Sentenza 22 marzo 2016
Massime • 3
Integra il reato di cui all'art. 497 bis, comma secondo, cod. proc. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di una carta d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento. (In motivazione la S.C. ha chiarito che le due ipotesi di reato si presentano alternative tra loro).
Il delitto di ricettazione e quello di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi possono concorrere in caso di falsificazione di documento in bianco, già oggetto di furto, successiva alla ricezione dello stesso, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità. (Fattispecie relativa alla falsificazione di un modulo di carta di identità precedentemente rubato).
La ricettazione può avere come reato presupposto anche una precedente ricettazione, sempre che sussista il relativo elemento psicologico e si stabilisca una relazione di fatto con la cosa che ne comporti la disponibilità. (Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto insussistente il reato di cui all'art. 648 cod. pen., nell'ipotesi di utilizzazione di un modulo provento del reato di furto per la formazione di un falso documento d'identità).
Commentario • 1
- 1. Truffa: l'apertura di un conto corrente con false generalità può costituire ingiusto profittoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023
La massima In tema di truffa, l'ottenimento con generalità false dell'apertura di un conto corrente bancario può costituire ingiusto profitto con correlativo danno della banca, costituito dalla sostanziale assenza della benché minima garanzia di affidabilità del correntista, atteso che la disponibilità di un conto corrente bancario dà al correntista la possibilità di emettere assegni e di fruire di tutti gli altri servizi connessi all'esistenza del rapporto in questione (Cassazione penale, sez. V, 22/02/2019, n. 35590). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale, sez. II, 11/04/2019, n. 25165 RITENUTO …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/03/2016, n. 15681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15681 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2016 |
Testo completo
1 5 6 8 1 / 1 6 sentenza N.749 R. Gen. N. 25201/2015 U.P. del 22/03/2016 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da MARIO GENTILE Presidente MATILDE CAMMINO GIOVANNI DIOTALLEVI GEPPINO RAGO Relatore MARCO MARIA ALMA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE DELLA RESPUBBLICA presso il Tribunale di Bergamo, avverso:
1. l'ordinanza di mancata convalida dell'arresto pronunciata dal giudice del tribunale di Bergamo in data 27/10/2014; 2. la sentenza del 27/12/2014 del Tribunale di Bergamo pronunciate entrambe nei confronti di AM AD n. il 27/05/1978; visti gli atti, i provvedimenti impugnati e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piero Gaeta, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per entrambi i provvedimenti;
RITENUTO IN FATTO 1. Il fatto per cui è processo risulta descritto nella sentenza impugnata nei seguenti termini: «Il 26.12.2014 AM RI atterrava a Orio al Serio provenendo da Atene ed esibiva alla Polizia di frontiera la carta di identità italiana di cui al capo A): poiché il documento appariva contraffatto, gli operanti eseguivano un controllo, da cui risultava che il modulo del documento apparteneva ad un lotto di moduli rubati in bianco a Napoli, nell'ottobre del 2014. A quel punto il prevenuto dichiarava di chiamarsi ID ED, nato in [...] il [...] e di volere avanzare richiesta di asilo, in quanto profugo: gli accertamenti AFIS consentivano tuttavia di identificare lo straniero come cittadino tunisino, con le generalità con le quali è stato tratto a giudizio». Tratto in arresto in flagranza, al prevenuto venivano contestati i seguenti reati: a) art. 497 bis, 1° e 2° comma, c.p., per avere formato (o comunque concorso a formare fornendo ad ignoti la propria effigie e le proprie generalità) e essere stato trovato in possesso un documento falso valido per l'espatrio, in particolare apponendo (o facendo apporre) la propria effigie e le proprie generalità sulla carta di identità n. AV5533991 rilasciata il 21.7.2012 dal Comune di Napoli a nome di OG HI nato a [...] il [...], contraffatta poiché formata su modulo provento di delitto, completato da ignoti con generalità e fotografia di soggetto non legittimato. In Orio al Serio il 26.12.2014>>; ―b) art. 61 n. 2, 495 comma 2 n. 2) c.p. per avere al fine di procurarsi l'impunità per i delitti di cui ai capi a) e c) - falsamente dichiarato, agli Ufficiali di P. G. che intendevano identificarlo a seguito dell'accertamento per il reato di cui al capo che precede, di chiamarsi ID ED e di essere nato a [...] | il 15.9.1981. In Orio al Serio il 26.12.2014>>; -al fine di commettere il delitto di cui alc) art. 61 n. 2, 648 c.p. per avere capo a) acquistato e comunque ricevuto da ignoti il modulo per carta di identità - provento di furto in danno del Comune di Napoli (denuncia del 13.10.2014). In Orio Al Serio il 26.12.2014».
