CASS
Sentenza 3 agosto 2023
Sentenza 3 agosto 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/08/2023, n. 23767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23767 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2023 |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 5 Num. 23767 Anno 2023 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: CANDIA UGO Data pubblicazione: 03/08/2023 imponibile dell'addizionale regionale, non era stato determinato con legge, ma con un provvedimento amministrativo discrezionale di una 6 di 26 pubblica amministrazione terza rispetto al rapporto tributario, omettendo altresì di considerare che proprio per tale ragione i Ministeri delle Finanze e dei Trasporti avevano indicato alle Regioni che i canoni così determinati non potevano essere oggetto dell'imposizione regionale. 5. Con la quinta censura la società ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., «la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dell’art. 1 della L.R. 30.12.1971, n. 2, e dell’art. unico della L.R. 11.8.1995, n. 85, e successive modifiche e degli indirizzi applicativi del Ministero delle Finanze del Ministero dei Trasporti anche in relazione agli artt. 3, 23, e 53 della Costituzione» (così a pagina n. 2 e 25 del ricorso), sostenendo la violazione delle citate disposizioni per effetto dell’applicazione di un'imposta regionale ad una concessione rilasciata dall'autorità portuale per finalità diverse da quelle turistico- ricreativo-diportistiche, laddove il tributo regionale è esigibile solo nel caso in cui venga applicato il canone minimo stabilito per legge. Tutto ciò, assumendo che il presupposto di imposta e la base imponibile del tributo regionale sono rappresentati da un canone di concessione demaniale determinato o determinabile in base alla legge, al quale può commisurarsi percentualmente il canone regionale, come chiarito dal Ministero delle Finanze e come desumibile dai precetti costituzionali di cui agli artt. 3, 23 e 53 Cost., mentre nel caso di specie il canone della concessione rilasciata dall'Autorità Portuale è stato liberamente e discrezionalmente quantificato da un provvedimento amministrativo, senza previsione normativa di un limite massimo (previsto solo per le concessioni per scopi turistico-ricreativi), in spregio ai criteri dettati dalla Corte costituzionale con le pronunce del 28 dicembre 1971, n. 21 e del 18 giugno 1963 n. 93 e dall’orientamento espresso dalla Corte di cassazione con la pronuncia del 5 giugno 2015, n. 11653 in tema di concessioni per la geotermia. 7 di 26 6. Con la sesta doglianza, la ricorrente ha eccepito, ancora in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la «violazione dell’art. 117, II comma, lettera e) […]» (così a pagina n. 3 e 28 del ricorso), rimproverando, al riguardo, alla Commissione regionale di aver implicitamente riconosciuto alla Regione Toscana la facoltà di ampliare, con l’art. 6 della legge reg. 6 agosto 1998, n. 57, l'ambito di applicazione del tributo statale, qual’è l'addizionale sui canoni di concessione demaniali, in violazione della citata disposizione della Costituzione, precisando sul punto che «è innegabile che l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, pur definita l'art. 1 della legge 281/1970 quale “tributo proprio” della Regione, era ed è rimasto un tributo regolato da legge statale: esso non è quindi un tributo proprio in senso stretto, secondo quando stabilito dall'attuale art. 119 della Costituzione» (così a pagina n. 31 del ricorso). Il tutto - a dire della ricorrente - come dimostrato dal fatto che «l’art. 8 del D.L.gs. 6 maggio 2011, n. 68 ha annoverato tra “gli ulteriori tributi regionali” la “imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo”, disponendo che “ferma la facoltà per la regione di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati [!!!] in tributi propri regionali […] l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo”: con ciò confermando che sino al 1° gennaio 2013 tale imposta non poteva annoverarsi tra i tributi propri regionali come definiti dall'articolo 7 della legge delega 42/09» (v. pagine nn. 31 e 32 del ricorso), per cui la Regione Toscana non avrebbe potuto legiferare in relazione al tributo addizionale relativo all’anno 2006. 7. Da ultimo, la contribuente ha chiesto di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge reg. Toscana 6 agosto 1998, n. 57, in relazione all’art. 117, secondo comma lett. e) e 23 Cost., nell’ipotesi in cui si ritenesse che la previsione dell’art. 6 della citata legge non sia suscettibile di «una interpretazione secondum constitutionem rispettosa della riserva di legge statale 8 di 26 nella materia del sistema tributario dello Stato» (così a pagina n. 32 del ricorso). 8. Il ricorso va respinto per le seguenti ragioni. 9. I primi due motivi vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi nella deduzione del vizio motivazionale della sentenza. Entrambi risultano infondati. 9.1. Il primo di essi è articolato sul decifit espositivo della pronuncia impugnata nella parte in cui avrebbe omesso di ricostruire la vicenda processuale nel suo sviluppo, senza cioè esporre i contenuti degli atti di accertamento impugnati, delle specifiche censure formulate dalla ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, trascurando infine di indicare i motivi di impugnazione riproposti dalla società perché ritenuti assorbito dal primo Giudice. 9.2. Senonchè, questa Corte ha più volte avuto modo di chiarire che il contenuto espositivo della sentenza esige che il provvedimento riporti i tratti essenziali della controversia, soprattutto precisando che la pronuncia non è nulla «se dalla lettura di essa è comunque possibile individuare i passaggi essenziali della vicenda processuale e gli elementi di fatto rilevanti della causa e considerati o presupposti nella decisione» (così Cass., Sez. T, 1° aprile 2016, n. 6332, che richiama Cass., Sez. II, 4 marzo 2002,, 3066 e Cass. Sez. U., 16 gennaio 2015, n. 642). La nullità della sentenza per la mancanza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione postula, quindi, che non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione (cfr., anche da ultimo, Cass., Sez. T, 29 maggio 2023, n. 15015, che richiama Cass, Sez. III, 15 novembre 2019, n. 19721). Allo stesso modo, è stato ribadito che «per quanto concerne la omessa specifica indicazione delle “richieste delle parti” occorre rilevare che la mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle 9 di 26 conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, salvo che abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, traducendosi in tal caso in vizio con effetti invalidanti della sentenza stessa, per omessa pronuncia sulle domande o eccezioni delle parti […]» (così Cass., Sez. T, 29 maggio 2023, n. 15015). 9.3. Ciò posto, la sentenza impugnata ha rappresentato le ragioni essenziali del contendere (il pagamento del tributo previsto sulle concessioni statali per l’occupazione, da parte della ricorrente, dei beni del demanio marittimo), il contenuto rilevante della decisione di primo grado (come sopra riassunta) per poi esporre i motivi di appello presentati dalla Regione e gli argomenti posti a base della pronuncia impugnata, interamente tratti dai contenuti della pronuncia della Corte di cassazione 19 ottobre 2016, n. 21136. Sotto tale profilo, dunque, il contenuto narrativo della sentenza consente di comprendere l’oggetto del contendere e le ragioni della decisione, il che conduce al rigetto del motivo di impugnazione, impregiudicate le ulteriori osservazioni che seguono, in relazione al terzo motivo di censura, concernente la dedotta omessa pronuncia su talune domande riproposte dalla contribuente in sede di appello, che – come si vedrà - giustifica l’esercizio del potere/dovere di cui all’art. 384 cod. proc. civ., non anche il riconoscimento della dedotta nullità dell’intera sentenza. 9.4. Risulta infondato anche il secondo motivo con cui la ricorrente ha contestato la sussistenza di una motivazione apparente. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte si è in presenza di una motivazione apparente o inesistente allorché la stessa «pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e 10 di 26 sulla logicità del ragionamento del giudice [….], così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6 Cost." (Vedi Cass. 13248 del 2020)» (così, da ultimo, tra le tante, Cass. n. 11473/2022 e, nello stesso senso, Cass. n. 6758/2022). Va, invece, esclusa (in seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54, comma 1, lett. b) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile al caso in esame trattandosi di sentenza emessa il 15 maggio 2017) qualunque rilevanza al semplice difetto di "sufficienza" della motivazione [cfr., su tali principi, anche da ultimo, Cass., Sez. T, 31 gennaio 2023, n. 2689 e, tra le tante, a partire da Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053, Cass., 1° marzo 2022, n. 6626; Cass., Sez. T., 23 settembre 2022, che richiama Cass., Sez. U. 19 giugno 2018, n. 16159 (p. 7.2.), che menziona Cass., Sez. U. 