Sentenza 14 aprile 2001
Massime • 1
Nel giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, nessun valore probatorio può essere attribuito alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà diretto ad accertare fatti, stati o qualità personali dedotti a sostegno della domanda o dell'eccezione delle parti in causa, operando la piena equiparazione, a fini probatori, tra la dichiarazione resa dallo stesso soggetto interessato e quelle asseverate da terzi, solo nell'ambito di procedimenti amministrativi che si svolgono tra pubblica amministrazione e privati, per espressa previsione legislativa (art. 4 della legge n.15 del 1968 e art. 30, comma secondo, della legge n. 241 del 1990), allo scopo di snellire e semplificare l'attività amministrativa nei confronti dei privati stessi. (Fattispecie in tema di azione di riconoscimento, in favore della ricorrente, previa dichiarazione della stessa di vivenza a carico della madre, poi deceduta, di reversibilità della pensione di invalidità a suo tempo goduta dalla stessa madre).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/04/2001, n. 5594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5594 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELA CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RA RA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI FRANCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SERGIO BARTOLINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 377/98 del Tribunale di ANCONA, depositata il 06/04/98 R.G.N. 462/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/00 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 23 novembre 1992 nella cancelleria della Pretura di Ancona, OR BR esponeva che aveva inoltrato domanda all'INPS per il riconoscimento della reversibilità della pensione VO a suo tempo goduta dalla madre LI MA, essendole stata riconosciuta la qualifica di invalida al 100%, e che la sua domanda era stata ingiustamente respinta in sede amministrativa. Chiedeva, pertanto, che il Pretore, riconosciuto il suo stato di invalidità civile prima del decesso della propria madre, condannasse l'INPS alla corresponsione in suo favore della pensione di reversibilità, con decorrenza, svalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Dopo la costituzione dell'Inps e dopo l'espletamento della consulenza d'ufficio, il Pretore con sentenza del 3 luglio 1996 respingeva la domanda.
Avverso tale sentenza proponeva gravame BR OR ed il Tribunale di Ancona, con sentenza del 6 aprile 1998, dato atto dello stato di inabilità della BR, condannava l'Inps a corrisponderle la pensione di reversibillità sulla prestazione già percepita da LI MA con gli interessi e la rivalutazione con decorrenza come per legge;
condannava altresì l'istituto al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
Nel pervenire a tale conclusione, il Tribunale osservava che il c.t.u., dott. Tagliabracci, aveva riscontrato che la BR soffriva di "esiti di tubercolosi polmonare, tubercolosi renale, annessite e peritonite specifica, epatite virale cronica, presbiopia senile ed ipoacusia;
precisava ancora che il concetto normativo di "impossibilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa" deve essere valutata con riferimento a tutti i lavori proficui, cioè capaci di costituire fonte di guadagno per l'assicurato, non potendosi di contro fare riferimento ad una possibilità astratta da parte di soggetti pur totalmente inabili, per le regole della medicina legale, a svolgere, in particolari e fortunate condizioni del mercato del lavoro, qualsiasi attività lavorativa, e non potendosi neanche dare rilievo alla circostanza che le infermità riscontrate consentissero al soggetto di prendersi cura della propria persona o della propria casa. Aggiungeva infine il Tribunale che la BR, al fine di dimostrare il requisito socio- economico richiesto per il riconoscimento della prestazione rivendicata, aveva esibito dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 con la quale aveva provato di essere a carico della madre al momento del decesso della stessa.
Avverso tale sentenza l'INPS propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo.
