Sentenza 1 agosto 2001
Massime • 1
Il controllo giurisdizionale relativo allo svolgimento delle procedure concorsuali di assunzione e promozione del personale è limitato a verificare che il datore di lavoro, nell'esercizio del potere di gestione concernente l'assunzione di nuovi lavoratori o la promozione dei più validi professionalmente - rientrante nella libertà di iniziativa economica garantita dall'art. 41 Cost. - sia rispettoso dei canoni generali di correttezza e buona fede (i quali si traducono, fra l'altro, sia nell'obbligo di adottare regole concorsuali che pongano i candidati in una condizione di assoluta parità sia nell'obbligo di imparzialità dei criteri valutativi) e non ponga in essere comportamenti manifestamente inadeguati o irragionevoli (come, ad esempio, la sottoposizione dei candidati a prove palesemente incongruenti rispetto alle mansioni di destinazione). Al di là di tale verifica non è, invece, consentito al giudice di ingerirsi nella valutazione del contenuto del bando di concorso, nella determinazione delle relative procedure attuative, nella scelta dei criteri di selezione, ne', ancora, nel merito dei giudizi espressi sui singoli candidati.
Commentario • 1
- 1. Condizioni e limiti per il riesame in giudizio delle promozioni non trasparentiProf. Mario Meucci · https://www.avvocatoandreani.it/ · 10 marzo 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2001, n. 10514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10514 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Massimo Genghini - Presidente -
" Giovanni Prestipino - Consigliere Rel. -
" Francesco Maiorano "
" Raffaele Foglia "
" Giancarlo D'Agostino "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TT LA, elett.te dom.to in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 8, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Gagliardini, rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Fatichenti per procura speciale in calce al ricorso.
- Ricorrente -
contro
AZIENDA MUNICIPALIZZATA SERVIZI (A.M.S.) di ANCONA, in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, Via dei Giordani n. 22, presso lo studio dell'Avv. Francesco Fabbri, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Piergiovanni Alleva e dall'Avv. Giuseppe Ciancia per procura speciale in calce al ricorso.
- Controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Ancona n. 22 del 19.1.1999 (R.G.n. 2647/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28.5.2001 dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentiti gli Avv. Franco Fatichenti e Sergio Vacirca per delega Avv. Alleva;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso del 5 aprile 1991 LA TT conveniva davanti al Pretore del lavoro di Ancona l'Azienda Municipalizzata Servizi (AMS) della stessa città, della quale era dipendente, ed esponeva che, avendo partecipato insieme con un altro candidato ad un concorso per titoli ed esami per la copertura del posto di direttore generale dell'Azienda, era stato escluso dalla prova orale per avere riportato alla prova scritta il punteggio di 17/30. Il ricorrente deduceva che la commissione esaminatrice, dopo avere concesso per l'espletamento della prova scritta un tempo eccessivamente breve e dopo avere vietato la consultazione di raccolte di leggi e di altri testi, aveva valutato l'elaborato da lui redatto in trentesimi anziché in decimi, esprimendo per giunta un giudizio di insufficienza assolutamente non corrispondente al contenuto dell'elaborato medesimo e chiedeva, quindi, che fosse disposta la prosecuzione delle operazioni concorsuali, previa nomina di un'altra commissione esaminatrice ovvero mediante la rinnovazione della valutazione dello scritto, con condanna della convenuta al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa. Costituitasi in giudizio, l'Azienda convenuta eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, contestava la fondatezza delle pretese avversarie, di cui chiedeva il rigetto. Dopo che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, adite con regolamento preventivo di giurisdizione, avevano dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, il Pretore con sentenza del 23 aprile 1996 rigettava il ricorso. Questa pronuncia, impugnata dal TT, veniva confermata dal Tribunale di Ancona con sentenza del 19 gennaio 1999. Il Tribunale, premesso che, in mancanza di qualsiasi contraria disposizione del bando o di regolamenti interni, rientrava nel potere discrezionale della commissione esaminatrice stabilire il tempo di svolgimento della prova scritta e impedire, durante il relativo svolgimento, l'utilizzazione di raccolte di leggi o di altri testi, osservava che dalla valutazione dell'elaborato compiuta in trentesimi anziché in decimi, ancorché non conforme al bando di concorso, non era derivata l'esclusione dalle prove orali del TT, dal momento che quest'ultimo, essendo la valutazione di 17/30 equivalente a quella di 5,6/10, in concreto aveva ottenuto una votazione inferiore al 6, insufficiente per l'ammissione alle prove orali. Il giudice di appello aggiungeva che era riservata alla commissione esaminatrice la valutazione della capacità professionale e del patrimonio di conoscenze del candidato, dato che il potere del giudice era limitato alla verifica del rispetto dei presupposti di legittimita determinanti il giudizio finale, con la conseguenza che non poteva essere disposta la consulenza tecnica chiesta dall'appellante.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il TT, che ha dedotto tre distinti e complessi motivi. Ha resistito con controricorso l'Azienda Municipalizzata Servizi di Ancona.
