Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/04/2001, n. 5594
CASS
Sentenza 14 aprile 2001

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Nel giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, nessun valore probatorio può essere attribuito alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà diretto ad accertare fatti, stati o qualità personali dedotti a sostegno della domanda o dell'eccezione delle parti in causa, operando la piena equiparazione, a fini probatori, tra la dichiarazione resa dallo stesso soggetto interessato e quelle asseverate da terzi, solo nell'ambito di procedimenti amministrativi che si svolgono tra pubblica amministrazione e privati, per espressa previsione legislativa (art. 4 della legge n.15 del 1968 e art. 30, comma secondo, della legge n. 241 del 1990), allo scopo di snellire e semplificare l'attività amministrativa nei confronti dei privati stessi. (Fattispecie in tema di azione di riconoscimento, in favore della ricorrente, previa dichiarazione della stessa di vivenza a carico della madre, poi deceduta, di reversibilità della pensione di invalidità a suo tempo goduta dalla stessa madre).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/04/2001, n. 5594
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5594
    Data del deposito : 14 aprile 2001

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