Sentenza 15 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/06/2001, n. 8088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8088 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOM8 08 8 0 1 LA CORTE SUPREMA SSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G. N. 10817/99 RAVAGNANI Consigliere Cron.•18741 Dott. Erminio Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Ud. 09/04/01 Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZ A sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA CIPRIANI PAOLO, elettivamente presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI rappresentato e difeso dall'avvocatoCASSAZIONE, CANDIANO MARIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI - E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio 2001 dell'avvocato NICOLA CORBO, che lo rappresenta e 1719 difende, giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 226/99 del Tribunale di BARI, depositata il 20/02/99 R.G.N. 627/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/01 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato CANDIANO;
udito l'Avvocato CORBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. 10817/99 Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Bari, l'odierno ricorrente, dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato, deducendo che quest'ultimo, in base agli artt. 94 n. 6 e 97 del contratto collettivo 1990/1992, aveva assunto l'impegno di riconoscere, ai fini della buonuscita e della pensione complementare, la computabilità delle competenze accessorie non appena una apposita commissione tecnica, immediatamente costituita, avesse terminato, entro il 31 dicembre 1990, i lavori di studio delle modalità di tale computo;
e lamentando che detta commissione non si era mai insediata, sicché l'ente si era reso inadempiente all'obbligo assunto, chiedeva la condanna dell'ente medesimo al preciso ed immediato adempimento degli obblighi assunti col contratto collettivo. Il convenuto opponeva l'inammissibilità della domanda, per mancanza di interesse ad agire, stante la natura meramente programmatica delle clausole contrattuali invocate, e ne chiedeva, comunque, il rigetto per infondatezza. Il Pretore adìto rigettava la domanda. Il lavoratore interponeva appello, che il Tribunale di Bari rigettava con la sentenza indicata in epigrafe. In particolare, il giudice del gravame, disattendendo l'eccezione (dell'appellante) di nullità del mandato ad litem della parte appellata, riteneva che questa si fosse validamente costituita tramite l'avvocatessa Caprioli, essendo valida la procura ad litem a questa conferita dall'avvocatessa Fantola, a tanto abilitata in forza di procura speciale conferitale dall'amministratore delegato della Società in data 7 agosto 1997. Respingeva poi la richiesta (dell'appellante medesimo) di riunione della causa ad altre aventi il medesimo oggetto e, nel merito, ribadiva l'infondatezza della pretesa, osservando che la disciplina contrattuale invocata prevedente, in particolare, la costituzione di una - Fly commissione tecnica con il compito di studiare le modalità per il riconoscimento delle 3 competenze accessorie agli effetti della buonuscita – aveva, nonostante la previsione di- un termine per l'ultimazione dei lavori, natura programmatica, sicchè, in mancanza dell'effettiva costituzione della prevista commissione, erano configurabili, in favore dei lavoratori, posizioni non di diritto soggettivo ma di mera aspettativa. Né rilevava la circostanza, addotta dall'appellante, che il successivo accordo del 1° giugno 1992 avesse stabilito, senza peraltro previsione di retroattività, la computabilità delle competenze accessorie nella buonuscita nonostante la mancata costituzione della commissione. Infine, quanto alla disciplina delle spese processuali, il Tribunale escludeva l'applicabilità dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., “vertendosi su questioni di preteso inadempimento contrattuale, con meri riflessi nel trattamento di fine rapporto di lavoro". Avverso questa sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, cui resiste la controparte con controricorso, poi illustrato da memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo, il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ. e vizi di motivazione, lamenta che il Tribunale abbia considerato di carattere programmatico la clausola di cui all'art. 94 n. 6 del contratto collettivo, pur essendovi previsto che la commissione tecnica, incaricata di suggerire le modalità per l'attuazione della decisione di promuovere la pensionabilità parziale delle competenze accessorie ed il loro riconoscimento agli effetti della buonuscita, era costituita "immediatamente". D'altra parte, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere già espressa la volontà di promuovere la computabilità delle competenze accessorie, e, di conseguenza, di