Sentenza 27 maggio 2009
Massime • 1
Il deposito della richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato in relazione a delitto di omicidio prima della concessione dell'estradizione suppletiva da parte dello Stato estero (nella specie, sopravvenuta nel corso dell'udienza preliminare) rende improcedibile l'azione penale esercitata con tale richiesta, non rientrando quest'ultima tra gli atti necessari a fini probatori, né potendo considerarsi rilevante a fini di interruzione della prescrizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2009, n. 24893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24893 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 27/05/2009
Dott. ZAMPETTI RT - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 534
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - N. 33711/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OL RT, n. il 3 maggio 1954;
2) PO NZ, n. il 29 giugno 1948;
avverso la sentenza 30 giugno 2008 - Corte di Assise di Appello di Salerno;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr. Delehaye Enrico, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore avv. Aricò Giovanni, che per OL ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
uditi i difensori avv.ti Aricò Giovanni e Pignatelli Angelo, che per PO hanno concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza in data 30 giugno 2008 la Corte di Assise di Appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza 14 marzo 2007 della Corte di Assise di Salerno, sezione seconda, nei confronti di OL RT, RD PE e PO NZ, appellata dal Procuratore Generale e dal Procuratore della Repubblica nei confronti di RD PE e PO NZ nonché appellata da OL RT, dichiarava PO NZ responsabile del reato di cui agli artt. 110 e 611 c.p. aggravato ex L. n. 203 del 1991, art. 7 e lo condannava alla pena di anni quattro di reclusione. Veniva invece confermata la condanna per OL RT - dichiarato colpevole per il reato di omicidio e di detenzione e porto di arma clandestina - alla pena dell'ergastolo e l'assoluzione di RD PE dagli stessi reati contestati in concorso con l'OL.
1.1. - Il fatto oggetto del procedimento si sostanzia nell'omicidio di RO OR verificatosi in data 4 novembre 2004 intorno alle 9.45/10.00 allorquando, in Angri, la vittima, che si trovava a bordo della propria vettura, veniva affiancata da due persone in sella a un ciclomotore con il volto travisato dal casco. Uno dei due esplodeva al suo indirizzo, con un'arma cal. 9 semiautomatica, nove colpi cagionandone l'immediato decesso. Nel corso delle svolte indagini il fatto omicidario veniva ricollegato a una denuncia per estorsione sporta dal RO nell'aprile 2001 nei confronti di OL RT, arrestato all'epoca in flagranza del reato nel mentre riceveva dallo stesso RO la cifra stabilita. L'OL veniva poi assolto dal Tribunale.
In aggiunta a tale fatto, se ne affiancava un altro, occorso un anno dopo la denuncia di estorsione, nell'aprile 2002 e risultante da un'intercettazione telefonica intervenuta tra il RO e la sua amante UO TO nel corso della quale si faceva riferimento a una lettera di minacce ricevuta da una "persona importante", il figlio di PO NZ, volta ad attenuare la portata accusatoria della denuncia nel procedimento ancora in corso.
Lo stesso giorno del fatto omicidiario le forze dell'ordine si recavano a casa dell'OL e questi esibiva uno scontrino attestante un acquisto che rendeva non compatibile la sua presenza sul luogo dell'agguato. RU FE, gestore dell'esercizio commerciale, chiariva che effettivamente nel suo negozio si era presentato l'OL con un nipote, insistendo per saldare subito l'acquisto, mentre altre volte non solo non vi si recava personalmente, ma lasciava che il debito, prima di saldarlo, raggiungesse una certa cifra.
1.2. - Infine AC IG, nel gennaio 2005, confessava di essere stato lui insieme a RD PE l'autore dell'omicidio RO (lo AC guidava il ciclomotore, il RD materialmente esplodeva i colpi) eseguito su mandato dell'OL che in tale maniera voleva ribadire il proprio predominio malavitoso sul territorio.