2. All'esito del giudizio di convalida, il giudice monocratico del tribunale di Bergamo:
2.1. non convalidava l'arresto per il reato contestato al capo a) «per difetto di flagranza, attesa la contestazione del reato di contraffazione, più grave rispetto al reato di possesso del medesimo documento, il quale ultimo si atteggia come postfatto non punibile, attesa la naturale progressione criminosa che vede la contraffazione come necessariamente prodromica al possesso ed il rapporto tra le due condotte come di mezzo a fine dell'azione illecita>>;
2.2. convalidava l'arresto in relazione al capo sub b); Ordinava l'immediata liberazione del prevenuto disponendo procedersi nei suoi confronti con il rito direttissimo nel corso del quale, l'imputato chiedeva procedersi con il rito abbreviato.
3. All'esito di giudizio abbreviato, il giudice, concesse attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, fatta applicazione della disciplina del delitto continuato, pronunciava, in data 27/12/2014, sentenza con la quale 2 condannava l'imputato per i delitti contestati ai capi a) e b) alla pena di mesi 10 di reclusione, e nel contempo assolveva l'imputato dal reato di cui al capo c) perché il fatto non costituisce reato.
4. Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bergamo, ha proposto ricorso per cassazione sia contro l'ordinanza di mancata convalida dell'arresto, sia contro la sentenza.
4.1. ORDINANZA DI CONVALIDA: il ricorrente, contro l'ordinanza con la quale il giudice non aveva convalidato l'arresto, ha dedotto:
4.1.1. la violazione dell'art. 497 bis cod. proc. pen., in quanto la recente giurisprudenza della Suprema Corte è nel senso di ritenere il secondo comma dell'art. 497 bis c.p. come ipotesi di reato autonoma rispetto a quella del mero possesso prevista dal primo comma essendo la descrizione della condotta, che differenzia le due fattispecie, essa stessa elemento costitutivo del reato, non relegabile a ruolo di elemento circostanziale (per es. Cass. Penale sez. V n. 18535 del 15.2.2013). La contestazione del P.M., che comprendeva entrambe le fattispecie descritte dal primo e dal secondo comma della norma, era evidentemente alternativa, e imponeva al Giudice lo scrutinio della sussistenza di entrambe le ipotesi contestate. Il Tribunale, al contrario, si è limitato ad escludere la sussistenza della flagranza per la falsificazione e non ha verificato la sussistenza della flagranza per il mero possesso del documento falsificato, che peraltro consente ex art. 381 lett. m bis c.p.p. l'arresto facoltativo in flagranza»;
4.1.2. la violazione dell'art. 391/4 cod. proc. pen.: «la valutazione del giudice della convalida deve limitarsi alla verifica delle condizioni legittimanti la privazione della libertà personale da parte della polizia giudiziaria, fra le quali rientra la valutazione sulla configurabilità del reato ipotizzato e sulla sua attribuibilità alla persona arrestata, nonché della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto. Nel caso di specie, sarà sufficiente rileggere il verbale di arresto per concludere che non vi possono essere dubbi (alla evidenza di chiunque) che si verta nella flagranza del delitto di cui all'art. 497 bis c.p.p.; l'arrestato infatti era stata trovato in possesso di un documento falsificato, essendo stata sostituita la fotografia con l'effigie del possessore. Il giudice avrebbe dovuto porsi nella stessa situazione in cui ha operato la polizia giudiziaria e verificare, sulla base degli elementi, conosciuti e conoscibili, se la valutazione di procedere all'arresto rimanesse nei limiti dei poteri alla medesima riconosciuta;
la P.G. non era tenuta a procedere ad una valutazione ulteriore e diversa rispetta a quella sufficiente e necessaria per procedere all'arresto>»>;
