Sentenza 28 gennaio 2009
Massime • 1
Il difetto di autenticazione della sottoscrizione apposta in calce alla querela non ne comporta l'invalidità se la stessa viene depositata contestualmente all'atto di nomina del difensore di fiducia della medesima persona offesa con firma autenticata dal legale.
Commentario • 1
- 1. Querela modalità errate e improcedibiilitàRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 13 febbraio 2022
La querela e la presentazione con modalità errate o carenti (incaricati, deleghe, autentiche) che comportano l'improcedibiilità dell'azione penale, prima di esaminare la sentenza della cassazione sez. VI n. 5538 depositata il 17 febbraio 2022 ricordiamo brevemente l'istituto e le norme richiamate. Querela e la condizione di procedibilità Le norme del Titolo III del codice procedura penale disciplinano le condizioni di procedibilità che possono essere definite come atti solo in presenza dei quali è possibile l'esercizio dell'azione penale in riferimento a taluni reati. Questi istituti costituiscono una deroga al regime della libera procedibilità dei reati. Ognuno di essi è tuttavia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/01/2009, n. 9722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9722 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 28/01/2009
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 295
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 039781/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZZ VA N. IL 04/05/1943;
avverso SENTENZA del 28/05/2007 TRIB. SEZ. DIST. di GALLARATE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con l'impugnata sentenza è stata confermata la dichiarazione di colpevolezza di UC AN in ordine al reato di ingiuria, contestatole per avere offeso l'onore e il decoro di LP Romina, proferendo al suo indirizzo ed in presenza di più persone, le espressioni "abusiva, sei una sporca cinese, tu e i tuoi padroni siete degli sporchi mafiosi, siete tutti una associazione a delinquere, fate i pasticcini nella merda, tu sei una pattumiera". Ricorre per cassazione il difensore dell'imputata deducendo:
improcedibilità dell'azione penale per difetto di sottoscrizione autentica della querela;
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per omessa valutazione e travisamento delle prove testimoniali.
Il ricorso non merita accoglimento.
Il primo motivò di impugnazione è infondato.
Risulta dagli atti che lo stesso giorno sono stati contestualmente depositati dall'avvocato sia l'atto di nomina a difensore di fiducia della persona offesa con firma autenticata dallo stesso legale, sia l'atto di querela firmato dalla persona offesa.
Sicché, proprio la contestualità della presentazione, stante l'autenticazione della firma della persona offesa da parte del difensore in calce all'atto di nomina, rende inequivoca la provenienza della querela da parte del soggetto titolare del diritto (cfr. Cass. Sez. 4^, 14 ottobre-12 novembre 2008, n. 42140, Termini). Il secondo motivo è manifestamente infondato, a parte gli ulteriori profili d'inammissibilità che lo contraddistinguono nella parte in cui indulge a valutazioni di merito non consentite in questa sede di legittimità.
La motivazione della sentenza impugnata - integrata per quanto di ragione dalla sentenza di primo grado, stante la convergenza in punto di penale responsabilità - non si è affatto sottratta all'obbligo di offrire un quadro giustificativo della ritenuta colpevolezza della UC, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla querelante e dagli altri due testimoni escussi, LE e EL, reputando ininfluente la dedotta "non coincidenza" tra le dichiarazioni rese da questi ultimi due, atteso che l'episodio aveva avuto, necessariamente, durata brevissima e le due persone si trovavano in posizioni e distanze tali da incidere sulla percezione che ciascuna di esse aveva potuto avere di quanto stava accadendo. In rapporto all'iter motivazionale proposto nessuna delle argomentazioni difensive - che si assumono liquidate del tutto illogicamente e minimizzate ed ora riproposte con il supporto di una analitica esposizione del contenuto delle deposizioni raccolte quale offerto dai verbali di assunzione delle prove testimoniali e dall'esame dell'imputata - è decisiva e comunque tale da minare la congruità di quel processo valutativo e da ribaltarne l'esito conclusivo.
Invero, la evidenziata, non coincidenza "circa il luogo in cui si sarebbero svolti i fatti, il comportamento delle persone coinvolte, prima, durante e dopo gli asseriti insulti, il contenuto stesso degli insulti, la durata dell'azione", richiamata in ricorso tanto all'interno delle dichiarazioni testimoniali quanto nel confronto fra esse, anche a volerne apprezzare un certo peso, nulla toglie alla complessiva convergenza di esse nei rispettivi nuclei fondamentali in ordine al fatto che la LP venne insultata dall'imputata nel momento in cui stava portando la spazzatura nel cortile. Mentre è di tutta evidenza che attenga al merito della decisione impugnata la ulteriore deduzione difensiva che censura la qualità di persone "indifferenti e portatrici di alcun interesse" attribuita dal giudice del merito ai testimoni escussi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2009