Cass. pen., sez. II, sentenza 22/03/2016, n. 15681
CASS
Sentenza 22 marzo 2016

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Massime3

Integra il reato di cui all'art. 497 bis, comma secondo, cod. proc. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di una carta d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento. (In motivazione la S.C. ha chiarito che le due ipotesi di reato si presentano alternative tra loro).

Il delitto di ricettazione e quello di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi possono concorrere in caso di falsificazione di documento in bianco, già oggetto di furto, successiva alla ricezione dello stesso, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità. (Fattispecie relativa alla falsificazione di un modulo di carta di identità precedentemente rubato).

La ricettazione può avere come reato presupposto anche una precedente ricettazione, sempre che sussista il relativo elemento psicologico e si stabilisca una relazione di fatto con la cosa che ne comporti la disponibilità. (Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto insussistente il reato di cui all'art. 648 cod. pen., nell'ipotesi di utilizzazione di un modulo provento del reato di furto per la formazione di un falso documento d'identità).

Commentario1

  • 1Truffa: l'apertura di un conto corrente con false generalità può costituire ingiusto profitto
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023

    La massima In tema di truffa, l'ottenimento con generalità false dell'apertura di un conto corrente bancario può costituire ingiusto profitto con correlativo danno della banca, costituito dalla sostanziale assenza della benché minima garanzia di affidabilità del correntista, atteso che la disponibilità di un conto corrente bancario dà al correntista la possibilità di emettere assegni e di fruire di tutti gli altri servizi connessi all'esistenza del rapporto in questione (Cassazione penale, sez. V, 22/02/2019, n. 35590). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale, sez. II, 11/04/2019, n. 25165 RITENUTO …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 22/03/2016, n. 15681
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15681
Data del deposito : 22 marzo 2016

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