Sentenza 28 marzo 2003
Massime • 1
Il limite introdotto, dalla disposizione dell'art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260 (recante "Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato"), alla rilevanza dell'erronea individuazione dell'autorità amministrativa competente a stare in giudizio (limite in virtù del quale l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio e ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato alla prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato; eccezione dalla cui formulazione discende la rimessione in termini della parte attrice, alla quale il giudice deve assegnare un termine entro il quale l'atto introduttivo deve essere rinnovato), opera non soltanto nelle ipotesi in cui l'errore di identificazione ivi prefigurato sia circoscritto all'individuazione del soggetto passivamente legittimato negli ambiti, separatamente considerati, dell'amministrazione statale o di quella regionale, che siano rappresentate e difese dall'Avvocatura dello Stato, ma anche quando l'errore medesimo cada sulla stessa individuazione dell'ente - Stato o Regione - legittimato al giudizio, e tuttavia sia stato determinato dal rapporto di avvalimento intercorso tra i suddetti enti, non reso palese nell'atto amministrativo impugnato dal privato davanti al giudice. (Nella specie la Regione Siciliana, per l'esercizio delle funzioni amministrative relative a beni del proprio demanio, si era avvalsa dell'Intendenza di finanza ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 1 dicembre 1961, n. 1825, la quale aveva emesso ingiunzione di pagamento nei confronti del privato, senza dar conto nell'atto, ne' esplicitamente ne' implicitamente, del rapporto di avvalimento instaurato dalla Regione stessa; il privato aveva convenuto nel giudizio di opposizione all'ingiunzione il Ministero delle finanze, anziché la Regione medesima, e l'Avvocatura, costituitasi in giudizio, aveva eccepito la carenza di legittimazione dell'Amministrazione finanziaria, indicando come autorità amministrativa competente l'Assessorato agricoltura e foreste della Regione Siciliana; enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, posto che l'adito giudice di primo grado, facendo applicazione dell'art. 4 della citata legge n. 260 del 1958, avrebbe dovuto, a pena di nullità del relativo giudizio, fissare alla parte incorsa in errore un termine entro il quale rinnovare l'atto introduttivo nei confronti dell'autorità amministrativa indicata nell'eccezione dell'Avvocatura).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 15691 del 21https://www.laleggepertutti.it/
Civile Sent. Sez. 6 Num. 15691 Anno 2013 Presidente: GOLDONI UMBERTO Relatore: PETITTI STEFANO SENTENZA sentenza con motil'azione semplificata sul ricorso proposto da: BERICOTTO ANTONIO (BRC NTN 59E07 L182E), BALDO ALESSANDRO (BLD LSN 63H19 A360V), FERRO MAURIZIO (FRR MRZ 62D01 H823M), FOLADOR VANIO (FLD VNA 63D07 H823T), PRESTI DOMENICO (PRS DNC 60L14 F259Y), STOPPA EMILIO (STP MLE 61A22 C111D), SAGGIO LORENZO (BGG LNZ 55A10 L706L), CAMBIO GUGLIELMO (CMB GLL 42S30 C716W), QUATRINI RENATO (QTR RNT 49R17 C770E), CALLEGARO MARCO (CLL MRC 64D25 G565R), VANESIO MARIO (VNS MRA 59A02 C034U), BRUSSOLO FRANCO (BRS FNC 58R22 H823X) e MATTUCCI SERGIO (MTT SRG 57L23 Z103S), rappresentati e difesi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2003, n. 4755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4755 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi IGg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO IOni - Presidente -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SP OV BA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 92, presso l'avvocato EMANUELE FORNARIO, rappresentato e difeso dagli avvocati GUIDO DE FRANCHIS, ANTONINO DRAGOTTO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
COMUNE DI PALERMO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 161/99 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 01/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/2002 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente l'Avvocato De Franchis che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Giannuzzi che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto dei primi tre motivi e l'accoglimento del quarto motivo del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con ingiunzione del 15 settembre 1989, notificata l'8 novembre 1989, l'Intendente di Finanza di Palermo-Ufficio Bollo e Demanio ordinò a SA Lo RO di pagare la somma di L. 36.500.000, a titolo di indennità, rivalutazione, interessi e sanzione amministrativa per l'occupazione abusiva di un'area (di mq. 1025), sita su demanio armentizio (trazzera) in Comune di Palermo - località Addaura, negli anni 1982-1986.