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., nn. 22229, 22230, 22231, del 2016, Cass., Sez. U, 24 marzo 2017, n. 766; Cass., Sez. U., 9 giugno 2017, n. 14430 (p. 2.4.); Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9557 (p. 3.5.), Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476 (che cita, in motivazione, Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9558 e Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33679]. 9.5. Ciò posto, la motivazione della sentenza impugnata non può considerarsi apparente, dovendo osservarsi che la valutazione del giudice fondata sull’applicazione di principi di diritto può essere espressa anche attraverso la trascrizione dei contenuti della pronuncia del Giudice di legittimità che quei principi ha affermato. In tale prospettiva, la stretta coerenza di tali principi e quindi del richiamo giurisprudenziale alla fattispecie concreta attiene alla correttezza della decisione e non anche all’esistenza della motivazione, appena aggiungendo sul punto che, sebbene la sentenza richiamata (Cass., Sez. VI/T 19 ottobre 2016, n. 21136) avesse riguardato l’ipotesi di concessione demaniale rilasciata dall’Autorità Portuale ad un circolo nautico per il mantenimento di uno specchio d’acqua per l’ormeggio delle imbarcazioni dei propri associati, i 11 di 26 principi in essa affermati valgono anche nella fattispecie in rassegna, come si avrà cura di chiarire in seguito. 10. Con la terza censura l’istante ha lamentato che non vi è stata pronuncia sulle doglianze riproposte in appello (come indicato ai fini dell’autosufficienza del motivo nel ricorso in esame) concernenti - come già esposto - ma giova ripetersi: i). il dedotto vizio di motivazione dell’avviso di accertamento, il quale non esponeva le ragioni della pretesa e non aveva allegato il provvedimento determinativo del canone;
ii). la ritenuta inapplicabilità dell’addizionale regionale sui canoni relativi ai rapporti concessori finalizzati alle operazioni portuali, essendo detti canoni non predeterminati per legge, ma affidati alla determinazione discrezionale dell’Amministrazione; iii). l’eccepita inesistenza del potere impositivo delle Regioni in ordine al canone concessorio per le operazioni portuali, essendo detto settore disciplinato da fonti di diritto speciale marittimo;
iv). l’asserita applicabilità dell’addizionale regionale solo ai canoni di concessione rilasciate per finalità turistico-ricreative; v-vi). l’eccepita violazione degli artt. 3, 53 e 117, secondo comma, lett. e), Cost., ove si ritenesse di riconoscere alla Regione Toscana la potestà di introdurre un nuovo tributo. 10.1. Giova premettere che il Giudice del merito non deve dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, essendo, invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati (così Così Cass., Sez. VI/T, 2 febbraio 2022, n. 3108, che richiama Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123). 12 di 26 Il vizio di omessa pronuncia postula che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, il che non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione (cfr. Cass., Sez. T., 29 maggio 2023, n. 15015 cit., che richiama Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. 20 settembre 2013, n. 21612; Cass. 11 settembre 2015, n. 17956), dovendo, piuttosto, ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamene esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass., Sez. T., 29 maggio 2023, n. 15015 cit., che richiama Cass. civ. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. civ., 8 marzo 2007, n. 5351; Cass. civ., 10 maggio 2007, n. 10696; Cass. civ., 21 luglio 2006, n. 16788, nonché Cass. Sez. T, 3 maggio 2023 n, 11518, che richiama Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2021, n. 9279; Cass., Sez. 2^, 16 novembre 2022, n. 33778; Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 2023, n. 950; Cass., Sez. 5^, 6 marzo 2023, n. 6691). 10.2. Alla luce di tali principi, va osservato che nella logica della sentenza impugnata e negli argomenti ivi spesi, vanno ritenuti, quantomeno, implicitamente disattesi i rilievi con le lettere «ii», «iii» «iv», «v» e «vi» (v. pagine nn. 18 e 19 del ricorso) concernenti – in sintesi – l’inapplicabilità dell’addizionale regionale alle concessioni demaniali destinate alle operazioni portuali e la contestata istituzione di fatto da parte della Regione, priva del relativo potere impositivo, di nuovo tributo in violazione degli artt. 3, 53 e 117 Cost., ove si consideri che il Giudice regionale, dopo l’ampio excursus della normativa di riferimento, ha richiamato i principi della citata pronuncia di questa Corte, secondo cui, in definitiva, con riguardo all'annualità 2006, «il tributo resta nella titolarità dello Stato, non rilevando l'esercizio delle funzioni legislative e amministrative delle Regioni (o quanto a quelle amministrative, di altri enti, quali le autorità portuali) riguardo all'utilizzazione dei beni stessi, come da costante giurisprudenza della Corte costituzionale in materia […] e che ai fini del calcolo del quantum dell'imposta regionale - fissati in sedi di normativa primaria, come si è visto, presupposto impositivo, 13 di 26 soggetti passivi, base imponibile, aliquota e sanzioni - resta unicamente demandata alla facoltà dell'Autorità portuale di determinare, con normativa secondaria, l'ammontare della base imponibile, nel rispetto del principio della riserva di legge relativa posta dall'art. 23 Cost., sulla base di criteri predeterminati» (v. pagine nn. 11 e 12 della sentenza impugnata). La pronuncia della Corte di cassazione, richiamata nella sentenza impugnata, ha menzionato anche l’art. 7 d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, che indica la misura minima del canone per le concessioni oggetto di controversia ed i principi in essa declinati operano nella fattispecie in rassegna. Dagli illustrati contenuti della sentenza non può allora che desumersi il tacito rigetto delle doglianze della contribuente circa l’illegittimo esercizio da parte della Regione della potestà impositiva, che ha costituito il nucleo concettuale fondante le predette eccezioni, sol considerando l’affermazione di principio in ordine alla titolarità del tributo in capo allo Stato, l’irrilevanza delle funzioni legislative o amministrative delle Regioni riguardo all’utilizzazione dei beni ed il rispetto del principio della riserva relativa di legge anche nella determinazione del canone. 10.3. Non vi è stata, invece, alcuna pronuncia sulla censura concernente il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, ma all’omissione può porsi rimedio nella sede che occupa, applicando il principio di legittimità secondo cui nell’ipotesi di nullità della sentenza per omessa pronuncia su un motivo di impugnazione, esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo, come costituzionalizzato nell'art. 111, secondo comma, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 cod. proc. civ., impongono di evitare la cassazione con rinvio quando la pretesa, sulla quale si riscontri mancare la pronuncia, possa essere decisa senza necessità di ulteriori accertamenti in fatto (cfr., tra le tante, Cass. Sez. T. 3 maggio 2023 n. 11518, che richiama Cass. Sez. 1^, 29 marzo 2006, n. 7144; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2017, n. 24866; 14 di 26 Cass., Sez. 3^, 13 settembre 2019, n. 22869; Cass., Sez. 2^, 13 giugno 2022, n. 19027; Cass., Sez. 5^, 4 novembre 2022, n. 32511; Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 2023, n. 1035). 10.4. Vale allora osservare che il provvedimento impositivo opportunamente prodotto dall’istante, reca il riepilogo delle varie disposizioni applicate, la contestazione del mancato pagamento del canone di concessione per l’identificata area occupata, l’anno di riferimento, la misura del canone concessorio e di quello applicato (percentuale 15%), la data di scadenza del tributo, l’imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi, il tutto quindi in termini tali da offrire alla contribuente piena e puntuale contezza delle ragioni della pretesa, dovendo solo aggiungersi sul punto, quanto all’omessa allegazione dell’atto concessorio che, essendo stato rilasciato al suo destinatario, doveva ritenersi già a conoscenza di questi (v., ex plurimis, Cass., 27 febbraio 2020, n. 5346; Cass., 19 novembre 2019, n. 29968; Cass., 5 dicembre 2017, n. 29002; Cass., 11 aprile 2017, n. 9323; Cass., 4 luglio 2014, n. 15327; Cass., 2 luglio 2008, n. 18073). 11. Il quarto motivo di doglianza, articolato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5 cod. proc. civ. risulta inammissibile perché i “fatti” di cui si lamenta la mancata valutazione non sono tali nell’accezione chiarita da questa Corte. La doglianza lamenta che la «Commissione ha omesso di considerare «sia gli indirizzi ministeriali costantemente riaffermati, sia la circostanza di fatto che il canone delle concessioni demaniali rilasciata alla CILP per l’anno 2006 fosse stato determinato con provvedimenti amministrativi dell’Autorità Portuale di Livorno […] senza attenersi a “criteri predeterminati per legge», nonché che «il Ministero delle Finanze e quello dei Trasporti avevano sempre indicato le regioni che ai canoni così determinati non potevano essere oggetto di imposizione regionale» (così a pagina n. 24 del ricorso). 