4.2. SENTENZA: in ordine alla sentenza, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 648 cod. pen. per avere il giudice assolto il ricorrente dal suddetto reato. 3 Ц Il ricorrente, sul punto, ha rilevato che «invero, alcun rilievo può attribuirsi alla circostanza (viceversa ritenuta determinante dal Tribunale) secondo cui "nulla è dato sapere circa l'atteggiarsi del fatto: in particolare non è stato accertato se l'imputato ricevette la matrice in bianco del documento provento di furto, ovvero se (id quod plerumque accidit) si rivolse ad un falsario per ottenere il documento completo, fornendogli la propria fotografia". Orbene, la circostanza è irrilevante: il delitto di ricettazione presuppone la previa commissione di un delitto, nella fattispecie rinvenibile nel delitto di furto, ricettazione o falso materiale. Non è pertanto affatto necessario accertare le circostanze fattuali e soggettive del delitto presupposto, essendo sufficiente accertare che il bene oggetto di ricettazione sia provento di delitto (addirittura, come noto, non procedibile o estinto per qualsiasi causa). Né può affermarsi, come sembra fare il Tribunale, che la prova della ricettazione presupponga l'accertamento delle caratteristiche del delitto presupposto, o il suo accertamento giudiziale». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'ORDINANZA DI CONVALIDA La doglianza è infondata per le ragioni di seguito indicate. In punto di fatto, come risulta da quanto supra illustrato (§ 1), il prevenuto, al momento dell'arresto in flagranza, fu trovato in possesso di una carta d'identità contraffatta sulla quale era stata apposta la propria effige: questa situazione di fatto non risulta mutata rispetto alle risultanze processuali, in quanto il processo fu celebrato in giorno successivo all'arresto e con il rito abbreviato. Sulla base della suddetta situazione fattuale, il Pubblico Ministero elevò a carico del prevenuto, fra l'altro, l'imputazione di cui all'art. 497 bis cod. pen. contestando sia il primo che il secondo comma. Il giudice della convalida, dopo aver sussunto il fatto entro l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 497 bis cod. pen. relativamente al suddetto reato - non convalidò l'arresto per difetto di flagranza.
1.1. In punto di diritto processuale, quanto alla convalida dell'arresto in flagranza, va rammentata e ribadita la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale: la valutazione del giudice sulla legittimità dell'arresto, pur non potendo estendersi all'accertamento dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deve tuttavia essere intesa alla verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti la privazione della libertà personale, condizioni tra le quali deve ritenersi inclusa la configurabilità (non solo astratta) del reato per cui si è proceduto all'arresto e la sua attribuibilità alla persona arrestata»: Cass. 45883/2009 che, alla stregua del suddetto principio, ritenne che la detenzione di sostanza stupefacente non legittima l'arresto in flagranza quando non emergono (non già gravi indizi, bensì) elementi sintomatici della destinazione della sostanza all'uso di terzi;
Cass. 8341/2015 Rv. 262502; ai fini della convalida del fermo, il G.I.P. può diversamente qualificare il fatto-reato contestato, per negare la convalida, valorizzando unicamente la situazione che si prospettava alla P.G. operante all'atto dell'intervento, non anche elementi sopravvenuti acquisiti nel corso dell'udienza di convalida, che possono assumere rilievo soltanto ai fini della eventualmente successiva emissione di una misura cautelare»: Cass. 30698/2013. Quindi, secondo la suddetta giurisprudenza, il giudice della convalida, deve: a) valorizzare unicamente la situazione che si prospettava alla Polizia Giudiziaria operante all'atto dell'intervento, non potendo la sua valutazione estendersi all'accertamento dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza;
b) verificare la sussistenza delle condizioni legittimanti la privazione della libertà personale, condizioni tra le quali deve ritenersi inclusa la configurabilità (non solo astratta) del reato per cui si è proceduto all'arresto e la sua attribuibilità alla persona arrestata;
c) qualificare fatto-alla stregua della situazione che si prospettava alla P.G. operante - dando, eventualmente, ad esso anche una diversa qualificazione giuridica.
