: qualità che il Tribunale non ha preso in considerazione, senza che, peraltro, il ricorrente assuma di averla dedotta 2238599.doc 13 nei giudizi di merito e fornisca le relative indicazioni) di colui che sottoscrisse l'orario di lavoro, non solo non è dimostrata dal semplice fatto che il medesimo soggetto abbia apposto tale sottoscrizione sull'orario, ma nemmeno può intendersi estesa, sotto il profilo logico e giuridico, anche all'inquadramento del personale. All'orario di lavoro avrebbe dunque potuto attribuirsi valore meramente indiziario, a fronte del quale il giudice di merito ben ha potuto dare prevalenza ad altri elementi probatori, quali le dichiarazioni testimoniali, senza essere tenuto a dare, a tale proposito, una specifica motivazione riferita ad ogni singolo elemento o a confutare tutte le contrarie argomentazioni difensive (cfr. Cass.29 marzo 2001, n.4667; 16 novembre 2000, n.14858; 24 giugno 2000, n.8269). Infine, il diritto alla valorizzazione non può neppure dedursi, in via logica, dal contenuto di altra sentenza emessa tra le stesse parti dal TO di Foggia il 16 gennaio 1993, n.2944/92,-di annullamento di un precedente trasferimento del BU - dalla cui lettura non risulta che essa abbia dato atto che il lavoratore avesse svolto senza soluzione di continuità la propria attività lavorativa all'ufficio D.U./D.C. di Foggia "su un posto rilievo formalmente previsto nella pianta organica, fino alla decorrenza del nuovo provvedimento di trasferimento". Il posto "di rilievo” non necessariamente coincide con mansioni di ottavo livello;
per quanto poi attiene alla protrazione delle mansioni debbono essere richiamate le argomentazioni esposte trattando del primo motivo di ricorso 2238599.doc 14 Le considerazioni svolte, assorbito ogni altro profilo di censura, inducono a rigettare il ricorso. Il controricorso è inammissibile per invalidità del mandato speciale al difensore per questo giudizio, non essendo dimostrata (mediante produzione della procura per not. Castellini 23 febbraio 1999, n.56911 rep., semplicemente enunciata nel mandato stesso) la legittimazione dell'avv. Giancarlo Alvino a conferire tale mandato. Non deve perciò provvedersi in ordine alle spese del giudizicodi legittimità in favore della parte vittoriosa. P. T. M. La Corte rigetta il ricorso, Nulla spese. Così deciso in Roma, addì 13 marzo 2002. IL PRESIDE IL CONSIGLIERE ESTENSORE بلکا ziem IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 9 AGO. 2002 JanelleCANCELLIERE Cluche pla 2238599.doc 15