11.1. In tali termini, il motivo si palesa inammissibile, giacchè le deduzioni che precedono non attengono ad un «fatto», in senso storico e normativo (ossia ad un fatto principale, ex art. 2697 c.c., 15 di 26 costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche ad un fatto secondario), né ad un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico e tantomeno ad un dato materiale, ad un episodio fenomenico rilevante ed alle relative ricadute di esso in termini di diritto, risultando, piuttosto, i citati riferimenti (quanto meno con riguardo agli indirizzi ministeriali) riconducibili, pertanto, ad una tesi dell’Amministrazione citata e funzionali ad argomentazioni o deduzioni difensive della contribuente, che, come tali, non sono riconducibili al parametro dedotto (così, tra le tante, Cass., Sez. III, 7 giugno 2023, n. 18318 e la varia giurisprudenza ivi citata). 11.2. Non è poi vero che il Giudice regionale abbia omesso di esaminare la circostanza che il canone sia stato determinato da un provvedimento amministrativo, assumendo invece che restava «demandata alla facoltà dell'Autorità portuale di determinare, con normativa secondaria, l'ammontare della base imponibile, nel rispetto del principio della riserva di legge relativa posta dall'art. 23 Cost., sulla base di criteri predeterminati» (v. pagine nn. 11 e 12 della sentenza impugnata), con ciò superando il rilievo dell’assenza di un limite massimo alla sua determinazione di derivazione legislativa. 12. Vanno esaminati unitariamente il quinto ed il sesto motivo di doglianza, in quanto connessi nella correlata questione giuridica che agitano, concernente la non debenza del tributo ed i profili di incostituzionalità di una diversa interpretazione. 12.1. Va premesso che sui temi in rassegna la Corte ha avuto modo di pronunciarsi più volte (cfr. Cass., Sez. 5^, 5 giugno 2015, n. 11655; Cass., Sez. 5^, 10 marzo 2020, n. 6714; Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2021, n. 5741; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2021, nn. 12293, 12294, 12298, 12296; Cass., Sez. V, 10 giugno 2021, n. 16279; Cass., Sez. V., 30 giugno 2021, n. 16275 e da ultimo, tra le altre, Cass., Sez. T, 3 maggio 2023, n. 11518; Cass., Sez. T, 15 maggio 2023, n. 13285; Cass. Sez. 29 maggio 2023, n. 15015 e le altre ivi richiamate), nel segno di una ricostruzione del compendio normativo 16 di 26 applicabile e di un’interpretazione dello stesso che i motivi di impugnazione e le ulteriori osservazioni sviluppate dalla difesa della ricorrente non inducono a rimeditare. 13. Il quadro normativo di riferimento è così riassumibile. 13.1. La legge 16 maggio 1970, n. 281, dopo aver previsto, all’art. 1, primo comma, lett. a), l’attribuzione alle Regioni dell’imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, ha stabilito all’art. 2 che: «1. L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche. 2. Le Regioni determinano l'ammontare dell'imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione. 3. L'imposta è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa, per conto delle Regioni, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso». L'art. 7, comma 1, d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 prevede che gli enti portuali (ora Autorità portuali, ai sensi della citata L. n. 84 del 1994), possono adottare, per le concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel decreto, «che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso». Poi, ai sensi dell’art. 8 d.lgs. 6 maggio 2011, n.68 (“Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”), il tributo è stato trasformato, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, insieme ad altri, in “tributo proprio regionale”, impregiudicata la facoltà delle Regioni di sopprimerlo. 17 di 26 13.2. La legge reg. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2 (“Istituzione dei tributi propri della Regione”), in attuazione della suindicata legge statale n. 281/170, introduceva, con decorrenza dal 1° gennaio 1972, «l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione». Successivamente, l’art. unico della legge reg. Toscana 11 agosto 1995, n. 85 (“Determinazione dell’ammontare dell’imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo”), dispose che: «A decorrere dall’1.1.1994, l’imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo è commisurata al 15 per cento del canone statale di concessione determinato ai sensi dell’articolo 3 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modifiche, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494». Di seguito, l'art. 11, comma 1, della legge reg. Toscana 27 dicembre 2012, n. 77, applicando le disposizioni del citato art. 8 del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (che – lo si ricorda - aveva trasformato il tributo, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, in “tributo proprio regionale”, con facoltà per le Regioni di sopprimerlo), ha eliminato il tributo, inserendo al secondo comma dell’art. 1 della legge reg. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), dopo le parole: “acque pubbliche” la seguente proposizione: «L’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato istituita ai sensi dell’articolo 2 della l. 281/1970 non si applica, a decorrere dal periodo d’imposta 2013, alle concessioni rilasciate dall’Autorità portuale di Piombino di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1996 (Istituzione dell’Autorità portuale nel porto di Piombino) e dalle Autorità portuali di Livorno e Marina di Carrara di cui all’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale)». 18 di 26 14. Da tali riferimenti normativi è dunque possibile desumere che: a. l’art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ha individuato il presupposto impositivo, i soggetti passivi d’imposta (concessionari di beni del demanio e del patrimonio indisponibile) e la base imponibile, costituita dallo stesso canone di concessione;
b. l'intervento normativo regionale del 2012 ha introdotto una esenzione dapprima inesistente e soltanto a far data dall'anno 2013, restando, nel regime normativo ratione temporis applicabile all’anno in esame (2009), il tributo in questione nella titolarità dello Stato (ma attribuito alle Regioni), non rilevando l'esercizio delle funzioni legislative o amministrative delle Regioni (o, quanto a quelle amministrative, di altri enti, quali le Autorità portuali) riguardo all'utilizzazione dei beni stessi. Tutto ciò, in coerenza con il principio sancito dal giudice delle leggi in tema di spettanza della potestà di imposizione e riscossione del canone per la concessione di aree del demanio marittimo, secondo cui determinante è la titolarità del bene e non invece la titolarità di funzioni legislative e amministrative intestate alle Regioni in ordine all'utilizzazione dei beni stessi (v. Corte Cost., 6 giugno 1989, n. 326; Corte Cost., 21 luglio 1995, n. 343; Corte Cost., 9 maggio 2003, n. 150; Corte Cost., 28 luglio 2004, n. 286). 15. Più in generale, questa Corte con le citate pronunce (e le tante altre ivi richiamate) ha chiarito che: - il presupposto dell'imposta in esame va individuato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 della legge 16 maggio 1970 n. 281 e dell’art. 1 legge reg. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2, nella titolarità di una concessione statale su un bene, per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, e va, nello specifico, identificato non nell'esistenza di una concessione rilasciata dallo Stato, bensì nel fatto oggettivo dell'occupazione e dell'uso assentiti dei beni demaniali o del patrimonio indisponibile, 19 di 26 indipendentemente dall'Autorità cui competa per legge il rilascio della relativa concessione, per cui l'attribuzione alle Regioni, su delega da parte dello Stato, di funzioni in materia di rilascio delle concessioni e la devoluzione ad esse dei relativi canoni, non è di per sé idonea a far venire meno il presupposto dell'imposta in esame;
- l'eliminazione del tributo da parte dell'art.11, comma 1, della legge reg. Toscana 27 dicembre 2012, n. 77 cit. non ha effetto retroattivo, ma opera (come del resto testualmente previsto) solo a decorrere dall'annualità 2013, risultando pertanto ininfluente ai fini della presente causa, in quanto relativa ad annualità pregressa nella quale l'imposta era ancora vigente;