Resiste con controricorso OR BR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso l'INPS deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 1 del D.P.C.M. del 19 marzo 1994 n. 281, della legge 4 gennaio 1968 n. 15; dell'art. 13 del r.d.l. n. 636/1939 nel testo modificato dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903, nonché dell'art. 8 della legge n. 222 del 12 giugno 1984 e vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Lamenta l'Istituto che il Tribunale ha errato nell'affermare che "con dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà ex art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 la BR ha provato di essere a carico della madre al momento della decesso della stessa". Da una parte il D.P.C.M. n. 291 del 1994 - recante il regolamento di attuazione dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 - all'art. 1 stabiliva esattamente quale erano gli stati, i fatti e le qualità per il possesso dei quali i cittadini possono rilasciare dichiarazioni sostitutive ai sensi della legge stessa, e tra tali stati, fatti e qualità non si rinveniva affatto la "vivenza a carico". Inoltre non poteva dubitarsi che il legislatore aveva inteso, con la suddetta norma, agevolare il cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione ma non certo modificare il regime dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. Evidenziava ancora il ricorrente il grossolano errore cui era incorso il c.t.u. - le cui conclusioni erano state recepite dalla sentenza impugnata - nel fare riferimento, nel valutare l'inabilità della BR, a quanto disposto dall'art. 39 del d.p.r. 26 aprile 1975 n. 818, senza considerare la normativa introdotta dalla successiva legge 12 giugno 1984 n. 222, che con una valutazione più severa non considerava più sufficiente ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità l'impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ma richiedeva invece l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico e mentale, eventualità questa da escludersi avendo il c.t.u. riconosciuto che la BR era idonea a svolgere "attività lavorative a basso contenuto tecnologico, di tipo prevalentemente manuale quali, ad esempio, quelle di collaboratrice domestica, commessa, fattorino, bidello e inserviente".
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Va premesso che uno dei presupposti per usufruire della pensione di reversibiltià da parte dei figli dell'assicurato deceduto è che i figli stessi siano a carico del genitore al momento del decesso;
condizione questa da provare da parte di colui che richiede la suddetta pensione con gli ordinari mezzi di prova e, quindi, anche con presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.). Da qui la necessità di stabilire quale portata debba assegnarsi ad un atto di autocertificazione attestante la sussistenza della richiesta condizione della "vivenza a carico", e la cui efficacia è stata contestata dall'Istituto ricorrente.
Orbene, nessun valore probatorio, neppure indiziario, può essere attribuito, nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà diretto ad accertare fatti, stati o qualità personali dedotti a sostegno della domanda o dell'eccezione delle parti in causa (cfr. Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1998 n. 10153). La piena equiparazione, a fini probatori, tra la dichiarazione resa dallo stesso soggetto interessato e le dichiarazioni asseverate da terzi, sancita dall'art. 4 l. 15/68 e ribadita dall'art. 30, comma 2, l. 7 agosto 1990 n. 241, opera, per espressa previsione legislativa,
nell'ambito di procedimenti amministrativi che si svolgono tra la pubblica amministrazione ed i privati, allo scopo di snellire e semplificare l'attività amministrativa nei confronti dei privati stessi, i quali devono fornire la prova dei fatti, stati o qualità personali alla sussistenza dei quali è subordinata l'adozione di determinati provvedimenti a favore dell'interessato (cfr. in motivazione : Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1998 n. 10153 cit.). La suddetta equiparazione non è, invece, configurabile in sede processuale perché riconoscere efficacia alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (atto quest'ultimo assimilabile alle dichiarazioni scritte provenienti da terzi e, come tale, valutabile ai fini processuali) comporterebbe riconoscere a detta dichiarazione una efficacia probatoria (anche soltanto a livello di indizio, con attribuzione al giudice del potere discrezionale, non sindacabile in sede di legittimità, di avvalersene o meno) in contrasto con la regola generale in virtù della quale la parte non può far derivare, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c. elementi di prova a proprio favore da proprie dichiarazioni (cfr. in tali sensi ancora Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1998 n. 10153 cit.). Un simile indirizzo trova conforto anche in autorevole dottrina che ha evidenziato come non possa - ove si escludano le fattispecie regolate dall'art. 2734 c.c.(cui può aggiungersi anche il caso delle dichiarazioni pro se emergenti dalle scritture contabili tra imprenditori: art 2710 c.c.) - attribuirsi alcuna efficacia probatoria alle dichiarazioni pro se rese al di fuori del processo, assumendo di contro quelle rese nel corso del giudizio fonte di prova legale, solo se rivestite delle forme particolari del giuramento decisorio(art. 2736 c.c. e 233 ss c.p.c.), o efficacia di argomento di prova, se rese in sede di interrogatorio libero ex art. 117 c.p.c. Ne consegue che la mera dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sopperisce unicamente alla mancanza di documenti al fine di ottenere provvedimenti in sede amministrativa, e non a carenze probatorie in sede giudiziaria che altererebbero un sistema processuale incentrato - in linea di massima ed al di fuori di ipotesi insuscettibili di interpretazioni estensive - sul generale rifiuto di prove, che per provenire da parti direttamente interessate alla soluzione del giudizio, non presentino quei caratteri di "obiettività" e di "attendibilità", capaci di supportare adeguatamente la decisione del giudice.