carattere perentorio il termine dei lavori della commissione, e, quindi, Fly proponibile dai lavoratori la domanda di condanna della società all'adempimento degli 4 obblighi assunti. Infine, il Tribunale avrebbe illogicamente considerato di rilevanza interna al mondo delle relazioni sindacali la clausola in questione, laddove avrebbe dovuto ritenere che la volontà espressa dalle organizzazioni sindacali si deve riflettere necessariamente sui lavoratori mandanti. Con il secondo motivo, il ricorrente, deducendo violazione della legge n. 829 del 1973, lesione di diritti quesiti e vizi di motivazione, lamenta che l'ente, pur riconoscendo la computabilità parziale delle competenze accessorie a partire dal 1° giugno 1992, abbia escluso i lavoratori collocati a riposo in data anteriore, sebbene si tratti di competenze continuative e già computabili a norma della contrattazione collettiva, tanto che non si spiegherebbe la loro sottoposizione al vaglio di una commissione, in forza della clausola 94 del contratto collettivo, da ritenere, oltre a tutto, nulla, siccome in contrasto con diritti quesiti in base a norme imperative di legge. Con il terzo motivo, il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., lamenta che il Tribunale, ai fini delle spese del giudizio, non abbia ritenuto di natura previdenziale la presente controversia, pur essendo diretta all'esatto adempimento di obblighi contrattuali per ottenere il computo delle competenze accessorie sulla buonuscita. Con il quarto motivo, il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 75, comma terzo, cod. proc. civ., 2381 e 2384 cod. civ., nonché vizi di motivazione, eccepisce la nullità della costituzione in giudizio della società Ferrovie dello Stato, assumendo che la procura al difensore avrebbe dovuto essere data direttamente dal legale rappresentante e non da altri che, a loro volta, avrebbero potuto essere investiti del potere rappresentativo solo per determinati giudizi e dal consiglio di amministrazione, non dal legale rappresentante. Fel Le esposte censure non hanno fondamento. 5 Sulle questioni poste col primo motivo di ricorso, la Corte si è già pronunciata, avendo ritenuto (sent. 10 aprile 2000, n. 4535) che, in relazione al chiaro tenore dell'art. 94, sesto comma, del C.C.N.L. 1990/1992 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato - prevedente l'immediata costituzione da parte dei soggetti contraenti di una commissione tecnica con il compito di studiare opportune modalità per promuovere la pensionabilità parziale delle competenze accessorie>> ed il loro riconoscimento agli non è ravvisabile una violazione dei canoni legali di effetti della buonuscita - ermeneutica contrattuale, né è riscontrabile vizio di motivazione nella decisione del giudice del merito che ravvisi in siffatta clausola un contenuto consistente nel mero impegno reciproco delle parti stipulanti a provvedere ad uno studio preliminare dei problemi attinenti alla determinazione della retribuzione - parametro, da assumersi come utile per le esposte finalità, senza alcun effetto conformativo dei contratti individuali di lavoro e, quindi, senza alcuna costituzione di diritti in favore dei lavoratori e da questi direttamente azionabili nei confronti del datore di lavoro. Si è, in altre parole, ritenuto che le parti stipulanti abbiano inteso, con la clausola in questione, non già dettare la disciplina dei rapporti di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2077 cod. civ., ma soltanto regolare i propri comportamenti e le procedure da osservare nella prospettiva della futura elaborazione negoziale di una tale disciplina, con la conseguenza che il contratto collettivo assume, in parte qua, il valore di res inter alios, rispetto alle parti del contratto individuale. Quest'orientamento è stato successivamente confermato con la sentenza 24 agosto 2000, n. 11053, con la quale si è ugualmente riconosciuta la correttezza della scelta interpretativa, che nega l'idoneità della medesima clausola a determinare l'insorgenza in capo ai singoli lavoratori di situazioni giuridiche soggettive giudizialmente tutelabili. 6 Reputa la Corte di dovere ulteriormente ribadire identiche conclusioni, perché le difese di parte ricorrente non sono sorrette da argomenti che non siano già stati disattesi nelle ricordate occasioni o che propongano aspetti di tale gravità da esonerare la Corte medesima dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l'assolvimento della funzione (assegnatale dall'art. 65 dell'ordinamento giudiziario di cui al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e succ. modificazioni, ma di rilevanza costituzionale, essendo anche strumentale al suo espletamento il principio, sancito dall'art. 111 Cost., dell'indeclinabilità del controllo di legittimità delle sentenze) di assicurare l'esatta osservanza, l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale. Ciò