- detta eliminazione ha espresso una scelta puramente discrezionale del legislatore regionale (consentitagli dall'ordinamento nazionale) nell'ambito della manovra di bilancio (legge finanziaria regionale per l'anno 2013) incidente su tributi propri, per cui non può ad essa riconnettersi alcun significato o efficacia di sostanziale riconoscimento dell'infondatezza della pretesa impositiva riferita ad annualità pregresse. 16. Può aggiungersi alle puntualizzazioni che precedono ed in relazione alla dedotta violazione dell’art. 117 Cost. (sesto motivo di impugnazione) che la trasformazione dell’imposta in esame per effetto del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 citato che aveva trasformato il tributo, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, in “tributo proprio regionale”, ha sortito l’effetto di una “innovazione” qualificata dalla modifica della previgente natura di “tributo proprio derivato” dell’imposta in esame (come stabilito dagli art. 1 e 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281), che imponeva alle Regioni di non modificarne le aliquote ovvero di disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni se non nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria, ferma restando i poteri di determinazione dell’imposta nei limiti già stabiliti dalla predetta legge. 17. Non risulta violato nemmeno il principio della riserva (relativa) di legge. 20 di 26 17.1. L’osservanza del principio di cui all’art. 23 Cost. risulta, infatti, garantita dall’individuazione da parte della stessa legge statale degli elementi costitutivi della fattispecie, che, come anticipato, all’art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, individua il presupposto impositivo del tributo, i soggetti passivi d'imposta (concessionari di beni del demanio e del patrimonio indisponibile), la base imponibile (costituita dallo stesso canone di concessione) e la stessa aliquota massima. In ambito regionale, l’art. 1, comma 3, della legge reg. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2, prevede che l'imposta sia commisurata ad una prestabilita percentuale (aliquota) del canone di concessione statale. Per quanto specificamente concerne le concessioni demaniali marittime, la disciplina nazionale del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 (“Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, detta altresì i criteri per la determinazione dei canoni (cioè della base imponibile), stabilendo, per quanto qui rileva, che (art. 7, comma 1): «Gli enti portuali potranno adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto, che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso». 17.2. Resta sempre applicabile quanto affermato da questa Corte secondo cui «l'art. 23 Cost., contenente una riserva relativa di legge, vieta che le prestazioni personali o patrimoniali siano imposte direttamente da una fonte secondaria, ma non esclude che il precetto legislativo possa essere da detta fonte integrato, essendo anche ammissibile il rinvio a provvedimenti amministrativi diretti a determinare elementi o presupposti della prestazione, purché risultino assicurate, mediante la previsione di adeguati parametri, le garanzie in grado di escludere un uso arbitrario della discrezionalità amministrativa» (così Cass., Sez. Un., 10 settembre 2004, n. 18262). 21 di 26 17.3. Tale ordine di idee (più recentemente ribadito da: Cass., Sez. 5^, 10 marzo 2020, n. 6714; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2021, n. 12293, Cass., Sez. T, 3 maggio 2023, n. 11518) consente di disattendere le doglianze della contribuente, giacchè, sul piano della soggettività impositiva, la natura regionale del tributo non confligge con la natura statuale della concessione, a sua volta derivante dal diritto dominicale esercitato dallo Stato sui beni del demanio marittimo concessi in uso dall’Autorità portuale, che integra - come già esposto - il presupposto dell'imposta, mentre sul piano della determinazione obiettiva gli elementi costitutivi dell'imposizione discendono da criteri di legge, ferma restando la ricorribilità in sede giurisdizionale per contestare quei canoni concessori che l'Autorità portuale abbia in ipotesi fissato in violazione di tali criteri e, più in generale, dei parametri di proporzionalità e ragionevolezza. 17.4. La contribuente assume che questi principi (elaborati con riguardo a fattispecie concernenti le concessioni per finalità turistico- ricreative) non varrebbero per la concessione demaniale marittima in oggetto finalizzata all’esercizio di operazioni portuali, in quanto per queste ultime i canoni verrebbero stabiliti autonomamente dalle Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (“Riordino della legislazione in materia portuale”), senza prefissazione di parametri generali desumibili dalla legge. Tuttavia, come già ritenuto da questa Corte nei precedenti citati (tra tutte v. Cass., Sez. T, 10 maggio 2021, n. 12293 e Cass., Sez. T., 3 maggio 2023, n. 11518), si tratta di considerazioni non persuasive, basandosi, in asserita funzione discriminante, su elementi che non incidono sul complessivo assetto della materia così come sopra delineato, valorizzando le particolari modalità di autonoma determinazione dei canoni (peraltro, come visto, anch'esse radicate nella previsione di legge), senza però porre in discussione gli indicati fattori di legittimità del tributo, concernenti i – tutt’affatto diversi - profili della fruizione del bene demaniale marittimo da parte del privato (quale presupposto d'imposta) e della previsione legale degli elementi costitutivi della imposizione. 22 di 26 Si tratta di profili incentrati in maniera esaustiva sul godimento del bene pubblico, indipendentemente dall'autorità investita della potestà normativa o amministrativa in materia, così come dalla maggiore o minore autonomia (rispetto alla legge) nella determinazione dei canoni, per cui non può fondatamente affermarsi che l'imposta non sia dovuta sol perché afferente ad una concessione demaniale marittima asseritamente “diversa” dalle altre, là dove tale diversità opererebbe su piani (sostanzialmente riconducibili, appunto, agli obiettivi della concessione ed ai criteri di determinazione dei canoni) del tutto estranei alla fattispecie impositiva. Né va trascurato di considerare che tali piani non sono in grado di snaturare e rendere avulse le concessioni in questione rispetto al regime generale loro proprio, non essendo in discussione che quelle finalità organizzative e promozionali della struttura portuale non sono comunque in grado di far venir meno la precipua e preminente finalizzazione concessoria all'uso ed all'occupazione del bene demaniale marittimo per lo svolgimento di attività imprenditoriale, assunta essa stessa dal legislatore ad indice di capacità contributiva ex art. 53 Cost. 17.5. In definitiva, «in tema d'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, siti nel territorio della Regione, è conforme al principio della riserva relativa di legge, di cui all'art. 23 Cost., l'art. 7 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che demanda all'Autorità portuale la determinazione, con normativa secondaria, dell'ammontare della base imponibile, purché ciò non comporti l'applicazione di canoni inferiori a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso, atteso che, in sede di normativa primaria, ex art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono fissati presupposto impositivo, soggetti passivi, base imponibile, aliquota e sanzioni (Cass., Sez. 6^-5, 19 ottobre 2016, nn. 21136, 21137 e 21138)» (così Cass., Sez. T, 3 maggio 2023, n. 11518 cit). 23 di 26 17.6. Va aggiunto che il Giudice delle leggi ha chiarito che la ratio della disposizione di cui all’art. 23 Cost. è volta «alla tutela della libertà e della proprietà individuale» e nemmeno esige «che la legge, che conferisce il potere di imporre una prestazione, debba necessariamente contenere l'indicazione del limite massimo della prestazione imponibile» (Corte Cost., 26 gennaio 1957, n. 4), così ripetutamente ricordando che detta disposizione presuppone che la fonte primaria stabilisca «sufficienti criteri direttivi e linee generali di disciplina, richiedendosi in particolare che la concreta entità della prestazione imposta sia desumibile chiaramente dai pertinenti precetti legislativi», senza escludere «l’intervento complementare ed integrativo da parte della pubblica amministrazione […] circoscritto alla specificazione quantitativa (e qualche volta, anche qualitativa) della prestazione medesima: senza che residui la possibilità di scelte del tutto libere e perciò eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione, ma sussistano nella previsione legislativa – considerata nella complessiva disciplina della materia – razionali ed adeguati criteri per la concreta individuazione dell’onere imposto al soggetto nell’interesse generale» (Corte Cost., 7 aprile 2017, n. 69; v., altresì, Corte Cost., 15 maggio 2015, n. 83; Corte Cost., 7 aprile 2011, n. 115; Corte Cost., 26 ottobre 2007, n. 350; Corte Cost., 14 giugno 2007, n. 190; Corte Cost., 1° aprile 2003, n. 105; Corte Cost., 27 luglio 2001, n. 323). 