Le dichiarazioni dello AC, ancorché ritrattate nel corso del dibattimento, venivano recuperate dal primo giudice ai sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 4, ricorrendone i presupposti: lo AC aveva manifestato il timore già nel maggio 2005 di subire rappresaglie per sè e la sua famiglia abbandonando la località protetta (con fuga in Spagna) avendo peraltro consegnato alla propria compagna una lettera di ritrattazione con richiesta di darne la più ampia pubblicità; vi erano state le dichiarazioni della stessa compagna dello AC di aver subito minacce in occasione di un'udienza del processo all'OL per estorsione e le dichiarazioni di alcuni collaboratori (OS NE e NO IE) che avevano fatto riferimento alla promessa fatta allo AC di partecipare agli utili derivanti dallo spaccio di sostanze stupefacenti se avesse ritrattato. Le dichiarazioni dello AC, unitamente alla precostituzione di un alibi da parte dell'OL e al movente della ritorsione a seguito della subita denuncia venivano quindi utilizzate dal primo giudice per giungere all'affermazione della penale responsabilità del prevenuto. 1.3. - Quanto alla posizione del PO il primo giudice, non ritenendo sufficienti gli elementi probatori raccolti, lo assolveva dal reato di minacce e da quello di favoreggiamento.
2. - Il giudice di appello, decidendo sui gravami del Procuratore della Repubblica e, in adesione, del Procuratore Generale in relazione alle assoluzioni di RD PE e PO NZ, nonché sull'impugnazione dell'OL, preliminarmente respingeva l'eccezione difensiva avanzata da quest'ultimo in punto di irregolarità dell'estradizione, osservando come il provvedimento 25 aprile 2006 dell'autorità spagnola aveva provveduto all'estradizione aggiuntiva del prevenuto specificatamente per l'omicidio ai danni del RO.
2.1. - Nel merito il giudice di appello osservava la ricorribilità dell'art. 500 c.p.p., comma 4, attesa la sussistenza sia delle minacce rivolte allo AC e alla PE che della promessa di utilità allo AC perché ritrattasse;
le prime erano state riferite dallo stesso AC e dalla PE agli ufficiali di polizia giudiziaria procedenti non essendo ravvisabili le incompatibilità e inutilizzabilità lamentate dalla difesa dal momento che erano state confermate dalla stessa missiva che lo AC aveva fatto pervenire alla sua compagna PE;
la seconda aveva trovato riscontro nelle dichiarazioni dei pentiti OS NE e IN IE che avevano fatto riferimento alla promessa del pagamento di un credito che lo AC aveva per un approvvigionamento di droga.
Inoltre dette dichiarazioni superavano lo scrutinio di cui all'art.192 c.p.p., comma 3, in punto di attendibilità intrinseca: lo
NN era stato per vero partecipante diretto al fatto, aveva reso altresì affermazioni spontanee, circostanziate e autoaccusatorie cui era seguita una condanna a sedici anni di reclusione con sentenza passata in cosa giudicata, facendo oltretutto recuperare l'arma del delitto abbandonata dal RD durante la fuga. Positivo era l'ulteriore vaglio di riscontro estrinseco e individualizzante rappresentato sia dal movente ritorsivo dell'OL alla subita denuncia di estorsione (da parte del RO) che la precostituzione dell'alibi dello stesso.
2.2. - Quanto al PO, il giudice appello, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 611 c.p., argomentava che il contenuto minaccioso della missiva recapitata al prevenuto era desumibile da vari elementi quali la sussistenza del precedente episodio di estorsione che legittimava il contenuto minaccioso della lettera, le affermazioni della PE che aveva dovuto ammettere di aver sospeso la lettura della missiva per essersi spaventata, il fatto che la lettera fosse indirizzata al latore della missiva, PO IA, figlio dell'imputato PO NZ, che non poteva disconoscere il contenuto. Oltretutto era provata la sussistenza di un collegamento nell'ambiente criminoso tra i due soggetti, pressoché coetanei.