Il ricorrente ha depositato una memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso il TT denuncia il vizio di insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma n. 5, c.p.c. e sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel non rilevare l'illegittimità della valutazione effettuata dalla commissione esaminatrice, in quanto manifestata in trentesimi anziché in decimi, non avendo considerato che il voto 17/30, tradotto in decimi, esprime una valutazione di insufficienza sfumata, non equivalente al 5 richiesto dal bando di concorso per l'esclusione dalle prove orali, essendo l'espressione numerica 5,6 pi- vicina al 6 di quanto non sia il 5.
Questo motivo è privo di fondamento.
Premesso che il ricorrente deduce solamente il vizio di motivazione e non la violazione di norme di legge o di regolamento - riconoscendo, quindi, che l'operato della commissione non aveva violato, nella sostanza, le disposizioni del bando di concorso che indicavano che la valutazione doveva essere espressa in decimi e non in trentesimi - per ritenere l'inconferenza delle censure formulate nel ricorso basta rilevare, come con motivazione adeguata è stato affermato dal giudice dell'appello, che, fermo restando che il voto minimo per l'ammissione alle prove orali, come disposto dal bando, era il 6, qualsiasi valutazione inferiore al 6 non poteva che implicare l'esclusione del candidato dal concorso: il che significa che anche il voto 5,666, espresso in decimi ma equivalente al 17 espresso in trentesimi, non era idoneo, come giustamente ha osservato il Tribunale, a determinare la prosecuzione delle prove. Con il secondo motivo il ricorrente, oltre al vizio di insufficiente motivazione su un altro punto decisivo della controversia, deduce la violazione degli artt. 1175, 1375 e 2697 c.c. (art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c.) e lamenta che il Tribunale abbia ritenuto che il tempo assegnato ai candidati per l'espletamento della prova scritta fosse sufficiente e che legittimo dovesse considerarsi il comportamento della commissione esaminatrice nell'aver vietato la consultazione di raccolte di leggi e di altri testi. Secondo il medesimo ricorrente, inoltre, il giudice di appello avrebbe dovuto non gi... affermare che il candidato avrebbe dovuto dare la prova che la valutazione dell'elaborato era stata compiuta senza che da parte della commissione fosse stato tenuto conto delle circostanze sopra indicate, ma asserire che spettava alla commissione esaminatrice dare una esauriente motivazione della valutazione espressa - e sotto questo profilo non poteva considerarsi sufficiente motivazione il voto finale di 17/30 - sicché spettava all'Azienda, quale datrice di lavoro, dimostrare che quella valutazione era stata effettuata a ragion veduta.
Anche questo motivo è infondato.