17.7. Nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. la difesa della contribuente ha sollecitato la Corte ad una rimeditazione del suindicato indirizzo, segnalando che l’imposta in questione violerebbe il principio della riserva di legge, in quanto per le concessioni di cui all’art. 18 legge 28 gennaio 1994, n. 84 l’Autorità Portuale gode di piena autonomia nella determinazione del canone senza radicamento nella previsione di legge, posto che nessuna norma individua un criterio obiettivo e verificabile di proporzionalità e nessuna disposizione fissa un «limite massimo alla discrezionalità amministrativa», assumendo sul punto che sarebbe irrispettosa del principio della riserva di legge un’interpretazione che prescinda dall’individuazione legislativa di detto limite massimo dell’importo del 24 di 26 canone e riservi al successivo sindacato giurisdizionale i profili di eccesso di potere dell’azione amministrativa ed osservando, infine, che, diversamente dal caso che occupa, per le concessioni per finalità turistico-ricreative il d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 definisce puntualmente i parametri uniformi di determinazione dei canoni demaniali applicabili per l’intero territorio nazionale. 17.8. A quanto già illustrato, può allora aggiungersi che detti profili sono stati ulteriormente esaminati da questa Corte con la sentenza del 29 maggio 2023, n. 15015, resa tra le stesse parti ed ai cui più ampi contenuti è sufficiente in tale sede rinviare, qui ribadendo che: - il principio della riserva di legge in tema tributario, come chiarito dalla Corte Costituzionale con la pronunzia n. 157/1996, va declinato in senso relativo, nel senso di riservare alla legge la preventiva determinazione dei criteri direttivi di base e le linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa, il che è compatibile anche con l'assegnazione ad organi amministrativi di compiti non solo meramente esecutivi, ma anche volti a definire elementi, presupposti o limiti, variamente individuabili, della prestazione stessa, sulla base di dati e valutazioni di ordine tecnico;
- sempre la Corte costituzionale ha chiarito che detto principio non può considerarsi violato qualora manchi un’espressa indicazione legislativa dei criteri, dei limiti e dei controlli che delimitino l'ambito di discrezionalità della pubblica amministrazione, qualora gli stessi siano desumibili dalla composizione e dal funzionamento degli organi competenti a determinare la misura della prestazione di cui trattasi (cfr. sent. n. 4 del 1957; n. 51 del 1960; n. 5 del 1963; n. 21 del 1969; e n. 67 del 1973) oppure sia contemplato per l'emanazione dei provvedimenti amministrativi concernenti la prestazione medesima, un modulo procedimentale con il quale venga a realizzarsi la collaborazione di una pluralità di organi al fine di escludere eventuali arbitrii dell'amministrazione (cfr. sent. n. 507 del 1988); 25 di 26 - in tali termini, il precetto costituzionale dell’art. 23 Cost. deve ritenersi rispettato quando la legge che prevede l'imposizione, pur non fissandone il limite massimo, determini criteri, condizioni, limiti e controlli idonei a contenere la discrezionalità dell'ente impositore nell'esercizio del potere attribuitogli onde evitare che essa possa trasmodare in arbitrio;
- in tale direzione, la previsione normativa degli elementi costitutivi dell'imposizione, il rilascio della concessione tramite l’intervento nella relativa procedura amministrativa di altri soggetti pubblici, l’accettazione delle condizioni da parte del concessionario, la ricorribilità in sede giurisdizionale per reagire a canoni concessori che l'autorità portuale abbia fissato in violazione di tali criteri e, più in generale, dei parametri di proporzionalità e ragionevolezza sono tutti indici che univocamente concorrono ad escludere le perplessità avanzate dalla difesa della contribuente sia in relazione all’art. 3, che 23 Cost., risultando soddisfatti i requisiti costantemente sottolineati dalla Corte costituzionale. 17.9. Tanto meno si pone una questione di «violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. in ragione dell’asserita possibilità della Regione di ampliare l’ambito di applicazione di un tributo statale atteso che, come detto, la disciplina di detto tributo spetta alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e che, di conseguenza, l'esercizio della potestà legislativa delle Regioni è ammesso nei soli limiti consentiti dalla legge statale (così Cass, Sez. T, 29 maggio 2023, n. 15015, cit.) che, nella specie, non risultano essere stati violati. 17.10. Né può fondatamente sostenersi la sussistenza di una disparità di trattamento costituzionalmente rilevante considerando che operatori economici esercenti in Regioni diverse non sono stati sottoposti alla medesima imposizione, essendo stata questa l’espressione di una consentita scelta politica-amministrativa della Regione Toscana, costituzionalmente legittima per quanto sopra illustrato. 26 di 26 18. Alla stregua delle considerazioni sopra svolte, che escludono ogni prospettiva di investire il Giudice delle leggi delle questioni di legittimità ipotizzate dalla ricorrente, il ricorso va rigettato. 19. Il consolidamento in corso di causa della giurisprudenza di legittimità sulla questione controversa giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio. 20. Nondimeno va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso principale a norma dell’art. 13, comma 1-bis del medesimo decreto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso. Così deciso in Roma, addì 20 aprile 2023.
ii). la ritenuta inapplicabilità dell’addizionale regionale sui canoni relativi ai rapporti concessori finalizzati alle operazioni portuali, essendo detti canoni non predeterminati per legge, ma affidati alla determinazione discrezionale dell’Amministrazione; iii). l’eccepita inesistenza del potere impositivo delle Regioni in ordine al canone concessorio per le operazioni portuali, essendo detto settore disciplinato da fonti di diritto speciale marittimo;
iv). l’asserita applicabilità dell’addizionale regionale solo ai canoni di concessione rilasciate per finalità turistico-ricreative; v-vi). l’eccepita violazione degli artt. 3, 53 e 117, secondo comma, lett. e), Cost., ove si ritenesse di riconoscere alla Regione Toscana la potestà di introdurre un nuovo tributo. 10.1. Giova premettere che il Giudice del merito non deve dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, essendo, invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati (così Così Cass., Sez. VI/T, 2 febbraio 2022, n. 3108, che richiama Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123). 12 di 26 Il vizio di omessa pronuncia postula che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, il che non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione (cfr. Cass., Sez. T., 29 maggio 2023, n. 15015 cit., che richiama Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. 20 settembre 2013, n. 21612; Cass. 11 settembre 2015, n. 17956), dovendo, piuttosto, ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamene esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass., Sez. T., 29 maggio 2023, n. 15015 cit., che richiama Cass. civ. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. civ., 8 marzo 2007, n. 5351; Cass. civ., 10 maggio 2007, n. 10696; Cass. civ., 21 luglio 2006, n. 16788, nonché Cass. Sez. T, 3 maggio 2023 n, 11518, che richiama Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2021, n. 9279; Cass., Sez. 2^, 16 novembre 2022, n. 33778; Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 2023, n. 950; Cass., Sez. 5^, 6 marzo 2023, n. 6691). 10.2. Alla luce di tali principi, va osservato che nella logica della sentenza impugnata e negli argomenti ivi spesi, vanno ritenuti, quantomeno, implicitamente disattesi i rilievi con le lettere «ii», «iii» «iv», «v» e «vi» (v. pagine nn. 18 e 19 del ricorso) concernenti – in sintesi – l’inapplicabilità dell’addizionale regionale alle concessioni demaniali destinate alle operazioni portuali e la contestata istituzione di fatto da parte della Regione, priva del relativo potere impositivo, di nuovo tributo in violazione degli artt. 3, 53 e 117 Cost., ove si consideri che il Giudice regionale, dopo l’ampio excursus della normativa di riferimento, ha richiamato i principi della citata pronuncia di questa Corte, secondo cui, in definitiva, con riguardo all'annualità 2006, «il tributo resta nella titolarità dello Stato, non rilevando l'esercizio delle funzioni legislative e amministrative delle Regioni (o quanto a quelle amministrative, di altri enti, quali le autorità portuali) riguardo all'utilizzazione dei beni stessi, come da costante giurisprudenza della Corte costituzionale in materia […] e che ai fini del calcolo del quantum dell'imposta regionale - fissati in sedi di normativa primaria, come si è visto, presupposto impositivo, 13 di 26 soggetti passivi, base imponibile, aliquota e sanzioni - resta unicamente demandata alla facoltà dell'Autorità portuale di determinare, con normativa secondaria, l'ammontare della base imponibile, nel rispetto del principio della riserva di legge relativa posta dall'art. 23 Cost., sulla base di criteri predeterminati» (v. pagine nn. 11 e 12 della sentenza impugnata). La pronuncia della Corte di cassazione, richiamata nella sentenza impugnata, ha menzionato anche l’art. 7 d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, che indica la misura minima del canone per le concessioni oggetto di controversia ed i principi in essa declinati operano nella fattispecie in rassegna. Dagli illustrati contenuti della sentenza non può allora che desumersi il tacito rigetto delle doglianze della contribuente circa l’illegittimo esercizio da parte della Regione della potestà impositiva, che ha costituito il nucleo concettuale fondante le predette eccezioni, sol considerando l’affermazione di principio in ordine alla titolarità del tributo in capo allo Stato, l’irrilevanza delle funzioni legislative o amministrative delle Regioni riguardo all’utilizzazione dei beni ed il rispetto del principio della riserva relativa di legge anche nella determinazione del canone. 