Infine sussistente doveva ritenersi l'aggravante di cui alla L. n.203 del 1991, art. 7 sotto il duplice profilo dell'adottato metodo mafioso e dell'agevolazione della consorteria mafiosa. 3. - Avverso tale decisione a mezzo del loro rispettivo difensore di fiducia hanno proposto tempestivo ricorso per Cassazione gli imputati PO NZ e OL RT.
3.1. - L'avv. Angelo Pignatelli, per PO NZ, ha chiesto l'annullamento:
a) per violazione dell'art. 121 c.p.p. e art. 178 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza totale di motivazione in merito alle argomentazioni contenute nella memoria difensiva depositata all'udienza del 18 giugno 2008; il giudice di appello aveva contravvenuto al suo dovere di motivare sulle argomentazioni difensive contenute nella suddetta memoria tanto più che la Corte di Assise di Appello aveva ribaltato la decisione assolutoria del primo giudice;
b) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'erroneo riconoscimento dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7; il giudice di appello, quanto al riconosciuto metodo mafioso, aveva dato una spiegazione meramente possibilistica della condotta posta in essere dal ricorrente, mentre era rimasto indimostrato che l'aiuto all'OL potesse essersi riverberato a tutta la consorteria mafiosa.
c) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per evidente vizio di motivazione per omissione e travisamento della prova non essendo state censurate le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria. In particolare non erano stati confutati i due unici elementi di prova (la conversazione RO - UO e la deposizione testimoniale) pur posti a fondamento dal primo giudice per la decisione assolutoria. Si era tenuto conto solo di una parte della conversazione e della deposizione che pur era stata tacciata, dal primo giudice, di contraddirtorietà e inutilizzabilità.
Con memoria difensiva 7 maggio 2009 l'avv. Giovanni Aricò, per PO, ha ripreso e approfondito le doglianze espresse in ricorso, ribadendo tra l'altro l'inattendibilità delle dichiarazioni della UO e la inverosimiglianza del comportamento del RO che, tutt'altro che intimidito dalla missiva, non solo aveva denunciato il fatto, ma si era anche costituito parte civile.
3.2. - L'avv. Giovanni Aricò per OL RT ha chiesto l'annullamento della sentenza gravata:
a) per la nullità dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti consequenziali per violazione dell'art. 14 della Convenzione europea di estradizione ex L. art. 30 gennaio 1963, n. 300. L'avviso in questione era stato per vero emesso, ma anche la richiesta di rinvio a giudizio (e dunque la promozione dell'azione penale) in epoca anteriore alla comunicazione della concessione dell'estradizione suppletiva determinando la sollevata nullità;
b) per la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) c) ed e) per manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 195 c.p.p. e art. 197 c.p.p., lett. d), art. 500 c.p.p., comma 4. Le dichiarazioni rese dallo AC e dalla sua compagna agli ufficiali di polizia giudiziaria di aver subito minacce, con il far sorgere l'obbligo di formalizzare la notitia criminis faceva anche scattare il divieto ex art. 195 c.p.p., comma 4. Inoltre il giudice di appello non aveva motivato sul fatto che lo AC si sentisse minacciato non dall'OL, bensì da altro soggetto (Annunziata Alfonso) sicché non è provato il rapporto sinallagmatico con il primo anche in relazione alla ipotetica offerta di restituzione di danaro.