Va in linea di diritto precisato che il controllo giurisdizionale inerente allo svolgimento della procedura diretta alla assunzione in servizio di personale in una azienda pubblica o privata o alla sua promozione ? limitato a verificare se il datore di lavoro, nell'esercizio del potere allo stesso riservato dall'art. 41 della Costituzione, non abbia violato i criteri generali di correttezza e di buona fede, che consistono nella adozione di regole concorsuali rivolte a porre tutti i candidati sul piano dell'assoluta parità e nella imparzialità dei criteri valutativi (cfr., da ultimo, Cass. 1 marzo 2000 n. 2280). Ne deriva che, tranne che il comportamento del suddetto datore di lavoro, desumibile dalle decisioni adottate dalla commissione esaminatrice, sia del tutto inadeguato o irragionevole, come avviene quando i candidati vengano sottoposti a prove palesemente incongruenti rispetto alle mansioni di destinazione, non è consentito al giudice di ingerirsi nella valutazione delle procedure attuative del bando di concorso, nella scelta dei criteri di selezione e nel merito dei giudizi espressi sui singoli candidati.
Sempre in linea di diritto, poi, vanno richiamati principi di diritto pi- volte enunciati in materia di pubblici concorsi dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui, fermo restando che l'assegnazione del relativo punteggio è riservato all'apprezzamento discrezionale della commissione esaminatrice - il cui obbligo di motivazione è sufficientemente adempiuto con l'attribuzione di un punteggio numerico, dal momento che anche questa sintetica formula è idonea ad esprimere la valutazione finale (Cons. Stato, Sez. VI, 12 gennaio 2000 n. 197) - il giudizio in ordine alla difficoltà delle prove d'esame si risolve in una decisione di merito sulla discrezionalità tecnica di cui gode la commissione esaminatrice, con la conseguenza che tale giudizio può essere sottoposto a sindacato da parte del giudice solo nei limiti dell'indagine diretta ad accertare la manifesta irrazionalità e l'ingiustizia delle scelte adottate, come avviene, ad esempio, quando l'argomento prescelto per la prova sia totalmente inidoneo a fornire una adeguata valutazione della capacità e della cultura del candidato in relazione al posto che deve essere coperto (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 24 ottobre 1994 n. 1562). In applicazione di tutti questi principi, si sottrae alle censure formulate dal ricorrente, in ordine ai punti della controversia che ne formano oggetto, la decisione emessa dal giudice di appello, dovendosi condividere la motivazione che la sorregge nella parte in cui ? stato affermato, per un verso, che "la determinazione del tempo a disposizione dei concorrenti per lo svolgimento della prova scritta ed il divieto di far uso di testi tecnici e normativi rientravano nella discrezionalità della commissione esaminatrice e che nessuna disposizione del bando o di regolamenti vincolava a fissare un limite di tempo superiore a quello effettivamente concesso ed a consentire l'utilizzo dei testi"; e, per altro verso, che il TT non aveva provato che la valutazione finale dell'elaborato fosse stata formulata senza tenere conto n? del tempo assegnato ai candidati per l'esecuzione della prova n? della mancanza di testi tecnici e legislativi. Anche questa seconda asserzione, infatti, sfugge al sindacato di legittimità, dato che nel ricorso per cassazione non ? stato nemmeno indicato quale fosse, in concreto, il tema della prova che i candidati, nel tempo loro riservato, erano stati chiamati a svolgere, con la conseguenza che ora è impedito alla Corte di stabilire se il giudice di merito sia stato posto in grado di compiere quell'indagine - sulla (asserita dal ricorrente) manifesta irrazionalità ed ingiustizia delle scelte adottate dalla commissione - di cui si è sopra discusso. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1175, 1375 e 2697 c.c., oltre al vizio di insufficiente motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c. e, dopo avere premesso che il giudice ha il potere di sindacare la valutazione data dalla commissione esaminatrice alle prove sostenute dai singoli candidati perché "è proprio in quest'area (cioè quella del punteggio c.d. discrezionale) che si manifesta appieno la necessità di utilizzare, per l'effettuazione del detto controllo, i principi generali di correttezza e buona fede", sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto stabilire se la prova scritta da lui elaborata fosse o no meritevole della sufficienza e tale da consentire la prosecuzione delle prove concorsuali. In proposito il TT deduce: a) che, avendo la commissione attribuitogli "l'ambiguo voto di 17/30", spettava al datore di lavoro dimostrare che erano stati osservati i criteri di correttezza e di buona fede, anche perché la capacità professionale a ricoprire il posto messo a concorso era stata da lui provata con la produzione in giudizio di "diplomi di laurea, titoli professionali, attestati ed altro"; b) che il giudice di appello avrebbe dovuto tenere conto del comportamento posto in essere dall'Azienda resistente, la quale, dopo aver negato che egli potesse esaminare l'elaborato, nella fase di merito aveva promosso il ricorso per regolamento di giurisdizione e si era sempre opposta alla ammissione della consulenza tecnica d'ufficio da lui richiesta;
c) che la valutazione del giudice di appello avrebbe dovuto essere rivolta anche al comportamento tenuto dall'Azienda datrice di lavoro nel tempo precedente e successivo all'espletamento del concorso, dato che, prima, un bando di concorso era stato revocato senza alcun serio motivo, mentre, in epoca successiva, il posto al quale egli aspirava era stato ricoperto mediante nomina per chiamata diretta, che era stata annullata dal CORECO con una delibera a sua volta impugnata dall'Azienda ma confermata dal giudice amministrativo;
d) che, in definitiva, il Tribunale non ha considerato che l'Azienda voleva che il posto di direttore generale fosse assegnato ad un soggetto che, al contrario di esso TT, fosse "permeabile alle istanze lato sensu politiche" della Commissione amministratrice dell'Azienda medesima. Tutte queste censure sono infondate.
Richiamati i principi di diritto enunciati nella trattazione del precedente motivo del ricorso e sottolineato come il sindacato giurisdizionale in ordine all'espletamento delle prove selettive di un concorso, pubblico o privato, per l'assunzione o la promozione del personale non può essere compiuto, soprattutto se trattasi di concorso per esami, come nella specie, sul merito del giudizio espresso dalla commissione esaminatrice - al cui apprezzamento discrezionale è riservata l'assegnazione del relativo punteggio (che può essere anche manifestato in termini numerici) ammenoché dall'interessato non venga allegato e dimostrato che da parte della stessa commissione siano stati violati i canoni della correttezza e della buona fede - non può essere sindacata la decisione emessa dal Tribunale su questo punto della controversia proprio perché il TT, nemmeno in questa sede, ha dedotto circostanze tali da far ritenere che da parte dell'Azienda Municipalizzata Servizi di Ancona fosse stato posto in essere un comportamento contrario ai criteri sopra indicati. Tale comportamento, infatti, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non poteva essere desunto n? dalla condotta processuale della parte - la quale, dopo avere esibito in giudizio l'elaborato per cui è causa (che l'interessato, quindi, ha potuto esaminare) e dopo avere (legittimamente) proposto il ricorso per regolamento di giurisdizione, a ben ragione si è opposta alla ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio - n? dagli atteggiamenti, precedenti e successivi al concorso di cui si discute e sui quali ora fa leva il ricorrente, non avendo quest'ultimo dimostrato, pur avendolo dedotto, che l'Azienda, con ogni mezzo, aveva impedito che egli potesse avere accesso al posto messo a concorso. Di tal che, risolvendosi le considerazioni svolte nel ricorso - anche quelle relative alla volontà dell'Azienda di impedire l'accesso alla carica di direttore generale ad un soggetto politicamente scomodo - in mere asserzioni prive del benché minimo supporto probatorio, bene ha fatto il Tribunale, attesa la loro mancanza di decisività, a non prenderle in considerazione. Avuto riguardo a tutte le argomentazioni che precedono, il ricorso proposto dal TT deve essere rigettato e lo stesso TT, rimasto soccombente, deve essere condannato a pagare all'Azienda resistente le spese e gli onorari del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in L. 22.000, oltre a L. 3.000.000 (tremilioni) per onorari.
Così deciso in Roma il 28 maggio 2001.
Depositato in cancelleria l'1 agosto 2001.