10.3. Non vi è stata, invece, alcuna pronuncia sulla censura concernente il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, ma all’omissione può porsi rimedio nella sede che occupa, applicando il principio di legittimità secondo cui nell’ipotesi di nullità della sentenza per omessa pronuncia su un motivo di impugnazione, esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo, come costituzionalizzato nell'art. 111, secondo comma, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 cod. proc. civ., impongono di evitare la cassazione con rinvio quando la pretesa, sulla quale si riscontri mancare la pronuncia, possa essere decisa senza necessità di ulteriori accertamenti in fatto (cfr., tra le tante, Cass. Sez. T. 3 maggio 2023 n. 11518, che richiama Cass. Sez. 1^, 29 marzo 2006, n. 7144; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2017, n. 24866; 14 di 26 Cass., Sez. 3^, 13 settembre 2019, n. 22869; Cass., Sez. 2^, 13 giugno 2022, n. 19027; Cass., Sez. 5^, 4 novembre 2022, n. 32511; Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 2023, n. 1035). 10.4. Vale allora osservare che il provvedimento impositivo opportunamente prodotto dall’istante, reca il riepilogo delle varie disposizioni applicate, la contestazione del mancato pagamento del canone di concessione per l’identificata area occupata, l’anno di riferimento, la misura del canone concessorio e di quello applicato (percentuale 15%), la data di scadenza del tributo, l’imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi, il tutto quindi in termini tali da offrire alla contribuente piena e puntuale contezza delle ragioni della pretesa, dovendo solo aggiungersi sul punto, quanto all’omessa allegazione dell’atto concessorio che, essendo stato rilasciato al suo destinatario, doveva ritenersi già a conoscenza di questi (v., ex plurimis, Cass., 27 febbraio 2020, n. 5346; Cass., 19 novembre 2019, n. 29968; Cass., 5 dicembre 2017, n. 29002; Cass., 11 aprile 2017, n. 9323; Cass., 4 luglio 2014, n. 15327; Cass., 2 luglio 2008, n. 18073). 11. Il quarto motivo di doglianza, articolato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5 cod. proc. civ. risulta inammissibile perché i “fatti” di cui si lamenta la mancata valutazione non sono tali nell’accezione chiarita da questa Corte. La doglianza lamenta che la «Commissione ha omesso di considerare «sia gli indirizzi ministeriali costantemente riaffermati, sia la circostanza di fatto che il canone delle concessioni demaniali rilasciata alla CILP per l’anno 2006 fosse stato determinato con provvedimenti amministrativi dell’Autorità Portuale di Livorno […] senza attenersi a “criteri predeterminati per legge», nonché che «il Ministero delle Finanze e quello dei Trasporti avevano sempre indicato le regioni che ai canoni così determinati non potevano essere oggetto di imposizione regionale» (così a pagina n. 24 del ricorso). 11.1. In tali termini, il motivo si palesa inammissibile, giacchè le deduzioni che precedono non attengono ad un «fatto», in senso storico e normativo (ossia ad un fatto principale, ex art. 2697 c.c., 15 di 26 costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche ad un fatto secondario), né ad un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico e tantomeno ad un dato materiale, ad un episodio fenomenico rilevante ed alle relative ricadute di esso in termini di diritto, risultando, piuttosto, i citati riferimenti (quanto meno con riguardo agli indirizzi ministeriali) riconducibili, pertanto, ad una tesi dell’Amministrazione citata e funzionali ad argomentazioni o deduzioni difensive della contribuente, che, come tali, non sono riconducibili al parametro dedotto (così, tra le tante, Cass., Sez. III, 7 giugno 2023, n. 18318 e la varia giurisprudenza ivi citata). 11.2. Non è poi vero che il Giudice regionale abbia omesso di esaminare la circostanza che il canone sia stato determinato da un provvedimento amministrativo, assumendo invece che restava «demandata alla facoltà dell'Autorità portuale di determinare, con normativa secondaria, l'ammontare della base imponibile, nel rispetto del principio della riserva di legge relativa posta dall'art. 23 Cost., sulla base di criteri predeterminati» (v. pagine nn. 11 e 12 della sentenza impugnata), con ciò superando il rilievo dell’assenza di un limite massimo alla sua determinazione di derivazione legislativa. 12. Vanno esaminati unitariamente il quinto ed il sesto motivo di doglianza, in quanto connessi nella correlata questione giuridica che agitano, concernente la non debenza del tributo ed i profili di incostituzionalità di una diversa interpretazione. 12.1. Va premesso che sui temi in rassegna la Corte ha avuto modo di pronunciarsi più volte (cfr. Cass., Sez. 5^, 5 giugno 2015, n. 11655; Cass., Sez. 5^, 10 marzo 2020, n. 6714; Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2021, n. 5741; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2021, nn. 12293, 12294, 12298, 12296; Cass., Sez. V, 10 giugno 2021, n. 16279; Cass., Sez. V., 30 giugno 2021, n. 16275 e da ultimo, tra le altre, Cass., Sez. T, 3 maggio 2023, n. 11518; Cass., Sez. T, 15 maggio 2023, n. 13285; Cass. Sez. 29 maggio 2023, n. 15015 e le altre ivi richiamate), nel segno di una ricostruzione del compendio normativo 16 di 26 applicabile e di un’interpretazione dello stesso che i motivi di impugnazione e le ulteriori osservazioni sviluppate dalla difesa della ricorrente non inducono a rimeditare. 13. Il quadro normativo di riferimento è così riassumibile. 13.1. La legge 16 maggio 1970, n. 281, dopo aver previsto, all’art. 1, primo comma, lett. a), l’attribuzione alle Regioni dell’imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, ha stabilito all’art. 2 che: «1. L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche. 2. Le Regioni determinano l'ammontare dell'imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione. 3. L'imposta è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa, per conto delle Regioni, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso». L'art. 7, comma 1, d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 prevede che gli enti portuali (ora Autorità portuali, ai sensi della citata L. n. 84 del 1994), possono adottare, per le concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel decreto, «che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso». Poi, ai sensi dell’art. 8 d.lgs. 6 maggio 2011, n.68 (“Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”), il tributo è stato trasformato, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, insieme ad altri, in “tributo proprio regionale”, impregiudicata la facoltà delle Regioni di sopprimerlo. 17 di 26 13.2. La legge reg. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2 (“Istituzione dei tributi propri della Regione”), in attuazione della suindicata legge statale n. 281/170, introduceva, con decorrenza dal 1° gennaio 1972, «l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione». Successivamente, l’art. unico della legge reg. Toscana 11 agosto 1995, n. 85 (“Determinazione dell’ammontare dell’imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo”), dispose che: «A decorrere dall’1.1.1994, l’imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo è commisurata al 15 per cento del canone statale di concessione determinato ai sensi dell’articolo 3 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modifiche, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494». Di seguito, l'art. 11, comma 1, della legge reg. Toscana 27 dicembre 2012, n. 77, applicando le disposizioni del citato art. 8 del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (che – lo si ricorda - aveva trasformato il tributo, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, in “tributo proprio regionale”, con facoltà per le Regioni di sopprimerlo), ha eliminato il tributo, inserendo al secondo comma dell’art. 1 della legge reg. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), dopo le parole: “acque pubbliche” la seguente proposizione: «L’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato istituita ai sensi dell’articolo 2 della l. 281/1970 non si applica, a decorrere dal periodo d’imposta 2013, alle concessioni rilasciate dall’Autorità portuale di Piombino di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1996 (Istituzione dell’Autorità portuale nel porto di Piombino) e dalle Autorità portuali di Livorno e Marina di Carrara di cui all’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale)». 18 di 26 14. Da tali riferimenti normativi è dunque possibile desumere che: a. l’art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ha individuato il presupposto impositivo, i soggetti passivi d’imposta (concessionari di beni del demanio e del patrimonio indisponibile) e la base imponibile, costituita dallo stesso canone di concessione;