Con "ricorso in opposizione", notificato il 9 dicembre 1989, la Lo RO convenne dinanzi al Tribunale di Palermo il Ministro delle Finanze ed il Comune di Palermo, esponendo: - che la legittimazione della occupazione arbitraria dell'area in questione le era stato concesso con ordinanza del Commissario per la liquidazione degli usi civici della Sicilia n. 18302 del 25 novembre 1959 verso pagamento di un canone annuo in favore del Comune di Palermo, nel cui demanio insisteva l'area in questione;
- che era molto opinabile che l'area medesima insistesse su una trazzera demaniale, tenuto conto delle diverse conclusioni, cui era pervenuto il predetto Commissario in sede di ordinanza di legittimazione, qualificando l'area stessa come facente parte del demanio del Monte Pellegrino e sue falde;
- e che, in ogni caso, l'entità sia dell'indennità che della sanzione amministrativa doveva considerarsi determinata in modo del tutto arbitrario. L'attrice concluse, pertanto, chiedendo, in via principale, la dichiarazione della propria carenza di legittimazione riguardo all'occupazione di suolo demaniale e dell'obbligo del Comune di Palermo di garantirla da ogni conseguenza derivante dall'ingiunzione opposta;
e, in subordine, l'annullamento dell'ingiunzione stessa, in quanto illegittima ed infondata. Costituitosi, il Ministro delle Finanze eccepì la propria carenza di legittimazione passiva sulla base del rilievo che competente in materia di demanio trazzerale era esclusivamente l'Assessorato regionale agricoltura e foreste della Regione Siciliana. Costituitosi anche il Comune di Palermo, lo stesso instò per la reiezione della domanda proposta nei suoi confronti, deducendo, altresì, in subordine, che l'area in questione non ricadeva nel proprio demanio.
Il Tribunale adito, con sentenza n.3134/94 del 4 ottobre 1994, dichiarò la propria incompetenza per materia a conoscere dell'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento della somma di L.
7.175.000 a titolo di sanzione amministrativa, essendo competente a decidere il Pretore di Palermo;
e dichiarò, altresì, inammissibile l'opposizione stessa avverso il pagamento della residua somma di L. 29.475.000 per carenza di legittimazione passiva dell'Amministrazione finanziaria convenuta.
1.2 Avverso tale sentenza la Lo RO propose appello dinanzi alla Corte di Palermo, sostenendo: - che i Giudici di primo grado, ancorché richiesti espressamente in tal senso, non avevano ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Assessore agri- coltura e foreste della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n.260 del 1958; - che l'area in questione, in quanto legittimamente occupata in forza della predetta ordinanza del 1959, non poteva considerarsi passata nel demanio regionale, perché il decreto presidenziale (d.P.R. 1 dicembre 1961 n. 1825) di individuazione dei beni del demanio statale trasferiti alla Regione dallo speciale Statuto di autonomia (art. 32) era intervenuto in data successiva;
- che la legittimazione passiva spettava all'Amministrazione finanziaria, anche in ragione del fatto che l'ingiunzione opposta era stata emessa da un ufficio periferico del Ministero delle Finanze, senza alcuna indicazione dell'imputazione dell'atto ad organi regionali;
- e che il Tribunale non aveva pronunciato sulla domanda proposta nei confronti del Comune di Palermo. L'attrice concluse, formulando le medesime domande proposte nell'atto introduttivo.
In contraddittorio con il Ministro delle Finanze e con il Comune di Palermo - i quali instarono per la reiezione del gravame sulla base delle stesse difese svolte in primo grado - la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza n.161/99 del 1 marzo 1999, respinse l'appello. In particolare, la Corte, esaminando la questione relativa alla eccepita carenza di legittimazione passiva dell'Amministrazione finanziaria convenuta - dopo aver riprodotto alcune massime di questa Corte in tema di applicazione dell'art. 4 della legge n.260 del 1958 - ha, così, testualmente, osservato: "In conclusione,
poiché nel caso in esame, come correttamente rilevato dal primo giudice, il Ministero delle Finanze difettava di legittimazione passiva, appartenendo questa non ad altra Amministrazione dello Stato ma alla Regione Siciliana, ne deriva che non trova applicazione la normativa invocata dall'appellante medesima, la quale del resto non ha neppure evocato in giudizio l'organo emittente la ingiunzione opposta".
1.3 Avverso tale sentenza IO TA IN - qualificatosi come unico erede di SA Lo RO - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, illustrati con memoria.