Nè per andare in contrario avviso vale addurre il principio dell'unità dell'ordinamento giuridico, e sostenere che uno strumento previsto con efficacia probatoria ai fini amministrativi non può non assumere valenza probatoria anche in sede giudiziaria. Nè ancora assumono, ai fini della problematica in oggetto, rilevanza alcuna le conseguenze di carattere penale in cui incorre il dichiarante allorquando il dichiarato non dovesse rispondere al vero. Ed infatti, sotto il primo profilo è sufficiente obiettare come il principio dell'unicità dell'ordinamento non può valere a giustificare l'estensione al processo di regole capaci per il loro contenuto di scardinarne i tratti caratterizzanti, ivi compresa quella regola in virtù della quale "la parte non può ricavare elementi di prova - ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c. - a proprio favore da proprie dichiarazioni" (cfr. in tali sensi : Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1998 n. 10553 cit.). Sotto il secondo profilo è, poi, agevole la considerazione che il richiamo alla sanzione penale non può costituire di per sè passaggio ermeneutico idoneo a determinare l'ambito applicativo di una specifica disposizione, che va definito alla stregua del principio letterale e di quello della voluntas legis secondo i dettati dell'art. 12 preleggi.
Infine, l'attribuzione di valore, anche sul piano indiziario, alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non può giustificarsi neppure sulla base della negatività del fatto da accertare o comunque della difficoltà della prova, non potendosi neanche in tali casi invertire l'onere probatorio (cfr. al riguardo ex plurimis: Cass. 20 febbraio 1998 n. 1790; Cass. 20 maggio 1973 n. 5744). Pure in relazione al campo giuslavoristico è stato sottolineato come il criterio di "facilità della prova" non abbia mai operato a discapito dei principi fissati dall'art. 2697 c.c., anche in considerazione del fatto che sono suscettibili di ridimensionare la portata dell'onere gravante sul lavoratore i poteri di acquisizione d'ufficio del materiale probatorio, che il giudice di merito può esercitare in ossequio al principio di tendenziale ricerca della verità materiale cui è improntato il rito del lavoro (artt. 421, 2 comma, e 431, 2 comma, C.p.c.) (cfr. in tali sensi: Cass. 10 novembre 1999 n. 12492). E ' evidente pero' che ad una diversa risposta induce l'accertamento sulla rilevanza processuale di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (sempre che verta però su fatti, stati o qualità personali dedotti a sostegno della domanda), posta in essere non dal diretto interessato alla controversia ma da un terzo - possibilità questa espressamente prevista dal d.p.r. 403/1998 - dovendo a detta dichiarazione attribuirsi la stessa rilevanza assegnata alla scrittura proveniente da un terzo (cfr. su tale scrittura: Cass. 2 febbraio 1999 n. 852;Cass. 27 novembre 1998 n. 12066; Cass. 9 maggio 1987 n. 4295). Ne consegue che la dichiarazione in esame diversamente, dunque, da quella proveniente dalla parte, pur non assumendo l'efficacia probatoria propria delle prove documentali, può costituire un indizio atto a concorrere alla formazione del convincimento del giudice ai sensi dell'art. 116 C.P.C.
3. Consegue da quanto sinora detto e dall'accoglimento della censura relativa alla mancata prova sull'elemento della "vivenza a carico" l'assorbimento delle ulteriori critiche mosse alla decisione del Tribunale, ivi compresa quella attraverso la quale il ricorrente lamenta una non corretta applicazione del disposto dell'art. 39 del d.p.r. 26 aprile 1957 n. 818 ed una mancata considerazione delle differenze tra quest'ultima disposizione e quella precedente dell'art. 39 del d.p.r. 26 aprile 1957 n. 818. 4. Per i motivi esposti la sentenza impugnata vai dunque, cassata, ed alla stregua dell'art. 384 c.p.c., risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rimessa ad un diverso giudice d'appello, che si designa nella Corte d'appello di Ancona, la quale procederà ad un nuovo esame della controversia tenendo presenti i principi innanzi enunciati.
5. Al giudice di rinvio va rimessa anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Ancona.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2001