b. l'intervento normativo regionale del 2012 ha introdotto una esenzione dapprima inesistente e soltanto a far data dall'anno 2013, restando, nel regime normativo ratione temporis applicabile all’anno in esame (2009), il tributo in questione nella titolarità dello Stato (ma attribuito alle Regioni), non rilevando l'esercizio delle funzioni legislative o amministrative delle Regioni (o, quanto a quelle amministrative, di altri enti, quali le Autorità portuali) riguardo all'utilizzazione dei beni stessi. Tutto ciò, in coerenza con il principio sancito dal giudice delle leggi in tema di spettanza della potestà di imposizione e riscossione del canone per la concessione di aree del demanio marittimo, secondo cui determinante è la titolarità del bene e non invece la titolarità di funzioni legislative e amministrative intestate alle Regioni in ordine all'utilizzazione dei beni stessi (v. Corte Cost., 6 giugno 1989, n. 326; Corte Cost., 21 luglio 1995, n. 343; Corte Cost., 9 maggio 2003, n. 150; Corte Cost., 28 luglio 2004, n. 286). 15. Più in generale, questa Corte con le citate pronunce (e le tante altre ivi richiamate) ha chiarito che: - il presupposto dell'imposta in esame va individuato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 della legge 16 maggio 1970 n. 281 e dell’art. 1 legge reg. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2, nella titolarità di una concessione statale su un bene, per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, e va, nello specifico, identificato non nell'esistenza di una concessione rilasciata dallo Stato, bensì nel fatto oggettivo dell'occupazione e dell'uso assentiti dei beni demaniali o del patrimonio indisponibile, 19 di 26 indipendentemente dall'Autorità cui competa per legge il rilascio della relativa concessione, per cui l'attribuzione alle Regioni, su delega da parte dello Stato, di funzioni in materia di rilascio delle concessioni e la devoluzione ad esse dei relativi canoni, non è di per sé idonea a far venire meno il presupposto dell'imposta in esame;
- l'eliminazione del tributo da parte dell'art.11, comma 1, della legge reg. Toscana 27 dicembre 2012, n. 77 cit. non ha effetto retroattivo, ma opera (come del resto testualmente previsto) solo a decorrere dall'annualità 2013, risultando pertanto ininfluente ai fini della presente causa, in quanto relativa ad annualità pregressa nella quale l'imposta era ancora vigente;
- detta eliminazione ha espresso una scelta puramente discrezionale del legislatore regionale (consentitagli dall'ordinamento nazionale) nell'ambito della manovra di bilancio (legge finanziaria regionale per l'anno 2013) incidente su tributi propri, per cui non può ad essa riconnettersi alcun significato o efficacia di sostanziale riconoscimento dell'infondatezza della pretesa impositiva riferita ad annualità pregresse. 16. Può aggiungersi alle puntualizzazioni che precedono ed in relazione alla dedotta violazione dell’art. 117 Cost. (sesto motivo di impugnazione) che la trasformazione dell’imposta in esame per effetto del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 citato che aveva trasformato il tributo, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, in “tributo proprio regionale”, ha sortito l’effetto di una “innovazione” qualificata dalla modifica della previgente natura di “tributo proprio derivato” dell’imposta in esame (come stabilito dagli art. 1 e 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281), che imponeva alle Regioni di non modificarne le aliquote ovvero di disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni se non nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria, ferma restando i poteri di determinazione dell’imposta nei limiti già stabiliti dalla predetta legge. 17. Non risulta violato nemmeno il principio della riserva (relativa) di legge. 20 di 26 17.1. L’osservanza del principio di cui all’art. 23 Cost. risulta, infatti, garantita dall’individuazione da parte della stessa legge statale degli elementi costitutivi della fattispecie, che, come anticipato, all’art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, individua il presupposto impositivo del tributo, i soggetti passivi d'imposta (concessionari di beni del demanio e del patrimonio indisponibile), la base imponibile (costituita dallo stesso canone di concessione) e la stessa aliquota massima. In ambito regionale, l’art. 1, comma 3, della legge reg. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2, prevede che l'imposta sia commisurata ad una prestabilita percentuale (aliquota) del canone di concessione statale. Per quanto specificamente concerne le concessioni demaniali marittime, la disciplina nazionale del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 (“Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, detta altresì i criteri per la determinazione dei canoni (cioè della base imponibile), stabilendo, per quanto qui rileva, che (art. 7, comma 1): «Gli enti portuali potranno adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto, che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso». 17.2. Resta sempre applicabile quanto affermato da questa Corte secondo cui «l'art. 23 Cost., contenente una riserva relativa di legge, vieta che le prestazioni personali o patrimoniali siano imposte direttamente da una fonte secondaria, ma non esclude che il precetto legislativo possa essere da detta fonte integrato, essendo anche ammissibile il rinvio a provvedimenti amministrativi diretti a determinare elementi o presupposti della prestazione, purché risultino assicurate, mediante la previsione di adeguati parametri, le garanzie in grado di escludere un uso arbitrario della discrezionalità amministrativa» (così Cass., Sez. Un., 10 settembre 2004, n. 18262). 21 di 26 17.3. Tale ordine di idee (più recentemente ribadito da: Cass., Sez. 5^, 10 marzo 2020, n. 6714; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2021, n. 12293, Cass., Sez. T, 3 maggio 2023, n. 11518) consente di disattendere le doglianze della contribuente, giacchè, sul piano della soggettività impositiva, la natura regionale del tributo non confligge con la natura statuale della concessione, a sua volta derivante dal diritto dominicale esercitato dallo Stato sui beni del demanio marittimo concessi in uso dall’Autorità portuale, che integra - come già esposto - il presupposto dell'imposta, mentre sul piano della determinazione obiettiva gli elementi costitutivi dell'imposizione discendono da criteri di legge, ferma restando la ricorribilità in sede giurisdizionale per contestare quei canoni concessori che l'Autorità portuale abbia in ipotesi fissato in violazione di tali criteri e, più in generale, dei parametri di proporzionalità e ragionevolezza. 17.4. La contribuente assume che questi principi (elaborati con riguardo a fattispecie concernenti le concessioni per finalità turistico- ricreative) non varrebbero per la concessione demaniale marittima in oggetto finalizzata all’esercizio di operazioni portuali, in quanto per queste ultime i canoni verrebbero stabiliti autonomamente dalle Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (“Riordino della legislazione in materia portuale”), senza prefissazione di parametri generali desumibili dalla legge. Tuttavia, come già ritenuto da questa Corte nei precedenti citati (tra tutte v. Cass., Sez. T, 10 maggio 2021, n. 12293 e Cass., Sez. T., 3 maggio 2023, n. 11518), si tratta di considerazioni non persuasive, basandosi, in asserita funzione discriminante, su elementi che non incidono sul complessivo assetto della materia così come sopra delineato, valorizzando le particolari modalità di autonoma determinazione dei canoni (peraltro, come visto, anch'esse radicate nella previsione di legge), senza però porre in discussione gli indicati fattori di legittimità del tributo, concernenti i – tutt’affatto diversi - profili della fruizione del bene demaniale marittimo da parte del privato (quale presupposto d'imposta) e della previsione legale degli elementi costitutivi della imposizione. 