Resiste, con controricorso, il Ministro delle Finanze. Il Comune di Palermo, benché ritualmente intimato, non si è costituito, ne' ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 Con il primo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 L. 25/5/1958 n.260 anche per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione") ed il secondo motivo (con cui deduce:
"Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 L. 25/5/1958 n.260 anche per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia sotto altro profilo") - che possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connessione - il ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo: a) - che - siccome l'ingiunzione opposta è stata emessa da un ufficio periferico del Ministero delle Finanze;
e dal momento che da nessun altro elemento risulta che l'atto stesso fosse imputabile alla Regione Siciliana o ad un suo organo - l'errore della opponente sulla individuazione della parte legittimata a contraddire all'opposizione sarebbe stato determinato dalla stessa Amministrazione delle Finanze e, in quanto scusabile, avrebbe comportato il dovere del Giudice adito di assegnare all'opponente medesima un termine per la rinnovazione dell'atto introduttivo nei confronti della parte legittimata ai sensi dell'art. 4 della legge n.260 del 1958; b) - che, in ogni caso, per le medesime ragioni e tenuto conto che si tratta di opposizione ad ingiunzione fiscale, la citazione in opposizione non avrebbe potuto essere proposta che nei confronti dell'autorità (statale) che ha emesso l'ingiunzione stessa.
2.2 Per risolvere le questioni poste da tali motivi, appare opportuno, in primo luogo, precisare che la pretesa, fatta valere dall'Intendente di Finanza di Palermo con l'ingiunzione de qua, ha ad oggetto indennità, rivalutazione, interessi e sanzione pecuniaria, che si assumono dovuti dalla dante causa (SA Lo RO) dell'odierno ricorrente (IO TA IN) per assunta occupazione abusiva di area, insistente su demanio (armentizio:
trazzera) della Regione Siciliana, negli anni 1982-1986; e, in secondo luogo, sottolineare che la pretesa stessa risulta azionata con lo strumento della ed. "ingiunzione fiscale" disciplinato dal R.d. 14 aprile 1910 n.639. Posto che si tratta di stabilire chi fosse, al momento della notificazione della citazione in opposizione proposta dalla Lo RO (9 dicembre 1989), l'autorità amministrativa passivamente legittimata nel relativo giudizio - se, cioè, il Ministro delle Finanze, quale organo di vertice dell'Amministrazione di appartenenza del predetto organo periferico emittente l'ingiunzione;
ovvero la Regione Siciliana, quale indicata (dall'Amministrazione finanziaria convenuta) titolare delle funzioni amministrative in materia di demanio regionale e, quindi, delle pretese creditizie e sanzionatorie nascenti dall'assunta violazione dei propri diritti demaniali - è indispensabile, in limine, dar conto della disciplina avente ad oggetto i beni demaniali della Regione Siciliana, al solo fine della individuazione della autorità amministrativa competente in materia, senza alcuna incidenza sulle questioni di merito hinc inde proposte.
L'art. 32 del R.d.lgs. 15 maggio 1946 n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione Siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948 n.2, stabilisce che "i beni del demanio dello
Stato, comprese le acque pubbliche, esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale".
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 43 dello Statuto, è stato emanato il d.P.R. 1 dicembre 1961 n.1825 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di demanio e patrimonio). A prescindere dall'esame di altre disposizioni - le quali possono eventualmente rilevare ai fini della decisione del merito della controversia (artt. 3, 5 e 7) - certamente rilevanti, nella specie, appaiono i primi due articoli del decreto: il primo prevede, tra l'altro, che "la Regione Siciliana esercita nell'ambito del proprio territorio, a norma degli articoli... 32....dello Statuto.... le attribuzioni del Ministero delle Finanze relativamente ai beni ad essa assegnati"; il secondo statuisce che "per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 1 la Regione si avvale, finché non sarà diversamente provveduto, delle intendenze di finanza e degli altri uffici dello Stato esistenti nel territorio regionale".
Tenendo conto del titolo delle pretese, creditizie e sanzionatoria, fatte valere con l'ingiunzione opposta - abusiva occupazione di demanio regionale trazzerale - le ora richiamate disposizioni statutarie e di attuazione debbono essere coordinate con la disciplina statale dettata per i tratturi di Puglia e per le trazzere di Sicilia. In particolare, per quanto in questa sede rileva, l'art. 1 del R.d. 30 dicembre 1923 n.3244 (Passaggio dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia dalla dipendenza del Ministero delle Finanze a quella del Ministero dell'Economia nazionale poi Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste) statuisce che "i tratturi di Puglia e le trazzere di Sicilia continuano ad essere di demanio pubblico dello Stato e passano dalla dipendenza diretta del Ministero delle finanze a quella del Ministero dell'economia nazionale"; l'art. 10 dello stesso regio decreto attribuisce agli intendenti di finanza delle province dove esistono tratturi o trazzere i poteri di vigilanza sulla integrità e sulla conservazione dei medesimi e di repressione degli abusi;
e l'art. 66 del R.d. 29 dicembre 1927 n.2801 (Approvazione dell'assetto definitivo dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia) stabilisce che "per la notifica dei provvedimenti e per la procedura coattiva di riscossione in dipendenza di atti contravvenzionali si applicano le disposizioni del testo unico approvato con R.d. 14 aprile 1910 n.639". Alla luce della richiamata disciplina statutaria, di attuazione e statale, può osservarsi, anche con specifico riferimento al caso di specie, quanto segue.