non senza aggiungere che la ritenuta inesistenza di situazioni giuridiche soggettive la cui titolarità risulti riferibile direttamente ai singoli lavoratori rende del tutto irrilevante stabilire se l'azione introduttiva del presente giudizio sia stata intrapresa al mero fine di ottenere il risarcimento del danno da inadempimento ovvero a quello di ottenere il computo delle competenze accessorie nella liquidazione dell'indennità di buonuscita, atteso che, quand'anche dovesse accedersi alla prima alternativa, rimarrebbe pur sempre carente il requisito di legittimazione indispensabile per l'accoglimento della domanda, ossia la titolarità del diritto in contestazione, trattandosi, come si è detto del presunto inadempimento di un'obbligazione inter alios e non ricorrendo nella specie alcuna disposizione che consenta la sostituzione processuale, intesa come deroga al generale divieto di far valere in nome proprio un diritto altrui (art. 81 cod. proc. civ.). Del secondo motivo di ricorso deve, invece, affermarsi la manifesta inammissibilità. La denuncia della nullità della ripetuta clausola del contratto collettivo muove dall'assunto del contrasto della medesima con norme imperative. Si sostiene, in 7 particolare, che la locuzione ultimo stipendio mensile>>, usata dall'art. 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829 al fine di determinare la base di computo dell'indennità di buonuscita, esprima una nozione di retribuzione omnicomprensiva, tale da imporre in essa l'inclusione delle competenze accessorie in contestazione, aventi carattere non occasionale, ma continuativo, e da comportare l'invalidità di clausole contrattuali limitative o esclusive. La Corte osserva che la questione è del tutto estranea alla struttura argomentativa e precettiva della sentenza impugnata, il cui fulcro, come si è esposto, è costituito esclusivamente dall'identificazione del contenuto della clausola contrattuale istitutiva della Commissione di studio e non reca alcun accertamento circa la sua validità. Non avendo il ricorrente formulato alcuna censura di violazione del principio (art. 112 cod. proc. civ.) di corrispondenza fra chiesto e pronunciato e non essendo la Corte legittimata a verifiche officiose sul punto, deve, alla stregua del silenzio della sentenza d'appello sulla suddetta questione, necessariamente concludersi per la novità della medesima e, quindi, per la sua inammissibilità nella presente sede di legittimità, giusta il principio per cui, qualora una determinata questione non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente per cassazione che la riproponga in sede di legittimità, al fine di evitare una pronuncia di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere di allegare non solo la già avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente abbia a ciò provveduto, onde dare modo alla Corte di Cassazione di controllare ex actis'> la veridicità dell'asserzione (cfr. Cass. 15 gennaio 2001, n. 492; Id., 12 settembre 2000, n. 12025; Id., 2 settembre 2000, n. 11501; Id., 5 ottobre 1998, n. 9861) Non può invocarsi in contrario la regola della rilevabilità di ufficio della nullità, Fe poiché essa, per operare in sede di legittimità, postula che la relativa questione non 8 richieda nuove indagini di fatto, mentre quante volte sia, come nella specie, controversa l'inclusione di taluni emolumenti nella base di computo di un istituto retributivo, si impone di accertare di quali emolumenti si tratti e quale ne sia la disciplina, solo in tal modo potendosi conseguire il risultato di consentire il controllo circa la natura dei medesimi e la possibilità di confrontarla con la sovrordinata norma di previsione del suddetto istituto, al fine di stabilire se la disposizione negoziale, denunciata corne limitativa o esclusiva di quell'inclusione, risulti o meno compatibile con tale norma. Questa indagine implica l'interpretazione delle clausole contrattuali istitutive degli emolumenti in contestazione e quindi si concreta in una tipica quaestio facti non sollecitabile per la prima volta al giudice di legittimità (cfr., fra le numerose altre conformi, Cass. 7 dicembre 2000, n. 15530; Id., 22 giugno 2000, n. 8478; e, con specifico riguardo alla medesima vicenda del computo delle competenze accessorie nell'indennità di buonuscita spettante ai ferrovieri, la già citata sentenza n. 4535 del 2000). Circa la pretesa violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., denunciata col terzo motivo di ricorso, si rileva che la tesi della natura previdenziale dell'indennità di buonuscita erogata dall'OPAFS ai ferrovieri, pur originariamente condivisa dalla giurisprudenza, è stata, nella successiva evoluzione di questa, sostanzialmente abbandonata. Invero, si è preso atto (v. in particolare, per la specifica indicazione delle ragioni di siffatta evoluzione Cass. 18 