22 di 26 Si tratta di profili incentrati in maniera esaustiva sul godimento del bene pubblico, indipendentemente dall'autorità investita della potestà normativa o amministrativa in materia, così come dalla maggiore o minore autonomia (rispetto alla legge) nella determinazione dei canoni, per cui non può fondatamente affermarsi che l'imposta non sia dovuta sol perché afferente ad una concessione demaniale marittima asseritamente “diversa” dalle altre, là dove tale diversità opererebbe su piani (sostanzialmente riconducibili, appunto, agli obiettivi della concessione ed ai criteri di determinazione dei canoni) del tutto estranei alla fattispecie impositiva. Né va trascurato di considerare che tali piani non sono in grado di snaturare e rendere avulse le concessioni in questione rispetto al regime generale loro proprio, non essendo in discussione che quelle finalità organizzative e promozionali della struttura portuale non sono comunque in grado di far venir meno la precipua e preminente finalizzazione concessoria all'uso ed all'occupazione del bene demaniale marittimo per lo svolgimento di attività imprenditoriale, assunta essa stessa dal legislatore ad indice di capacità contributiva ex art. 53 Cost. 17.5. In definitiva, «in tema d'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, siti nel territorio della Regione, è conforme al principio della riserva relativa di legge, di cui all'art. 23 Cost., l'art. 7 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che demanda all'Autorità portuale la determinazione, con normativa secondaria, dell'ammontare della base imponibile, purché ciò non comporti l'applicazione di canoni inferiori a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso, atteso che, in sede di normativa primaria, ex art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono fissati presupposto impositivo, soggetti passivi, base imponibile, aliquota e sanzioni (Cass., Sez. 6^-5, 19 ottobre 2016, nn. 21136, 21137 e 21138)» (così Cass., Sez. T, 3 maggio 2023, n. 11518 cit). 23 di 26 17.6. Va aggiunto che il Giudice delle leggi ha chiarito che la ratio della disposizione di cui all’art. 23 Cost. è volta «alla tutela della libertà e della proprietà individuale» e nemmeno esige «che la legge, che conferisce il potere di imporre una prestazione, debba necessariamente contenere l'indicazione del limite massimo della prestazione imponibile» (Corte Cost., 26 gennaio 1957, n. 4), così ripetutamente ricordando che detta disposizione presuppone che la fonte primaria stabilisca «sufficienti criteri direttivi e linee generali di disciplina, richiedendosi in particolare che la concreta entità della prestazione imposta sia desumibile chiaramente dai pertinenti precetti legislativi», senza escludere «l’intervento complementare ed integrativo da parte della pubblica amministrazione […] circoscritto alla specificazione quantitativa (e qualche volta, anche qualitativa) della prestazione medesima: senza che residui la possibilità di scelte del tutto libere e perciò eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione, ma sussistano nella previsione legislativa – considerata nella complessiva disciplina della materia – razionali ed adeguati criteri per la concreta individuazione dell’onere imposto al soggetto nell’interesse generale» (Corte Cost., 7 aprile 2017, n. 69; v., altresì, Corte Cost., 15 maggio 2015, n. 83; Corte Cost., 7 aprile 2011, n. 115; Corte Cost., 26 ottobre 2007, n. 350; Corte Cost., 14 giugno 2007, n. 190; Corte Cost., 1° aprile 2003, n. 105; Corte Cost., 27 luglio 2001, n. 323). 17.7. Nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. la difesa della contribuente ha sollecitato la Corte ad una rimeditazione del suindicato indirizzo, segnalando che l’imposta in questione violerebbe il principio della riserva di legge, in quanto per le concessioni di cui all’art. 18 legge 28 gennaio 1994, n. 84 l’Autorità Portuale gode di piena autonomia nella determinazione del canone senza radicamento nella previsione di legge, posto che nessuna norma individua un criterio obiettivo e verificabile di proporzionalità e nessuna disposizione fissa un «limite massimo alla discrezionalità amministrativa», assumendo sul punto che sarebbe irrispettosa del principio della riserva di legge un’interpretazione che prescinda dall’individuazione legislativa di detto limite massimo dell’importo del 24 di 26 canone e riservi al successivo sindacato giurisdizionale i profili di eccesso di potere dell’azione amministrativa ed osservando, infine, che, diversamente dal caso che occupa, per le concessioni per finalità turistico-ricreative il d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 definisce puntualmente i parametri uniformi di determinazione dei canoni demaniali applicabili per l’intero territorio nazionale. 17.8. A quanto già illustrato, può allora aggiungersi che detti profili sono stati ulteriormente esaminati da questa Corte con la sentenza del 29 maggio 2023, n. 15015, resa tra le stesse parti ed ai cui più ampi contenuti è sufficiente in tale sede rinviare, qui ribadendo che: - il principio della riserva di legge in tema tributario, come chiarito dalla Corte Costituzionale con la pronunzia n. 157/1996, va declinato in senso relativo, nel senso di riservare alla legge la preventiva determinazione dei criteri direttivi di base e le linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa, il che è compatibile anche con l'assegnazione ad organi amministrativi di compiti non solo meramente esecutivi, ma anche volti a definire elementi, presupposti o limiti, variamente individuabili, della prestazione stessa, sulla base di dati e valutazioni di ordine tecnico;
- sempre la Corte costituzionale ha chiarito che detto principio non può considerarsi violato qualora manchi un’espressa indicazione legislativa dei criteri, dei limiti e dei controlli che delimitino l'ambito di discrezionalità della pubblica amministrazione, qualora gli stessi siano desumibili dalla composizione e dal funzionamento degli organi competenti a determinare la misura della prestazione di cui trattasi (cfr. sent. n. 4 del 1957; n. 51 del 1960; n. 5 del 1963; n. 21 del 1969; e n. 67 del 1973) oppure sia contemplato per l'emanazione dei provvedimenti amministrativi concernenti la prestazione medesima, un modulo procedimentale con il quale venga a realizzarsi la collaborazione di una pluralità di organi al fine di escludere eventuali arbitrii dell'amministrazione (cfr. sent. n. 507 del 1988); 25 di 26 - in tali termini, il precetto costituzionale dell’art. 23 Cost. deve ritenersi rispettato quando la legge che prevede l'imposizione, pur non fissandone il limite massimo, determini criteri, condizioni, limiti e controlli idonei a contenere la discrezionalità dell'ente impositore nell'esercizio del potere attribuitogli onde evitare che essa possa trasmodare in arbitrio;
- in tale direzione, la previsione normativa degli elementi costitutivi dell'imposizione, il rilascio della concessione tramite l’intervento nella relativa procedura amministrativa di altri soggetti pubblici, l’accettazione delle condizioni da parte del concessionario, la ricorribilità in sede giurisdizionale per reagire a canoni concessori che l'autorità portuale abbia fissato in violazione di tali criteri e, più in generale, dei parametri di proporzionalità e ragionevolezza sono tutti indici che univocamente concorrono ad escludere le perplessità avanzate dalla difesa della contribuente sia in relazione all’art. 3, che 23 Cost., risultando soddisfatti i requisiti costantemente sottolineati dalla Corte costituzionale. 17.9. Tanto meno si pone una questione di «violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. in ragione dell’asserita possibilità della Regione di ampliare l’ambito di applicazione di un tributo statale atteso che, come detto, la disciplina di detto tributo spetta alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e che, di conseguenza, l'esercizio della potestà legislativa delle Regioni è ammesso nei soli limiti consentiti dalla legge statale (così Cass, Sez. T, 29 maggio 2023, n. 15015, cit.) che, nella specie, non risultano essere stati violati. 17.10. Né può fondatamente sostenersi la sussistenza di una disparità di trattamento costituzionalmente rilevante considerando che operatori economici esercenti in Regioni diverse non sono stati sottoposti alla medesima imposizione, essendo stata questa l’espressione di una consentita scelta politica-amministrativa della Regione Toscana, costituzionalmente legittima per quanto sopra illustrato. 26 di 26 18. Alla stregua delle considerazioni sopra svolte, che escludono ogni prospettiva di investire il Giudice delle leggi delle questioni di legittimità ipotizzate dalla ricorrente, il ricorso va rigettato. 19. Il consolidamento in corso di causa della giurisprudenza di legittimità sulla questione controversa giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio. 20. Nondimeno va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso principale a norma dell’art. 13, comma 1-bis del medesimo decreto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso. Così deciso in Roma, addì 20 aprile 2023.