L'art. 32 dello Statuto, nell'"assegnare" alla Regione Siciliana i beni del demanio dello Stato esistenti nel territorio regionale, ha immediatamente determinato (dalla data della sua entrata in vigore) il trasferimento nel demanio della Regione stessa della titolarità delle trazzere: e ciò, sia perché - tenuto conto della natura di siffatti beni demaniali (cfr. art. 1 del R.d. n.3244 del 1923 cit.), definiti come larghissime vie dal fondo soffice ed erboso destinate al transito ed al riposo degli armenti durante le migrazioni stagionali (natura, questa, desumibile anche della disciplina dettata dal decreto del 1923, secondo cui, tra l'altro, "in base ai titoli probatori, carte descrittive, elenchi, tracce esistenti sui terreni ed ogni altro possibile elemento saranno eseguiti l'accertamento, la revisione della consistenza e la conseguente reintegra.... di tutte le trazzere di demanio pubblico dello Stato, allo scopo di procedere alla loro sollecita, definitiva e migliore destinazione....": cfr. art. 2) - tali caratteristiche non richiedono, per l'efficacia del trasferimento, il ricorso all'apposito procedimento di previa individuazione dei beni assegnati al demanio regionale prefigurato dall'art. 5 del d.P.R. n.1825 del 1961 (cfr., in tal senso, Corte costituzionale, sentenza n. 444 del 1994, nn. 2 e 3 del Considerato in diritto); sia perché la Regione Siciliana ha, comunque, pacificamente legiferato in materia di trazzere ben prima dell'entrata in vigore del decreto di attuazione (cfr.
1. reg. 28 luglio 1949 n.39, recante trasformazione delle trazzere siciliane, e successive modificazioni), mostrando, in tal modo, di ritenere siffatti beni già entrati a far parte del proprio demanio.
Coerentemente alla "assegnazione" alla Regione Siciliana dei beni del demanio dello Stato esistenti nel territorio regionale, per un verso, l'art. 1 del d.P.R. n.1825 del 1961 ha trasferito alla stessa le relative funzioni amministrative, già di competenza del Ministero delle Finanze - sicché, in particolare, quantomeno dalla data di entrata in vigore del decreto di attuazione del 1961, avvenuta in data 23 giugno 1962, tutta l'attività amministrativa avente ad oggetto le trazzere, proprio in quanto esercitata dalla Regione, non può che essere fatta risalire a quest'ultima -, e, per l'altro, l'art. 2 dello stesso decreto ha attribuito alla Regione medesima, transitoriamente ("finché non sarà diversamente provveduto"), il potere di "avvalersi" delle intendenze di finanza e degli altri uffici dello Stato esistenti nel territorio regionale per il loro esercizio.
È, dunque, evidente - come, del resto, risulta, sia pure implicitamente, dalle stesse deduzioni del ricorrente ("Con processo verbale di contravvenzione del 30/4/1986 n. 13661/1 33, l'Ufficio per le trazzere di Sicilia ha contestato alla IG.ra Lo RO la abusiva occupazione di una parte dei terreni come sopra legittimati.... Con ingiunzione notificata l'8/11/1989, l'Intendenza di Finanza di Palermo ha ordinato all'attrice di pagare....per la pretesa abusiva occupazione... di cui al verbale di contravvenzione sopra richiamato": cfr. Ricorso, pag. 2) - che, per l'emissione e la notificazione dell'ingiunzione fiscale de qua, la Regione Siciliana si è "avvalsa", al fine della riscossione dell'indennità di occupazione, degli accessori e della sanzione amministrativa pecuniaria relativi ad un bene del proprio demanio, dell'Intendenza di finanza di Palermo: e ciò, in conformità a quanto consentito dall'art. 2 del d.P.R. n.1825 del 1961 e previsto dall'art. 66 del R.d. n.2801 del 1927 cit., letto in combinato disposto con l'art. 1 del R.d. n.639 del 1910, laddove questo prevede che il procedimento di riscossione coattiva ivi disciplinato si applica(va) anche ai "proventi del demanio pubblico".