1.2. In punto di diritto sostanziale, nonostante le alternative ipotesi prospettate dal Pubblico Ministero con l'elevazione del capo d'imputazione sia sotto profilo del primo che del secondo comma dell'art. 497 bis cod. pen., la fattispecie in esame non presentava margini di ambiguità alcuna. Infatti, questa Corte di legittimità, in fattispecie simili a quella in esame, non ha mai avuto dubbi nel sussumere il suddetto fatto nell'ipotesi di cui all'art. 497 bis/2 cod. pen.: Cass. 17673/2011; Cass. 18535/2013; Cass. 5355/2015. La differenza fra le due ipotesi previste nei due commi (che prevedono differenti ipotesi di reato), è stata delineata nei termini di seguito indicati. Il primo comma prevede l'ipotesi di chi sia trovato in possesso di un documento identificativo falso della propria persona valido per l'espatrio, indipendentemente dall'uso che il possessore ne faccia, e sempre che il possessore non abbia partecipato alla contraffazione: Cass. 17673/2011; Cass. 18535/2013; Cass. 5355/2015. 5 ли Il secondo comma, invece, prevede l'ipotesi del possesso di un documento identificativo (passaporto o carta d'identità) della propria persona contraffatto con il concorso dello stesso possessore, considerato che la ratio della previsione incriminatrice è quella di punire in modo più significativo chi fabbrica o comunque forma il documento oppure lo detiene fuori dei casi di uso personale: Cass. 5355/2015; Cass. 18535/2013. All'obiezione secondo la quale, ove si adottasse tale interpretazione, il primo comma finirebbe per essere svuotato diventando di fatto inapplicabile (in quanto ipotizzabile nel solo caso di possesso di documenti per uso personale in assenza di concorso nella fabbricazione: il che è improbabile atteso che il possessore deve pur sempre fornire la proprio foto e quindi concorrere nel reato) si è replicato che non può escludersi «in linea di principio, che anche nella situazione sopra descritta sia operativo il comma 1 della norma, quando possa sostenersi, ad esempio, che una organizzazione criminale di un certo spessore o altra analoga realtà criminale o un terzo abbiano deciso autonomamente la formazione di falsi documenti concernenti il soggetto di interesse, di cui si conoscano generalità e si posseggano, a vario titolo, documenti di diverso tipo o foto, magari forniti in buona fede dallo stesso interessato: documenti, quindi, così falsificati dal terzo al di fuori del concorso del detentore, dei quali poi il soggetto interessato viene dotato per scopi che trascendono quelli personali e immediati (in questi termini, si veda appunto la citata Cass. n. 18535 del 15/02/2013)»: Cass. 5355/2015. Pertanto, sotto il profilo del diritto sostanziale, deve ritenersi consolidato il principio secondo il quale, risponde dell'ipotesi delittuosa del secondo comma di cui all'art. 497 bis cod. pen. chi sia trovato nel possesso di un documento identificativo (passaporto o carta d'identità) della propria persona contraffatto con il concorso dello stesso possessore. Infine, si è ritenuto che, stabilire se un determinato fatto rientri nella previsione del primo o secondo comma dell'art. 497 bis cod. pen., costituisce il frutto di una valutazione di fatto (Cass. 5355/2015) che comporta, però, l'impossibilità giuridica di ritenere la configurabilità di entrambi i reati: in altri termini, l'agente trovato in possesso di un documento identificativo falso, risponde o dell'ipotesi di cui al primo comma o di quella del secondo comma.