c) per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), per manifesta illogicità e violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 4. Il giudice di appello ha individuato quale riscontro esterno alla credibilità dello AC il movente della denuncia di estorsione presentata dal RO nei confronti dell'OL dimenticando che l'indicazione del movente proviene dallo stesso AC, sicché il riscontro non può dirsi "esterno" come pure i riferimenti alle dichiarazioni TA e NO. Non si prende neppure in considerazione che altri potessero essere interessati alla eliminazione del RO. Erronea infine è la valutazione negativa della esibizione dello scontrino da parte dell'OL, frutto di una lettura distorta da parte del giudicante che non tiene conto del fatto che il ricorrente non poteva sapere quale sarebbe potuta essere l'esatta ora dell'omicidio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. - Il ricorso presentato nell'interesse di OL RT è fondato: la sentenza va pertanto annullata come da dispositivo. Risulta per vero dagli atti acquisiti ex officio che la richiesta di rinvio a giudizio nel presente procedimento è stata depositata il 28 marzo 2006, mentre l'estradizione suppletiva nei confronti dell'OL in relazione ai reati per cui si procede è stata autorizzata dall'Autorità spagnola in data 25 aprile 2006, durante la celebrazione dell'udienza preliminare nel procedimento di cui trattasi.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. U, 2 8 febbraio 2001, n. 8, Ferrarese, rv. 218767) hanno per vero affermato il principio per cui, in tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, la disposizione di cui all'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, resa esecutiva in Italia con L.30 gennaio 1963, n. 300, per la quale la persona estradata non può
essere perseguita, giudicata o arrestata in vista dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza, ne' sottoposta a qualunque altra restrizione della sua libertà personale per un qualsiasi fatto anteriore alla consegna diverso da quello che ha dato luogo alla estradizione, deve essere intesa nel senso che per i fatti diversi da quelli per cui è stata concessa la estradizione e commessi prima della consegna è inibito l'esercizio della azione penale, salvo che sia sopravvenuta la estradizione suppletiva disciplinata dall'art. 12 e art. 14, comma 1, lett. a), ovvero si sia verificata una delle cause di estinzione della estradizione previste dall'art. 14, comma 1, lett. b) della Convenzione predetta, atteso che la clausola di specialità si configura come introduttiva di una condizione di procedibilità la cui mancanza costituisce elemento ostativo dell'esercizio dell'azione penale nelle forme tipiche fissate dall'art. 405 c.p.p., anche se non impedisce il compimento degli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova, eventualmente mediante il ricorso all'incidente probatorio, l'esercizio dei poteri interruttivi della prescrizioni, purché compatibili con la fase antecedente all'inizio della azione penale, nonché l'archiviazione della notizia di reato che per sua natura resta estranea alla fase processuale.
Il giudice di merito non è stato rispettoso di questi principi non avendo ottenuto l'autorizzazione dell'autorità spagnola e dunque non avendo risolto la condizione di procedibilità anteriormente all'esercizio dell'azione penale. È evidente per vero che la richiesta di rinvio a giudizio non rientra tra gli atti necessari ai fini probatori ne' era rilevante nella fattispecie ai fini interruttivi, essendo stato ascritto al prevenuto il reato di omicidio.
È appena il caso di osservare che la documentazione prodotta dalla parte civile e pervenuta nella cancelleria di questa Corte in data 7 maggio 2009 non è peraltro di ausilio onde addivenire a una diversa determinazione. In particolare si osserva che l'ordinanza del Giudice dell'udienza preliminare (allegata al verbale 26 aprile 2006) con cui veniva rigettata l'eccezione procedurale della carenza della condizione di procedibilità sul presupposto che l'OL avrebbe rinunziato a beneficiare del principio di specialità di cui alla L.22 aprile 2005, n. 69, art. 26 per poi opporre una revoca - da ritenersi senza effetto per la irrevocabilità propria della rinuncia - non solo è relativa ad altro procedimento, ma contrasta con il contenuto degli atti trasmessi a suo tempo dall'Autorità giudiziaria spagnola da cui emerge in modo inequivocabile, in risposta a una specifica richiesta di chiarimenti dell'Autorità giudiziaria italiana, non essere vero che l'imputato avesse rinunciato al principio di specialità poi revocata, bensì che, come risulta in calce al verbale di estradizione, l'OL fin dall'inizio aveva dichiarato di non voler rinunciare a detto principio. Il chiaro tenore letterale dell'"interpretazione autentica" del giudice spagnolo di quanto avvenuto in quella sede in relazione a una procedura consumatasi in un Paese estero impedisce a pervenire a diverse e discordanti interpretazioni, in particolare di quella di cui all'ordinanza sovra citata del 26 aprile 2006.
Ciò comporta l'annullamento di tutti gli atti processuali meglio indicati in dispositivo. L'accoglimento della censura in rito è assorbente di tutti gli altri motivi di ricorso presentati per la posizione OL, sicché questa Corte è esonerata dal relativo vaglio.