Pertanto - posto che, nella specie, si verte in ipotesi, espressamente prevista dalla legge (art. 2 del d.P.R. n.1825 del 1961), di "avvalimento" di un "ufficio statale" (rectius: di un organo dell'Amministrazione finanziaria, tale essendo qualificabile l'ufficio dell'intendenza di finanza) da parte della Regione Siciliana per l'esercizio di funzioni amministrative trasferitele (fattispecie, questa, annoverabile tra quelle reputate costituzionalmente corrette dalla Corte costituzionale: cfr., in particolare, sentt. nn. 23 del 1957, 216 del 1987 e 996 del 1988;
cfr. anche Cass. sentt. nn. 14154 del 2000 e 1502 del 2001) - se, come ritenuto dalla dottrina assolutamente maggioritaria, anche in siffatte ipotesi l'istituto dell'avvalimento mette capo, tra Regione ed ufficio (od organo) statale, ad una relazione (non già di tipo intersoggettivo, come nella delega di funzioni, ma) di tipo organico (l'ufficio od organo statale, cioè, è organo mediante il quale la Regione svolge attività amministrativa propria), ne discende necessariamente che l'attività amministrativa posta in essere dall'ufficio od organo statale, quale organo della Regione appunto, non può che essere imputata a quest'ultima, quale effettiva titolare della funzione amministrativa concretamente esercitata mediante "avvalimento" dell'ufficio od organo statale. In tale prospettiva - dal momento che, nella specie, l'ingiunzione fiscale de qua è imputabile alla Regione Siciliana - soltanto quest'ultima deve ritenersi legittimata passivamente nel relativo giudizio di opposizione, promosso dalla dante causa dell'odierno ricorrente.
Ciò posto, il Collegio ritiene, tuttavia, che alla fattispecie sia applicabile l'art. 4 della legge 25 marzo 1958 n.260 (Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato), la quale, con i primi tre articoli, ha sostituito od abrogato alcune disposizioni del R.d. 30 ottobre 1933 n.1611 (Approvazione del t.u. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato).
In proposito, deve rammentarsi, innanzitutto, che l'art. 1 del d.lgs. 2 marzo 1948 n.142 (Attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi della Regione Siciliana), ratificato con la legge 17 aprile 1956 n.561 (la cui conformità a Costituzione ed alle disposizioni statutarie siciliane è stata affermata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 455 del 1989) stabilisce che "le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi delle amministrazioni statali sono estese all'amministrazione regionale siciliana" (comma 1); e che "nei confronti dell'amministrazione regionale i, siciliana si applicano le disposizioni del testo unico e del regolamento, approvati rispettivamente con regi decreti 30 ottobre 1933 nn. 1611 e 1612 e successive modificazioni, nonché gli articoli 25 e 144 del codice di procedura civile" (comma 2).
È noto, poi, che l'art. 4 della legge n.260 del 1958 - nel disciplinare "l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato" - prevede che tale errore "deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato" (comma 1); che "tale indicazione non è più eccepibile" (comma 2);
che "il giudice prescrive un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato" (comma 3); ed infine, che "l'eccezione rimette in termini la parte" (comma 4).
È, altresì, noto che questa Corte, con costante orientamento (cfr., e pluribus e da ultime, sentt. nn. 10890 del 1996, 10806 del 2000, 8697 del 2001), ha affermato che il limite, introdotto dall'art. 4 della legge n.260 del 1958, alla rilevanza dell'erronea individuazione dell'autorità amministrativa competente a stare in giudizio opera non soltanto con riguardo all'ipotesi di erronea vocatio in jus, in luogo del ministro titolare di una determinata branca della P.A., di altra persona preposta ad un ufficio della stessa, ma anche con riferimento all'ipotesi di vocatio in jus di un ministro diverso da quello effettivamente competente in relazione alla materia dedotta in giudizio;
ed ha precisato (sent. n. 16031 del 2001) che, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge n.260 del 1958, nell'ipotesi di procedimenti promossi da privati nei confronti della P.A., l'errore di individuazione dell'amministrazione competente e dell'organo che la rappresenta in giudizio non comporta la nullità del processo, ma una semplice irregolarità, che resta sanata, se non dedotta dall'Avvocatura dello Stato entro la prima udienza.