aprile 1998, n. 3977) che nell'attuale quadro normativo, e in particolare a seguito della sentenza della Corte costituzionale 19 maggio 1993 n. 243, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme dalle quali consegue l'esclusione del computo della indennità integrativa speciale nel calcolo dell'indennità di buonuscita e dell'indennità premio di servizio, sulla base della natura retributiva di Fly 9 queste ultime e della unitarietà della categoria delle indennità di fine rapporto, deve attribuirsi all'indennità di buonuscita spettante ai ferrovieri, sia quando erogata dall'OPAFS, sia quando erogata, dopo la soppressione di quest'ente, direttamente dal datore di lavoro, un carattere preminentemente retributivo e non previdenziale, a prescindere dai soggetti tenuti alla sua corresponsione e dai diversi meccanismi di alimentazione della provvista finanziaria. Quest'orientamento, confermato ancora dalla Corte costituzionale (v. sent. n. 106 del 1996) e costantemente recepito dalla giurisprudenza ordinaria (cfr., ex multis, Cass. 10 aprile 2000, n. 4535; Id., 19 novembre 1998, n. 11693; Id., 16 maggio 1998, n. 4947; Id., 18 aprile 1998, n. 3977; Id., 27 agosto 1997, n. 8097), è stato anche ribadito dalle Sezioni unite della Corte (cfr., fra le ultime, le sentenze 20 aprile 1998, n. 4018 e 12 aprile 2000, n. 130), sì da potersi ritenere jus receptum, che il Collegio, a sua volta, condivide e fa proprio, desumendone l'erroneità dell'assunto di parte ricorrente circa la soggezione della presente controversia al regime delle spese processuali dettato, dal citato art. 152 disp. att. cod. proc. civ., per le controversie previdenziali. Infine, a confutazione delle doglianze esposte col quarto motivo di ricorso, si richiama, per tutte, la sentenza n. 4666 del 1998, con la quale le Sezioni unite della Corte hanno posto in luce che la procura conferita, anche a fini di rappresentanza processuale, dal legale rappresentante delle Ferrovie dello Stato a dirigenti preposti ad un settore aziendale, come quello degli affari legali, presuppone e conferma un assetto organizzativo interno della società ricorrente, tale da doverne desumere la sussistenza di una preposizione institoria dei nominati procuratori speciali ad un coacervo di rapporti costituenti un settore dell'azienda ed aventi il comune denominatore dell'essere oggetto di controversia. In buona sostanza, in presenza di Feej rapporti così caratterizzati, i relativi poteri di gestione negoziale e processuale 10 vengono affidati ai responsabili della struttura organizzativa specificamente attrezzata per siffatte evenienze>>. Con la medesima sentenza è stato, inoltre sottolineato che l'ausiliare dipendente dell'imprenditore, il quale vanti poteri dirigenziali e di gestione di un determinato settore aziendale, sì da venire in relazione con terzi per la conclusione di affari pertinenti al medesimo settore, implicitamente agisce nel presupposto di una "contemplatio domini", ed impegna la responsabilità dell'impresa per gli atti che rientrano nell'esercizio delle sue funzioni, indipendentemente dallo specifico conferimento di procure, in quanto il potere di rappresentanza costituisce effetto naturale della sua collocazione nell'organizzazione dell'impresa>>. Orbene, il Collegio condivide e fa proprie queste osservazioni, dalle quali si desume non solo che la procura in contestazione conferisce al procuratore poteri sostanziali e processuali ad un tempo, ma anche che tale conferimento non è indiscriminato e riguarda, per contro, un numero determinato di affari, individualmente ben identificabili in relazione alla riferibilità al settore aziendale di competenza del procuratore, sicché non ne risulta alcun vulnus né al principio statutario della legittimazione esclusiva del Consiglio di Amministrazione al conferimento del potere rappresentativo della società (del quale non v'è, nella specie, trasmigrazione a terzi nella sua integralità, ma solo relativamente al compimento di un numero definito di affari), né alla regola posta dallo stesso Consiglio della possibilità di delega della rappresentanza processuale limitatamente a singoli giudizi. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Il ricorrente, stante la sua soccombenza, va condannato al pagamento delle spese тич del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. 11
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in lire 36.000, oltre lire 1.800.000 (unmilioneottocentomila) per onorari. Così deciso, in Roma, il 9 aprile 2001 IL PRESIDENTE Vuiceuze Tresse IL CONSIGLIERE ESTENSORE - Florists festivalle деле IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 15 GIU, 2001 A M E R P U S IL CANCELLIERE I D , SA LO S L A 0 O 1 T B , . I A T D S R E 3 A 'A P 3 T S L 5 S I L O N E . P G D N IM O I S 3 A A -7 N D E D E -8 S , E I 1 T O A 1 N R E IST O E S T E G IT G G E IR R E L D © A L 11 12