5. - Quanto al ricorso presentato nell'interesse di PO NZ si osserva:
5.1. - Il primo punto non è fondato e va respinto. Il giudice di merito si è fatto carico dell'onere motivazionale proprio del sovvertimento del primo giudizio prendendo analiticamente in esame tutti gli aspetti considerati dalla Corte di Assise di Salerno confutandoli in modo completo e attento. La Corte ha dato altresì conto del proprio iter logico argomentativo implicitamente respingendo le osservazioni della difesa quali espresse nella memoria indicata. In particolare è stata evidenziata l'inconferenza del non ritrovamento della missiva minatoria essendovi traccia della medesima non solo nella deposizione della UO, ma anche nelle conversazioni intercettate tra questa e il RO. Ininfluente è il dato che attiene al fatto che non vi sarebbe prova della consegna della missiva dall'OL al PO. La Corte di merito supera agevolmente la questione, in modo del tutto logico e congruo, richiamando la prova della consegna della lettera da PO IA al RO e la circostanza che la missiva sia stata posta da quest'ultimo in correlazione con il padre di IA NZ. La Corte ne da una spiegazione adeguata sulla base dei rapporti esistenti tra il PO padre e l'OL e non solo per ragioni di coetaneità. Il giudice di merito ha tenuto altresì in debito conto del tentativo della teste UO, durante la sua deposizione dibattimentale, di minimizzare il fatto, tentativo che però ha consentito comunque di porre in luce i vari passaggi ritenuti, in via razionale, confermativi del contenuto minatorio della missiva. Pertinente è il rilievo evocato dal giudice di merito sul punto, secondo cui la donna aveva avuto modo di leggere qualche rigo della lettera rendendosi subito conto di cosa si trattasse tanto da sospenderne la lettura, mostrandosi poi particolarmente preoccupata al telefono con il RO.
5.2. - Di poco momento è l'assunto difensivo secondo cui sarebbe stato temerario da parte dell'OL inviare dal carcere una missiva a contenuto minaccioso al RO che si era rivelata persona di coraggio, posto che trattasi di mera congettura che tradisce una valutazione di merito non proponibile in questa sede di legittimità.
5.3. - Nessuna incertezza è data inoltre dalla identificazione dell'imputato, atteso che il ricorrente è stato individuato come il padre del latore della missiva e come tale PO, titolare di un bar a Scafati, di Piazza San IE, così come ha riferito la UO in dibattimento, pur non avendo compreso, la donna, di chi si trattasse. Ininfluente è il fatto che il RO abbia identificato il ricorrente come quello che "sta in galera", ancorché si sostenga in ricorso che nel 2002 il PO non era ristretto in carcere. A parte la circostanza che trattasi di un'asserzione difensiva priva di allegazione probatoria, il riferimento allo stato di detenzione va valorizzato non in senso assoluto, ma in relazione alla caratura del soggetto che aveva subito in passato diverse incarcerazioni, sicché ben poteva il RO, all'epoca della conversazione telefonica con la UO, non essere al corrente di una eventuale intervenuta liberazione.
5.4. - Si sostiene nelle memorie difensive che dalla intercettazione ambientale del 16 aprile 2002 si evince che i consegnatali della missiva non fossero nemmeno a conoscenza che il RO era stato sottoposto a una estorsione. Tale assunto è una mera e libera reinterpretazione difensiva del contenuto captato che si pone in aperta contraddizione con gli altri elementi di prova esaminati dal giudice di merito.
5.5. - La Corte ha altresì superato nel suo apparato argomentativo le obbiezioni in punto di carenza del profilo soggettivo del ricorrente, avendo sottolineato che la missiva non era diretta al RO, bensì al PO sicché non poteva non averne preso necessariamente contezza. Peraltro su questo specifico punto alcuna confutazione è stata mossa dal ricorrente. La Corte ha inoltre dimostrato di aver interloquito sulla idoneità della minaccia che fu per vero tale da preoccupare e intimidire la UO. Se poi il RO, in particolare, avesse voluto sulla questione mantenere la linea della fermezza, questo non significa che l'intimidazione non avesse comunque raggiunto il suo effetto ancorché non fosse esitata in un conseguente comportamento di ritrattazione, bensì in quella reattiva di denuncia.