E lo stesso Giudice amministrativo, nella sua composizione più autorevole (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., sent. n.5 del 1990), ha affermato che, ai sensi dell'art. 4 della legge n.260 del 1958, l'inadempimento dell'onere di individuare l'amministrazione competente comporta, al pari dell'errore nell'indicazione dell'organo competente a rappresentarla in giudizio, non la nullità del processo, ma una semplice irregolarità, eccepibile soltanto dall'amministrazione intimata nella prima udienza e sempre sanabile. È, dunque, palese che, con siffatti orientamenti, integralmente condivisi dal Collegio, si è inteso affermare il principio, secondo cui l'"errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio....doveva essere notificato" (art. 4 comma 1 della legge n.260 del 1958) non è soltanto quello relativo alla individuazione dell'organo investito della rappresentanza dell'amministrazione convenuta nei confronti dei terzi, ma anche quello relativo alla individuazione della stessa amministrazione competente, vale a dire della amministrazione legittimata a stare in giudizio.
Nella specie, dall'esame diretto degli atti - consentito a questa Corte dalla natura processuale del vizio denunciato - emerge, in primo luogo, che da nessun chiaro elemento dell'ingiunzione fiscale de qua (cfr., supra, n.1.1) risulta la qualità dell'Autorità amministrativa emittente l'atto opposto: se, cioè, l'Intendente di Finanza di Palermo facesse valere le pretese oggetto dell'ingiunzione quale organo dell'Amministrazione finanziaria, ovvero, in forza dell'accertato rapporto di avvalimento, quale organo della Regione Siciliana;
in secondo luogo, che la dante causa dell'odierno ricorrente, con l'atto introduttivo, ha convenuto in giudizio il Ministro delle Finanze;
ed infine, che l'Avvocatura dello Stato, nella comparsa di risposta del 29 gennaio 1990, ha fondato il dedotto difetto di legittimazione passiva del Ministro delle Finanze sul testuale rilievo, secondo cui "la competenza, in materia di demanio trazzerale, spetta esclusivamente all'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana, che si avvale, per le ingiunzioni di pagamento delle indennità di occupazione, dell'Intendenza di Finanza, la quale pertanto, nella specie, non agisce quale Organo del Ministero delle Finanze".
È, dunque, evidente l'errore in cui è incorsa la dante causa dell'odierno ricorrente: la stessa, infatti, anziché convenire in giudizio la Regione Siciliana, quale titolare delle funzioni amministrative in materia di demanio armentizio, nella specie concretamente esercitate mediante avvalimento dell'Intendenza di Finanza di Palermo, ha chiamato in causa il Ministro delle Finanze, quale organo di vertice dell'Amministrazione, cui appartiene l'Autorità emittente l'ingiunzione fiscale opposta. Ma è altrettanto evidente che l'errore medesimo è stato determinato sia dalla circostanza, dianzi sottolineata, dell'omessa, chiara indicazione, nell'ingiunzione fiscale de qua, della qualità dell'Autorità emittente (organo dell'Amministrazione regionale siciliana in forza del rapporto di avvalimento); sia dalla disciplina generale che regola l'individuazione dell'amministrazione passivamente legittimata nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale, rispetto alla quale quella dettata dall'art. 2 del d.P.R. n.1825 del 1961 si pone come norma derogatoria. Infatti, a tal ultimo proposito, vuoi dai principi generali, secondo cui anche nel giudizio dinanzi all'A.G.O. il rapporto processuale nei confronti della P.A.
deve essere instaurato con l'autorità che ha emanato l'atto; vuoi dalla disciplina particolare, contenuta negli artt. 2 comma 1 ("Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare....") e 3 comma 1 del R.d. n.639 del 1910 ("Entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione, il debitore può contro di questa proporre ricorso in opposizione avanti.... il tribunale del luogo, in cui ha sede l'ufficio emittente....") e nell'art. 11 comma 1 del R.d. n.1611 del 1933 (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge n.260 del 1958, secondo cui, tra l'altro, "....le opposizioni ad ingiunzione....devono essere notificate alle Amministrazioni dello Stato.... nella persona del Ministro competente"), emerge inequivocabilmente la regola che l'opposizione ad ingiunzione di cui al R.d. n.639 del 1910 deve essere proposta nei confronti del ministro competente, ratione materiae, cui appartiene l'ufficio od organo emittente l'ingiunzione stessa.