1.3. Alla stregua dei suddetti principi di diritto processuale e sostanziale, la decisione del giudice non si presta ad alcuna censura in quanto: ha deciso sulla base della situazione che si prospettava alla Polizia Giudiziaria operante all'atto dell'intervento, nulla essendo mutato dal momento dell'arresto al momento della convalida e poi, anche del processo celebratosi con il rito abbreviato;
6 ли correttamente, fra le due ipotesi di reato prospettate dal Pubblico Ministero con l'imputazione alternativa, ha sussunto il fatto nell'ipotesi di cui al secondo comma in quanto «deve evidentemente ritenersi che il prevenuto abbia partecipato alla falsificazione del documento (capo A), dal momento che egli ha sicuramente fornito la propria fotografia affinché venisse apposta sulla carta di identità» (pag. 1 sentenza impugnata); di conseguenza, altrettanto correttamente, ha ritenuto il difetto di flagranza, attesa la contestazione del reato di contraffazione, più grave w w w rispetto al reato di possesso del medesimo documento, il quale ultimo si atteggia come postfatto non punibile, attesa la naturale progressione criminosa che vede la contraffazione come necessariamente prodromica al possesso ed il rapporto tra le due condotte come di mezzo a fine dell'azione illecita»: in altri termini, si era, con tutta evidenza, al di fuori dell'ipotesi dello stato di flagranza (art. 382 cod. proc. pen.) essendo, nella specie, ipotizzabile solo quando l'agente è sorpreso mentre fabbrica o forma il documento falso;
ipotesi questa non configurabile nel caso di specie, in quanto l'imputato fu sorpreso mentre utilizzava il documento identificativo già contraffatto da tempo. Ha torto, pertanto, il ricorrente nel sostenere che, poiché egli aveva contestato, in via alternativa, entrambi i reati, il giudice avrebbe dovuto valutare la sussistenza di entrambe le ipotesi: in realtà è proprio quello che il giudice ha fatto a fronte dell'ambiguo capo d'imputazione perchè, una volta, stabilito in quale delle due ipotesi sussumere la condotta, decise di conseguenza se quella ipotesi (secondo comma) consentiva o meno la convalida. Infatti, il giudice non avrebbe potuto (come erroneamente ha sostenuto il ricorrente), contemporaneamente, da una parte, sussumere il fatto in una delle due ipotesi dell'art. 497 bis (secondo comma) e, dall'altra, convalidare o meno l'arresto a norma dell'altra ipotesi prevista dall'art. 497 bis cod. pen. (primo comma) a ciò ostandovi, a tacer d'altro, il primo principio della logica, ossia quello di non contraddizione in base al quale una cosa non può essere e non essere nello stesso momento: il fatto contestato, infatti, o rientrava nell'ipotesi di cui al primo comma o in quello del secondo comma: ma non poteva essere sussunto (a seconda che si dovesse qualificarlo per la decisione o per la convalida) contemporaneamente nel primo e nel secondo comma.
