Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2003, n. 4755
CASS
Sentenza 28 marzo 2003

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Massime1

Il limite introdotto, dalla disposizione dell'art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260 (recante "Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato"), alla rilevanza dell'erronea individuazione dell'autorità amministrativa competente a stare in giudizio (limite in virtù del quale l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio e ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato alla prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato; eccezione dalla cui formulazione discende la rimessione in termini della parte attrice, alla quale il giudice deve assegnare un termine entro il quale l'atto introduttivo deve essere rinnovato), opera non soltanto nelle ipotesi in cui l'errore di identificazione ivi prefigurato sia circoscritto all'individuazione del soggetto passivamente legittimato negli ambiti, separatamente considerati, dell'amministrazione statale o di quella regionale, che siano rappresentate e difese dall'Avvocatura dello Stato, ma anche quando l'errore medesimo cada sulla stessa individuazione dell'ente - Stato o Regione - legittimato al giudizio, e tuttavia sia stato determinato dal rapporto di avvalimento intercorso tra i suddetti enti, non reso palese nell'atto amministrativo impugnato dal privato davanti al giudice. (Nella specie la Regione Siciliana, per l'esercizio delle funzioni amministrative relative a beni del proprio demanio, si era avvalsa dell'Intendenza di finanza ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 1 dicembre 1961, n. 1825, la quale aveva emesso ingiunzione di pagamento nei confronti del privato, senza dar conto nell'atto, ne' esplicitamente ne' implicitamente, del rapporto di avvalimento instaurato dalla Regione stessa; il privato aveva convenuto nel giudizio di opposizione all'ingiunzione il Ministero delle finanze, anziché la Regione medesima, e l'Avvocatura, costituitasi in giudizio, aveva eccepito la carenza di legittimazione dell'Amministrazione finanziaria, indicando come autorità amministrativa competente l'Assessorato agricoltura e foreste della Regione Siciliana; enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, posto che l'adito giudice di primo grado, facendo applicazione dell'art. 4 della citata legge n. 260 del 1958, avrebbe dovuto, a pena di nullità del relativo giudizio, fissare alla parte incorsa in errore un termine entro il quale rinnovare l'atto introduttivo nei confronti dell'autorità amministrativa indicata nell'eccezione dell'Avvocatura).

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 15691 del 21
    https://www.laleggepertutti.it/

    Civile Sent. Sez. 6 Num. 15691 Anno 2013 Presidente: GOLDONI UMBERTO Relatore: PETITTI STEFANO SENTENZA sentenza con motil'azione semplificata sul ricorso proposto da: BERICOTTO ANTONIO (BRC NTN 59E07 L182E), BALDO ALESSANDRO (BLD LSN 63H19 A360V), FERRO MAURIZIO (FRR MRZ 62D01 H823M), FOLADOR VANIO (FLD VNA 63D07 H823T), PRESTI DOMENICO (PRS DNC 60L14 F259Y), STOPPA EMILIO (STP MLE 61A22 C111D), SAGGIO LORENZO (BGG LNZ 55A10 L706L), CAMBIO GUGLIELMO (CMB GLL 42S30 C716W), QUATRINI RENATO (QTR RNT 49R17 C770E), CALLEGARO MARCO (CLL MRC 64D25 G565R), VANESIO MARIO (VNS MRA 59A02 C034U), BRUSSOLO FRANCO (BRS FNC 58R22 H823X) e MATTUCCI SERGIO (MTT SRG 57L23 Z103S), rappresentati e difesi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2003, n. 4755
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4755
Data del deposito : 28 marzo 2003

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