Orbene, la specifica questione - che, per la prima volta, viene sottoposta all'esame di questa Corte - consiste nello stabilire se la disciplina dettata dall'art. 4 della legge n.260 del 1958 possa essere applicata non soltanto nelle ipotesi in cui "l'errore di identificazione" ivi prefigurato sia, per così dire, circoscritto all'individuazione del soggetto passivamente legittimato al giudizio negli ambiti, separatamente considerati, dell'amministrazione statale o di quella regionale, che siano rappresentate e difese dall'Avvocatura dello Stato, ma anche nelle ipotesi, quale quella di specie, in cui l'errore medesimo cada sulla stessa individuazione dell'ente - Stato o Regione - legittimato al giudizio, e tuttavia sia stato determinato dal rapporto di avvalimento intercorso tra gli enti (è, peraltro, evidente che analoga questione potrebbe porsi in ogni caso in cui siffatto rapporto di avvalimento sia stato instaurato tra enti autonomi, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato).
La risposta positiva si impone per le considerazioni che seguono. La ratio dell'art. 4 della legge n.260 del 1958 (sicuramente applicabile anche nei giudizi in cui sia parte l'amministrazione regionale siciliana in forza del rinvio, operato dall'art. 1 comma 2 del d.lgs. n.142 del 1948 dianzi menzionato, alla disciplina della rappresentanza e difesa dello Stato da parte dell'Avvocatura dello Stato) sta proprio, come emerge anche dagli orientamenti di questa Corte e del Giudice amministrativo in questa sede ribaditi, nell'intento di rendere effettivo il diritto alla tutela giurisdizionale del soggetto destinatario di atti di qualsiasi amministrazione pubblica (cfr. artt. 24 comma 1 e 113 comma 1 Cost.):
infatti, tale disposizione - tenendo conto che l'esercizio di tale diritto è sovente condizionato dal rispetto di rigorosi termini di decadenza e rischia di essere vanificato soprattutto nelle ipotesi in cui risulti particolarmente ardua (ad es., in ragione della oggettiva complessità della legislazione) l'individuazione dell'organo investito della rappresentanza dell'amministrazione convenuta o dell'autorità amministrativa passivamente legittimata al giudizio - ha previsto o l'irrilevanza, ovvero la
"rimediabilità", dell'errore nell'individuazione stessa. In proposito, analizzando il testo dell'art. 4, è sufficiente sottolineare, da un lato, che, ove non tempestivamente eccepito e contestualmente "corretto" dall'Avvocatura dello Stato (con la positiva indicazione, non più modificabile da parte di quest'ultima, dell'organo investito della rappresentanza dell'amministrazione convenuta o dell'autorità amministrativa legittimata a stare in giudizio), l'errore resta privo di rilevanza (commi 1 e 2); e, dall'altro, che, nell'ipotesi inversa (errore tempestivamente eccepito e contestualmente corretto, come avvenuto nella specie), il giudice adito ha il dovere, a pena di nullità del giudizio di primo grado - in ragione del coinvolgimento del diritto dell'attore, costituzionalmente garantito, alla tutela giurisdizionale - di fissare allo stesso un termine entro il quale provvedere alla "rinnovazione dell'atto introduttivo del giudizio" (commi 1 e 3), ferma, in tal caso, la rimessione in termini della parte incorsa in errore, che impedisce ogni decadenza o prescrizione, (comma 4).
Proprio la predetta ratio, sottesa a tutte le disposizioni ora analizzate, impone di ritenere che la disciplina dettata dall'art. 4 è applicabile anche nelle ipotesi, quale quella di specie, in cui l'errore cada sulla stessa individuazione dell'ente (Stato o Regione) legittimato al giudizio, purché esso sia stato determinato da un rapporto di avvalimento, intercorso tra gli enti e non esplicitato nell'atto amministrativo: infatti, l'esistenza di un rapporto siffatto può ingenerare nel destinatario un'oggettiva difficoltà nell'imputazione dell'atto - e, quindi, nell'individuazione dell'autorità amministrativa legittimata a stare in giudizio - in ragione sia del complesso intreccio tra normativa statale e regionale, che in tali ipotesi può sussistere, sia, e soprattutto, della circostanza, verificatasi nella specie, che nell'atto stesso non sia esplicitata o agevolmente deducibile la sussistenza del rapporto medesimo. Diversamente opinando, oltre la lesione del diritto alla tutela giurisdizionale, si determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento giuridico tra situazioni analoghe - quali quelle dianzi delineate - con conseguente esclusione dalla disciplina dell'art. 4 proprio delle fattispecie potenzialmente connotate da maggiori difficoltà nell'individuazione dell'organo investito della rappresentanza dell'amministrazione convenuta o dell'autorità amministrativa passivamente legittimata al giudizio.