2. LA SENTENZA Il giudice ha assolto l'imputato dal reato di ricettazione adducendo la seguente testuale motivazione: «nulla è dato sapere circa l'atteggiarsi del fatto: in particolare non è stato accertato se l'imputato ricevette la matrice in bianco del documento provento di furto, ovvero se (id quod plerumque accidit) si rivolse 7 ad un falsario per ottenere il documento completo, fornendogli la propria fotografia. In assenza dunque di risultanze probatorie a sostegno della prima (ed invero meno probabile) delle due ipotesi sopra formulate, deve ritenersi che l'imputato non commise ricettazione del documento, ma lo ottenne già alterato, con conseguente esclusione del dolo di ricettazione». La censura dedotta dal ricorrente (supra parte narrativa § 4.2.) è fondata. In punto di fatto, è pacifico che il modulo della carta d'identità trovata in possesso del prevenuto era provento di furto (cfr capo d'imputazione). A quanto è dato capire, il giudice ha ritenuto di assolvere l'imputato dal delitto di ricettazione in quanto non vi sarebbe la prova che egli aveva ricettato il suddetto modulo. L'errore concettuale in cui è incorso il giudice è evidente: la ricettazione è configurabile non solo nell'ipotesi in cui l'agente ricetti il bene provento del delitto, ma lo è anche nell'ipotesi della cd. ricettazione della ricettazione e cioè anche quando acquisti, riceva od occulti un bene che, a sua volta, sia oggetto di ricettazione. Sul punto, è pacifica la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in relazione al reato di ricettazione, che è reato istantaneo, non è configurabile un concorso morale a posteriori, per adesione psicologica alla ricettazione consumata da altri. Il concorso morale può precedere l'esecuzione del reato o esprimersi nel corso della fase esecutiva, ma non successivamente a reato consumato. La successiva ricezione della cosa può dar luogo a ulteriore ricettazione, sempre che sussista il relativo elemento psicologico e si stabilisca una relazione di fatto con la cosa che ne comporti la disponibilità»: Cass. 7813/1992 Rv. 191007; Cass. 5439/1991 Rv. 187342. In altri termini, reato presupposto del delitto di ricettazione, ben può essere anche una precedente ricettazione, proprio perché l'art. 648/1 cod. pen. prevede l'acquisto, la ricezione o l'occultamento di denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto» sicchè non vi è ragione alcuna per escludere, dal suddetto ambito, il delitto di ricettazione. Di conseguenza, risponde del delitto di ricettazione l'agente che, instaurando con la res delittuosa (provento del delitto di ricettazione) una nuova relazione di fatto, contribuisca a perpetuare la situazione antigiuridica. Applicando il suddetto principio alla fattispecie in esame, in casi sono due (come ha prospettato lo stesso giudice): l'imputato ricevette egli stesso il modulo rubato: in questo caso, la ricettazione sarebbe configurabile avendo come reato presupposto il furto;
l'imputato fornì al falsario solo la propria foto che fu utilizzata per essere - 8 い apposta sul modulo già in possesso (quindi ricettato) del suddetto falsario: in questo caso (che è l'ipotesi privilegiata dal giudice), nel momento in cui l'imputato ricevette la carta d'identità falsificata, si rese responsabile del delitto di ricettazione proprio perché ricevette una "cosa" (la tessera d'identità) proveniente da un delitto (la ricettazione) con la quale stabilì nuova ed esclusiva relazione di fatto (possesso del documento falso) contribuendo, quindi, alla perpetuazione dell'originaria situazione antigiuridica (circolazione ed utilizzo di un bene provento di furto). Infine, è appena il caso di aggiungere che il reato di cui all'art. 497 bis/2 cod. pen. ben può concorrere con il delitto di ricettazione atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità: in terminis, Cass. 48294/2015 Rv. 265280. In conclusione, la sentenza, sul punto dev'essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Brescia che, nel nuovo giudizio si atterrà ai seguenti principi di diritto: la ricettazione può avere come reato presupposto anche una precedente ricettazione, sempre che sussista il relativo elemento psicologico e si stabilisca una relazione di fatto con la cosa che ne comporti la disponibilità»; «Il delitto di ricettazione e quello di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi possono concorrere in caso di falsificazione di documento in bianco, già oggetto di furto, successiva alla ricezione dello stesso, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità».
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso del Pubblico Ministero contro l'ordinanza, in data 27/12/2014, con la quale il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, non convalidava l'arresto in flagranza di AM RI in relazione al capo 1) dell'incolpazione (art. 497 bis/1-2 cod. pen.) ANNULLA la sentenza emessa dal predetto Tribunale di Bergamo in data in data 27/12/2014 nei confronti di AM RI limitatamente all'assoluzione dal delitto di ricettazione di cui al capo sub C) e rinvia alla Corte di Appello di Brescia per il giudizio di secondo grado Così deciso il 22/03/2016 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Presidente Il Consigliere estensore SECONDA SEZIONE PENALEMario Gentile Geppino Rago IL 14 APR. 2016- Il CancelliereMario Sentib ADI CASS EMADI તા CANCELLIERE N O E I Z A Claudia Planell *