5.6. - La difesa contesta altresì l'argomentazione della sentenza gravata nel punto in cui viene scritto essere stato riferito che la missiva era stata indirizzata al PO quando in realtà nessun testimone ha riportato una simile circostanza. In realtà la sentenza introduce tale dato non perché proveniente da un testimone ma perché è stato in qualche modo indicato dal RO.
5.7. - È stato altresì contestato che il destinatario (il PO) possa essere venuto a conoscenza del contenuto essendo mancata l'indicazione della relativa massima di esperienza. Per contro la Corte territoriale è stata esplicita nel richiamare l'id quod plerumque accidit che chi riceve una missiva perché a lui indirizzata, necessariamente ne conosce il contenuto al fine ulteriormente di farla proseguire al reale destinatario. 5.8. - È stato altresì sostenuto che sono venuti meno i riscontri esterni individualizzanti sulla persona del PO NZ posto che i collaboratori di giustizia TA Saverio e Principale Attilio non hanno confermato la circostanza dell'invio della missiva intimidatoria al RO. L'assunto è privo di rilevanza dal momento che le risultanze probatorie (dichiarazioni della UO, le intercettazioni telefoniche, tra l'altro) non necessitano di riscontri individualizzanti.
5.9. - Da respingersi è anche la doglianza in relazione alla pretesa erronea valutazione di sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n.203 del 1991, art.
7. La circostanza in questione si applica per vero a tutti coloro, partecipi o non di qualche sodalizio criminoso, la cui condotta sia riconducibile a una delle due forme in cui può atteggiarsi (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo) e, per i soggetti partecipi, opera anche con riferimento ai reati-fine dell'associazione (Cass., Sez. 1, 20 dicembre 2004, n. 2612, rv. 23045, P.G. in proc. Tornasi ed altri). Nella vicenda per cui è giudizio è stato in modo condivisibile evidenziato dal giudice di merito come il metodo mafioso sia stato rilevabile non tanto e non solo dalla metodica espressa nel commesso reato, ma anche nel significato che il fatto ebbe in sè in relazione alla consorteria criminosa cui si riferisce.
Il metodo mafioso nella vicenda è sicuramente individuabile non solo nelle modalità del fatto intimidatorio per il tramite di terze persone comunque gravitanti o contigue al sodalizio criminoso, ma anche in quanto la minaccia era diretta a far ritrattare la denuncia alla vittima dell'estorsione e dunque diretta a conservare l'operatività del sistema delinquenziale basato appunto sull'approvvigionamento di proventi illeciti attraverso l'estorsione. La mancata punizione di un estortore permetteva il mantenimento dello status quo a tutto vantaggio della consorteria cui l'OL era a capo.
5.10. - Quanto al terzo motivo di impugnazione deve segnalarsi che il provvedimento gravato, diversamente da quanto assunto in gravame, ha in modo esaustivo confutato le argomentazioni avverse che avevano portato il primo giudice all'assoluzione del PO;
sono stati per vero affrontati gli elementi di prova valutandoli nelle loro parti essenziali e rilevanti. La sinergia probatoria scaturente dalla conversazione telefonica intercettata e le dichiarazioni della PE non lasciano spazio a una interpretazione della prova diversa da quella fatta propria dalla giudice di secondo grado con argomentazioni che si sottraggono a qualsivoglia censura di legittimità.
6. - Al rigetto del ricorso del PO consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio nei confronti di OL RT la sentenza impugnata, la sentenza di primo grado, il decreto che ha disposto il giudizio e la richiesta di rinvio a giudizio per improcedibilità dell'azione penale e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica del Tribunale di Salerno per il corso ulteriore. Rigetta il ricorso di PO NZ che condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2009. Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2009