Deve, pertanto, concludersi, con specifico riferimento alla fattispecie, che - nell'ipotesi in cui la Regione Siciliana, per l'esercizio delle funzioni amministrative relative a beni del proprio demanio (nella specie, demanio armentizio trazzerale), si sia avvalsa dell'intendenza di finanza ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 1 dicembre 1961 n.1825; quest'ultima abbia emesso ingiunzione di pagamento nei confronti del privato (nella specie, per la riscossione del credito e della sanzione pecuniaria a titolo di abusiva occupazione di demanio trazzerale) ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 66 del R.d. 29 dicembre 1927 n.2801 e 2 del R.d. 14 aprile 1910 n.639, senza dar conto nell'atto, ne' esplicitamente ne' implicitamente, del rapporto di "avvalimento" instaurato dalla Regione stessa;
il privato abbia convenuto nel giudizio di opposizione all'ingiunzione il Ministro delle Finanze, anziché la Regione medesima;
e l'Avvocatura dello Stato costituita in giudizio abbia eccepito la carenza di legittimazione passiva dell'Amministrazione finanziaria, indicando come autorità amministrativa competente (l'Assessorato Agricoltura e Foreste del) la Regione Siciliana - a siffatto errore di individuazione dell'autorità amministrativa passivamente legittimata al giudizio di opposizione si applica la disciplina dettata dall'art. 4 della legge 25 marzo 1958 n.260; con la conseguenza che, ove, come nella specie, l'errore sia stato tempestivamente eccepito e contestualmente corretto dall'Avvocatura dello Stato, il giudice di primo grado adito deve, a pena di nullità del relativo giudizio, fissare alla parte incorsa in errore un termine entro il quale rinnovare l'atto introduttivo nei confronti dell'autorità amministrativa indicata nell'eccezione. Alle considerazioni che precedono consegue l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso.
La sentenza impugnata - che si fonda su principi opposti (inapplicabilità dell'art. 4 della legge n.260 del 1958) a quelli in questa sede affermati - deve essere, pertanto, annullata. La relativa causa, peraltro, deve essere rinviata ad altra sezione (rispetto a quella decidente in primo grado) del Tribunale di Palermo, vertendosi in ipotesi assimilabile a quelle prefigurate dal combinato disposto degli artt. 383 comma 3 e 354 comma 1 cod.proc.civ.: infatti, il dovuto riconoscimento, da parte dei Giudici d'appello, dell'applicabilità alla fattispecie della disciplina dettata dall'art. 4 della legge n.2 60 del 1958 avrebbe imposto alla Corte di Palermo di dichiarare, per le ragioni dianzi esposte, la nullità del giudizio di primo grado e di rimettere la causa al primo Giudice, perché provvedesse a disporre la rinnovazione dell'atto introduttivo del giudizio medesimo. Il Giudice di rinvio provvedere anche a regolare le spese della presente fase del giudizio.
2.3 Con il terzo motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. anche per omessa motivazione sul punto decisivo della controversia"), il ricorrente critica la sentenza impugnata, sotto il profilo della sua assoluta carenza di motivazione in ordine alla questione, prospettata dalla opponente, secondo cui il trasferimento dell'area de qua al demanio regionale non si sarebbe mai verificato in ragione dell'anteriorità (1959) dell'ordinanza commissariale (che aveva costituito in capo alla Lo RO un diritto soggettivo perfetto efficace erga omnes) rispetto al decreto presidenziale di trasferimento (d.P.R. n.1285 del 1961) dell'area medesima dal demanio statale a quello regionale;
con la conseguenza che la legittimazione a resistere all'opposizione all'ingiunzione spetterebbe, comunque, all'Amministrazione finanziaria.
Infine, con il quarto motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione delle norme in ordine alle garanzie anche per omessa motivazione sul punto decisivo della controversia"), il ricorrente lamenta, sotto il profilo dell'assoluta carenza di motivazione della sentenza impugnata, che i Giudici d'appello non abbiano, al pari di quelli di primo grado, provveduto sulla domanda proposta nei confronti del Comune di Palermo.
Alla rilevata nullità del giudizio di primo grado, determinata dalla mancata fissazione di un termine per la rinnovazione dell'atto introduttivo del giudizio medesimo e che comporta la nullità, per estensione, anche della relativa sentenza, nonché del giudizio e della sentenza d'appello (cfr. art. 159 comma 1 cod.proc.civ.), consegue, ovviamente, l'assorbimento dei due predetti motivi.
P.Q.M.
Accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, dichiarata la nullità del giudizio di primo grado, rinvia, anche per le spese, ad altra sezione del Tribunale di Palermo. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 4 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2003